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Estratto del documento

U.S.A.).

Il Medio Oriente è, in tal modo diventato il crocevia di una Guerra Santa che va dall’

Indonesia al Marocco, dal Sudan alla Bosnia.

1.5. Normativa interna di contrasto al terrorismo

Gli anni '70 e l'inizio degli '80 rappresentano un momento assai critico per la storia

del nostro Paese. Sono i c.d. anni di piombo, iniziati con le proteste degli studenti,

poi con le lotte dei lavoratori e culminati con numerosi attentati, primo tra tutti la

strage di piazza Fontana a Milano. In quegli anni, si formano gruppi che fanno

politica extraparlamentare e che adottano come metodo di dissuasione la violenza:

sono le organizzazioni armate di sinistra e di destra che fanno sfociare il comune

sentimento della popolazione italiana nel terrore.

18

Quelle di destra, colpevoli tra l’altro delle stragi di Piazza Fontana nel ‘69, della

stazione di Bologna nel 1980, dell’attentato al treno Napoli-Milano nel 1984, e

quelle di sinistra che voleva colpire i simboli del potere in nome della classe operaia.

Mentre le azioni del terrorismo nero ebbero una direzione esplicita, cioè fermare

l’avanzata rivoluzionaria con lo stragismo, quelle di sinistra perseguirono la finalità

di colpire il “SIM” (Stato imperialistico delle multinazionali) con l’obiettivo

strategico di risvegliare la volontà rivoluzionaria delle masse rispetto alle quali il

12

movimento si proponeva come semplice avanguardia .

Nacquero tante piccole organizzazioni (597 sigle terroristiche, di destra e di sinistra).

La più forte fra loro, le Brigate Rosse, arrivò a 1.214 reclute e procedette a sequestri

e assassini, tra cui quello di Aldo Moro (1978). Tra il 1969 ed il 1980 vi furono in

Italia 12.690 episodi di violenza terroristica (2.725 nel solo 1978) che determinarono

la morte di 362 persone e il ferimento di 4.524. Tuttavia, il progressivo, seppur lento,

indebolimento del terrorismo fu determinato dalla perdita di contatto con la realtà

politica e sociale e soprattutto dal distacco dalle masse.

Da molti si sostiene (e forse a ragione), che il principale difetto della normativa

italiana di contrasto al terrorismo, sia sempre stato il suo carattere emergenzialista.

Ne sarebbe, quindi, derivata una pseudo-politica criminale fondata sull’emergenza e

condita da una precarietà che, spesso, ha provocato conflitti di norme. Peraltro, il

contrasto istituzionale posto in essere dagli organi dello Stato nei confronti delle BR

si è fondato su una serie di provvedimenti normativi mirati alla neutralizzazione e

all’isolamento dell’organizzazione. Sebbene sia stata chiara la volontà di ricondurre i

crimini brigatisti alla mera criminalità comune, annullando il significato politico

delle azioni terroriste, diverse leggi “speciali”, avevano evidenziato, invece,

l’eccezionalità della minaccia nonché la necessità di adottare misure idonee per

contrastarla. Tuttavia, il riconoscimento dell’esistenza in Italia di un “problema

essenzialmente politico” (fine principale a cui tesero le Brigate rosse con

l’operazione Moro) poteva essere considerato effettivo sulla base della specialità

della normativa in questione.

La stagione della violenza politica in Italia è iniziata nel 1969 ed è proseguita, in

modo crescente, fino al 1980. Gli interventi legislativi più significativi si sono

12 VIGNA, La finalità di terrorismo ed eversione, Milano, 1981, 38 ss.; DE VERO, I reati

associativi nell’odierno sistema penale, RIDPP, 1998, 385 ss.; In Giurisprudenza cfr. Cass. Sez I, 06-

07-1979; NARDUCCI, Nella differenza fra atti terroristici ed eversivi: i confini del “nuovo” reato,

DeG, 2002, 3, 10 ss.; 19

sviluppati simmetricamente alla volontà di potenza del terrorista ed alle sue modalità

di azione. Nel quinquennio 1968-1973 la legislazione penale italiana aveva prodotto

un’intensa protezione della persona sottoposta a procedimento penale: era stato

potenziato il diritto della difesa tecnica e personale; mitigati i limiti della

carcerazione preventiva; esteso il potere di concessione della libertà provvisoria,

riformato l’ordinamento giudiziario. Ma, nel 1974, gli allarmanti incrementi degli

indici di delinquenza hanno determinato un’inversione di tendenza.

Il primo provvedimento normativo risale al 14-10-1974, anno in cui la pericolosità

delle BR si è manifestata in tutta la sua ampiezza con la prima azione della fase di

“attacco al cuore dello Stato”: la legge n. 497 sanciva l’applicabilità del giudizio

direttissimo in materia di armi, l’inasprimento delle pene e la possibilità di eseguire

l’interrogatorio di soggetti arrestati o fermati da parte delle Forze di polizia, ferma

restando la presenza del difensore. Successivamente, con la l. 22-5-1975, n. 152 (c.d.

legge Reale) si disponeva, tra l’altro, la riduzione della discrezionalità dell’Autorità

Giudiziaria nella concessione della libertà provvisoria, la concessione del potere agli

organi di polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni immediatamente sul posto,

l’ampliamento dei casi previsti per il fermo di indiziati di reato e della scriminante di

cui all’art. 53 c.p. a favore degli agenti e degli ufficiali di P.G.

