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COME SE LA PRIGIONE NON FOSSE ABBASTANZA
“coercizióne s. f. [dal lat. coërcitio -onis, der. di coërcere; v. coercibile].
– 1. L’obbligare altri a fare o non fare una cosa, usando la forza o minacciando d’usarla;
coazione, costrizione, limitazione della libera volontà.” 28
2.1 Sistemi coercitivi di detenzione
Secondo la visione socio-interazionista di James Tedeschi e Richard Felson la coercizione
può essere definita come l'imposizione della propria volontà su un'altra persona, anche contro
il suo volere, con l'intento di causare danni o di conseguire benefici. Tale scelta
comportamentale è determinata da molteplici fattori, tra cui il desiderio di ripristinare la
giustizia violata o di ottenere vantaggi materiali. Questa prospettiva teorica si basa su quattro
principi fondamentali. In primo luogo, la coercizione viene interpretata come un
comportamento strumentale, finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici o al
perseguimento di determinati valori. In secondo luogo, la coercizione è vista come una
conseguenza del conflitto che si manifesta nelle relazioni umane, nel quale la punizione
rappresenta una delle opzioni possibili a fronte della violazione di norme sociali. In terzo
luogo, la prospettiva sottolinea l'importanza dell'analisi delle caratteristiche situazionali e
interpersonali che intervengono nel fenomeno della coercizione, e pone quindi l'attenzione su
tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che gli esiti delle interazioni non sono mai prevedibili
29
in modo univoco ma emergono come risultato di uno scambio dinamico tra le parti in gioco.
A tal fine, è necessario prestare attenzione ai contesti organizzativi, spaziali e istituzionali
entro cui le azioni coercitive vengono esercitate, al fine di comprenderne compiutamente la
portata e le implicazioni. In particolare, nel caso in cui la coercizione sia esercitata dallo
Stato, è fondamentale adottare adeguati sistemi procedurali per garantirne la corretta
applicazione. Nelle società democratiche, le forze dell'ordine, gli organi dell'impianto
giuridico-amministrativo, le autorità sanitarie sono legittimati ad utilizzare la coercizione solo
in determinate circostanze e per finalità sancite dalla legge. In ogni caso, l'utilizzo di tali
28
Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
https://www.treccani.it/vocabolario/coercizione/
29 A. Zamperini, M. Menegatto, Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie,
2016 14
mezzi deve essere circoscritto alla misura strettamente necessaria per raggiungere l'obiettivo
prefissato, in modo da evitare ogni forma di abuso e violenza.
Nel contesto delle organizzazioni che impiegano la coercizione per raggiungere i propri scopi,
è possibile individuare una particolare morfologia fisica, come ad esempio un reparto
psichiatrico chiuso o una struttura carceraria. Tali strutture sono caratterizzate da un elevato
grado di restrizione della libertà personale, e richiedono una particolare attenzione da parte
delle autorità competenti, al fine di evitare possibili forme di maltrattamento o violazione dei
30
diritti umani.
L'esistenza di una struttura sociale caratterizzata da una gerarchia rigida e da un protocollo di
autorizzazione per l'uso di diverse strategie coercitive può generare eccessi e forme di
violenza. La segregazione dell'ambiente può favorire l'esercizio della coercizione, ma può
anche scatenare comportamenti violenti. La situazione in cui si verifica l'azione coercitiva può
influenzare significativamente il suo impatto e la percezione della vittima. Va sottolineato
come la percezione e l'elaborazione del dolore possano variare a seconda del ruolo della
persona coinvolta, sia essa paziente o vittima. Inoltre, la reazione della vittima può dipendere
dall'intenzione attribuita all'aggressore. La repressione cosciente del dolore può impedire
all'aguzzino di conseguire l'obiettivo di umiliare o punire la vittima.
Si è osservato che le torture sopportate senza lamentarsi possono esprimere lo spirito di
resistenza della vittima, fornendo ai compagni costretti ad assistere una fonte di forza morale
“Processi di metamorfosi della coercizione si osservano proprio là dove essa
31
per non cedere.
costituisce l’unico strumento di comunicazione di cui dispongono gli individui, come succede
nei rapporti all’interno delle istituzioni totali”.
32
Fino a questo punto, è emerso chiaramente come la coercizione sia determinata
dall'interazione di un determinato obiettivo da raggiungere nei confronti di particolari
individui o gruppi umani. L'attenzione posta sulla struttura dell'azione, con la conseguente
analisi dello spazio e dell'organizzazione, ha permesso di contestualizzare l'agire coercitivo
senza cadere nell'errore fondamentale di attribuzione, ovvero la sovrastima dei valori
personali e la sottostima dei valori situazionali. Oltre alle forme di coercizione incontrate
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Cfr. A. Zamperini, 2016 15
finora, che mirano e colpiscono intenzionalmente qualcuno, si prospetta ora una coercizione
che danneggia bersagli indistinti e in modo indiscriminato. Per di più, si evidenzia che quando
questa viene valutata dal punto di vista della legittimità, la violenza diretta viene considerata
più facilmente illegittima rispetto a quella indiretta.
