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REGOLAMENTI
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SITOGRAFIA
2 INTRODUZIONE
Sin dalla sua nascita, uno degli obiettivi fondamentali che si sono posti i paesi
fondatori dell'Unione europea è quello di eliminare le profonde differenze esistenti
tra le regioni più ricche e quelle meno avvantaggiate. Nel 1956, durante la firma
del Trattato di Roma, i Paesi sottolineano la necessità di “fortificare l'unità delle
loro economie ed assicurare il loro sviluppo armonioso riducendo le differenze
che esistono tra le varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite”.
Proprio da qui nasce l’esigenza di un supporto da parte dell’Unione Europea che
solo più avanti, nel 1986, porta alla realizzazione di una vera e propria Politica di
Coesione. Da allora sono passati 28 anni e continuiamo a domandarci se
effettivamente questa strategia europea sia quella giusta per raggiungere la
coesione economica, sociale e territoriale di tutte le regioni. La finalità di questo
lavoro è duplice. Da un lato si intende fornire un quadro sintetico e generale
riguardante la situazione di partenza, la strategia, le priorità d'azione, gli obiettivi
specifici, la ripartizione delle risorse finanziarie e le condizioni di attuazione.
Dall’altro, si vuole indagare la loro effettiva efficacia nel raggiungere i risultati
prefissati.
Questo elaborato si articola in tre capitoli. Il primo è dedicato alla
presentazione della politica di coesione dell’UE. In particolare, si cercano di
spiegare i motivi politici ed economici che hanno portato i governi degli Stati
dell’allora Comunità europea a creare di concerto questa politica comune con
l’obiettivo di ridurre il divario di sviluppo e ricchezza tra le varie regioni europee.
Dopo di che vengono esaminate tutte le fasi attraverso le quali i Fondi vengono
programmati, stanziati e indirizzati alle regioni in proporzione al PIL pro-capite
registrato. Infine si fa un accenno all’evoluzione nel tempo dei Fondi strutturali e
delle tipologie di progetti finanziati. Il secondo capitolo affronta il tema principale
di questo elaborato: l’efficacia dei Fondi strutturali europei nella crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva di tutte le regioni, obiettivo finale della politica
di investimenti “Europa 2020”. A tal fine si effettua una panoramica generale sul
processo di valutazione e, sulla base dei risultati ottenuti, si analizzano le critiche
3
in merito, riportando anche i maggiori contributi a livello internazionale della
letteratura economica. In conclusione, il terzo capitolo si focalizza sull’andamento
degli squilibri interregionali nel nostro Paese cercando di analizzare direttamente
il contributo dei fondi strutturali al processo di convergenza. Si tratta, quindi, di
un’indagine concentrata in Italia e in un arco temporale limitato che va dal 2000
al 2013 abbracciando tre programmazioni settennali. Quest’indagine è elaborata
grazie ad un database Excel contenente i dati concernenti la popolazione, gli
stanziamenti FESR e FSE, il PIL pro-capite nominale e reale di tutte le regioni
italiane. Alcune considerazioni riassuntive chiudono il testo. Nelle conclusioni si
riflette in maniera sintetica sui risultati scaturiti dalle valutazioni effettuate dalle
e su quelli ottenuti tramite l’applicazione degli strumenti
Autorità competenti
statistici presentati nel terzo capitolo.
4 CAPITOLO I
I FONDI STRUTTURALI EUROPEI
1.0 Contesto storico
Le conseguenze disastrose della seconda guerra mondiale e la minaccia
costante di un confronto est-ovest hanno fatto della riconciliazione franco-
La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
tedesca una priorità essenziale.
(CECA), sancita dal trattato di Parigi del 1951, è stata il simbolo della nascita di
un obiettivo comune e ha rappresentato il primo passo verso l'integrazione
europea. I trattati di Roma del 1957 hanno rafforzato le fondamenta di tale
integrazione e l'idea di un futuro comune per i paesi europei. Inizialmente però
questi trattati non riconoscevano la necessità di una vera e propria politica
l’abbattimento delle
regionale comunitaria, in quanto era opinione diffusa che
barriere dei mercati (finanziarie, tariffarie, regolamentari) avrebbe portato le
economie dei Paesi membri a convergere spontaneamente; infatti la
Commissione Europea, in tale ambito, aveva il solo incarico di vigilare le politiche
regionali svolte dagli stessi Paesi membri. Il primo vero riconoscimento
dell’esistenza di problemi regionali da affrontare in sede comunitaria si ebbe in
occasione della Conferenza tenutasi a Parigi nel 1972 per riconoscere l’adesione
alla Comunità di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. La modalità di intervento
Commissione Europea consisteva nell’attuazione di una politica
proposta dalla
regionale comunitaria aggiuntiva (e non sostitutiva) a quella nazionale di ogni
singolo Stato membro. Solo nel 1988 fu possibile avviare la prima riforma dei
dichiarazione politica esplicitata nell’Atto Unico
fondi strutturali in seguito alla
Europeo del 1986: le disparità tra le regioni vennero considerate un freno per la
realizzazione di un mercato unico europeo e quindi occorreva intensificare gli
strumenti finanziari per la realizzazione della coesione economica e sociale.
