– UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
“Giovanni Maria Bertin”
Corso di laurea triennale in
EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE
LA DISUMANIZZAZIONE DEI DETENUTI
ATTRAVERSO I SISTEMI COERCITIVI DI DETENZIONE
E IL REGIME 41BIS
Tesi di laurea in
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE
SOCIALE
Relatore Presentata da
Prof. Dario Tuorto Francesca Antonelli
Sessione prima
Anno accademico 2022 - 2023
1
INDICE
Introduzione
Capitolo primo
PENA O VENDETTA? IL CARCERE NON ESISTE DA SEMPRE
1.1. Lo sviluppo storico del carcere in relazione al compito rieducativo
1.2. Situazione del carcere in Italia
1.3. Analisi degli indicatori: sovraffollamento, suicidio e misure alternative
Capitolo secondo
COME SE LA PRIGIONE NON FOSSE ABBASTANZA
2.1 Sistemi coercitivi di detenzione
2.2 La tortura legalizzata in un contesto democratico
2.3 Ripercussioni psichiche sul detenuto
2.4 Sindromi del penitenziario
Capitolo terzo
REGIME CARCERARIO DIFFERENZIATO
“Il carcere duro”
3.1
3.2 La vita al 41bis
3.3 Protestare in carcere: il caso Cospito
Capitolo quarto
DALLA POLITICA CRIMINALE ALLA POLITICA SOCIALE
4.1 Inadeguatezza delle carceri alla rieducazione
4.2 Riforma o abolizione?
4.3 Alternative possibili: proposte sostitutive della pena detentiva
Conclusioni
Bibliografia
Sitografia 2
Introduzione
Una definizione sociologica della pena che si concentri sulla descrizione del fenomeno
prevede la presenza di alcuni attributi fondamentali: la natura afflittiva, programmatica,
espressiva e strategica della punizione. La natura afflittiva si riferisce agli effetti negativi
prodotti sulla persona punita, come la riduzione dei diritti e/o dei bisogni da soddisfare. Allo
stesso tempo, l'azione repressiva deve essere intenzionale e mirata a creare una relazione di
significato tra la pena e il soggetto passivo come una forma di riprovazione e censura. La
natura espressiva della pena si riferisce alla sua funzione simbolica di manifestazione
dell'autorità degli attori decisionali.
La natura strategica della pena si sviluppa in un contesto situazionale e ha lo scopo di
conservare determinati rapporti di potere. Solo la presenza di tutti questi attributi conferisce
D’altro canto,
1
alla reazione sociale la natura di penalità. Foucault affermava che la pena non
è mai stata una reale alternativa alla vendetta ma piuttosto una sua trasformazione in cui si è
passati dalla logica della vendetta come reazione ad un'offesa subita a quella della punizione
come espressione di una sovranità statale. In questo senso, la punizione ha sempre avuto una
funzione politica e sociale dal momento in cui ha contribuito a mantenere l'ordine sociale e a
rafforzare il potere dello Stato. Seguendo tale criterio, la pena, ha sempre avuto una funzione
2
di controllo e repressione piuttosto che di riabilitazione o di rieducazione. Si potrebbe
dunque affermare, paradossalmente, che lo Stato commetta una forma di violenza contro il
delinquente attraverso l'applicazione della pena, che viene tuttavia giustificata come una
tecnica per minimizzare la violenza collettiva. Sebbene la prigione rappresenti un'istituzione
brutale e violenta poichè il detenuto viene privato di ogni diritto e libertà, essa rappresenta la
forza "legale" minima che deve essere applicata per evitare l'insorgere di una violenza più
3
grande che vigerebbe in sua assenza: la vendetta privata.
Attraverso questa tesi, mi propongo di esplorare un settore specifico della realtà sociale: il
carcere. Lo farò analizzando la prospettiva di coloro che vi sono sottoposti, la giustificazione
fornita dalle autorità e le ragioni per cui la sua esistenza è considerata necessaria all'interno
delle istituzioni che governano la comunità sociale.