Nell'ambito delle scienze psicosociali, è attribuibile a Johan Galtung il termine "violenza
strutturale", che sta ad indicare che la violenza non è solo un fenomeno diretto e visibile ma
anche una forma sottile e invisibile che si radica nelle strutture sociali, economiche e politiche
33
di una società, che predispongono a situazioni di oppressione, sfruttamento e alienazione.
“Quindi, se l’analisi della violenza poggia sul principio dell’intenzionalità, in quella indiretta
è il principio di responsabilità”. 34
centrale Mentre l'oppressione e lo sfruttamento richiamano
immediatamente l'idea di violenza, l'associazione con l'alienazione è meno immediata.
L'espressione "violenza strutturale" indica una sorta di separazione o estraniamento
dell'individuo da alcuni aspetti del mondo fenomenico, i cui principali sintomi sono
l'indifferenza e l'apatia.
Nella società contemporanea, l'ideologia neoliberista penetra in ogni interstizio della vita
umana, con il risultato che l'alienazione del singolo da parte di una società di massa che
premia la performance personale a discapito dei legami sociali diventa sempre più evidente.
35
Ciò comporta l'esperienza di isolamento, auto-estraniamento e senso di impotenza.
2.2 La tortura legalizzata in un contesto democratico c’è forse
La forma più estrema di coercizione che conosciamo è la tortura. Non tipologia di
“Per
violenza più brutale, e quindi più intollerabile per i cittadini. la maggior parte delle
persone, associare la tortura alla democrazia potrebbe sembrare una grande forzatura, uno
36
scandalo politico o una provocazione linguistica. In realtà, in democrazia si tortura.”
L'ascesa di una cultura basata sui diritti umani ha portato la tortura a essere considerata
simbolo di inciviltà e radicalmente incompatibile con i valori democratici. Tale approccio ha
stimolato l'adozione di convenzioni e trattati internazionali che hanno messo al bando questa
pratica, costringendo gli stati ad adottare leggi per vietarla. La pubblica avversione e il
33 J. Gultung, Violence, Peace, and Peace Research, 1969
34 Cfr. A. Zamperini, 1998
35 Op. cit.
36 Cfr. A Zamperini, 2016 16
contrasto normativo nei confronti della tortura sono ben noti, ma purtroppo, ci sono ancora
numerosi casi di violazione dei diritti umani in tutto il mondo. Nonostante l'idea promossa
dalle Nazioni Unite di proteggere l'integrità fisica e il benessere dei singoli per garantire la
sicurezza umana, si sono verificati molti casi individuali e collettivi di violazione dei diritti
umani. Un esempio emblematico di tale fenomeno è costituito dalla vicenda di Giulio Regeni,
giovane ricercatore che perse la vita a causa di atroci torture subite durante il suo soggiorno in
Egitto per la realizzazione del suo dottorato. Ad ogni modo, non si tratta di un caso isolato,
poiché è un fenomeno purtroppo diffuso in molte altre realtà, come ad esempio la pratica
sistematica attuata dagli Stati Uniti a Guantanamo, giustificata come strumento di
interrogatorio.
Sebbene con differenti sistemi politici, tuttavia, Egitto e Stati Uniti non possono essere
37
paragonati all'Italia. Molto spesso si sente ripetere che l'Italia abbia agito in modo
inadempiente rispetto all'obbligo di diritto internazionale che le imponeva di ratificare la
Convenzione Onu contro la tortura del 1984 e di introdurre il reato di tortura nella propria
legislazione. Ciononostante, è importante sottolineare, che l'Italia era prima di tutto
inadempiente rispetto alla propria Carta costituzionale, che prevede come unica fattispecie
incriminatrice costituzionalmente stabilita all'articolo 13 l'obbligo di punire ogni forma di
"violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Prima
dell'introduzione dell'articolo 613 bis del Codice penale nel 2017, in Italia non esisteva una
specifica incriminazione del reato di tortura, e si cercavano altre etichette penali per indicare
quegli stessi atti di violenza. Tale approccio penalistico contribuiva a sostenere l'idea che le
violenze commesse all'interno delle carceri fossero sempre giustificate, legate all'autorità
intrinseca dei pubblici ufficiali, che potevano sì abusare di essa, ma sempre in relazione
all'impiego di misure di rigore necessarie per il mantenimento dell'ordine. In breve, si riteneva
che la violenza fosse un elemento costitutivo della vita carceraria, necessario per mantenere
insieme le mura, tra la muffa e le crepe. Al contrario, la Corte europea dei diritti umani, il
tribunale internazionale di riferimento per la definizione dei confini della tortura, anche in
relazione ai trattamenti sanzionati come disumani e degradanti, definisce la tortura come
caratterizzata dalla natura "gratuita" delle violenze commesse contro persone vulnerabili
“Nominare
38
sottoposte all'autorità pubblica. male le cose corrisponde a negare la nostra
37 A. Zamperini, M. Menegatto, F. Vianello, La questione tortura in Italia, da Il Mulino, 2018
38 S. Ciuffoletti, Il reato di tortura, da Il Mulino, 2021 17
umanità e fors