Scuola di
Giurisprudenza
Corso di Laurea in
Giurisprudenza
I delitti di
pornografia minorile:
tra esigenze di tutela
e principi di garanzia
Relatore
Francesco Cingari
Candidato
Elena Pezzotta
Anno Accademico 2018/2019 “Al di là delle apparenze, il dubbio
il contrario della verità.”
non è affatto Gustavo Zagrebelsky
2
I NDICE
I ........................................................................................ 6
NTRODUZIONE C I
APITOLO
I PROFILI CRIMINOLOGICI DELLA PORNOGRAFIA MINORILE
1. Quantità del fenomeno ....................................................................................... 10
2. Qualità del fenomeno: dalla pedofilia alla pedopornografia .............................. 13
3. (Segue) Il ruolo giocato dall’evoluzione tecnologica e dagli strumenti
informatici .............................................................................................................. 20
4. Le caratteristiche del soggetto autore del reato .................................................. 28
5. Il soggetto vittima del reato................................................................................ 31
C II
APITOLO
C ARATTERI GENERALI ED EVOLUZIONE DELLA PORNOGRAFIA MINORILE
1. L’incriminazione di un fenomeno: spinte internazionale ed esiti legislativi ..... 35
1.1 I documenti internazionali ....................................................................... 39
1.2 La nascita della normativa nazionale ....................................................... 50
2. I successivi sviluppi della normativa nazionale ................................................. 55
3. Le questioni comuni ........................................................................................... 65
3.1 L’oggetto di tutela .................................................................................... 66
3.2 Il soggetto di tutela .................................................................................. 71
3.3 Il consenso del minore ............................................................................. 78
3
3.4 La collocazione sistematica ..................................................................... 83
3.5 La definizione di pornografia minorile .................................................... 85
C III
APITOLO
L E FATTISPECIE DI PORNOGRAFIA MINORILE
Le diverse fasi dell’utilizzazione dei minori a fini pornografici: considerazioni
1.
introduttive ............................................................................................................. 94
2. Produzione e traffico di materiale pornografico ............................................... 96
2.1 Il reclutamento e l’induzione, il trarre profitto ....................................... 99
2.2 La realizzazione delle esibizioni e la produzione del materiale
pornografico: l’evoluzione della fattispecie ........................................................ 103
2.3 (Segue) L’ultima tappa dello sviluppo della fattispecie: la nuova lettura
delle Sezioni Unite ............................................................................................... 114
2.4 (Segue) Le conseguenze sul piano giuridico ........................................ 119
2.5 Il commercio, l’offerta e la cessione: un ineludibile confronto ............. 127
2.6 La diffusione: i fattori di uniformità del comma terzo ......................... 131
2.6.1 La fattispecie di distribuzione, divulgazione, diffusione e
pubblicizzazione di materiale pedopornografico ................................................. 134
2.6.2 La fattispecie di distribuzione e divulgazione di notizie e
informazioni pericolose ....................................................................................... 140
2.6.3 La responsabilità degli Internet Providers ................................. 142
2.7 La fruizione ............................................................................................ 147
3. Detenzione di materiale pornografico: verso un “diritto penale del pericolo” (o
del sospetto)? ........................................................................................................ 148
4
4. Pornografia virtuale: qualificazione giuridica della fattispecie e prova di
resistenza ai principi del diritto penale ................................................................ 155
5. Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia: il completamento del
quadro normativo ................................................................................................ 168
6. Il minore autore del reato ................................................................................. 170
7. I profili sanzionatori: un eccesso repressivo? ................................................. 173
8. Il concorso di reati ........................................................................................... 176
9. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche .............................. 178
C IV
APITOLO
L E STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA PORNOGRAFIA MINORILE
1. Le attività di prevenzione e di contrasto .......................................................... 181
2. Il trattamento penitenziario .............................................................................. 189
3. Imputabilità e prospettive rieducative .............................................................. 193
C .......................................................................................197
ONCLUSIONI
B ......................................................................................202
IBLIOGRAFIA 5
I NTRODUZIONE
Ai fini della legge penale italiana, per pornografia minorile si intende, secondo
l’ultimo comma dell’articolo 600 ter, “ogni rappresentazione, con qualunque
mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali
o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni
diciotto per scopi sessuali”.