1 M. Pavarini, Pena in Enciclopedia delle Scienze sociali, vol. VI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1996,
pp. 538-539
2 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi 1976
3 M. Bortolato, E. Vigna, Vendetta pubblica: il carcere in Italia, Laterza, 2020
3
In particolare, ho scelto di dedicarvi attenzione in questo momento storico specifico a seguito
degli ultimi fatti di cronaca verificatisi nella nostra nazione. Si è improvvisamente
intensificato il dibattito riguardante il sistema carcerario, il regime di isolamento noto come
"41 bis" e le relative proteste. Queste circostanze mi hanno spinto a riflettere sul fatto che, per
la maggior parte delle persone, il carcere è considerato un luogo "inesistente", privo di
rilevanza ed interesse. Si tende a concepirlo come un'istituzione statica e immutabile senza
considerare la possibilità di apportarvi modifiche. Tuttavia, è fondamentale comprendere che
l'idea diffusa del carcere come luogo di detenzione per individui pericolosi e inclini alla
delinquenza è profondamente sbagliata. Il sistema penitenziario è in realtà un ambito
estremamente complesso e costituisce una parte integrante della società.
L'obiettivo principale della mia ricerca è quello di informare e stimolare la riflessione
riguardo al contesto penale, sia all'interno che all'esterno delle mura carcerarie. Attraverso
l'esplorazione di dati statistici, aspetti psico-sociali, dinamiche affettive e l'analisi dei metodi
coercitivi e violenti impiegati. Esaminando nel dettaglio il sistema carcerario al fine di
determinare se sia veramente un'istituzione inevitabile e l'unico strumento necessario per
affrontare la conflittualità sociale oppure, se presenta delle contraddizioni che mettano in
discussione la sua indiscutibilità. Il mio lavoro è suddiviso in quattro parti corrispondenti ai
quattro capitoli presenti nell'indice. Ciascuna affronta una sfaccettatura diversa dell'argomento
in questione. 4
Capitolo primo
PENA O VENDETTA? IL CARCERE NON ESISTE DA SEMPRE
"Il castigo è passato da un'arte di sensazioni insopportabili
a un'economia dei diritti sospesi.
La punitività si è spostata dal corpo alla libertà,
4
alla coscienza; si è internalizzata."
1.1 Lo sviluppo storico del carcere in relazione al compito rieducativo
La nascita del carcere e della sua funzione punitiva è il risultato di un lungo processo storico e
sociale. La prigione, fino alla fine del XVIII secolo, aveva una funzione limitata alla custodia
dei detenuti in attesa di giudizio o di esecuzione della pena e non aveva nessuna finalità di
correzione o rieducazione. Tuttavia, a partire dalla fine del XVIII secolo e all'inizio del XIX
secolo, sulla base dei principi illuministi, vi fu una svolta decisiva in cui furono gradualmente
abbandonati i metodi di tortura fisica, i castighi corporali e la pena di morte come forme di
punizione ed al loro posto venne adottata la privazione della libertà come pena principale.
Uno dei pionieri dell'idea di punizione più umana e rieducativa è stato il filosofo italiano
Cesare Beccaria nel suo libro "Dei delitti e delle pene" del 1764. Beccaria riteneva che il
castigo per un crimine dovesse essere proporzionale alla gravità del reato commesso.
Sosteneva un approccio più umano alla punizione dei criminali, puntando alla loro
reintegrazione. Invece di infliggere pene fisiche o la morte, proponeva un regime detentivo
che permettesse al criminale di meditare sulla propria condotta e di essere reintegrato nella
società attraverso programmi di rieducazione. A suo parere il sistema giudiziario doveva
essere basato sulla certezza della pena in modo che i potenziali criminali potessero essere
scoraggiati dall'idea di commettere un reato e che i cittadini avessero fiducia nella giustizia
5
del sistema.
In seguito alla diffusione della pratica carceraria come forma predominante di pena il filosofo
e giurista inglese Jeremy Bentham si distinse come creatore e ideatore della prigione ideale
chiamata "panottico" o "panopticon", termine che venne coniato durante la Rivoluzione
Francese. Il panottico rappresentava una prigione con una struttura precisa e accuratamente
4 Cfr. Foucault, 1976
5 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, edizione a cura di R. Fabietti, Milano, Mursia, 1973.
5
progettata al fine di consentire al guardiano di osservare tutti i detenuti, senza che questi
ultimi potessero sapere di essere sotto sorveglianza in un determinato momento.
