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Scuola di

Giurisprudenza

Corso di Laurea in

Giurisprudenza

I delitti di

pornografia minorile:

tra esigenze di tutela

e principi di garanzia

Relatore

Francesco Cingari

Candidato

Elena Pezzotta

Anno Accademico 2018/2019 “Al di là delle apparenze, il dubbio

il contrario della verità.”

non è affatto Gustavo Zagrebelsky

2

I NDICE

I ........................................................................................ 6

NTRODUZIONE C I

APITOLO

I PROFILI CRIMINOLOGICI DELLA PORNOGRAFIA MINORILE

1. Quantità del fenomeno ....................................................................................... 10

2. Qualità del fenomeno: dalla pedofilia alla pedopornografia .............................. 13

3. (Segue) Il ruolo giocato dall’evoluzione tecnologica e dagli strumenti

informatici .............................................................................................................. 20

4. Le caratteristiche del soggetto autore del reato .................................................. 28

5. Il soggetto vittima del reato................................................................................ 31

C II

APITOLO

C ARATTERI GENERALI ED EVOLUZIONE DELLA PORNOGRAFIA MINORILE

1. L’incriminazione di un fenomeno: spinte internazionale ed esiti legislativi ..... 35

1.1 I documenti internazionali ....................................................................... 39

1.2 La nascita della normativa nazionale ....................................................... 50

2. I successivi sviluppi della normativa nazionale ................................................. 55

3. Le questioni comuni ........................................................................................... 65

3.1 L’oggetto di tutela .................................................................................... 66

3.2 Il soggetto di tutela .................................................................................. 71

3.3 Il consenso del minore ............................................................................. 78

3

3.4 La collocazione sistematica ..................................................................... 83

3.5 La definizione di pornografia minorile .................................................... 85

C III

APITOLO

L E FATTISPECIE DI PORNOGRAFIA MINORILE

Le diverse fasi dell’utilizzazione dei minori a fini pornografici: considerazioni

1.

introduttive ............................................................................................................. 94

2. Produzione e traffico di materiale pornografico ............................................... 96

2.1 Il reclutamento e l’induzione, il trarre profitto ....................................... 99

2.2 La realizzazione delle esibizioni e la produzione del materiale

pornografico: l’evoluzione della fattispecie ........................................................ 103

2.3 (Segue) L’ultima tappa dello sviluppo della fattispecie: la nuova lettura

delle Sezioni Unite ............................................................................................... 114

2.4 (Segue) Le conseguenze sul piano giuridico ........................................ 119

2.5 Il commercio, l’offerta e la cessione: un ineludibile confronto ............. 127

2.6 La diffusione: i fattori di uniformità del comma terzo ......................... 131

2.6.1 La fattispecie di distribuzione, divulgazione, diffusione e

pubblicizzazione di materiale pedopornografico ................................................. 134

2.6.2 La fattispecie di distribuzione e divulgazione di notizie e

informazioni pericolose ....................................................................................... 140

2.6.3 La responsabilità degli Internet Providers ................................. 142

2.7 La fruizione ............................................................................................ 147

3. Detenzione di materiale pornografico: verso un “diritto penale del pericolo” (o

del sospetto)? ........................................................................................................ 148

4

4. Pornografia virtuale: qualificazione giuridica della fattispecie e prova di

resistenza ai principi del diritto penale ................................................................ 155

5. Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia: il completamento del

quadro normativo ................................................................................................ 168

6. Il minore autore del reato ................................................................................. 170

7. I profili sanzionatori: un eccesso repressivo? ................................................. 173

8. Il concorso di reati ........................................................................................... 176

9. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche .............................. 178

C IV

APITOLO

L E STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA PORNOGRAFIA MINORILE

1. Le attività di prevenzione e di contrasto .......................................................... 181

2. Il trattamento penitenziario .............................................................................. 189

3. Imputabilità e prospettive rieducative .............................................................. 193

C .......................................................................................197

ONCLUSIONI

B ......................................................................................202

IBLIOGRAFIA 5

I NTRODUZIONE

Ai fini della legge penale italiana, per pornografia minorile si intende, secondo

l’ultimo comma dell’articolo 600 ter, “ogni rappresentazione, con qualunque

mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali

o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni

diciotto per scopi sessuali”.

