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LA CAPACITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
La tematica dell’esercizio dell’impresa da parte di soggetti legalmente incapaci di agire (minorenni
e interdetti) oppure con capacità soggetta a limitazioni (inabilitati e minori emancipati) è affrontata
dal legislatore solo in relazione all’impresa commerciale. Salvo il caso del minore emancipato, non
può essere intrapresa una nuova attività, ma può solo continuarsi un’impresa preesistente (es.
iniziata dall’interdetto prima dell’interdizione o ereditata dal minore) qualora il tribunale rilasci una
specifica autorizzazione. In mancanza di autorizzazione l’eventuale impresa esercitata dal padre in
nome del minore è imputata al genitore. La tutela dell’incapace d’agire prevale sulla tutela
dell’interesse dei terzi che con lui abbiano avuto rapporti.
L’autorizzazione alla continuazione dell’impresa ha una valenza generale, nel senso che il
genitore, il tutore o il soggetto inabilitato può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio
dell’impresa, siano essi di ordinaria o straordinaria amministrazione, senza bisogno di richiedere
volta a volta autorizzazioni specifiche. Il minore emancipato, anzi, con l’autorizzazione acquista
piena capacità di agire autonomamente.
Nel caso di esercizio autorizzato dell’impresa è il minore che acquista la qualità di imprenditore
godendone i vantaggi e subendone le eventuali conseguenze negative sul piano patrimoniale,
fallimento compreso. Si tende però a negare che il minore subisca anche gli effetti personali
pregiudizievoli che possano discendere dalla qualità di imprenditore (es. sarà il suo legale
rappresentante ad essere passibile di imputazione per i reati fallimentari).
Nulla viene detto per l’impresa agricola. Fermo restando che l’incapace non può iniziarne una
nuova.
L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA
È rilevante individuare il momento in cui si acquista e si perde la qualità di imprenditore. Possono
darsi due risposte:
In base alla prima, ispirata al c.d. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ, si diventa imprenditori con
l’effettivo inizio dell’attività e si smette di esserlo con la sua effettiva cessazione.
In base alla seconda l’acquisto o la perdita della qualità di imprenditore si ricollega a dati
formali quali l’iscrizione o la cancellazione del soggetto dal registro delle imprese o, con
specifico riferimento alle società, alla nascita e all’estinzione del soggetto.
INIZIO DELL’IMPRESA il principio di effettività riguarda solo le persone fisiche; per le società è
prevalente l’idea che esse siano imprenditori fin dal momento della costituzione.
Per divenire imprenditori non è necessario aver completato il primo ciclo economico, ma è
sufficiente averlo iniziato in modo univoco (inizio dell’attività non significa quindi che sia instaurato
un rapporto con il primo cliente).
CESSAZIONE DELL’IMPRESA per l’impresa individuale coincide con la dissoluzione
dell’apparato aziendale. Non coincide quindi con la decisione di “chiudere” e la messa in
liquidazione dell’impresa, ma con l’effettivo compimento della liquidazione del suo nucleo
essenziale. L’art. 10 co. 1 I. fall. prevede che l’imprenditore non può dichiararsi fallito decorso un
anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, salvo che i creditori o il pubblico ministero
dimostrino che l’attività è continuata anche dopo la cancellazione.
Per le società, la giurisprudenza e la normativa fanno coincidere l’estinzione dell’impresa sociale
con l’estinzione della società. Le società non si estinguono con la cancellazione delle stesse dal
registro delle imprese, ma rimangono in vita sino a quando residua un qualsiasi rapporto giuridico
facente capo alla società, quindi anche un solo debito. Oggi il termine annuale decorre
espressamente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e la norma trova
corrispondenza nel nuovo art. 2495 che fissa la coincidenza fra l’estinzione della società e la sua
cancellazione dal registro delle imprese. La fine dell’impresa viene così fatta coincidere con
l’estinzione della società, vale a dire con la sua cancellazione.
TIPOLOGIE D'IMPRESE NEL CODICE CIVILE
CRITERI DISTINTIVI (che dà il codice civile):
1. oggetto: imprenditore agricolo - imprenditore commerciale;
2. dimensioni: piccolo - medio/grande imprenditore;
3. natura del soggetto esercente l’attività: individuale - collettivo / pubblico - privato.
Art. 2195:
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (trasformazione di materie prime
in manufatti, anche se ci sono altri beni non trasformati);
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
1. L’OGGETTO dell’impresa:
IMPRENDITORE CIVILE (non c'è nel c.c.) categoria residuale. Non ha la sua disciplina,
solo l’imprenditore.
Nozione creata dalla dottrina: il legislatore non distingue tra impresa commerciale e impresa
agricola.
La dottrina dell'impresa civile (in particolare G. Oppo), muovendo dall'idea che sono industriali solo
le attività che impiegano materie prime e le trasformano in nuovi beni (trasformazione di materie
prime in manufatti), reputa che siano imprese civili quelle che producono beni senza trasformare
materie prime (imprese minerarie caccia e pesca) e imprese che producono servizi senza
trasformare materie prime. Si considera anche chi aliena dietro corrispettivo beni propri (attività di
scambio, ma non di attività intermediaria nello scambio).
L’IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135)
• è imprenditore agricolo chi esercita: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse,
• per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo , il bosco o le acque dolci, salmastre o marine
(attività agricole essenziali),
• si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (attività agricole
per connessione).
ESEMPIO: trasformazione latte in formaggio, due requisiti:
- latte e formaggio fatto dallo stesso agricolo
- prevalenza della produzione da parte del medesimo.
L'imprenditore agricolo non è sottoposto al fallimento perché sopporta il rischio di non riuscire a
coprire i costi con i ricavi, di eventi atmosferici e calamità naturali. Può prescindere dall'utilizzo del
fondo, per esempio quando coltiva in vivai o serre.
Nell’ambito delle attività agricole bisogna distinguere tra quelle ESSENZIALI e quelle CONNESSE:
ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI per attività agricole essenziali si intendono le “attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o le acque”.
C'è attività agricola anche se si prescinde del tutto dallo sfruttamento della terra e dei prodotti,
sono quindi attività d'impresa anche le coltivazione in serra o in vivai.
In base alla normativa speciale di settore, all’imprenditore agricolo è parificato quello ITTICO: cioè
quello che esercita l’attività di pesca professionale(pescatore che non rientra nella definizione
dell’art. 2135) e di acquacoltura (chi alleva “organismi acquatici”).
ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE co. 3: “si intendono comunque connesse le
attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Es.: produttore di uva che non produce il vino, ma lo fa la cantina sociale.
Le attività connesse non devono prevalere sull'attività economica.
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
L’aggettivo “commerciale” dipende esclusivamente da ragioni storiche e non restringe la categoria
solamente a coloro che operano nel commercio.
Art. 2195: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che
esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (trasformazione di materie prime
in manufatti, anche se ci sono altri beni non trasformati)
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
4) un'attività bancaria o assicurativa
5) altre attività ausiliarie alle precedenti
2. Le DIMENSIONI dell’impresa:
PICCOLO IMPRENDITORE
Art. 2083: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti
e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti della famiglia”.
Criterio della prevalenza rientrano nel concetto di piccolo imprenditore solo i soggetti che
rispettano il requisito generale indicato nell’ultima parte della norma: la prevalenza del lavoro