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La prova contro Bossetti

Continuava ancora: "l'attribuzione del profilo di Ignoto 1 a Bossetti è in termini di certezza e il suo rinvenimento sugli slip [...] prova che egli, non solo è entrato in contatto con la vittima, ma è l'autore dell'omicidio". "La collocazione su un indumento intimo e in prossimità del taglio consentono di ricondurre la traccia e il profilo genetico dell'imputato all'azione omicidiaria al di là di ogni ragionevole dubbio. A tale granitica prova si aggiungono, poi, elementi di indiretto conforto ed elementi di natura indiziaria". Gli elementi indiziari sono tutti quelli sopra elencati, oltre il DNA che è la prova regina del processo. Nella parte finale della sentenza venivano così riassunti: "I tabulati telefonici consentono di escludere che l'imputato il giorno dell'omicidio fosse altrove". "Alcune delle fibre tessili rinvenute sul cadavere, poi, sono...

compatibili con quelle dei sedili dell'autocarro dell'imputato. [...] La calce, le fibre e le sferette sono elementi privi di capacità di individualizzante ma convergono in un'identica direzione e corroborano il dato probatorio del 63DNA, dotato da solo di idoneità identificativa dell'autore dell'omicidio". "La collocazione del profilo genetico prova non solo che l'imputato e la vittima sono entrati in contatto ma che lui è l'autore dell'omicidio e [...] le residue incertezze su dove si siano incontrati, su come la vittima sia stata indotta a salire sul suo mezzo o su quale sia stata la successione dei colpi non rilevano. Quanto all'assenza di movente [...] Yara aveva il reggiseno slacciato e gli slip tagliati e sul computer dell'imputato sono state rintracciate tracce di ricerche a carattere latamente pedopornografico [...] ed è, dunque, ragionevole ritenere che l'omicidio sia maturato in

Un contesto di avances a sfondo sessuale, verosimilmente respinte dalla ragazza, in grado di scatenare nell'imputato una reazione di violenza e sadismo di cui non aveva mai dato prova fino ad allora. Il fatto che sul cadavere non siano state rinvenute tracce di una violenza consumata non vale ad escludere il movente sessuale inteso in senso lato, testimoniato dagli interventi sul reggiseno e sugli slip e dalla ripetuta applicazione di un tagliente in diversi distretti corporei in modo da far sanguinare la vittima mantenendola in vita.

"Nel nostro caso Massimo Bossetti non ha agito in modo incontrollato [...] ma ha operato sul corpo della vittima per un apprezzabile lasso temporale, girandolo, alzando i vestiti e tracciando,"

mentre la ragazza era ancora in vita, dei tagli lineari e in parte simmetrici[...] idonei a causare sanguinamento e dolore ma non l'immediato decesso. Dopodiché, ha lasciato la vittima ad agonizzare in un campo isolato e dove non è stata trovata che mesi dopo". La Corte con riguardo agli elementi indiziari così riferiva in sentenza: "l'indizio deve essere certo solo con riferimento all'oggetto diretto della prova, cioè al suo contenuto intrinseco, mentre è per sua natura incerto con riferimento al fatto diverso e ulteriore oggetto dell'accertamento penale (in questi esatti termini la recentissima Cass. Pen. Sez. V, 12.12.2015 n. 25799). Infatti la certezza dell'indizio non va confusa con la certezza del fatto da provare giacché ciò che caratterizza l'indizio è proprio l'ambiguità. Il giudizio sinergico, basato sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, non può

che essere frutto di una valutazione unitaria e sintetica e non parcellizzata degli elementi fattuali considerati, in modo da colmare le lacune che ciascun elemento fatalmente porta con sé e che rappresentano, sul piano deduttivo, il limite della capacità del singolo fatto noto di dimostrare l'esistenza del fatto ignoto il che significa che il singolo indizio, isolatamente considerato, può prestarsi anche ad una molteplicità di significati, proprio perché, essendo indizio e non prova, non è dotato di univoca capacità rappresentativa (Cass. Pen. Sez. 1, 30.6.2004 n. 48349; Cass. Pen. Sez. 1, 22.9.2015 n. 39125; Cass. Pen. Sez. V, 21.2.2014 n. 16397; Cass. Pen. Sez. 1, 26.3.2013 n. 26455; Cass. Pen. Sez. I, 18.4.2013 n. 44324)".

La condanna per Bossetti era alla pena dell'ergastolo per aver commesso l'omicidio di Yara Gambirasio, pluriaggravato dalla minorata difesa, dalle sevizie e dalla crudeltà.

Secondo grado di

giudizio: Corte d'Appello di Bergamo

Il processo di secondo grado, presso la Corte d'Appello di Bergamo, iniziato il 30 giugno 2017 durava veramente poco, infatti si concludeva il 17 luglio 2017.

