UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Facoltà di Economia e Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
DISASTRO AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ
PENALE D’IMPRESA: TRA LIMITI
NORMATIVI, CRITICITÀ APPLICATIVE
E PROSPETTIVE DI RIFORMA
Relatore:
Chiar.mo Prof. F C
RANCESCO ENTONZE Tesi di Laurea di:
A M
LBERTO ARTINETTI
Matricola: 5007941
2024/2025
ANNO ACCADEMICO II
III
INTRODUZIONE 1
CAPITOLO I – L’AMBIENTE COME INTERESSE COLLETTIVO E
FONDAMENTO DI PROTEZIONE GIURIDICA
SEZIONE I – LA DIMENSIONE GIURIDICA DEL BENE AMBIENTE
1.1 – Origine ed evoluzione della normativa a tutela dell’ambiente. 6
1.2 – L’ambiente come valore giuridico: tra prospettiva antropocentrica ed ecocentrica. 9
1.3 – La Costituzione come fondamento della tutela: da protezione indiretta a 12
riconoscimento esplicito.
1.4 – L’attuale volto della protezione costituzionale dell’ambiente. 14
SEZIONE II – LA DISCIPLINA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE
1.5 – Il Testo Unico dell’Ambiente e la riforma sugli Ecoreati: tra l’iniziale disinteresse 20
del legislatore penale verso l’ambiente e le recenti aspettative tradite.
1.6 – L’impiego della normativa extra codicistica nell’interazione tra protezione penale 26
dell’ambiente e regolamentazione amministrativa.
1.7 – Il recepimento da parte del legislatore italiano delle direttive europee a salvaguardia 30
dell’ambiente: dalla Dir. UE 99/2008 alla recentissima 1203/2024.
1.8 – Il ruolo dell’Unione europea e delle fonti sovranazionali: l’effettiva incisività
della Direttiva europea 1203/2024 sulla tutela penale dell’ambiente e del nuovo 34
Regolamento europeo 1991/20024 sul ripristino della natura.
CAPITOLO II – DAL DISASTRO INNOMINATO DI MATRICE
GIURISPRUDENZIALE AL DISASTRO AMBIENTALE TIPIZZATO
2.1 – La nozione di disastro. 40
2.2 – Il disastro nell’era contemporanea come “disastro tecnologico”. 43
2.3 – L’originaria supplenza giurisprudenziale al vuoto normativo. L’“altro disastro” 46
ex art. 434 c.p.: verso i pericolosi orizzonti creativi del “disastro innominato”.
2.4 – Una questione di legittimità costituzionale non fondata, eppure parzialmente accolta: 52
il persuasivo invito della Corte costituzionale affinché la fattispecie formi oggetto
di autonoma considerazione da parte del legislatore (la Sentenza n. 327 del 2008).
2.5 – L’atteso (ma insoddisfacente) approdo al disastro ambientale tipico: l’art. 452-quater c.p. 57
2.5.1 – La clausola di “abusività”: un ritorno alla tutela di funzioni? 62
2.5.2 – L’inadeguata indeterminatezza descrittiva. 67
2.5.3 – L’anomalo rapporto con il permanente “disastro innominato”. 71
2.6 – Un sintetico sguardo comparatistico: approcci e modelli di tutela in alcuni 76
ordinamenti stranieri. IV
CAPITOLO III – IL REATO DI DISASTRO E I PROFILI CRITICI DELLA
SUA IMPUTAZIONE
SEZIONE I – TRA LE POSSIBILI TECNICHE DI TUTELA E LE SCELTE
LEGISLATIVE
3.1 – Il principio di precauzione e il “mito” dell’autoregolamentazione sociale. 85
3.2 – Reati di evento e reati di pericolo: concreto, astratto e presunto. 92
3.3 – Il criticato utilizzo dei “limiti soglia”. 100
SEZIONE II – LA “COLPEVOLEZZA” NEL DISASTRO AMBIENTALE
3.4 – L’elemento oggettivo del reato e la funzione “esegetica” del bene giuridico: 107
qualche dubbio ancora sul vero oggetto di tutela (incolumità pubblica o
ambiente in sé e per sé?).
3.5 – L’elemento soggettivo del reato: le varie declinazioni di dolo, il problema 112
del dolo eventuale e l’ipotesi colposa (il celebre e tristemente esemplare
precedente dell’ILVA di Taranto)
3.6 – Il cruciale interrogativo del tempus commissi delicti: tra carattere permanente, 118
istantaneo e a condotta frazionata.
