LA FATTISPECIA IMPRESA (art. 2082 c.c.)
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art.
2555)
Imprenditore soggetto
Azienda oggetto
Impresa attività
Impresa:
• attività,
• modalità di svolgimento dell’attività: organizzata, professionale, esercitata con metodo
economico,
• scopo: produzione di beni o servizi, scambio di beni o servizi.
Art. 2082: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
Oggetto della definizione è l’imprenditore, ma siccome la sua nozione è determinata all’attività
svolta è corretto affermare che la norma definisce, in realtà, l’impresa.
Primo elemento dell’impresa è lo svolgimento di un’ATTIVITÀ serie di atti tra loro coordinati e
pensati unitariamente in funzione di un risultato programmato (scopo) quando questo risultato è
riconoscibile come produzione o scambio di beni o servizi l’attività può qualificarsi come ATTIVITÀ
D’IMPRESA.
• L’acquisto e l’uso del proprio autoveicolo non sono attività d’impresa,
• è attività d’impresa quella del commerciante che compra e vende beni/servizi, quella di chi
produce beni/servizi o quella di chi estrae beni da cose preesistenti senza trasformazione.
Si sostiene che un’attività può essere qualificata come impresa solo se svolta con METODO
ECONOMICO con modalità cioè che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i
ricavi.
L’attività di mera erogazione non è attività economica (attività svolte istituzionalmente in perdita)
es. produzione di beni a titolo gratuito o a tariffe politiche,
L’attività finalizzata a produrre beni e servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità d’interesse
generale ancorché senza scopo di lucro è attività d’impresa è svolta dall’IMPRESA SOCIALE (=
organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano un’attività economica di produzione o di
scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale). Non
possono distribuire gli utili tra i partecipanti, ma devono reinvestirli nello svolgimento dell’attività
istituzionale o a incremento del patrimonio.
Economicità ≠ scopo di lucro, attività lucrativa, non è necessario un utile
Svolgere PROFESSIONALMENTE un’attività significa esercitarla in modo abituale, non
occasionale.
Non è richiesto che si tratti dell’occupazione esclusiva, e neppure di quella principale, del soggetto
in questione; deve comunque trattarsi di un’attività sistematica e ripetuta nel tempo. La
professionalità ricorre anche nel caso in cui l’attività d’impresa è svolta solo stagionalmente (es.
stabilimenti balneari).
ORGANIZZAZIONE significa coordinamento dei fattori di produzione.
organizzazione di beni e di persone (art. 2555)
organizzazione di persone (art. 2086)
• Può mancare l’organizzazione di persone (es. autolavaggio);
• può mancare l’organizzazione di beni e di cose ed esservi solo quella di persone;
• può essere imprenditore anche chi si avvale solo del lavoro proprio e di risorse finanziarie.
organizzazione come proceduralizzazione dell’attività (art. 2381 co. 5)
IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI
PROFESSIONISTI INTELLETTUALI coloro che esercitano una professione intellettuale
(professioni che danno una soluzione teorica a un problema pratico) e che per
esercitarla devono essere iscritti a un albo (es. medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dottori commercialisti).
L’art. 2238 stabilisce che ai professionisti intellettuali si applicano – anche – le disposizioni in tema
d’impresa quando l’attività professionale è inserita in una più complessa per sé qualificabile come
impresa (es. è imprenditore il chirurgo proprietario di una clinica privata nella quale egli stesso
opera).
Art. 2238 co. 1 il professionista intellettuale è imprenditore solo quando la sua attività
costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa.
I professionisti intellettuali potrebbero essere considerati imprenditori ai sensi dell’art. 2082 MA il
Codice Civile distingue lo statuto dell’imprenditore da quello dei professionisti intellettuali.
per il Codice il professionista intellettuale NON è imprenditore quindi non è sottoposto a
fallimento (mentre l’imprenditore ne è
sottoposto)
La libera professione non è impresa.
L’Antitrust europea e italiana e la Corte di giustizia considerano imprenditore colui che esercita
un’attività economica a prescindere dal suo status.
ALTRI ELEMENTI ( non presenti nell’art. 2082)
SCOPO DI LUCRO non è considerato essenziale;
DESTINAZIONE AL MERCATO DELL’ATTIVITÀ: L’“IMPRESA PER CONTO PROPRIO”
l’attività non è destinata al mercato.
La tesi dominante è quella della “produzione per lo scambio” secondo questa impostazione
l’“impresa per conto proprio” non è impresa,
LICEITÀ/ ILLICEITÀ DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA:
liceità es. organizzazione bancaria con le dovute autorizzazioni stabilite dalla
o legge,
illiceità debole svolgimento di un’attività consentita dalla legge ma esercitata
o senza una o più condizioni previste dalla legge (banca senza autorizzazioni)
impresa illegale,
illiceità forte svolgimento di un’attività in assoluto vietata o inserita nello
o svolgimento di una più vasta attività criminosa (es. prostituzione o impresa mafiosa)
impresa immorale.
Nessuno può avvantaggiarsi del proprio illecito; l’imprenditore non può giovarsi dei diritti e dei
poteri connessi alla qualità di imprenditore, ma deve limitarsi a subire le connesse responsabilità e
sanzioni. Non potrà avvalersi delle regole di responsabilità il terzo non meritevole, il quale abbia
contrattato con l’imprenditore, consapevole dell’illeceità: il tal caso potrà essere rilevata la nullità
del contratto per illiceità della causa o per motivo illecito comune.