Secondo Bentham, l'adozione di questo tipo di prigione avrebbe portato ad una maggiore
disciplina e rieducazione poiché la costante sorveglianza avrebbe garantito una riduzione delle
trasgressioni da parte dei detenuti stessi. Il panottico rappresenta, dunque, un esempio
emblematico di come le idee illuministe del XVIII secolo sulla razionalizzazione e la
disciplina dell'uomo si siano estese anche alla pratica carceraria, con l'obiettivo di creare un
“Tentativo ingenuo e non realizzato di
6
sistema penitenziario più efficiente e rieducativo.
sistema punitivo e di controllo, all’efficienza produttiva, tentativo che
abbinare un esasperato
mostra già la decisa tendenza degli anni che verranno a privilegiare il primo aspetto”. 7
Secondo Melossi e Pavarini la privazione della libertà come forma principale di punizione ha
8
origine dalle workhouses , - prime istituzioni di case lavoro basate sul lavoro forzato che in
seguito diverrà il modello di tutta l’Europa riformata -, in cui la società del XVI secolo ha
posto la libertà al centro dell'organizzazione sociale. Questo concetto di libertà è strettamente
legato al principio di libera scelta, che è valutato sia dal punto di vista politico che economico.
Solo in una società di questo tipo è possibile concepire la punizione come privazione della
9
libertà, cosa che non sarebbe mai avvenuta in una società basata sulla schiavitù.
L’emergere del penitenziario quindi, sulla base dell’idea che ogni società crea le proprie
forme punitive in risposta ai propri rapporti di produzione, è interpretato come una diretta
conseguenza dell’affermazione della rivoluzione industriale. Quest’ultima promuove un
momento di forte urbanizzazione e così facendo anche la diminuzione del bisogno di
manodopera. Ne consegue una diffusa disoccupazione che spinge le grandi masse segnate
dalle povertà verso il crimine come forma di sussistenza.
6 J. Bentham, “Panopticon, ovvero la casa d’ispezione”, Trad. it a cura di V. Fortunati, ed 2002, c.ed. Marsilio.
7 D. Melossi, M. Pavarini, “Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario”, Il Mulino, 1977
8 Precedentemente all'idea di carcere moderno, all'inizio del Cinquecento si era sviluppata in Olanda l'idea della
"casa-lavoro". A seguito della prima industrializzazione e dell’urbanizzazione delle campagne grandi masse di
contadini affamati erano arrivati nelle città dell'Europa del Nord. Vista la forte difficoltà nel trovare lavoro
vagabondi, oziosi, violenti di ogni genere delinquevano nei centri urbani. Nacque così il bisogno di contenere
queste masse prima che le grandi città divenissero invivibili. Da questa necessità vennero create le case-lavoro
e con esse il concetto moderno di lavoro forzato. (Vendetta pubblica: il carcere in Italia, Bortolato, Marcello,
2020)
9 Op. cit. 6
L’andamento di questo rapporto fra richiesta ed offerta fa sì che il valore sociale della vita
umana sia più elevato quando la forza lavoro è scarsa e va riducendosi quando la richiesta è
troppo alta. Questo andrebbe ad influire direttamente sul diritto penale che nel primo caso si
fa più clemente e risocializzante, mentre nel secondo si fa meno umano e tende a promuovere
pene più dure e minatorie. Questo è esattamente quello che accade con la rivoluzione
industriale in cui ritroviamo un esubero di manodopera con una scarsa offerta di lavoro e di
all’ordine, alle
conseguenza una risposta fatta di pene che hanno il solo fine di abituare
10
gerarchie sociali e alla disciplina.
1.2 Situazione del carcere in Italia
Nonostante il cambiamento nella concezione della punizione avvenuto alla fine del 1700 in
Italia le carceri continuarono ad essere gestite secondo il vecchio sistema della vita in comune
fino all'Unità d'Italia. Nel 1860 gli spazi di reclusione erano suddivisi dal Ministero
dell'Interno in bagni penali, carceri giudiziarie, case di pena, case di relegazione e case di
custodia, a seconda del tipo di reato, della durata e delle modalità previste per scontare la
pena. Il regolamento prevedeva l'isolamento notturno, il lavoro obbligatorio e controllato ed il
silenzio assoluto.
Nel 1891 fu pubblicato il primo documento fondamentale per la disciplina delle istituzioni
penitenziarie: il "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori
11
governativi" . Questo segnò un importante punto di svolta poiché sostituì la pena di morte,
che era stata abolita dal Codice Zanardelli, con la condanna all'ergastolo. Per la prima volta fu
12
fatta distinzione tra "stabilimenti carcerari" e "stabilimenti riformatori" .