L’apparato normativo a cui fare riferimento consiste prevalentemente nelle
disposizioni di cui agli articoli 600 ter, 600 quater e 600 quater1, il quale nel corso
del tempo, alla luce di diverse riforme legislative, si pone come meccanismo di
difesa del minore nei confronti di aggressioni alla sua personalità in divenire,
realizzate intaccando la sua sfera sessuale.
Lo scopo del presente lavoro vuole essere quello di approfondire la multiprospettica
materia della pornografia minorile, come fenomeno e come disciplina giuridica.
Dalla definizione legale emergono evidentemente le caratteristiche fondamentali
del fenomeno: l’implicazione della percezione visiva dell’uomo; il coinvolgimento
di un soggetto di età inferiore agli anni diciotto; l’inerenza alla dimensione sessuale
dell’individuo.
Tuttavia, ai fini della reale comprensione di tale tema è necessario ricorrere ad un
ampio spettro di discipline e occorre, inoltre, calare il fenomeno nel contesto sociale
concreto.
Una prima contingenza, recante una istanza di multidisciplinarietà, impone di
valersi preliminarmente di conoscenze di carattere sociologico, psicologico,
criminologico che possano evidenziare le diverse implicazioni e sfaccettature della
pornografia minorile quale fenomeno polimorfo, sia in relazione al singolo
individuo coinvolto, reo o vittima di reato, sia in relazione alla comunità dei
consociati nel suo complesso. Nella consapevolezza che una efficace soluzione
legislativa affonda le proprie radici in una piena padronanza conoscitiva
dell’oggetto di incriminazione.
richiede un’analisi della effettiva consistenza del
Una seconda contingenza
fenomeno nel tessuto sociale. A tal fine, non è possibile prescindere dalla
6
consultazione degli studi statistici ufficiali, che, seppure non privi di variabili di cui
è necessario tener conto, rappresentano la panoramica più affidabile della
situazione, in un ambiente mediatico eccessivamente volubile.
Invero, nonostante il fenomeno dell’abuso sessuale di minori presenti un andamento
pressoché costante, con depressioni o innalzamenti quantitativi di scarsa entità,
l’attenzione sul fenomeno muta sensibilmente nel tempo, probabilmente sotto
l’influsso di trasformazioni di carattere culturale e sociale che destano nella
popolazione una nuova propensione all’allarme sociale, della quale i mass media
diventano cassa di risonanza.
A fronte della diffusione di sentimenti di insicurezza e della disgregazione sociale
dovuta ad una crescente moltiplicazione di interessi singoli, nella progressiva
inefficienza della presenza e dell’operato delle agenzie di aggregazione sociale, un
attacco inflitto a valori di base della società civile, come quello dell’infanzia,
produce, di converso, nella popolazione una reazione uniforme, ossia provoca un
“riassemblamento” nell’ottica di una necessitata coesione sociale.
Attraverso la mediazione dei mezzi di comunicazione di massa, tali correnti
influenzano inevitabilmente anche la mano del legislatore, che pure nutre un
interesse ad assecondare i moti della coscienza collettiva, e conseguentemente
anche il diritto penale tende ad assorbire una emotività alla quale dovrebbe rimanere
estraneo. Un esempio di questo processo è, nella genesi delle fattispecie
incriminatrici, da un lato, la trasformazione dei reati a tutela di una vittima in carne
ed ossa in reati che tutelano beni giuridici a titolarità diffusa e, dall’altro, la
categorizzazione delle tipologie di autore di reato, con il pericolo di sfociare nella
logica del “capro espiatorio”.