I successi conseguiti nella lotta alle Brigate Rosse nel biennio 1974-1976, anno in cui

gli inquirenti erano giunti ad un passo dalla distruzione dell’Organizzazione

avendone tratto in arresto la quasi totalità dei capi storici, determinavano una fase di

stasi normativa; tale fase consentiva alle decimate BR una profonda ristrutturazione

dei propri quadri dirigenti e delle proprie milizie, in seguito alla quale si andrà a

sviluppare una nuova ondata di attentati che comporterà l’approvazione di nuovi

provvedimenti normativi. Il D.M. 4-5-1977 attribuiva al generale dei carabinieri

Dalla Chiesa il coordinamento del Servizio di Sicurezza interna alle carceri e poteri

di controllo ed iniziativa per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica

all’interno degli istituti. La l. 7-6-1977, n. 296 di conversione del D.L. 30-4-1977,

n.151, emanata in seguito alle turbative verificatesi nel corso del processo di Torino

nei riguardi delle Brigate Rosse, sospendeva i termini della carcerazione preventiva

nel caso in cui il dibattimento non avesse potuto celebrarsi per causa di forza

maggiore che impedisse il formarsi dei collegi giudicanti o l’esercizio della difesa.

La l. 8-8-1977 introduceva delle modifiche operative in tema di arresto in flagranza

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per alcuni reati e nuove disposizioni in tema di sequestro di immobili, qualora ci

fosse il sospetto che fossero covi di gruppi terroristici.

Occorre tuttavia precisare che prima del 1974 l’attività delle forze di polizia era

diretta a contenere un’azione che sviluppava le proprie istanze attraverso cortei e

manifestazioni di massa. In seguito al sequestro Sossi ed al conseguente primo

impatto brigatista sull’opinione pubblica, le Istituzioni hanno modificato il proprio

orientamento istituendo strutture speciali quali l’Ispettorato generale per l’azione

contro il terrorismo e soprattutto il Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, con sede

a Torino, dipendente dalla locale brigata carabinieri e comandato dal generale Dalla

13

Chiesa .

1.6. Il decreto legge 21.03.1978, n. 59, convertito in legge 18.05.1978, n. 191:la

vicenda Moro e la comparsa della finalità di terrorismo nel delitto di sequestro

di persona.

Il sequestro, la prigionia e l’uccisione dell’On. Aldo Moro rappresentano senza

dubbio una pagina particolarmente “dura, violenta e sanguinosa della storia italiana”.

Con essa i tratti dirimenti più aggressivi del fenomeno terroristico apparvero esplicati

in modo affatto eloquente: la violenza più indiscriminata e sanguinaria, che trucidò i

cinque sottufficiali addetti alla sicurezza della vittima del sequestro, segnò l’inizio

della tragedia, e poi seguirono i giorni del ricatto politico, sui cui effetti

destabilizzanti ben poco vi è da notare, se non che essi furono finanche sopravanzati

14

dall’esito letale, che concluse la macabra vicenda del sequestro .

Nelle more della prigionia di Aldo Moro il legislatore reagì normativamente con il

decreto legge n. 59 del 1978; in esso, per la prima volta, in relazione alla figura di

reato del “sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine

democratico”, fu inserita nella legislazione penale la nozione di terrorismo.

Il D.L. 21.03.1978, n. 59, oltre a contenere una sequenza di norme processuali

afferenti all’abrogato c.p.p. del 1930, in materia di richiesta di atti e di informazioni

da parte dell’Autorità giudiziaria e da parte del ministero dell’interno, a fini

preventivi, di sommarie informazioni assunte in assenza del difensore, di

intercettazioni telefoniche, di giudizio direttissimo, ed oltre ad essere introduttivo

13 IGOR MENDOLIA, Anni spietati – Una città e il Terrorismo: Torino, 1969-1982, 2008;

14 GIUSEPPE FERRARA, Il caso Moro, 1987;

21

della disciplina del cosiddetto “fermo di pubblica sicurezza”, che attribuisce al

personale di polizia il potere di accompagnare e trattenere coattivamente chiunque

presso i propri uffici qualora il “fermato” rifiuti di declinare le proprie generalità,

ovvero ricorrano sufficienti indizi riguardanti la falsità dell’identità personale

dichiarata, o dei documenti esibiti, incide sul codice penale in maniera chiaramente

disorganica.

Con l’art. 1 D.L. 21.03.1978, n. 59, viene previsto all’art. 420 c.p. il “delitto di

attentato ad impianti di pubblica utilità”, in luogo del precedente “delitto di pubblica

intimidazione col mezzo di materie esplodenti”, già abrogato per effetto dell’art. 6, l.

02.10.1967, n. 895; l’esigenza di introduzione di questo delitto era maturata in un

momento antecedente alla contingenze del sequestro Moro e risaliva ad un disegno di

legge del settembre 1977; tuttavia, l’incriminazione fu ricondotta al novero delle

necessità di contrasto del fenomeno terroristico, sulla scorta della considerazione

secondo la quale gli impianti di pubblica utilità, in particolare quelli di elaborazione

dati, potevano elevarsi con grande facilità ad obbiettivo di azioni di vandalismo,

finalizzato a mettere a repentaglio, in un disegno complessivo di aggressione

terroristica, la tranquillità della convivenza sociale.

Con l’art. 2, D.L. 21.03.1978, n. 59, viene introdotto, in ossequio alla centralità della

vicenda Moro, vera “causa prima” del D.L. in esame, il delitto di “sequestro di

persona a scopo di terrorismo od ever

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
122 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher isidoro1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Cerami Giorgia.