MASTER
IN
“CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE. ANALISI CRIMINALE
E POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA LIV. 2”
LA GESTIONE DA PARTE DELL’AVVOCATO
DIFENSORE DI UNA EQUIPE DI CONSULENTI
TECNICI: IL CASO YARA GAMBIRASIO
CANDIDATO RELATORE
DOTT.SSA MARTINA MAZZINI PROF.
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 2
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INDICE
INTRODUZIONE ……………………………………………………………………6
CAPITOLO 1
1.1 Di cosa si occupa l’avvocato difensore …………………………………………..10
1.2 Il lavoro dei consulenti tecnici di parte …………………………………………..15
1.3 La gestione di una equipe di consulenti da parte dell’avvocato………………….22
1.4 L’omicidio e i disturbi della personalità che possono indurre un soggetto ad
uccidere ………………………………………………………………………………24
1.5 La scelta da parte dell’avvocato difensore dei consulenti tecnici in un caso di
omicidio ……………………………………………………………………………...28
CAPITOLO 2
2.1 Il caso Yara Gambirasio ………………………………………………………….34
2.2 I tre gradi di giudizio ……………………………………………………………..44
2.3 Gli errori ………………………………………………………………………….61
2.4 Le attuali problematiche ………………………………………………………….64
CONCLUSIONI …………………………………………………………………….66
BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………………………68
RINGRAZIAMENTI ……………………………………………………………….71
4
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INTRODUZIONE
Il presente elaborato sarà finalizzato ad illustrare e spiegare al meglio il lavoro
dell’avvocato difensore all’interno di un processo penale. Verranno approfondite le figure dei
consulenti tecnici, del loro lavoro e della loro partecipazione al processo. Verranno individuati
gli articoli di riferimento all’interno del codice di procedura penale e verrà analizzato il reato
di omicidio.
Successivamente sarà, invece, posta l’attenzione su un caso penale di forte rilevanza
mediatica: il caso della tredicenne Yara Gambirasio. Verranno analizzate le sentenze dei tre
gradi di giudizio, le attuali problematiche relative al caso e tutto l’accaduto dalla scomparsa
alla conclusione del processo in Cassazione.
Nel primo capitolo sarà fatta una breve introduzione al diritto penale e al processo
penale, a tutte le norme che lo regolano e alla presentazione delle varie figure professionali.
Si parlerà dell’avvocato difensore, dei suoi compiti, delle sue responsabilità e delle
facoltà di agire per conto del suo assistito. Si vedrà come lo stesso possa avvalersi di alcune
figure professionali per lo svolgimento del suo compito processuale e si tratteranno le varie
difficoltà nell’individuazione e nella scelta dei professionisti più adeguati.
Si analizzerà la figura del consulente tecnico, dell’apporto che è in grado di fornire
all’avvocato, al processo e all’assistito e si tratterà dei doveri professionali che ha sia in
giudizio sia nei confronti degli altri tecnici coinvolti nel caso.
Si parlerà, poi, del reato di omicidio, delle sue caratteristiche e di tutti i disturbi della
personalità che possono indurre un soggetto a commettere un tale grave reato.
Nel secondo capitolo, invece, si analizzerà tutta la vicenda relativa all’omicidio di
Yara Gambirasio: dalla sua scomparsa, al ritrovamento a tutte le vicende processuali che si
sono susseguite negli anni.
Si analizzeranno nello specifico tutte e tre le sentenze di condanna nei confronti di
Massimo Giuseppe Bossetti e si individueranno le problematiche scaturite dalle stesse.
In conclusione si parlerà delle attuali problematiche riguardanti la condanna di
Bossetti e della richiesta da parte della difesa di quest’ultimo di accesso ai reperti. 6
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CAPITOLO 1
Prima di iniziare la trattazione vera e propria dell’argomento è opportuno fare un
breve cenno sul diritto penale.
Il diritto penale è una branca del diritto pubblico ed è composto di tutte quelle norme
giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia dell’irrogazione di una specifica sanzione,
previene e reprime determinati comportamenti dell’uomo che sono considerati, dalle stesse
norme, contrari all’ordinamento giuridico.
