REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
− I reati contro l'ordine pubblico sono contenuti nel secondo libro nel titolo V del
codice penale.
Definizione di ordine pubblico: regolare andamento della vita sociale; pacifica
coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello stato e del diritto. Sinonimo di pace
pubblica.
− Tutti quei reati che offendono “direttamente” la pace pubblica; che offendono
l'ordine in sé; il più delle volte si sostanziano nella minaccia di reati futuri.
− PUBBLICA ISTIGAZIONE A VIOLARE LE LEGGI -
4 figure criminose contenute negli articoli 414, 415:
− istigazione a delinquere;
− apologia di delitti
− istigazione a disobbedire alle leggi
− istigazione all'odio fra le classi sociali.
Il carattere comune a tutte e 4 le fattispecie è la pubblicità (elemento essenziale) del
comportamento secondo il disposto dell'art. 266:
− mezzo di stampa o altro mezzo di propaganda
− luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone
− in una riunione che non abbia il carattere di riunione privata.
Sussistenza del dolo: Il soggetto oltre alla volontà deve essere consapevole di agire in
pubblico.
Istigazione a delinquere
Art. 414: si risponde di questo delitto per il solo fatto dell'istigazione, chiunque istiga
pubblicamente a commettere uno o più reati.
Deroga al principio generale sancito dall'art. 115 secondo il quale l'istigazione non è
punibile se non sia seguita dalla commissione del reato.
Ai fini della pena il codice distingue l'istigazione a commettere delitti con l'istigazione a
commettere contravvenzioni.
L'istigazione è un'azione sulla psiche di altre persone le quali sono spinte a compiere
determinati fatti illeciti oppure cercando di indebolire l'inibizione di essi nel
commetterli.
Oggetto del reato deve essere l'istigazione ad un reato previsto nel nostro ordinamento.
Ai fini della consumazione invece è necessario solamente la pubblicità a prescindere se
il reato venga commesso o meno. Se il reato viene commesso l'istigatore risponderà di
quest'ultimo come concorrente.
Sanzioni:
− Delitti: reclusione da 1 a 5 anni;
− Contravvenzioni: Reclusione fino a 1 anno oppure multa fino a 206 €;
− Delitti+contravvenzioni: reclusione da 1 a 5 anni;
Apologia di delitti
Disposizione dell'ultimo comma dell'art. 414
Art. 414
Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini
1
contro l'umanità la pena è aumentata della metà. ( )
è l'esaltazione di un'attività criminosa capace di turbare l'ordine pubblico e di far sorgere
altri reati.
Le contravvenzioni non sono considerate in questa fattispecie.
Istigazione a disobbedire alle leggi
Art. 415
Istigazione a disobbedire alle leggi.
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Il reato consiste nell'istigazione pubblica a violare leggi di ordine pubblico.
Le leggi che non sono considerate d'ordine pubblico non concretizzano il reato.
Con questa fattispecie si mira a non creare situazioni che possano mettere in pericolo il
mantenimento dell'ordine pubblico. Non mira a prevenire il reato.
Istigazione all'odio fra le classi sociali
Disposizione contenuta nell'art. 415.
In questo caso l'istigazione non mira alla disobbedienza di leggi bensì all'odio fra classi
sociali.
Il reato sussiste qualora venga suscitato o rafforzato l'odio fra persone che in linea di
fatto o di diritto appartengono a classi sociali differenti.
− ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE -
Associazione per delinquere
Art. 416
Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
1
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ( ) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e
da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
− Il reato consiste nel solo fatto dell'associazione di tre o più persone volte a
commettere delitti. Questa rappresenta la ratio della norma perchè tale fatto
determina un perturbamento dell'ordine pubblico indipendentemente dal fatto
che i delitti vengano o meno commessi.
− Affinchè sussista questa fattispecie si ha la necessità di avere quel “minimum” di
organizzazione a carattere stabile.
− L'obiettivo è quello di commettere una serie indeterminata di delitti (non
contravvenzioni). Associarsi per commettere un solo delitto non integra questa
fattispecie.
Analogia con il concorso di persone nel reato:
Concorso di persone nel reato: vi è un accordo nel commettere uno o più specifici delitti
commessi i quali l'accordo viene meno.
Associazione per delinquere: Dopo la commissione dei reati il vincolo associativo rimane.
Il codice distingue oltre ai semplici associati:
− chi promuove
− chi costituisce
− chi organizza
− i capi
• Il reato si perfeziona quando l'associazione è costituita.
• Chi commette materialmente il delitto risponde del delitto che ha commesso +
del reato di associazione per delinquere.
• Il reato è consumato fintanto che l'associazione esisterà.
• Il dolo (specifico) consiste nella volontà di entrare a far parte dell'associazione
con l'intento di commettere delitti e sapendo che all'interno di essa vi sono
almeno due persone che hanno lo stesso fine.
2 circostanze aggravanti speciali:
− gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie;
− il numero degli associati è di 10 o più;
Per le sanzioni vedi sopra art 416.
Assistenza agli associati
Art. 418
Assistenza agli associati.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto,
1
strumenti di comunicazione ( ) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro
2
anni. ( ) 3
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata ( ) continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
È un delitto autonomo.
− Affinchè la fattispecie si compia l'aiuto non deve favorire tutta l'associazione
(conocorso di persone nel reato) ma solo i singoli membri dell'associazione.
