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Lesione Lesione Lesione personale Lesione Percosse

personale personale grave gravissima personale

(comune). colposa.

ART. 582 comma I 583 583 590 581

colui che “ cagiona ad “ la lesione è grave: La lesione è gravissima se dal “ se chiunque Ne risponde colui che “

alcuno una lesione 1) se dal fatto deriva fatto deriva: cagiona ad altri, percuote taluno, se dal

personale, dalla quale una malattia che mette 1) una malattia certamente o per colpa, una fatto non deriva una

deriva una malattia in pericolo la vita della probabilmente insanabile; lesione personale malattia nel corpo o nella

nel corpo o nella persona offesa, ovvero 2) la perdita di un senso; è punito eccetera mente “

mente una malattia o una 3) la perdita di un arto, una “

incapacità di attendere mutilazione che renda l’arto

alle ordinarie inservibile, ovvero la perdita

occupazioni per un dell’uso di un organo o della

tempo superiore ai 40 capacità di procreare, ovvero

giorni; una permanente e grave

2) se il fatto produce difficoltà della favella;

indebolimento 4) la deformazione, ovvero lo

permanente di un sfregio permanente del viso.

senso o di un organo.

VARIE La forma più tenue di La lesione grave e la lesione gravissima non sono Norma rientrano quelle

FORME lesione è quella circostanze aggravanti della lesione comune, ma che una volta si dicevano

lievissima della durata autonome figure di reato. le vie di fatto: cioè lo

non superiore a 20 schiaffo, il pugno, il

giorni calcio, la bastonata e le

Lesione personale altre simili

comune quella che manifestazioni di

provoca una malattia violenza non produttive

aventi una durata di malattia.

maggiore dei 20 giorni

non superiore ai 40.

È prevista la

configurabilità del

tentativo. 16

Lesione personale (comune) Lesione personale grave Lesione personale gravissima Lesione personale Percosse

colposa.

QUEREL Il delitto è perseguibile È richiesta la Il delitto perseguibile a

A a querela della querela della querela della persona

persona offesa è la persona offesa offesa

lesione personale eccezion fatta per

comune “ lievissima “. le lesioni gravi o

gravissime

relative a fatti

commessi con

violazione delle

norme in materia

di prevenzione

degli infortuni

sul lavoro

SANZIO la reclusione da tre mesi per la lesione personale Per la lesione gravissima la Lesione colposa la reclusione sino a sei

NI: a tre anni. Tale pena è grave la reclusione da tre reclusione da sei a 12 anni. comune: mesi oppure la multa fino

aumentata da un terzo a sette anni; reclusione fino a a 600.000 lire

alla metà se concorre tre mesi o multa

alcuna delle circostanze fino a 600.000

dell’articolo 576 lire;

lesione grave:

reclusione da uno

a sei mesi oppure

la multa da

240.000 a

1.200.000 lire;

lesione

gravissima:

reclusione da tre

mesi a due anni o

la multa da

600.000 a

2.400.000 lire 17

In ordine alla lesione grave si osserva che:

A) " malattia che mette in pericolo la vita della persona " è necessario che in un dato momento la vita del paziente sia stata effettivamente

in pericolo o che alterazioni verificatisi nell'organismo abbiano creato un equilibrio così instabile da poter precipitare per la più piccola causa.

B) " per incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni " si intende l'impossibilità di svolgere l'attività consueta che non deve

confondersi come " incapacità di lavoro " perché in tal caso resterebbero esclusi il vecchio e il bambino.

C) per quanto riguarda " indebolimento permanente di un senso di un organo " si premette che " senso " è il mezzo che destinato a porre

l'individuo in contatto con il mondo esteriore, facendogli percepire gli stimoli che ne provengono: vista, udito, gusto, olfatto, eccetera.

A costituire la lesione grave e basta l'indebolimento del senso, mentre se si verifica la perdita sia lesione gravissima.

