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COME SE LA PRIGIONE NON FOSSE ABBASTANZA

“coercizióne s. f. [dal lat. coërcitio -onis, der. di coërcere; v. coercibile].

– 1. L’obbligare altri a fare o non fare una cosa, usando la forza o minacciando d’usarla;

coazione, costrizione, limitazione della libera volontà.” 28

2.1 Sistemi coercitivi di detenzione

Secondo la visione socio-interazionista di James Tedeschi e Richard Felson la coercizione

può essere definita come l'imposizione della propria volontà su un'altra persona, anche contro

il suo volere, con l'intento di causare danni o di conseguire benefici. Tale scelta

comportamentale è determinata da molteplici fattori, tra cui il desiderio di ripristinare la

giustizia violata o di ottenere vantaggi materiali. Questa prospettiva teorica si basa su quattro

principi fondamentali. In primo luogo, la coercizione viene interpretata come un

comportamento strumentale, finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici o al

perseguimento di determinati valori. In secondo luogo, la coercizione è vista come una

conseguenza del conflitto che si manifesta nelle relazioni umane, nel quale la punizione

rappresenta una delle opzioni possibili a fronte della violazione di norme sociali. In terzo

luogo, la prospettiva sottolinea l'importanza dell'analisi delle caratteristiche situazionali e

interpersonali che intervengono nel fenomeno della coercizione, e pone quindi l'attenzione su

tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che gli esiti delle interazioni non sono mai prevedibili

29

in modo univoco ma emergono come risultato di uno scambio dinamico tra le parti in gioco.

A tal fine, è necessario prestare attenzione ai contesti organizzativi, spaziali e istituzionali

entro cui le azioni coercitive vengono esercitate, al fine di comprenderne compiutamente la

portata e le implicazioni. In particolare, nel caso in cui la coercizione sia esercitata dallo

Stato, è fondamentale adottare adeguati sistemi procedurali per garantirne la corretta

applicazione. Nelle società democratiche, le forze dell'ordine, gli organi dell'impianto

giuridico-amministrativo, le autorità sanitarie sono legittimati ad utilizzare la coercizione solo

in determinate circostanze e per finalità sancite dalla legge. In ogni caso, l'utilizzo di tali

28

Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

https://www.treccani.it/vocabolario/coercizione/

29 A. Zamperini, M. Menegatto, Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie,

2016 14

mezzi deve essere circoscritto alla misura strettamente necessaria per raggiungere l'obiettivo

prefissato, in modo da evitare ogni forma di abuso e violenza.

Nel contesto delle organizzazioni che impiegano la coercizione per raggiungere i propri scopi,

è possibile individuare una particolare morfologia fisica, come ad esempio un reparto

psichiatrico chiuso o una struttura carceraria. Tali strutture sono caratterizzate da un elevato

grado di restrizione della libertà personale, e richiedono una particolare attenzione da parte

delle autorità competenti, al fine di evitare possibili forme di maltrattamento o violazione dei

30

diritti umani.

L'esistenza di una struttura sociale caratterizzata da una gerarchia rigida e da un protocollo di

autorizzazione per l'uso di diverse strategie coercitive può generare eccessi e forme di

violenza. La segregazione dell'ambiente può favorire l'esercizio della coercizione, ma può

anche scatenare comportamenti violenti. La situazione in cui si verifica l'azione coercitiva può

influenzare significativamente il suo impatto e la percezione della vittima. Va sottolineato

come la percezione e l'elaborazione del dolore possano variare a seconda del ruolo della

persona coinvolta, sia essa paziente o vittima. Inoltre, la reazione della vittima può dipendere

dall'intenzione attribuita all'aggressore. La repressione cosciente del dolore può impedire

all'aguzzino di conseguire l'obiettivo di umiliare o punire la vittima.

Si è osservato che le torture sopportate senza lamentarsi possono esprimere lo spirito di

resistenza della vittima, fornendo ai compagni costretti ad assistere una fonte di forza morale

“Processi di metamorfosi della coercizione si osservano proprio là dove essa

31

per non cedere.

costituisce l’unico strumento di comunicazione di cui dispongono gli individui, come succede

nei rapporti all’interno delle istituzioni totali”.

32

Fino a questo punto, è emerso chiaramente come la coercizione sia determinata

dall'interazione di un determinato obiettivo da raggiungere nei confronti di particolari

individui o gruppi umani. L'attenzione posta sulla struttura dell'azione, con la conseguente

analisi dello spazio e dell'organizzazione, ha permesso di contestualizzare l'agire coercitivo

senza cadere nell'errore fondamentale di attribuzione, ovvero la sovrastima dei valori

personali e la sottostima dei valori situazionali. Oltre alle forme di coercizione incontrate

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Cfr. A. Zamperini, 2016 15

finora, che mirano e colpiscono intenzionalmente qualcuno, si prospetta ora una coercizione

che danneggia bersagli indistinti e in modo indiscriminato. Per di più, si evidenzia che quando

questa viene valutata dal punto di vista della legittimità, la violenza diretta viene considerata

più facilmente illegittima rispetto a quella indiretta.

