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Reati contro l'ordine pubblico

I reati contro l'ordine pubblico sono contenuti nel secondo libro nel titolo V del codice penale. La definizione di ordine pubblico è il regolare andamento della vita sociale; pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello stato e del diritto, sinonimo di pace pubblica.

Tutti quei reati che offendono “direttamente” la pace pubblica; che offendono l'ordine in sé; il più delle volte si sostanziano nella minaccia di reati futuri.

Pubblica istigazione a violare le leggi

  • Istigazione a delinquere
  • Apologia di delitti
  • Istigazione a disobbedire alle leggi
  • Istigazione all'odio fra le classi sociali

Il carattere comune a tutte e quattro le fattispecie è la pubblicità (elemento essenziale) del comportamento secondo il disposto dell'art. 266:

  • Mezzo di stampa o altro mezzo di propaganda
  • Luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone
  • In una riunione che non abbia il carattere di riunione privata

Sussistenza del dolo: Il soggetto oltre alla volontà deve essere consapevole di agire in pubblico.

Istigazione a delinquere

Art. 414: si risponde di questo delitto per il solo fatto dell'istigazione, chiunque istiga pubblicamente a commettere uno o più reati. Deroga al principio generale sancito dall'art. 115 secondo il quale l'istigazione non è punibile se non sia seguita dalla commissione del reato. Ai fini della pena, il codice distingue l'istigazione a commettere delitti con l'istigazione a commettere contravvenzioni.

L'istigazione è un'azione sulla psiche di altre persone le quali sono spinte a compiere determinati fatti illeciti oppure cercando di indebolire l'inibizione di essi nel commetterli. L'oggetto del reato deve essere l'istigazione a un reato previsto nel nostro ordinamento. Ai fini della consumazione, invece, è necessario solamente la pubblicità a prescindere se il reato venga commesso o meno. Se il reato viene commesso, l'istigatore risponderà di quest'ultimo come concorrente.

Sanzioni:

  • Delitti: reclusione da 1 a 5 anni
  • Contravvenzioni: Reclusione fino a 1 anno oppure multa fino a 206 €
  • Delitti + contravvenzioni: reclusione da 1 a 5 anni

Apologia di delitti

Disposizione dell'ultimo comma dell'art. 414.

Art. 414 Istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

  1. Con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti
  2. Con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. È l'esaltazione di un'attività criminosa capace di turbare l'ordine pubblico e di far sorgere altri reati. Le contravvenzioni non sono considerate in questa fattispecie.

Istigazione a disobbedire alle leggi

Art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Il reato consiste nell'istigazione pubblica a violare leggi di ordine pubblico. Le leggi che non sono considerate d'ordine pubblico non concretizzano il reato. Con questa fattispecie si mira a non creare situazioni che possano mettere in pericolo il mantenimento dell'ordine pubblico. Non mira a prevenire il reato.

Istigazione all'odio fra le classi sociali

Disposizione contenuta nell'art. 415. In questo caso l'istigazione non mira alla disobbedienza di leggi bensì all'odio fra classi sociali. Il reato sussiste qualora venga suscitato o rafforzato l'odio fra persone che in linea di fatto o di diritto appartengono a classi sociali differenti.

Associazione per delinquere

Art. 416 Associazione per delinquere. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma ed a quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato consiste nel solo fatto dell'associazione di tre o più persone volte a commettere delitti. Questa rappresenta la ratio della norma perché tale fatto determina un perturbamento dell'ordine pubblico indipendentemente dal fatto che i delitti vengano o meno commessi. Affinché sussista questa fattispecie si ha la necessità di avere quel “minimum” di organizzazione a carattere stabile. L'obiettivo è quello di commettere una serie indeterminata di delitti (non contravvenzioni). Associarsi per commettere un solo delitto non integra questa fattispecie.

Analogia con il concorso di persone nel reato

Concorso di persone nel reato: vi è un accordo nel commettere uno o più specifici delitti commessi i quali l'accordo viene meno. Associazione per delinquere: Dopo la commissione dei reati il vincolo associativo rimane. Il codice distingue oltre ai semplici associati:

  • Chi promuove
  • Chi costituisce
  • Chi organizza
  • I capi

Il reato si perfeziona quando l'associazione è costituita. Chi commette materialmente il delitto risponde del delitto che ha commesso più del reato di associazione per delinquere. Il reato è consumato fintanto che l'associazione esisterà. Il dolo (specifico) consiste nella volontà di entrare a far parte dell'associazione con l'intento di commettere delitti e sapendo che all'interno di essa vi sono almeno due persone che hanno lo stesso fine.

2 circostanze aggravanti speciali:

  • Gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie
  • Il numero degli associati è di 10 o più

Per le sanzioni vedi sopra art 416.

Assistenza agli associati

Art. 418 Assistenza agli associati. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. È un delitto autonomo.