Rispetto all'ipotesi di lesione gravissima va notato:

A) " malattia certamente o probabilmente insanabile " è quello stato di alterazione funzionale che, a giudizio della scienza, non può

cessare, o solo in rari casi si risolve in guarigione; e quindi, la malattia è presumibilmente destinata a durare tutta la vita.

B) la “perdita di un senso " si verifica allorché il senso è completamente distrutto

C) la " perdita di un arto " è la distruzione di una delle propaggini del tronco addette a compiere i grandi movimenti

D) la " perdita dell'uso di un organo " implica che l'insieme delle parti del corpo che lo costituiscono, siano così danneggiate da non poter

più adempiere alla funzione cui sono destinate

E) " la perdita di capacità di procreare " comprende non solo l'impotenza coeundi e l'impotenza generandi, ma anche nella donna,

l'incapacità del parto come la deformazione del bacino che rende impossibile l'espulsione spontanea del feto

F) per " permanente e grave difficoltà della favella " si intende un profondo disturbo funzionale che ponga il leso in spiccata inferiorità

nelle sue relazioni con gli altri

G) per " viso " si intende la parte del corpo che è visibile stando di fronte alla persona compreso il lato anteriore del collo e si ha " sfregio

permanente " quando la regolarità e l'armonia dei lineamenti del viso è alterata in modo notevole (cicatrici appariscenti, perdita di una parte

del padiglione dell'orecchio, lacrimazione perenne eccetera); ricorre la “deformazione " allorché si verifica una vera sfigurazione ciò è

un'alterazione determina nell'osservatore ripugnanza e ribrezzo.

Per " deve intendersi " quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile

malattia " menomazione funzionale dell'organismo". Se il processo morboso investe l'organismo fisico si ha " malattia nel corpo ";

Se investe l ‘ organismo psichico si ha " malattia nella mente ".

Il verificarsi della malattia è il vero evento naturalistico della lesione personale e segna il momento consumativo del reato.

18

Il furto

Il furto consiste nel togliere ad altri (illegittimamente) una cosa mobile e di impossessarsene.

• Il nostro codice nell'articolo 624 delinea la fattispecie del furto con seguente formula: "

• Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne

profitto per sé o per altri è punito eccetera ".

Scopo della incriminazione è senza dubbio la tutela del possesso delle cose mobili.

Tale possesso è protetto anche dalle norme di diritto privato.

Tuttavia l'insufficienza dei rimedi civili induce il legislatore a fare ricorso alla più grave

delle sanzioni: alla pena.

Soggetto passivo del delitto (persona offesa dal reato) deve ritenersi il possessore della cosa mobile.

A costui quindi spetta il diritto di querela nei casi in cui il furto non è perseguibile

d'ufficio.

 A) oggetto materiale dell'azione del furto è " una cosa mobile altrui ".

Poiché non costituiscono elementi del patrimonio le cose che, a giudizio della generalità degli

uomini, non hanno valore di scambio (un chicco d ‘ uva, uno spillo eccetera), tali cose di regola

non possono costituire materia di furto.

Se però, oggetti privi di valore pecuniario hanno per colui che li possiede un valore di affezione

o sentimentale, la sottrazione di essi può dar luogo a responsabilità per furto.

Comunque si considerano cose mobili le energie naturali che hanno un valore economico.

La cosa per essere oggetto di furto, oltre a far parte del patrimonio, deve essere mobile perché, come

abbiamo già notato gli attentati ai beni immobili danno luogo ad altre figure criminose.

Ma la cosa oltre che mobile deve essere anche " altrui ".

È altrui la cosa di proprietà di altri e non già la cosa su cui la gente non ha diritto di esercitare il

potere che di fatto esercita.

 B) l'azione esecutiva del furto consiste nell'impossessamento della cosa ora descritta.

È essenziale che non deve verificarsi mediante violenza o minaccia, perché altrimenti il fatto

trapassa nel reato maggiore di rapina.