Le norme penali sono composte di due elementi principali: il precetto e la sanzione. Il
precetto è il comando o il divieto di tenere una determinata condotta o di compiere una
specifica azione od omissione, mentre la sanzione è la conseguenza giuridica che il legislatore
ha previsto per una determinata infrazione del precetto. Non tutte le norme penali sono
composte di entrambi i suddetti elementi, ve ne sono, infatti, alcune, dette norme imperfette,
che si compongono solo del precetto o solo della sanzione. Altre, invece, non contengono né
il precetto né la sanzione in quanto servono semplicemente ad integrare o a limitare la portata
di altre norme penali.
Come indicato dall’art. 39 c.p. i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, in
relazione ai vari elementi strutturali, quali la condotta, l’elemento psicologico, l’oggetto
giuridico o l’evento. La principale distinzione tra delitti e contravvenzioni è data dalle pene
previste per gli uni e per gli altri. Le pene succitate sono elencate all’art. 17 del Codice
Penale: per i delitti il codice prevede la pena dell’ergastolo, della reclusione e della multa; per
le contravvenzione troviamo, invece, l’arresto e l’ammenda.
L’oggetto giuridico del reato è il bene o l’interesse giuridico tutelato da quella
specifica norma del codice penale, vale a dire che, ad esempio, nel caso dell’omidicio il bene
giuridico tutelato è la vita di ciascun individuo. Essendo, però, il ricorso all’irrogazione di una
pena, una extrema ratio, è necessario che il bene giuridico o l’interesse giuridico tutelato sia
di rilevanza costituzionale.
Per la commissione di un reato è necessaria la presenza di un soggetto attivo che
ponga in essere il comportamento costituente reato. Tutte le persone fisiche possono essere
soggetti attivi nel reato, in quanto ogni persona ha capacità penale, ovvero l’attitudine a porre
in essere comportamenti penalmente rilevanti. Allo stesso tempo vi è anche un soggetto
passivo, che è rappresentato dalla persona titolare del bene o dell’interesse giuridico tutelato. 8
La figura dell’avvocato penalista si inserisce proprio con riguardo ad uno di questi due
soggetti del reato. Infatti, il penalista, può trovarsi a rappresentare, ovvero a difendere, il
soggetto che compie il reato, o il soggetto che viene leso dal reato stesso, all’interno di un
procedimento penale, che viene instaurato innanzi ad un giudice del tribunale competente a
livello territoriale.
Come sappiamo, l’esercizio della giurisdizione rientra nelle principali funzioni dello
Stato, in particolare possiamo affermare che quella penale ha lo scopo di accertare una
eventuale responsabilità riguardante la commissione di un fatto costituente reato, con la
conseguente applicazione della sanzione prevista dal codice. L’esercizio della giurisdizione è
garantito dalla Costituzione italiana, ma anche il diritto alla difesa, l'autonomia e
l’indipendenza della magistratura.
L’attuale sistema processuale italiano è di tipo prevalentemente accusatorio, quindi
troviamo un giudice terzo ed imparziale, che rappresenta il centro stesso del processo.
Rispetto al sistema inquisitorio, nel quale il giudice è al tempo stesso sia organo accusatorio
che organo giudicante e viene del tutto meno l’oralità del processo e il contraddittorio tra le
parti, nel sistema accusatorio il giudice è imparziale, obiettivo ed indipendente dalle parti
processuali. Il processo è principalmente orale e soprattutto è pubblico, proprio per dar modo
a chiunque di verificare il rispetto dell’imparzialità del giudicante e dar valore alle prove
fornite dalle parti.