5 1.1 Politica di Coesione e Fondi Strutturali dell’Unione
1
La Politica di Coesione è la principale politica di investimento
Europea, la quale mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo dei vari Stati
membri. Per raggiungere una coesione economica e sociale di tutte le regioni
dell’UE sono necessari investimenti cospicui a favore delle regioni meno
prospere e più arretrate rispetto alla media europea. A tal proposito sono stati
messi a disposizione i Fondi Strutturali, ovvero strumenti finanziari gestiti dalla
Commissione Europea con lo scopo di ridistribuire e riequilibrare le risorse
all’interno del territorio europeo. L’utilizzo dei Fondi strutturali, in tutti i Paesi
membri che ne usufruiscono, è regolamentato da un set di norme comunitarie
ispirato ai quattro principi fondamentali: principio di programmazione, di
concentrazione, di partnership e di addizionalità. Questi Fondi rientrano tra i
finanziamenti indiretti: sono erogati dalla Commissione Europea alle istituzioni
nazionali e regionali degli Stati membri, i quali fungono da intermediari tra
l’Unione Europea e i singoli beneficiari, mediante il cosiddetto “sistema della
gestione concorrente”. Infatti, l’elemento fondamentale di questa Politica è il
decentramento della gestione: gli Stati membri e le Regioni hanno il ruolo di
decidere come utilizzare le risorse messe a disposizione e sono responsabili
della loro corretta gestione. La programmazione, e la conseguente approvazione
del bilancio, di suddetti Fondi viene effettuata su un periodo di sette anni, in linea
col il principio di programmazione. Per il periodo 2014-2020 è stato semplificato
il processo di utilizzo dei Fondi strutturali, in ottemperanza agli obiettivi e alle
finalità stabilite dall’Unione Europea. A tal proposito è stato creato un “Quadro
Strategico Comune”, che, riflettendo le aspirazioni politiche definite nella
, agevola lo sviluppo dell’Accordo di Partenariato e dei
2
Strategia Europa 2020
Programmi Operativi. Gli Accordi di Partenariato sono preparati da ogni Stato
membro in collaborazione con la Commissione Europea con l’intento di definire
le priorità perseguite per tutto il periodo di finanziamento e per tutti e cinque Fondi
SIE. La presentazione di questo Accordo di Partenariato rappresenta la prima
fase di tutto il processo di programmazione; successivamente ciascuno Stato
1 Il bilancio UE nella programmazione 2014-2020 aveva un saldo di 1.082 miliardi di euro, di cui 381,8
miliardi sono stati assorbiti dalla Politica Regionale
2 Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
6 i cosiddetti Programmi Operativi. Quest’ultimi sono dei
membro deve sviluppare
piani nazionali o regionali all’interno dei quali ogni Stato definisce chiaramente le
modalità di utilizzo dei fondi, identificando gli obiettivi di ogni programma e il fondo
specifico da utilizzare. Per garantire la corretta gestione ed attuazione del
Programma Operativo e in applicazione del principio di partnership, oltre alle
Amministrazioni responsabili per ciascun fondo (Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica per il FESR e il ministero del lavoro e della previdenza
l’Autorità di
3
sociale per il FSE), il Regolamento individua tre diverse Autorità:
gestione, l’Autorità di certificazione e l’Autorità di audit, ognuna della quali ha
di gestione è responsabile della
delle proprie funzioni e competenze. L’Autorità
e dell’attuazione
gestione generale del PO: le sue competenze sono circoscritte
alla selezione dei progetti e delle azioni che necessitano il sostegno dei Fondi e
L’Autorità di certificazione
alla loro conformità alle norme applicabili. verifica lo
stato delle spese e delle richieste di pagamento e la loro conformità alle norme
comunitarie prima che vengano trasmesse alla Commissione Europea; dopo
L’ultima, ma
aver effettuato i dovuti controlli trasmette le domande di pagamento.
non meno importante, è l’Autorità di audit che garantisce il corretto
funzionamento del sistema di monitoraggio e controllo per tutto il periodo di
programmazione. Il principio di concentrazione ingloba diversi aspetti perciò è
conveniente suddividerlo in tre fattispecie: concentrazione delle risorse, degli
sforzi e della spesa. La concentrazione delle risorse implica che la maggior parte
delle risorse dei Fondi strutturali è destinata alle regioni più povere e in ritardo di
sviluppo. Nella programmazione corrente (2014-2020) la percentuale di
concentrazione è pari al 70% del totale stanziato dall’UE. La concentrazione degli
sforzi è finalizzata a indirizzare gli investimenti alle priorità chiave per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, obiettivo finale della politica di investimenti
“Europa 2020”. Le priorità chiave definite nella programmazione 2014-2020 sono
quattro: ricerca e innovazione; tecnologie dell'informazione e della
comunicazione; potenziamento della competitività delle piccole e medie imprese;
sostegno a favore della transizione verso un'economia a basso tenore di
3 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni su tutt