− Non deve trattarsi di favoreggiamento, cioè un aiuto “post crimen patratum” cioè
dopo la consumazione del reato.
− Se l'assistenza è data continuamente il delitto è aggravato.
− Causa speciale di esclusione della pena: si ha quando si offre rifugio ad un
prossimo congiunto. - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO -
Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o piu’ persone, e’ punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare
profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a
se’ o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (1).
Se l’associazione e’ armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a
ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita’, per il conseguimento della finalita’
dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita’ economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta’.
Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di
polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti
ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (2) .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate
anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso (3) .
I connotati di questo tipo di associazione sono:
− particolare forza intimidatrice del vincolo associativo;
− assoggettamento e omertà che ne deriva;
Gli agenti si avvalgono di queste condizioni per commetere delitti e in particolare (vedi
parte evidenziata).
La ratio è identica al reato di associazione per delinquere con la differenza che tutte le
sanzioni sono aumentate.
Il carattere distintivo di questa fattispecie sta nel fatto che non è più indispensabile
(come avviene invece nell'associazione per delinquere) la finalità di realizzare una serie
di delitti.
“Logica di dominio e di conquista illegale e violenta di spazi di potere reale”.
Concorso esterno in associazione mafiosa
Concreta attività collaborativa che contribuisce al potenziamento dell'associazione in
correlazione ad una esigenza del soggetto che presta collaborazione.
Sanzioni
Capi, promotori, organizzatori: reclusione da 4 a 9 anni (se non armata)
“ “ da 5 a 15 anni (se armata)
Gregari non armati reclusione da 3 a 6 anni
gregari armati reclusione da 4 a 10 anni
Aumento da 1/3 fino alla metà se le attività economiche degli associati sono finanziate
in tutto o in parte con proventi di attività delittuose.
Ulteriore aumento se il fatto è commesso durante l'applicazione di una misura di
sicurezza e fino a 3 anni dopo; e anche nel caso di favoreggiamento reale o personale.
- SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO -
Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma
del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro (1)
Questa eventualità di scambio era gia prevista dall'art. 416Bis ma per la punibilità era
sempre subordinata all'appartenenza ad un'associazione mafiosa da parte dell'agente.
Il legislatore ha voluto, con l'art.417 ter , introdurre una nuova fattispecie di reato
indipendente dall'associazione di tipo mafioso. Ha voluto punire, a prescindere se il
soggetto sia associato o meno, chiunque compri promesse di voto erogando denaro.
Non qualsiasi promessa di voti è punibile bensì solo quella prevista dall'art. 416Bis; deve
cioè risulatare quella forza persuasiva di chi lo chiede e quella condizione di
assoggettamento in ambienti di omertà di chi riceve il denaro. Quindi in un certo senso
non si richiede la partecipazione all'associazione ma basta anche solo qualche
collegamento con le associazioni e l'utilizzo di metodi mafiosi.
− PUBBLICA INTIMIDAZIONE -
Questa fattispecie originariamente prevedeva la pubblica intimidazione mediante
esplosioni terroristiche e la pubblica intimidazione mediante minaccia.
È stato sostituita solamente la prima fattispecie dal legislatore col reato di attentato a
impianti di pubblica utilità (art. 420).
Attentato a impianti di pubblica utilità
Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilita’
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita’, e’ punito, salvo che il fatto costituisca
piu’ grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto
diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilita’, ovvero dati, informazioni o programmi in essi
contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle
informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema la pena e’ della
reclusione da tre a otto anni .
Con questo reato l'ordine pubblico è turbato indirettamente distruggendo o
danneggiando impianti di pubblica utilità.
Il carattere distintivo di questo reato rispetto al reato di danneggiamento è proprio
questo della “pubblica utilità”.
Infatti per il dolo non basta la volontà di distruggere ma anche la consapevlezza di
creare un turbamento dell'ordine pubblico.
Sanzioni
reclusione da 1 a 4 anni: ipotesi semplice (fatto non compiuto)
reclusione da 3 a 8 anni: ipotesi aggravata (fatto compiuto).
Pubblica intimidazione mediante minaccia
Art. 421 Pubblica intimidazione
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita’, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da
incutere pubblico timore, e’ punito con la reclusione fino a un anno.
L'elemento costitutivo del reato è il verificarsi del pubblico timore.
- CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO -
Esse sono enumerate nel libro III del codice penale. Rafforzano la tutela dell'ordine
pubblico. Sono 9 disposizioni che contemplano manifestazioni sediziose e fatti di lieve
entità recanti disturbo alla quiete pubblica e privata.
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
Art. 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.
Per il compimento di questa fattispecie è necessario che non vi siano fatti diretti a
compiere reati altrimenti ci troveremmo in presenza di altre fattispecie normative
(associazione per delinquere; banda armata).
Grida e manifestazioni sediziose
Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o
esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l’arresto fino a un anno.
Il reato è stato trasformato da contravvenzione ad illecito amministrativo
Sanzione
Pecuniaria da 103 a 619 euro.
Radunata sediziosa
Art. 655 Radunata sediziosa
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione , con l’arresto fino a
un anno. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi. Non è punibile chi, prima
dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
Per il compiersi della fattispecie è necessaria la partecipazione di 10 o più persone alla
radunata e che essa sia di carattere sedizioso ( pericolo per l'ordine pubblico).
Altre contravvenzioni
Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se
il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.
Art. 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Abr
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