Nel 1930 venne approvato il Codice Rocco, che introdusse una netta separazione tra
l'universo carcerario e il mondo esterno. Molti degli articoli di quest’ultimo si concentravano
sulla pratica religiosa e sull'istruzione dei detenuti, poiché la trasmissione dell'ideologia
fascista era uno degli obiettivi principali del regime anche nel sistema carcerario.
Il Regolamento Rocco rappresentava la vecchia concezione della pena, in cui la privazione
della libertà era vista come un mezzo per punire il reo attraverso l'isolamento, la sofferenza
fisica e la durezza del carcere. Concepiva la prigione come una realtà separata dalla società
10 Francesca Vianello, Sociologia del carcere: un'introduzione, 2019
11 Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1891
12 Cfr. L. Ferrari, No prison. Ovvero il fallimento del carcere, Rubbettino Editore, Soveria, Mannelli,2015, p.37
7
civile, dove l'isolamento, la mortificazione fisica e la durezza avrebbero dovuto svolgere la
funzione di rafforzare la capacità di pentimento e ravvedimento del reo. Tuttavia, questa
visione della pena come un utile funzione di rimozione non si basava sulla riabilitazione
attraverso la risocializzazione del detenuto.
Negli anni successivi, dopo una serie di dibattiti tra studiosi di diritto penitenziario, venne
promulgata la Legge n. 354 del 1975 che ha rappresentato una delle fonti più importanti per
l'applicazione di misure detentive finalizzate al trattamento rieducativo del condannato nel
sistema normativo italiano attuale. Tale normativa introduce una concezione della pena
soprattutto rieducativa, opponendosi all'approccio sterile e difensivo che prevaleva
nell'Ordinamento penitenziario precedente, incentrato sulla neutralizzazione e
sull'annullamento del soggetto recluso.
La Legge sancisce per la prima volta il riconoscimento del detenuto come persona dotata di
bisogni ed esigenze specifiche, sottolineando la necessità di far valere i propri diritti. In tal
modo, la norma stabilisce l'idea che le sanzioni adottate dallo Stato debbano essere orientate
alla rieducazione, piuttosto che alla mera punizione, e che il regime di detenzione speciale
abbia la finalità di rieducare il detenuto. Tutto ciò si fonda sulla premessa che il sistema
penitenziario debba rispondere alle esigenze di giustizia e di tutela dei diritti, promuovendo il
13
reinserimento sociale del detenuto e contrastando la recidiva.
Un ulteriore punto di rilevanza nell'ambito del nuovo Ordinamento penitenziario riguarda la
necessità di individualizzazione del trattamento, che rappresenta un abbandono della vecchia
logica di depersonalizzazione. In questo modo, si mira ad enfatizzare gli elementi della
personalità del detenuto al fine di riadattarlo socialmente. Questo concetto di
individualizzazione si riferisce alla necessità di adattare la pena alla personalità socio-psichica
dell'autore del reato, ovvero di individuare le cause del comportamento deviante e di definire
le modalità di trattamento più idonee per il suo recupero, in modo da permetterne il
14
reinserimento nella società.
Secondo l'Art. 27, comma 1 dell'Ordinamento penitenziario italiano, tale trattamento deve
essere preceduto da un'osservazione scientifica della personalità del detenuto, diretta
13 C. Serra, Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico - sociali e clinici. Milano: Giuffrè
Editore, 2000
14 Ibid. 8
all'accertamento dei bisogni individuali connessi alle eventuali carenze psico-fisiche,
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affettive, educative e sociali. Questo processo di osservazione scientifica consente di
valutare la situazione del detenuto e di individuare le possibili cause del suo comportamento
deviante, al fine di sviluppare un trattamento personalizzato che lo aiuti a superare le sue
difficoltà e a migliorare la sua capacità di reinserimento sociale. Secondo un'analisi
approfondita di Luigi Manconi la riforma interviene su quattro principali linee guida
nell'ambito dell'esecuzione penale:
- democratizzare l'area penitenziaria al fine di favorire la risocializzazione del detenuto
attraverso l'attivo coinvolgimento del condannato nella gestione del percorso
detentivo, con l'obiettivo di sostituire il modello autoritario del passato;
- adottare un sistema punitivo misto accompagnato da una maggiore interazione tra il
carcere e la società esterna, attraverso l'implementazione di programmi di lavoro
all'interno del sistema penitenziario;
- trasformare la fase d
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