3.7 – I generali problemi di accertamento tecnico-scientifico e di quantificazione del danno. 124
3.8 – Causalità scientifica e causalità giuridica: paradigmi inconciliabili? 128
3.9 – Causalità generale ed individuale (l’uso dell’epidemiologia nel caso Eternit). 133
3.10 – Causalità addizionale, cumulativa e multifattoriale: il problematico 140
accertamento del nesso eziologico
CAPITOLO IV – L’ULTERIORE GRAVAME NELL’ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ AGLI ENTI E LE SUE CONSEGUENZE
4.1 – L’affrancamento dal dogma societas delinquere non potest. 148
4.2 – L’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001: i cc.dd. reati ambientali presupposto 155
in materia ambientale.
4.3 – Modelli di organizzazione, gestione e controllo: il ruolo dell’Organismo di Vigilanza. 161
4.4 – La sindacabilità giudiziale del modello organizzativo: il problema del “senno di poi”. 171
4.5. – La difficile coniugazione dei requisiti di “interesse” e “vantaggio” rispetto 178
alle fattispecie colpose.
4.6 – La natura collegiale delle decisioni e il dissolversi del contributo individuale. 188
V
CAPITOLO V – TEMPO DI NUOVE PROSPETTIVE?
5.1 – Premessa e generale riflessione sulla funzione di deterrenza. 194
5.2 – Diritto penale come extrema ratio o congedo dal sistema penale? 201
5.3 – La maggiore idoneità e l’intrinseca pertinenza del diritto amministrativo. 207
5.4 – Più enfasi sulla prevenzione: compliance da un lato e sorveglianza dall’altro. 212
5.5 – Il risarcimento come pilastro ineludibile della tutela giuridica. 218
CONCLUSIONI 223
ALLEGATI 226
BIBLIOGRAFIA 228
GIURISPRUDENZA 245
VI
INTRODUZIONE
Viviamo in un’epoca in cui le catastrofi ambientali non sono più eventi eccezionali, ma fenomeni
sistemici, alimentati da una modernità produttiva che – rispondendo alle incessanti domande del
consumo e dello sviluppo economico – fatica a governare le proprie esternalità.
Così dimostra la lunga scia di compromissioni e aggressioni agli ecosistemi che, da decenni,
punteggia il panorama europeo e mondiale. A episodi di crimini ambientali contraddistinti da una
marcata componente fraudolenta – come nel recente scandalo che ha coinvolto l’azienda
scandinava Think Pink, accusata di aver seppellito ed occultato tonnellate di rifiuti in varie aree del
paese – si affiancano, con frequenza decisamente maggiore, situazioni che raccontano invece il ben
più complesso intreccio tra esigenze produttive, tutela dell’occupazione e fragilità dell’apparato
regolatorio. È in quest’ultima categoria che si collocano emblematicamente casi come quello
dell’ILVA di Taranto o dell’Eternit di Casale Monferrato, e – in tempi ancor più prossimi – la
recente condanna in primo grado dei vertici della Miteni S.p.A. per l’inquinamento da PFAS che
ha compromesso irreversibilmente chilometri di falda acquifera veneta.
Contesti in cui il danno ambientale – pur gravissimo – si è sedimentato lentamente nel tempo,
frutto di condotte invisibili protrattesi per anni o addirittura decenni, fino a generare esiti ormai
fuori controllo. Fenomeni di lungo corso, maturati spesso nell’indifferenza generale e resi possibili
da inerzie normative persistenti nonché da un disinteresse latente, se non strutturale, da parte delle
autorità pubbliche preposte al controllo. Sotto questo aspetto, si stanno registrando i primi
procedimenti penali in cui reati ambientali vengono addebitati perfino agli organi pubblici, in
ragione di gravi omissioni nell’esercizio delle loro funzioni: è una sentenza storica quella con cui la
CEDU ha condannato il nostro paese per il caso c.d. della Terra dei Fuochi, ritenendo – per la
prima volta – uno Stato europeo responsabile per inerzia nella prevenzione di un crimine
ambientale.
Tra tutte le forme di aggressioni all’ambiente, la categoria giuridica e concettuale del “disastro
ambientale” ne incarna la manifestazione più drammatica e profonda; non solo per le sue
conseguenze spesso irreversibili a livello ecologico, ma anche e soprattutto per l’ampiezza e la
complessità delle dimensioni umane, sociali ed economiche coinvolte. Esso si traduce in un vulnus
collettivo che persiste nel tempo, alimentando sensazioni di vulnerabilità e impotenza che superano
la mera dimensione materiale del danno.