L’apparato normativo a cui fare riferimento consiste prevalentemente nelle

disposizioni di cui agli articoli 600 ter, 600 quater e 600 quater1, il quale nel corso

del tempo, alla luce di diverse riforme legislative, si pone come meccanismo di

difesa del minore nei confronti di aggressioni alla sua personalità in divenire,

realizzate intaccando la sua sfera sessuale.

Lo scopo del presente lavoro vuole essere quello di approfondire la multiprospettica

materia della pornografia minorile, come fenomeno e come disciplina giuridica.

Dalla definizione legale emergono evidentemente le caratteristiche fondamentali

del fenomeno: l’implicazione della percezione visiva dell’uomo; il coinvolgimento

di un soggetto di età inferiore agli anni diciotto; l’inerenza alla dimensione sessuale

dell’individuo.

Tuttavia, ai fini della reale comprensione di tale tema è necessario ricorrere ad un

ampio spettro di discipline e occorre, inoltre, calare il fenomeno nel contesto sociale

concreto.

Una prima contingenza, recante una istanza di multidisciplinarietà, impone di

valersi preliminarmente di conoscenze di carattere sociologico, psicologico,

criminologico che possano evidenziare le diverse implicazioni e sfaccettature della

pornografia minorile quale fenomeno polimorfo, sia in relazione al singolo

individuo coinvolto, reo o vittima di reato, sia in relazione alla comunità dei

consociati nel suo complesso. Nella consapevolezza che una efficace soluzione

legislativa affonda le proprie radici in una piena padronanza conoscitiva

dell’oggetto di incriminazione.

richiede un’analisi della effettiva consistenza del

Una seconda contingenza

fenomeno nel tessuto sociale. A tal fine, non è possibile prescindere dalla

6

consultazione degli studi statistici ufficiali, che, seppure non privi di variabili di cui

è necessario tener conto, rappresentano la panoramica più affidabile della

situazione, in un ambiente mediatico eccessivamente volubile.

Invero, nonostante il fenomeno dell’abuso sessuale di minori presenti un andamento

pressoché costante, con depressioni o innalzamenti quantitativi di scarsa entità,

l’attenzione sul fenomeno muta sensibilmente nel tempo, probabilmente sotto

l’influsso di trasformazioni di carattere culturale e sociale che destano nella

popolazione una nuova propensione all’allarme sociale, della quale i mass media

diventano cassa di risonanza.

A fronte della diffusione di sentimenti di insicurezza e della disgregazione sociale

dovuta ad una crescente moltiplicazione di interessi singoli, nella progressiva

inefficienza della presenza e dell’operato delle agenzie di aggregazione sociale, un

attacco inflitto a valori di base della società civile, come quello dell’infanzia,

produce, di converso, nella popolazione una reazione uniforme, ossia provoca un

“riassemblamento” nell’ottica di una necessitata coesione sociale.

Attraverso la mediazione dei mezzi di comunicazione di massa, tali correnti

influenzano inevitabilmente anche la mano del legislatore, che pure nutre un

interesse ad assecondare i moti della coscienza collettiva, e conseguentemente

anche il diritto penale tende ad assorbire una emotività alla quale dovrebbe rimanere

estraneo. Un esempio di questo processo è, nella genesi delle fattispecie

incriminatrici, da un lato, la trasformazione dei reati a tutela di una vittima in carne

ed ossa in reati che tutelano beni giuridici a titolarità diffusa e, dall’altro, la

categorizzazione delle tipologie di autore di reato, con il pericolo di sfociare nella

logica del “capro espiatorio”.