Sentenza n. 1/16 Corte d'Assise di Bergamo, pagg. 145 e 146.

Sentenza n. 1/16 Corte d'Assise di Bergamo, pag. 149.

Sentenza d'Appello n. 16/2017 del 17.07.2017, pag. 78

La difesa decideva, quindi, di impugnare la sentenza di primo grado in quasi tutti i suoi motivi ed argomentava l'apertura dell'appello sostenendo che la sentenza del Tribunale di Bergamo "fosse il risultato della volontà di soddisfare l'opinione pubblica forcaiola e di dare giustificazione alle ingenti spese sostenute, in gran parte inutili ed ingiustificate". Continuava facendo valere il fatto che si era giunti a sentenza di condanna valorizzando come unico elemento quello del DNA in rapporto alla sua collocazione sugli slip e sui leggings di Yara.

senza considerare in alcun modo le ragioni che avrebbero spinto all'azione, le modalità della stessa e senza considerare, altresì, gli altri indizi rinvenuti sul corpo di Yara. La Corte, circa il rinvenimento della traccia di materiale genetico, così argomentava: "La collocazione della traccia genetica, sugli slip cd in prossimità del taglio a forma di J sul gluteo (lesione che anche la consulente medico-legale ha ritenuto essere stata provocata con indosso gli slip), che già di per sé sarebbe probante anche se dall'istruttoria fosse emerso che l'imputato e la vittima si conoscessero e si frequentassero o erano venuti in contatto in un momento diverso da quello dell'omicidio, ha ricevuto ulteriore conferma dal fatto che è risultato provato che Yara e Bossetti né si conoscevano né si frequentavano; ed allora, detto che il cadavere, come si è visto, è stato rinvenuto all'interno di un.

Campo in cui per tre mesi nessuno si è addentrato e dove Yara è stata portata ancora viva immediatamente la sera della sua sparizione dal suo aggressore, la non conoscenza da parte dell'imputato della vittima e la collocazione della traccia costituiscono la prova del fatto che l'omicida, nel ferire Yara, abbia lasciato la propria traccia genetica sugli slip e sui leggings". Veniva, inoltre, contestato il divieto di accesso ai reperti e all'impossibilità di verificare le risultanze della c.d. prova scientifica in quanto prova regina della condanna. Ancora, la Corte aveva dichiarato la colpevolezza di Bossetti senza accertare il luogo, l'ora della scomparsa e della morte, la dinamica del prelevamento e del trasporto, ritenuti dalla difesa fondamentali per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per confrontarli con gli spostamenti dell'imputato e della vittima. Non era stato accertato il movente, anche se era comunque stato indicato.

Come possibile quello sessuale, senza alcun reale riscontro.67 Sentenza d'Appello n. 16/2017 del 17.07.2017, pag. 85.68 Sentenza d'Appello n. 16/2017 del 17.07.2017, pag. 289. 56

Veniva criticata la valutazione effettuata dalla Corte con riguardo al dato genetico "inquanto un'indagine con risultati discutibili e contraddittori non poteva costruire prova eneppure indizio, ma solo un elemento suscettivo di valutazione nel processo".

La difesa teneva così a sottolineare che "affinché un elemento processuale potesse ottenere la dignità di indizio doveva avere i connotati della gravità, precisione e concordanza che si compendiavano nella c.d. certezza dell'indizio, quale garanzia che la procedura con la quale si era pervenuti alla dimostrazione del tema di prova - fatto ignoto - partendo da un fatto noto e, dunque, accertato come vero, non fosse viziata in nuce da fallacia ed inaffidabilità metodologica".

Anche da una serie di elementi indiretti, elementi tutti che, collegati tra di loro, secondo i criteri di giudizio di cui all'art. 192, secondo comma, c.p.p., in un coacervo organico, univoco ed annoso, consentono, così, di giungere ad una sicura affermazione di responsabilità dell'imputato.

Considerando che il dato genetico era l'architrave di tutto il processo a carico di Bossetti, questo sarebbe dovuto essere "granitico, privo di zone d'ombra e rispondente al ragionamento scientifico più avanzato ed accreditato a livello internazionale ed a procedure di convalida rispettose delle best practices internazionali dettate in materia".

A sostegno di questa tesi riferiva di un colloquio avvenuto con il Prof. Peter Gill, esperto in materia, nel quale lo stesso affermava quanto fosse difficile recuperare il DNA.

Sentenza d'Appello n. 16/2017 del 17.07.2017, pag. 113.

Sentenza d'Appello n. 16/2017 del 17.07.2017, pag.

Appello n. 16/2017 del 17.07.2017, pagg. 292 e 293.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.maz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Bucci Alessandro.