Nonostante l’eco mediatica e lo sconforto che i disastri trascinano con sé, e nonostante anni di
moniti da parte della comunità scientifica, mobilitazioni sociali e dibattiti giuridici, la realtà sembra
però inchiodata a una costante ripetizione ciclica: come se ogni nuovo evento non fosse un monito,
1
ma solo un capitolo in più di una cronaca già annunciata. Il mito del progresso illimitato si infrange
con sempre maggiore evidenza contro la ricorrenza crescente – e ormai sistemica – dei danni
ambientali, imponendo un urgente e profondo ripensamento dei paradigmi della responsabilità
penale.
Questo quadro sconfortante ha progressivamente riservato all’ambiente, un tempo relegato ai
margini del diritto positivo, un valore giuridico primario, trasversale e costituzionalmente
riconosciuto, come attestano la recente riforma costituzionale (che ha inserito la tutela ambientale
tra i principi fondamentali della Carta, anche “nell’interesse delle future generazioni”), la Direttiva
UE 1203/2024 sulla tutela dell’ambiente e il Regolamento europeo 1991/2024 sul ripristino della
natura.
Sia il legislatore unionale che quello nazionale hanno progressivamente riposto un sempre più
marcato affidamento nel diritto penale, inteso quale espressione del massimo disvalore sociale e,
conseguentemente, quale strumento idealmente privilegiato per la repressione delle condotte
connotate da una maggiore gravità e lesività. Tuttavia, tale paradigma convive con profonde
ambiguità – di natura tanto normativa quanto applicativa – che negli ultimi anni hanno impegnato
intensamente la dottrina e la giurisprudenza nel tentativo di definirne con chiarezza i contorni e le
modalità operative.
La presente tesi di laurea si propone di esplorare, in modo critico e sistematico, il tema del disastro
ambientale e quello della responsabilità penale ad esso correlata, affrontando tanto le questioni
connesse alla colpevolezza della persona fisica quanto, soprattutto, quelle relative alla responsabilità
della persona giuridica, dalla quale nella quasi totalità dei casi hanno origine gli eventi disastrosi.
L’analisi si concentra sulle lacune strutturali, sulle torsioni interpretative e sulle tensioni
costituzionali che attraversano questo ambito, interrogandosi non solo sull’efficacia delle
disposizioni normative vigenti, ma soprattutto sulla stessa tenuta del diritto penale tradizionale di
fronte a fenomeni ambientali di complessità e rilievo collettivo senza precedenti. Il cuore della
riflessione si incentra infatti sulla domanda di ricerca circa la reale capacità del diritto penale – in
linea con le recenti istanze legislative – di costituire lo strumento più idoneo a tutelare efficacemente
l’ambiente e la collettività, nell’interesse delle generazioni presenti e future, o se, al contrario, esso
porti con sé criticità e limiti tali da renderlo più spesso uno strumento prevalentemente simbolico,
veicolo più di problemi che non di soluzioni.
L’elaborato si articola in cinque capitoli, ognuno dei quali indaga un livello distinto della questione,
ma naturalmente connesso agli altri in un disegno unitario.
Il primo capitolo si apre con un’imprescindibile riflessione di fondo sul valore giuridico attribuibile
al bene ambiente. L’analisi ripercorre l’evoluzione concettuale e normativa della sua tutela,
2
attraversando le principali tensioni teoriche tra visioni ecocentriche e antropocentriche, e seguendo
il lento passaggio da una disciplina settoriale e frammentaria verso il riconoscimento dell’ambiente
quale bene giuridico autonomo, distinto dalla salute pubblica o dal paesaggio. In questo percorso
si inserisce la centralità della riforma costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1, che ha elevato la
tutela de qua a principio fondamentale della Repubblica, imprimendo una svolta tanto sul piano
assiologico quanto sull’interpretazione delle norme penali e civili. Ampio spazio è dedicato, inoltre,
al Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) e alla riforma introdotta con la legge n. 68 del
2015 sugli ecoreati, espressione di un mutamento di rotta del legislatore penale, storicamente restio
ad occuparsi in modo organico della tutela ambientale. In questo contesto, si analizza altresì
l’interazione tra la normativa penale e la regolazione amministrativa, con particolare attenzione
all’utilizzo della normativa extra-codicistica e al ruolo che quest’ultima riveste nella definizione degli
standard di diligenza e dei limiti normativi. Infine, l’analisi si estende alle più recenti fonti
sovranazionali, in particolare alla Direttiva (UE) 2024/1203, in materia di tutela penale
dell’ambiente, e al Regolamento europeo 1991/2024 sul ripristino della natura, valutandone
l’effettiva portata applicativa e i relativi riflessi sull’ordinamento interno.