La pornografia minorile, collocandosi nel settore dei reati contro lo sfruttamento
sessuale dei minori, si presta in modo particolare ad una strumentalizzazione in
termini di accaparramento del consenso popolare. Dunque, una premessa pertinente
al presente lavoro deve porsi l’obiettivo di disvelare in anticipo i meccanismi
disfunzionali che possano interessare un’analisi quanto più oggettiva possibile di
emotive più profonde dell’essere umano.
un fenomeno che muove le corde 7
L’ostacolo principale, infatti, che si incontra nell’affrontare questo tipo di tematiche
è il superamento dell’annebbiamento causato dall’istinto di protezione “a tutti i
costi” del soggetto minore, non tanto e non solo in quanto giustamente si tratti di
una categoria di soggetti preziosa per la società e allo stesso tempo vulnerabile
perché in fase di maturazione, ma spesso in quanto il concetto di infanzia è confuso
più o meno erroneamente con il valore dell’innocenza, dell’intangibilità, della
fragilità totale. Qualcosa che nella mentalità comune non debba avere contatto
alcuno con la sfera della sessualità.
Non si intende e non si deve negare, in tale sede, che l’interesse primario della
legislazione penale è quello di tutelare i beni giuridici che vengono offesi dalla
commissione del reato. E, allo stesso tempo, che nel caso di specie il bene giuridico,
rappresentato dallo sviluppo psicofisico del minore, è caratterizzato da specialità,
merita un’attenzione approfondita e gode di riconoscimento costituzionale, nonché
misura il valore della nostra società.
D’altra parte, l’impossibilità di abdicare ai principi di garanzia basilari posti a
livello penale a tutela della persona che riveste la posizione di autore del reato è il
frutto di una scelta già compiuta dall’ordinamento italiano, suffragata ed espressa
dall’impianto costituzionale, una scelta che oggi è imprescindibile rispettare, a
meno di ripensare totalmente, con prevedibili conseguenze avverse, l’assetto
giuridico attuale.
In sostanza, è importante adottare uno sguardo critico e analitico, ricorrendo ad un
approccio interdisciplinare e considerando la complessità degli interessi in gioco,
alla ricerca di un bilanciamento rispettoso dei principi e dei valori del diritto penale.
Collocarsi in una posizione di massima obiettività possibile significa anche
comprendere e tenere conto delle trasformazioni intervenute nel mondo stesso
dell’infanzia e dell’adolescenza, nell’ambito, da una parte, del processo di
psicosessuale del minore e, dall’altra, del rapporto del minore con gli
maturazione
strumenti tecnologici informatici di ultima generazione.
I due aspetti, che risultano tra l’altro parzialmente intersecati, postulano
l’interrogativo sulla correttezza di una tutela penale unica, non disegnata in modo
graduale, ossia adattandola alle diverse fasi di crescita e sviluppo della personalità
8
e considerando, accanto al fattore dell’età, anche il requisito del livello
del minore
concreto di maturazione psichica raggiunto dal soggetto.
È chiaro che una considerazione univoca della categoria dei soggetti minori non
al massimo l’arretramento della soglia di rilevanza penale e il
può che spingere
grado di invasività della tutela, così da assicurare la protezione del minore dalla sua
nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, è evidente che il
minore presenti diverse caratteristiche ed esigenze specifiche in ogni diversa fase
di crescita.
Nello specifico, inoltre, riguardo all’utilizzo di strumenti informatici, occorre
prendere atto della dirompente pervasività della tecnologia nella vita quotidiana dei
più giovani, alla luce, però, della doppia possibile operatività di tali strumenti, come
strumenti di comunicazione, espressione, affermazione personale, ma anche come
strumenti di sopraffazione e violenza.