Sono stati delineati i vari criteri per stabilire in che cosa consista l'impossessamento:

1) il primo criterio è quello che ravvisa l'impossessamento nel semplice fatto di porre la mano sopra

la cosa per impadronirsi bene;

2) per un'altra teoria l'impossessamento consiste nella amotio della cosa, cioè nello spostamento della

medesima dal luogo in cui si trova;

3) una terza concezione esige la ablatio, vale a dire l'asportazione della costa e il suo trasferimento

fuori della sfera di custodia del possessore;

4) un'ultima teoria (la cosiddetta teoria della illazione) considera avvenuto l'impossessamento quando

la cosa sia stata trasportata dal ladro nel luogo prestabilito e se è stata così messa al sicuro.

Poiché nell'articolo 624 si parla sia di " impossessamento che di " sottrazione " è necessario esaminare

separatamente due concetti.

 C) sottrazione significa eliminazione, privazione dell'altrui possesso, e cioè spossessamento.

La mancanza di possesso da parte dell'agente, perciò, è un presupposto del furto.

Possesso è la relazione tra la persona e la cosa che consente alla prima di disporre della

seconda in modo autonomo e che la disponibilità (o signoria) deve ritenersi autonoma

quando si svolge al di fuori della diretta vigilanza di una persona che abbia sulla cosa

medesima un potere giuridico maggiore.

Da questa nozione deriva che non sono possessori, ma semplici detentori di coloro che dispongono

della cosa entro la sfera di sorveglianza del possessore. 19

Queste persone non avendo possesso, se si appropriano della cosa, commettono il reato in esame.

Va tenuto presente che il concetto di sottrazione implica altresì il dissenso del possessore: non si può

dire sottratta la cosa che sia uscita dal possesso di una persona con l ‘ assentimento di colui che poteva

disporne.

 D) quanto all' impossessamento è opinione assai diffusa che esso equivalga alla sottrazione

 E) L 'impossessamento si verifica nell'istante in cui al derubato viene tolta la disponibilità

materiale della cosa.

In conclusione la nozione di possesso porta a ritenere che solo quando il ladro riesce a sfuggire dalla

cerchia di vigilanza del possessore, nel suo fatto è consentito ravvisare un furto consumato.

Prima di tale momento, la semplice sottrazione della cosa (amotio) non può essere punita a che titolo

di tentativo.

 F) il dolo nel furto richiede anzitutto la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa

mobile altrui, sottraendola al detentore. Esige inoltre una particolare intenzione, e precisamente

il fine di trarre profitto dalla cosa per sé o per altri.

La volontà di imporsi della cosa mobile altrui implica la conoscenza della altruità della cosa, come pure

la conoscenza del dissenso del possessore, dissenso che è indispensabile perché si abbia la sottrazione.

Il dolo non sussiste se le gente erroneamente credeva che la cosa fosse propria o che il possessore

avesse assentito alla asportazione.

Quanto alla fine di trarre profitto dalla cosa, esso distingue il furto dal delitto di danneggiamento,

perché, se l ‘ agente non intendeva avvantaggiarsi della cosa, ma distruggerla, non ricorrerà il reato di

furto, bensì il reato di danneggiamento.

Non si esige che il profitto sia patrimoniale, esso può essere soltanto morale, come può riguardare il

una terza persona.

 G) in relazione alle cause di giustificazione, valgono le regole generali.

L'esistenza del furto è esclusa dall'esercizio del diritto, dall'adempimento del dovere, dalla legittima

difesa, dallo stato di necessità eccetera.

Sanzioni: la reclusione fino a tre anni e la multa da 60.000 a 1.000.000 di lire.

Le aggravanti speciali.

L'articolo 625 del codice prevede per il furto 8 aggravanti speciali.

Sono tutte circostanze oggettive ai sensi dell'art. 70 e si estendono ad ogni compartecipe del reato.

Naturalmente esse non escludono l'applicabilità delle aggravanti comuni contemplate negli articoli 61 e

112 del codice.