Nell'ambito delle scienze psicosociali, è attribuibile a Johan Galtung il termine "violenza

strutturale", che sta ad indicare che la violenza non è solo un fenomeno diretto e visibile ma

anche una forma sottile e invisibile che si radica nelle strutture sociali, economiche e politiche

33

di una società, che predispongono a situazioni di oppressione, sfruttamento e alienazione.

“Quindi, se l’analisi della violenza poggia sul principio dell’intenzionalità, in quella indiretta

è il principio di responsabilità”. 34

centrale Mentre l'oppressione e lo sfruttamento richiamano

immediatamente l'idea di violenza, l'associazione con l'alienazione è meno immediata.

L'espressione "violenza strutturale" indica una sorta di separazione o estraniamento

dell'individuo da alcuni aspetti del mondo fenomenico, i cui principali sintomi sono

l'indifferenza e l'apatia.

Nella società contemporanea, l'ideologia neoliberista penetra in ogni interstizio della vita

umana, con il risultato che l'alienazione del singolo da parte di una società di massa che

premia la performance personale a discapito dei legami sociali diventa sempre più evidente.

35

Ciò comporta l'esperienza di isolamento, auto-estraniamento e senso di impotenza.

2.2 La tortura legalizzata in un contesto democratico c’è forse

La forma più estrema di coercizione che conosciamo è la tortura. Non tipologia di

“Per

violenza più brutale, e quindi più intollerabile per i cittadini. la maggior parte delle

persone, associare la tortura alla democrazia potrebbe sembrare una grande forzatura, uno

36

scandalo politico o una provocazione linguistica. In realtà, in democrazia si tortura.”

L'ascesa di una cultura basata sui diritti umani ha portato la tortura a essere considerata

simbolo di inciviltà e radicalmente incompatibile con i valori democratici. Tale approccio ha

stimolato l'adozione di convenzioni e trattati internazionali che hanno messo al bando questa

pratica, costringendo gli stati ad adottare leggi per vietarla. La pubblica avversione e il

33 J. Gultung, Violence, Peace, and Peace Research, 1969

34 Cfr. A. Zamperini, 1998

35 Op. cit.

36 Cfr. A Zamperini, 2016 16

contrasto normativo nei confronti della tortura sono ben noti, ma purtroppo, ci sono ancora

numerosi casi di violazione dei diritti umani in tutto il mondo. Nonostante l'idea promossa

dalle Nazioni Unite di proteggere l'integrità fisica e il benessere dei singoli per garantire la

sicurezza umana, si sono verificati molti casi individuali e collettivi di violazione dei diritti

umani. Un esempio emblematico di tale fenomeno è costituito dalla vicenda di Giulio Regeni,

giovane ricercatore che perse la vita a causa di atroci torture subite durante il suo soggiorno in

Egitto per la realizzazione del suo dottorato. Ad ogni modo, non si tratta di un caso isolato,

poiché è un fenomeno purtroppo diffuso in molte altre realtà, come ad esempio la pratica

sistematica attuata dagli Stati Uniti a Guantanamo, giustificata come strumento di

interrogatorio.

Sebbene con differenti sistemi politici, tuttavia, Egitto e Stati Uniti non possono essere

37

paragonati all'Italia. Molto spesso si sente ripetere che l'Italia abbia agito in modo

inadempiente rispetto all'obbligo di diritto internazionale che le imponeva di ratificare la

Convenzione Onu contro la tortura del 1984 e di introdurre il reato di tortura nella propria

legislazione. Ciononostante, è importante sottolineare, che l'Italia era prima di tutto

inadempiente rispetto alla propria Carta costituzionale, che prevede come unica fattispecie

incriminatrice costituzionalmente stabilita all'articolo 13 l'obbligo di punire ogni forma di

"violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Prima

dell'introduzione dell'articolo 613 bis del Codice penale nel 2017, in Italia non esisteva una

specifica incriminazione del reato di tortura, e si cercavano altre etichette penali per indicare

quegli stessi atti di violenza. Tale approccio penalistico contribuiva a sostenere l'idea che le

violenze commesse all'interno delle carceri fossero sempre giustificate, legate all'autorità

intrinseca dei pubblici ufficiali, che potevano sì abusare di essa, ma sempre in relazione

all'impiego di misure di rigore necessarie per il mantenimento dell'ordine. In breve, si riteneva

che la violenza fosse un elemento costitutivo della vita carceraria, necessario per mantenere

insieme le mura, tra la muffa e le crepe. Al contrario, la Corte europea dei diritti umani, il

tribunale internazionale di riferimento per la definizione dei confini della tortura, anche in

relazione ai trattamenti sanzionati come disumani e degradanti, definisce la tortura come

caratterizzata dalla natura "gratuita" delle violenze commesse contro persone vulnerabili

“Nominare

38

sottoposte all'autorità pubblica. male le cose corrisponde a negare la nostra

37 A. Zamperini, M. Menegatto, F. Vianello, La questione tortura in Italia, da Il Mulino, 2018

38 S. Ciuffoletti, Il reato di tortura, da Il Mulino, 2021 17

umanità e fors

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
43 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frens00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia dei processi di inclusione ed esclusione sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tuorto Dario.