La pornografia minorile, collocandosi nel settore dei reati contro lo sfruttamento

sessuale dei minori, si presta in modo particolare ad una strumentalizzazione in

termini di accaparramento del consenso popolare. Dunque, una premessa pertinente

al presente lavoro deve porsi l’obiettivo di disvelare in anticipo i meccanismi

disfunzionali che possano interessare un’analisi quanto più oggettiva possibile di

emotive più profonde dell’essere umano.

un fenomeno che muove le corde 7

L’ostacolo principale, infatti, che si incontra nell’affrontare questo tipo di tematiche

è il superamento dell’annebbiamento causato dall’istinto di protezione “a tutti i

costi” del soggetto minore, non tanto e non solo in quanto giustamente si tratti di

una categoria di soggetti preziosa per la società e allo stesso tempo vulnerabile

perché in fase di maturazione, ma spesso in quanto il concetto di infanzia è confuso

più o meno erroneamente con il valore dell’innocenza, dell’intangibilità, della

fragilità totale. Qualcosa che nella mentalità comune non debba avere contatto

alcuno con la sfera della sessualità.

Non si intende e non si deve negare, in tale sede, che l’interesse primario della

legislazione penale è quello di tutelare i beni giuridici che vengono offesi dalla

commissione del reato. E, allo stesso tempo, che nel caso di specie il bene giuridico,

rappresentato dallo sviluppo psicofisico del minore, è caratterizzato da specialità,

merita un’attenzione approfondita e gode di riconoscimento costituzionale, nonché

misura il valore della nostra società.

D’altra parte, l’impossibilità di abdicare ai principi di garanzia basilari posti a

livello penale a tutela della persona che riveste la posizione di autore del reato è il

frutto di una scelta già compiuta dall’ordinamento italiano, suffragata ed espressa

dall’impianto costituzionale, una scelta che oggi è imprescindibile rispettare, a

meno di ripensare totalmente, con prevedibili conseguenze avverse, l’assetto

giuridico attuale.

In sostanza, è importante adottare uno sguardo critico e analitico, ricorrendo ad un

approccio interdisciplinare e considerando la complessità degli interessi in gioco,

alla ricerca di un bilanciamento rispettoso dei principi e dei valori del diritto penale.

Collocarsi in una posizione di massima obiettività possibile significa anche

comprendere e tenere conto delle trasformazioni intervenute nel mondo stesso

dell’infanzia e dell’adolescenza, nell’ambito, da una parte, del processo di

psicosessuale del minore e, dall’altra, del rapporto del minore con gli

maturazione

strumenti tecnologici informatici di ultima generazione.

I due aspetti, che risultano tra l’altro parzialmente intersecati, postulano

l’interrogativo sulla correttezza di una tutela penale unica, non disegnata in modo

graduale, ossia adattandola alle diverse fasi di crescita e sviluppo della personalità

8

e considerando, accanto al fattore dell’età, anche il requisito del livello

del minore

concreto di maturazione psichica raggiunto dal soggetto.

È chiaro che una considerazione univoca della categoria dei soggetti minori non

al massimo l’arretramento della soglia di rilevanza penale e il

può che spingere

grado di invasività della tutela, così da assicurare la protezione del minore dalla sua

nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, è evidente che il

minore presenti diverse caratteristiche ed esigenze specifiche in ogni diversa fase

di crescita.

Nello specifico, inoltre, riguardo all’utilizzo di strumenti informatici, occorre

prendere atto della dirompente pervasività della tecnologia nella vita quotidiana dei

più giovani, alla luce, però, della doppia possibile operatività di tali strumenti, come

strumenti di comunicazione, espressione, affermazione personale, ma anche come

strumenti di sopraffazione e violenza.

