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LA CAPACITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

La tematica dell’esercizio dell’impresa da parte di soggetti legalmente incapaci di agire (minorenni

e interdetti) oppure con capacità soggetta a limitazioni (inabilitati e minori emancipati) è affrontata

dal legislatore solo in relazione all’impresa commerciale. Salvo il caso del minore emancipato, non

può essere intrapresa una nuova attività, ma può solo continuarsi un’impresa preesistente (es.

iniziata dall’interdetto prima dell’interdizione o ereditata dal minore) qualora il tribunale rilasci una

specifica autorizzazione. In mancanza di autorizzazione l’eventuale impresa esercitata dal padre in

nome del minore è imputata al genitore. La tutela dell’incapace d’agire prevale sulla tutela

dell’interesse dei terzi che con lui abbiano avuto rapporti.

L’autorizzazione alla continuazione dell’impresa ha una valenza generale, nel senso che il

genitore, il tutore o il soggetto inabilitato può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio

dell’impresa, siano essi di ordinaria o straordinaria amministrazione, senza bisogno di richiedere

volta a volta autorizzazioni specifiche. Il minore emancipato, anzi, con l’autorizzazione acquista

piena capacità di agire autonomamente.

Nel caso di esercizio autorizzato dell’impresa è il minore che acquista la qualità di imprenditore

godendone i vantaggi e subendone le eventuali conseguenze negative sul piano patrimoniale,

fallimento compreso. Si tende però a negare che il minore subisca anche gli effetti personali

pregiudizievoli che possano discendere dalla qualità di imprenditore (es. sarà il suo legale

rappresentante ad essere passibile di imputazione per i reati fallimentari).

Nulla viene detto per l’impresa agricola. Fermo restando che l’incapace non può iniziarne una

nuova.

L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA

È rilevante individuare il momento in cui si acquista e si perde la qualità di imprenditore. Possono

darsi due risposte:

In base alla prima, ispirata al c.d. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ, si diventa imprenditori con

 l’effettivo inizio dell’attività e si smette di esserlo con la sua effettiva cessazione.

In base alla seconda l’acquisto o la perdita della qualità di imprenditore si ricollega a dati

 formali quali l’iscrizione o la cancellazione del soggetto dal registro delle imprese o, con

specifico riferimento alle società, alla nascita e all’estinzione del soggetto.

INIZIO DELL’IMPRESA  il principio di effettività riguarda solo le persone fisiche; per le società è

prevalente l’idea che esse siano imprenditori fin dal momento della costituzione.

Per divenire imprenditori non è necessario aver completato il primo ciclo economico, ma è

sufficiente averlo iniziato in modo univoco (inizio dell’attività non significa quindi che sia instaurato

un rapporto con il primo cliente).

CESSAZIONE DELL’IMPRESA  per l’impresa individuale coincide con la dissoluzione

dell’apparato aziendale. Non coincide quindi con la decisione di “chiudere” e la messa in

liquidazione dell’impresa, ma con l’effettivo compimento della liquidazione del suo nucleo

essenziale. L’art. 10 co. 1 I. fall. prevede che l’imprenditore non può dichiararsi fallito decorso un

anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, salvo che i creditori o il pubblico ministero

dimostrino che l’attività è continuata anche dopo la cancellazione.

Per le società, la giurisprudenza e la normativa fanno coincidere l’estinzione dell’impresa sociale

con l’estinzione della società. Le società non si estinguono con la cancellazione delle stesse dal

registro delle imprese, ma rimangono in vita sino a quando residua un qualsiasi rapporto giuridico

facente capo alla società, quindi anche un solo debito. Oggi il termine annuale decorre

espressamente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e la norma trova

corrispondenza nel nuovo art. 2495 che fissa la coincidenza fra l’estinzione della società e la sua

cancellazione dal registro delle imprese. La fine dell’impresa viene così fatta coincidere con

l’estinzione della società, vale a dire con la sua cancellazione.

TIPOLOGIE D'IMPRESE NEL CODICE CIVILE

CRITERI DISTINTIVI (che dà il codice civile):

 1. oggetto: imprenditore agricolo - imprenditore commerciale;

2. dimensioni: piccolo - medio/grande imprenditore;

3. natura del soggetto esercente l’attività: individuale - collettivo / pubblico - privato.

Art. 2195:

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (trasformazione di materie prime

in manufatti, anche se ci sono altri beni non trasformati);

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

1. L’OGGETTO dell’impresa:

IMPRENDITORE CIVILE (non c'è nel c.c.)  categoria residuale. Non ha la sua disciplina,

 solo l’imprenditore.

Nozione creata dalla dottrina: il legislatore non distingue tra impresa commerciale e impresa

agricola.

La dottrina dell'impresa civile (in particolare G. Oppo), muovendo dall'idea che sono industriali solo

le attività che impiegano materie prime e le trasformano in nuovi beni (trasformazione di materie

prime in manufatti), reputa che siano imprese civili quelle che producono beni senza trasformare

materie prime (imprese minerarie caccia e pesca) e imprese che producono servizi senza

trasformare materie prime. Si considera anche chi aliena dietro corrispettivo beni propri (attività di

scambio, ma non di attività intermediaria nello scambio).

L’IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135)

 • è imprenditore agricolo chi esercita: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di

animali e attività connesse,

• per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali si intendono le attività

dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che

utilizzano o possono utilizzare il fondo , il bosco o le acque dolci, salmastre o marine

(attività agricole essenziali),

• si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla

coltivazione del fondo o del bosco o beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola

esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale

e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (attività agricole

per connessione).

ESEMPIO: trasformazione latte in formaggio, due requisiti:

- latte e formaggio fatto dallo stesso agricolo

- prevalenza della produzione da parte del medesimo.

L'imprenditore agricolo non è sottoposto al fallimento perché sopporta il rischio di non riuscire a

coprire i costi con i ricavi, di eventi atmosferici e calamità naturali. Può prescindere dall'utilizzo del

fondo, per esempio quando coltiva in vivai o serre.

Nell’ambito delle attività agricole bisogna distinguere tra quelle ESSENZIALI e quelle CONNESSE:

ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI  per attività agricole essenziali si intendono le “attività

 dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo

stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco

o le acque”.

C'è attività agricola anche se si prescinde del tutto dallo sfruttamento della terra e dei prodotti,

sono quindi attività d'impresa anche le coltivazione in serra o in vivai.

In base alla normativa speciale di settore, all’imprenditore agricolo è parificato quello ITTICO: cioè

quello che esercita l’attività di pesca professionale(pescatore che non rientra nella definizione

dell’art. 2135) e di acquacoltura (chi alleva “organismi acquatici”).

ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE  co. 3: “si intendono comunque connesse le

 attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate

nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Es.: produttore di uva che non produce il vino, ma lo fa la cantina sociale.

Le attività connesse non devono prevalere sull'attività economica.

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

L’aggettivo “commerciale” dipende esclusivamente da ragioni storiche e non restringe la categoria

solamente a coloro che operano nel commercio.

Art. 2195: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che

esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (trasformazione di materie prime

in manufatti, anche se ci sono altri beni non trasformati)

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria

4) un'attività bancaria o assicurativa

5) altre attività ausiliarie alle precedenti

2. Le DIMENSIONI dell’impresa:

PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti

e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio

e dei componenti della famiglia”.

Criterio della prevalenza  rientrano nel concetto di piccolo imprenditore solo i soggetti che

rispettano il requisito generale indicato nell’ultima parte della norma: la prevalenza del lavoro

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Publisher
A.A. 2014-2015
14 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.tode di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof De Mari Michele.