Affinché la fattispecie si compia l'aiuto non deve favorire tutta l'associazione (concorso di persone nel reato) ma solo i singoli membri dell'associazione. Non deve trattarsi di favoreggiamento, cioè un aiuto “post crimen patratum” cioè dopo la consumazione del reato. Se l'assistenza è data continuamente il delitto è aggravato. Causa speciale di esclusione della pena: si ha quando si offre rifugio ad un prossimo congiunto.

Associazione di tipo mafioso

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. I connotati di questo tipo di associazione sono:

  • Particolare forza intimidatrice del vincolo associativo
  • Assoggettamento e omertà che ne deriva

Gli agenti si avvalgono di queste condizioni per commettere delitti e in particolare. La ratio è identica al reato di associazione per delinquere con la differenza che tutte le sanzioni sono aumentate. Il carattere distintivo di questa fattispecie sta nel fatto che non è più indispensabile (come avviene invece nell'associazione per delinquere) la finalità di realizzare una serie di delitti. “Logica di dominio e di conquista illegale e violenta di spazi di potere reale”.

Concorso esterno in associazione mafiosa

Concreta attività collaborativa che contribuisce al potenziamento dell'associazione in correlazione ad una esigenza del soggetto che presta collaborazione.

Sanzioni

  • Capi, promotori, organizzatori: reclusione da 4 a 9 anni (se non armata)
  • Reclusione da 5 a 15 anni (se armata)
  • Gregari non armati: reclusione da 3 a 6 anni
  • Gregari armati: reclusione da 4 a 10 anni

Aumento da 1/3 fino alla metà se le attività economiche degli associati sono finanziate in tutto o in parte con proventi di attività delittuose. Ulteriore aumento se il fatto è commesso durante l'applicazione di una misura di sicurezza e fino a 3 anni dopo; e anche nel caso di favoreggiamento reale o personale.

Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso. La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro. Questa eventualità di scambio era già prevista dall'art. 416Bis ma per la punibilità era sempre subordinata all'appartenenza ad un'associazione mafiosa da parte dell'agente. Il legislatore ha voluto, con l'art. 417 ter, introdurre una nuova fattispecie di reato indipendente dall'associazione di tipo mafioso. Ha voluto punire, a prescindere se il soggetto sia associato o meno, chiunque compri promesse di voto erogando denaro. Non qualsiasi promessa di voti è punibile bensì solo quella prevista dall'art. 416Bis; deve cioè risultare quella forza persuasiva di chi lo chiede e quella condizione di assoggettamento in ambienti di omertà di chi riceve il denaro. Quindi in un certo senso non si richiede la partecipazione all'associazione ma basta anche solo qualche collegamento con le associazioni e l'utilizzo di metodi mafiosi.

Pubblica intimidazione

Questa fattispecie originariamente prevedeva la pubblica intimidazione mediante esplosioni terroristiche e la pubblica intimidazione mediante minaccia. È stato sostituita solamente la prima fattispecie dal legislatore col reato di attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420).

Attentato a impianti di pubblica utilità

Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilità. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Con questo reato l'ordine pubblico è turbato indirettamente distruggendo o danneggiando impianti di pubblica utilità. Il carattere distintivo di questo reato rispetto al reato di danneggiamento è proprio questo della “pubblica utilità”. Infatti per il dolo non basta la volontà di distruggere ma anche la consapevolezza di creare un turbamento dell'ordine pubblico.

Sanzioni

  • Reclusione da 1 a 4 anni: ipotesi semplice (fatto non compiuto)
  • Reclusione da 3 a 8 anni: ipotesi aggravata (fatto compiuto)

Pubblica intimidazione mediante minaccia

Art. 421 Pubblica intimidazione. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno. L'elemento costitutivo del reato è il verificarsi del pubblico timore.

Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico

Esse sono enumerate nel libro III del codice penale. Rafforzano la tutela dell'ordine pubblico. Sono 9 disposizioni che contemplano manifestazioni sediziose e fatti di lieve entità recanti disturbo alla quiete pubblica e privata.

Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

Art. 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno. Per il compimento di questa fattispecie è necessario che non vi siano fatti diretti a compiere reati altrimenti ci troveremmo in presenza di altre fattispecie normative (associazione per delinquere; banda armata).

Grida e manifestazioni sediziose

Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a un anno. Il reato è stato trasformato da contravvenzione ad illecito amministrativo.

Sanzione

  • Pecuniaria da 103 a 619 euro.

Radunata sediziosa

Art. 655 Radunata sediziosa. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata. Per il compiersi della fattispecie è necessaria la partecipazione di 10 o più persone alla radunata e che essa sia di carattere sedizioso (pericolo per l'ordine pubblico).

Altre contravvenzioni

Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.

Art. 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fiorella Antonio.
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