Dal punto di vista prettamente giuridico, in conclusione, il sistema dei delitti di

pornografia minorile è sottoposto a pressioni eterogenee ed incalzanti. È terreno

fertile alla consumazione del conflitto tra reo, vittima e società, mettendo a dura

prova la macchina legislativa e quella giudiziaria, incaricate di ricercare un corretto

bilanciamento delle diverse posizioni giuridiche coinvolte, al netto di ogni

pregiudizio, affinché si possa assicurare una risposta efficace ad una legittima

richiesta di giustizia. 9

C I

APITOLO

I PROFILI CRIMINOLOGICI DELLA PORNOGRAFIA MINORILE

S : 1. Quantità del fenomeno. 2. Qualità del fenomeno: dalla pedofilia

OMMARIO – giocato dall’evoluzione

alla pedopornografia. 3. (Segue) Il ruolo

tecnologica e dagli strumenti informatici. 4. Le caratteristiche del

soggetto autore del reato. 5. Il soggetto vittima del reato.

1. Quantità del fenomeno

Affrontare il tema della pornografia minorile richiede preliminarmente un

inquadramento del fenomeno, prima che dal punto di vista giuridico, dal punto di

vista statistico quantitativo. Infatti, conoscere un fenomeno significa innanzitutto

comprenderne l’incidenza concreta in un dato momento storico. Inoltre, è

al fine di depurare l’approccio

necessario valutarne la consistenza, anche con cui ci

si appresta all’analisi dello stesso di direttive

dall’influenza di carattere

squisitamente morale, da una parte, e di sentimenti di paura, conscia o inconscia,

dall’altra.

I principi morali che una società pone quali pilastri del proprio assetto

dilagando all’interno della stessa, riescono uniformemente

strutturale e i timori che,

a scuotere l’animo di tutti i consociati contribuiscono ad una visione corrotta di

qualsiasi accadimento che possa minacciare l’apparente status quo dello schema

sociale valoriale di riferimento. Con il proposito di recuperare una posizione di

maggiore oggettività nei confronti della materia di studio, necessaria per affrontare

il tema con lucidità e cercare le soluzioni più efficaci, una strada possibile è quella

di affidarsi al mero dato numerico che offra, in un primo momento, una panoramica

neutra sulla pregnanza del fenomeno.

Ancora, prima di inoltrarsi nell’analisi dei dati, una precisazione in

relazione al modus operandi scelto in tale sede. La modesta premessa statistica che

10

si intende anteporre ad un approfondimento giuridico dell’oggetto di studio è

caratterizzata dall’adozione di un andamento dal generale al particolare, nella

consapevolezza che si stia affrontando un tema che rappresenta essere solo un

tassello di un meccanismo più ampio e complesso, però dotato di natura specifica e

caratteri peculiari.

A tal fine, è utile in primis menzionare il numero di vittime minorenni di

denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria

reati di carattere sessuale

nell’anno 2017, 1

che si attesta, sui 2.102, con un certo incremento registrato rispetto

Nell’ambito di tale stima, le vittime di reati relativi alla

2 3

ai due anni precedenti .

nell’anno

pedopornografia di riferimento sono 285, tra maschi e femmine, con una

netta prevalenza delle seconde rispetto ai primi, in special modo tra i quattordici e

4

i diciassette anni.

Dal punto di vista degli autori di reato denunciati dalle forze di polizia

all’autorità per reati di carattere sessuale, il totale relativo all’anno 2017

giudiziaria

è di 8.533, di cui, in relazione specificamente ai reati di pedopornografia, 709 di

sesso maschile, per lo più tra i diciotto e i cinquantaquattro anni e 62 di sesso

5

femminile, per lo più tra i trentacinque e cinquantaquattro anni.

Per quanto concerne, in generale, il numero di delitti denunciati, dato che

consente di profittare di un maggiore aggiornamento, nell’anno 2017 e 2018 si

registrano rispettivamente 6.611 e 6.780 delitti di carattere sessuale, dei quali 560

1 Nella stima sono ricomprese vittime per reati di: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne,

corruzione di minorenne, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzio

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher muse95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cingari Francesco.
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