Il furto è aggravato:

 1) se il colpevole per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o in altro

luogo destinato ad abitazioni;

(non solo abitazioni, ma anche scale, atri, cantine, soffitte; non solo di carattere privato

ma anche scuole, ospedali, alberghi etc)

 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne un uso;

 4) se il fatto è commesso con destrezza, o strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

(Furto con destrezza = borseggio. Cosa strappata di dosso = scippo)

 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o

simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

 6) se il fatto è commesso sul bagagliaio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni,

negli scali o di banchine, negli alberghi o in altri esercizi cui si somministrano cibi o bevande;

20

 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, pur sottoposte a

sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla

pubblica fede, o destinate al pubblico servizio o pubblica utilità, difesa, o l'avere carenza.

Il furto

Articolo 624 delinea " Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,

il furto : al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito eccetera ".

Scopo della incriminazione è la tutela del possesso delle cose mobili.

Soggetto passivo del (persona offesa ) deve ritenersi il possessore della cosa mobile. A costui spetta

delitto il diritto di querela nei casi in cui il furto non è perseguibile d'ufficio.

 A) oggetto " una cosa mobile altrui ".

materiale non costituiscono elementi del patrimonio le cose che, a giudizio della

dell'azione generalità degli uomini, non hanno valore di scambio (un chicco d ‘ uva, uno

del furto è spillo eccetera), tali cose di regola non possono costituire materia di furto.

oltre a far parte del patrimonio, deve essere mobile perché, come abbiamo già

notato gli attentati ai beni immobili danno luogo ad altre figure criminose.

Ma la cosa oltre che mobile deve essere anche " altrui ".

 B) l'azione consiste nell'impossessamento della cosa ora descritta

esecutiva del essenziale che non deve verificarsi mediante violenza o minaccia, perché

furto altrimenti il fatto trapassa nel reato maggiore di rapina.

Vi sono vari criteri per stabilire in che cosa consista l'impossessamento:

1) il primo criterio è quello che ravvisa l'impossessamento nel semplice fatto di

porre la mano sopra la cosa per impadronirsi bene;

2) per un'altra teoria l'impossessamento consiste nella amotio della cosa, cioè

nello spostamento della medesima dal luogo in cui si trova;

3) una terza concezione esige la ablatio, vale a dire l'asportazione della costa e

il suo trasferimento fuori della sfera di custodia del possessore;

4) un'ultima teoria (la cosiddetta teoria della illazione) considera avvenuto

l'impossessamento quando la cosa sia stata trasportata dal ladro nel luogo

prestabilito e se è stata così messa al sicuro.

 C) significa eliminazione, privazione dell'altrui possesso, e cioè spossessamento.

sottrazione Va tenuto presente che il concetto di sottrazione implica altresì il dissenso del

possessore: non si può dire sottratta la cosa che sia uscita dal possesso di una

persona con l ‘ assentimento di colui che poteva disporne.

 D)impossess L 'impossessamento si verifica nell'istante in cui al derubato viene tolta la

amento disponibilità materiale della cosa.

In conclusione la nozione di possesso porta a ritenere che solo quando il ladro

riesce a sfuggire dalla cerchia di vigilanza del possessore, nel suo fatto è

consentito ravvisare un furto consumato. Prima di tale momento, la sola

sottrazione della cosa (amotio) non può essere punita che a titolo di tentativo.

 F) il dolo nel richiede anzitutto la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa. Esige

furto inoltre il fine di trarre profitto dalla cosa per sé o per altri

 G)cause di valgono le regole generali

giustificaz.

Sanzioni: la reclusione fino a tre anni e la multa da 60.000 a 1.000.000 di lire. 21

Le aggravanti speciali.

L'articolo 625 del codice prevede per il furto 8 aggravanti speciali.

 1) se il colpevole per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o in altro

luogo destinato ad abitazioni;

(non solo abitazioni, ma anche scale, atri, cantine, soffitte; non solo di carattere privato

ma anche scuole, ospedali, alberghi etc)

 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne un uso;

 4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla

persona;

(Furto con destrezza = borseggio. Cosa strappata di dosso = scippo)

 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o

simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

 6) se

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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