Le attività illecite sono considerate imprese? Una volta no (forti pregiudizi), ma oggi sì.
IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA (IL PROBLEMA
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO)
IMPRENDITORE PALESE nullatenente che svolge l’attività e agisce per l’imprenditore vero e
proprio. Risponde nei confronti dei creditori;
IMPRENDITORE OCCULTO colui che dirige da dietro le quinte, si nasconde dietro l’imprenditore
palese, non figura ma sostiene l’impresa. Si appropria degli utili.
A chi vengono attribuiti gli obblighi se non vengono rispettati?
Individuato un comportamento imprenditoriale, si tratta di capire a chi va imputato:
Nel diritto privato vige il principio della CONTEMPLATIO DOMINI = spendita del nome: gli
effetti di una data attività giuridica si imputano a chi quella attività ha posto in essere in
nome proprio anche se nell’interesse altrui quindi vengono attribuiti all’imprenditore
PALESE. Se colui che compie un atto non dichiara di agire in nome di un altro, si ritiene
che egli abbia agito in nome proprio e l’atto gli è imputato (art. 1705); se invece spende il
nome di un altro soggetto, l’atto sarà imputato a quest’ultimo a condizione che il
rappresentante abbia il potere di compiere atti in suo nome. Questo potere può derivare sia
dalla legge, sia da un conferimento di poteri da parte del rappresentato (procura), sia da un
particolare rapporto esistente tra rappresentato e rappresentante.
Imprenditore è colui che materialmente svolge l’attività qualora non lo faccia in nome altrui; ma
quando il soggetto che materialmente svolge l’attività spende, lecitamente e conformemente ai
poteri ricevuti, il nome di un altro è quest’ultimo che assume tale qualità.
Ulteriori criteri di imputazione dell’attività:
sono frequenti ipotesi dove il soggetto nel cui nome l’attività viene svolta non è l’effettivo
destinatario dei risultati dell’attività, ma solo un PRESTANOME dietro il quale agisce
l’effettivo interessato che, senza apparire formalmente quale titolare dell’impresa, fornisce i
mezzi necessari, dirige l’attività e si appropria dei risultati. Varie sono le motivazioni alla
base di tale fenomeno: per occultare ai propri creditori l’esistenza di un’attività, per eludere
obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge separato, per svolgere un’attività che al
soggetto sarebbe vietata da un obbligo di non concorrenza o per il suo status
professionale, per ottenere credito dal sistema creditizio occultando l’identità del reale
interessato, che per il suo passato, non lo otterrebbe facilmente.
Il problema si pone in caso di dissesto dell’impresa! Fino a quando questa ha un andamento
positivo nessuno, salvo i soggetti ai quali il dominus (persona cui effettivamente l’attività è
riconducibile) intende nascondere la sua attività, ha qualcosa da lamentare. Ma quando l’impresa
va male, le conseguenze sono palesi: il dominus, dopo essersi in passato appropriato dei profitti,
avrà la tentazione di eclissarsi e lasciare i creditori alle prese con il prestanome; questi fallirà,
trattandosi normalmente di un soggetto nullatenente o quasi, i creditori otterranno ben poca
soddisfazione. In definitiva, il dominus scarica parte dei rischi d’impresa sui creditori.
Sono stati vari i tentativi di configurare criteri di imputazione aggiuntivi. Si è, ad esempio, sostenuto
che il reali dominus dell’impresa sia da ritenersi imprenditore e responsabile delle obbligazioni
contratte per il suo esercizio sulla base delle seguenti argomentazioni:
collegamento fra POTERE e RESPONSABILITÀ a ogni potere, la propria responsabilità
teoria del c.d. IMPRENDITORE OCCULTO questa tesi muoveva dal principio che, in caso
di fallimento della società (palese) con soci illimitatamente responsabili, estendeva la
procedura non solo a carico dei soci noti (c.d. soci palesi), ma anche di quelli scoperti
successivamente (c.d. soci occulti). Di qui, sanciva la fallibilità della c.d. società occulta
(quella in cui un soggetto appare all’esterno come imprenditore individuale, ma in realtà si
tratta di socio che agisce per conto della società occulta) e del c.d. imprenditore occulto
(cioè del soggetto per conto del quale opera il prestanome che all’esterno appare come
l’imprenditore nel cui nome viene svolta l’attività). L’attuale formulazione dell’art. 147 co. 4 I.
fall. ha confermato la fallibilità dei soci occulti di società palese, aggiungendo poi che, dopo
il fallimento dell’imprenditore individuale, è possibile dichiarare il fallimento della società
(occulta) alla quale l’impresa sia “riferibile”.
Tentativo di generalizzare l’art. 2208, in base al quale l’imprenditore risponde delle
obbligazioni assunte dall’institore per atti pertinenti all’esercizio dell’impresa anche se
quest’ultimo omette di spenderne il nome.
Spesso i giudici reputano che l’attività svolta dietro le quinte dal dominus sia essa stessa
configurabile come impresa: si parla di IMPRESA FIANCHEGGIATRICE (impresa
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