Il secondo capitolo si concentra sull’evoluzione giurisprudenziale e normativa della fattispecie di
disastro ambientale. L’analisi prende avvio da un generale inquadramento concettuale del disastro
quale evento scaturente da contesti in senso lato “tecnologici”. Sul piano normativo, si ripercorrerà
l’impiego improprio dall’articolo 434 c.p. – l’“altro disastro” c.d. innominato – per giungere al
travagliato inserimento dell’art. 452-quater nel codice penale ad opera della riforma sugli eco-delitti.
Verrà evidenziato come l’originaria lacuna legislativa sia stata colmata da una creativa opera di
supplenza giurisprudenziale, mossa senz’altro da legittime esigenze di tutela ma al contempo foriera
di un’incertezza applicativa destinata a perdurare. La successiva previsione del disastro ambientale
“tipizzato” non solo non pare aver sanato le ambiguità precedenti, ma – in ragione del suo deficit
descrittivo – ha sollevato nuovi e cruciali nodi interpretativi: dalla reale funzione attribuibile alla
clausola di abusività, all’indeterminatezza strutturale dei suoi elementi costitutivi, fino all’anomalo
rapporto con il permanente “disastro innominato”. Il capitolo si chiude con un breve excursus
comparatistico, volto a confrontare il modello italiano con quelli di altri ordinamenti europei,
evidenziando pregi e limiti delle rispettive scelte di politica criminale.
Con il capitolo terzo si entra nel cuore della materia, connotata da saperi eterogenei e spesso
conflittuali, interrogandosi sulle possibili scelte legislative compatibili con questo variegato
intreccio di interessi e beni coinvolti: tra reati di evento o di pericolo, limiti soglia e soprattutto la
portata da assegnare all’emergente principio di precauzione. La seconda parte del capitolo affronta
poi il fulcro delle difficoltà applicative della fattispecie, ossia i profili critici dell’imputazione: la
3
definizione degli elementi oggettivi del reato di disastro, la declinazione psichica dei profili di
partecipazione alla condotta (con un particolare focus sull’errata formula dell’“accettazione del
rischio” colorata da dolo eventuale, tipica in questi addebiti di responsabilità), e il cruciale
interrogativo riguardante la collocazione temporale del momento commissivo del reato, nelle varie
ricostruzioni via via elaborate. Lo studio si confronta inoltre con una rassegna giurisprudenziale dei
più noti precedenti italiani (ILVA di Taranto ed Eternit di Casale Monferrato in primis), al fine di
esaminare la tenuta – nella materia de qua – dei principi fondanti l’intervento penalistico: legalità e
suoi corollari, tipicità e offensività. Si evidenzia così la tensione tra la necessità di una tutela
anticipata e il rischio di incriminazioni sproporzionate, prive di una reale offensività. Gli stessi
precedenti giurisprudenziali consentono poi di approfondire il momento più delicato di questi
accertamenti, ovvero l’accertamento del nesso eziologico: una prova della causalità potenzialmente
ostacolata da contributi addizionali, cumulativi e multifattoriali, che rappresentano la “punta
dell’iceberg” di un più ampio disallineamento tra diritto e scienza, come testimoniato dall’uso
dell’epidemiologia nel complesso e pericoloso confondersi tra causalità generale e individuale.
È invece affidata al quarto capitolo la questione, sempre più centrale, della responsabilità penale
degli enti ex D.lgs. n. 231/2001, alla luce dell’introduzione nell’ambito del c.d. catalogo dei reati-
presupposto dell’art. 25-undecies, relativo ai reati ambientali. Vengono esaminate le condizioni per
l’imputazione della persona giuridica, le criticità dei modelli organizzativi, il ruolo dell’Organismo
di Vigilanza e i problemi probatori relativi alla sussistenza del “vantaggio” o dell’“interesse”, nella
prassi giurisprudenziale spesso pericolosamente riscontrati ex post sulla base di un ragionamento
fondato sul “senno di poi”. La prospettiva si allarga, in seguito, alla natura collegiale delle decisioni
imprenditoriali e alla difficoltà di isolare una condotta individualmente imputabile, frequentemente
assorbita in un assetto organizzativo articolato, nel quale le scelte operat
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