Dal punto di vista prettamente giuridico, in conclusione, il sistema dei delitti di
pornografia minorile è sottoposto a pressioni eterogenee ed incalzanti. È terreno
fertile alla consumazione del conflitto tra reo, vittima e società, mettendo a dura
prova la macchina legislativa e quella giudiziaria, incaricate di ricercare un corretto
bilanciamento delle diverse posizioni giuridiche coinvolte, al netto di ogni
pregiudizio, affinché si possa assicurare una risposta efficace ad una legittima
richiesta di giustizia. 9
C I
APITOLO
I PROFILI CRIMINOLOGICI DELLA PORNOGRAFIA MINORILE
–
S : 1. Quantità del fenomeno. 2. Qualità del fenomeno: dalla pedofilia
OMMARIO – giocato dall’evoluzione
alla pedopornografia. 3. (Segue) Il ruolo
–
tecnologica e dagli strumenti informatici. 4. Le caratteristiche del
–
soggetto autore del reato. 5. Il soggetto vittima del reato.
1. Quantità del fenomeno
Affrontare il tema della pornografia minorile richiede preliminarmente un
inquadramento del fenomeno, prima che dal punto di vista giuridico, dal punto di
vista statistico quantitativo. Infatti, conoscere un fenomeno significa innanzitutto
comprenderne l’incidenza concreta in un dato momento storico. Inoltre, è
al fine di depurare l’approccio
necessario valutarne la consistenza, anche con cui ci
si appresta all’analisi dello stesso di direttive
dall’influenza di carattere
squisitamente morale, da una parte, e di sentimenti di paura, conscia o inconscia,
dall’altra.
I principi morali che una società pone quali pilastri del proprio assetto
dilagando all’interno della stessa, riescono uniformemente
strutturale e i timori che,
a scuotere l’animo di tutti i consociati contribuiscono ad una visione corrotta di
qualsiasi accadimento che possa minacciare l’apparente status quo dello schema
sociale valoriale di riferimento. Con il proposito di recuperare una posizione di
maggiore oggettività nei confronti della materia di studio, necessaria per affrontare
il tema con lucidità e cercare le soluzioni più efficaci, una strada possibile è quella
di affidarsi al mero dato numerico che offra, in un primo momento, una panoramica
neutra sulla pregnanza del fenomeno.
Ancora, prima di inoltrarsi nell’analisi dei dati, una precisazione in
relazione al modus operandi scelto in tale sede. La modesta premessa statistica che
10
si intende anteporre ad un approfondimento giuridico dell’oggetto di studio è
caratterizzata dall’adozione di un andamento dal generale al particolare, nella
consapevolezza che si stia affrontando un tema che rappresenta essere solo un
tassello di un meccanismo più ampio e complesso, però dotato di natura specifica e
caratteri peculiari.
A tal fine, è utile in primis menzionare il numero di vittime minorenni di
denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria
reati di carattere sessuale
nell’anno 2017, 1
che si attesta, sui 2.102, con un certo incremento registrato rispetto
Nell’ambito di tale stima, le vittime di reati relativi alla
2 3
ai due anni precedenti .
nell’anno
pedopornografia di riferimento sono 285, tra maschi e femmine, con una
netta prevalenza delle seconde rispetto ai primi, in special modo tra i quattordici e
4
i diciassette anni.
Dal punto di vista degli autori di reato denunciati dalle forze di polizia
all’autorità per reati di carattere sessuale, il totale relativo all’anno 2017
giudiziaria
è di 8.533, di cui, in relazione specificamente ai reati di pedopornografia, 709 di
sesso maschile, per lo più tra i diciotto e i cinquantaquattro anni e 62 di sesso
5
femminile, per lo più tra i trentacinque e cinquantaquattro anni.
Per quanto concerne, in generale, il numero di delitti denunciati, dato che
consente di profittare di un maggiore aggiornamento, nell’anno 2017 e 2018 si
registrano rispettivamente 6.611 e 6.780 delitti di carattere sessuale, dei quali 560
1 Nella stima sono ricomprese vittime per reati di: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne,
corruzione di minorenne, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzio
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