La decisione si fonda solo ed esclusivamente sulle prove portate in giudizio che
vengono valutate dal giudice, infatti, lo stesso, non ha alcun potere riguardo la formazione
delle stesse. È onere delle parti fornire prove sufficienti per avvalorare la tesi portata in
giudizio, nello specifico le prove a carico dell’imputato sono fornite dall’accusa, ovvero dal
pubblico ministero, mentre la confutazione delle prove portate in giudizio dalla pubblica
accusa e le prove a discolpa dell’imputato sono fornite dalla difesa. Nel sistema processuale
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penale italiano vige il principio della presunzione di innocenza , quindi sarà compito del
pubblico ministero, a seguito delle indagini preliminari, provare la colpevolezza dell’imputato
attraverso le prove portate in giudizio. Detto principio è riportato anche nell’art. 530 c.p.p.
all’interno del quale si evince che l’imputato deve essere assolto qualora manchino o non vi
1 CEDU del 4 dicembre 1950, art. 6 n. 2: «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». 9
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siano prove a sufficienza sulla reità . La difesa, oltre al beneficio del principio di presunzione
di innocenza, ha la possibilità di sindacare le prove dell’accusa attraverso il
controinterrogatorio, dunque nel momento in cui le prove vengono acquisite in dibattimento.
1.1 Di cosa si occupa l’avvocato difensore
L’avvocato ha un ruolo molto importante all’interno del processo penale, sia che esso
difenda la parte accusata, sia che difenda la parte lesa. Ha il compito di rappresentare il suo
assistito, ovvero di sostituirsi allo stesso nell’esercizio dei diritti e delle facoltà, nonché di
assisterlo, ovvero di prestare la miglior collaborazione tecnica possibile. Deve seguire un
serio e rigido codice deontologico, che garantisce lo svolgimento della sua attività nel modo
corretto innanzi al giudice e nei confronti del cliente, ma soprattutto deve assicurare a
quest’ultimo la migliore tutela del bene o dell’interesse giuridico dell’assistito.
In passato i ruoli del difensore e del pubblico ministero erano nettamente squilibrati.
Quando era in vigore il sistema inquisitorio il difensore non aveva alcun potere né di
rappresentanza né di assistenza. Non poteva partecipare al processo, nel senso che non vi era
alcun dibattimento, e non aveva la possibilità di svolgere indagini difensive a supporto del
proprio assistito. Gli atti processuali erano segreti e il giudice accusava e decideva al tempo
stesso. Oggi la situazione è decisamente cambiata e il difensore ha recuperato una parità
processuale rispetto alla funzione del pubblico ministero che gli consente di garantire piena
tutela degli interessi personali dell’imputato. A partire dagli anni 2000, con la legge n. 397 del
7 dicembre 2000, è stata riconosciuta al difensore la possibilità di svolgere le investigazioni
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difensive, così da consentire alla difesa la ricerca delle fonti di prova . Dette investigazioni
possono essere effettuate anche in forma preventiva (c.d. attività investigativa preventiva), a
2 Art. 530 comma 2 c.p.p.: «Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il
fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».
3 Art. 327 bis comma 2 c.p.p.: «Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il
difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore
del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro». 10
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norma dell’art. 391 novies c.p.p. , quando si ha l’eventualità che possa essere instaurato un
procedimento penale a carico di un determinato soggetto.
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Inoltre, l’art. 391 bis c.p.p. prevede la possibilità per il difensore di avere colloqui o di
ricevere dichiarazioni con e da parte di persone in grado di riferire sulle circostanze in
questione. Detta facoltà può essere esercitata anche dai sostituti del difensore, dai consulenti
tecnici di parte e dagli investigatori privati assunti dalla difesa. Oltre a queste tipologie di
4 Art. 391 novies comma 1 c.p.p.: «L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis, con esclusione
degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche
dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento
penale».
5 Art. 391 bis c.p.p.: «1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per
acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici
possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In
questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 2. Il
difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione
scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo
391-ter. 3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici
avvertono le persone indicate nel comma 1: a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; b) se
intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando,
in tal caso, le modalità e la forma di documentazione; c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte
ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato
collegato; d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare
le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte
date; f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. 4. Alle persone già sentite
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande
formulate o sulle risposte date. 5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una
persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o
per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza
è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle
investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97. 5-bis. Nei
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni
da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. 6. Le
dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi
precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito
disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare. 7. Per
conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve
munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo
difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal
giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di
§
sorveglianza. 8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle
§
indagini, la persona offesa e le altre parti private. 9 Il difensore o il sostituto interrompono
l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta
ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le
§
precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 10 Quando
la persona in grado di riferire circostanze u
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