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AVILLI

Permesso-di-soggiorno-per-protezione-speciale-come-e-cambiato-dopo-il-

210

Decreto-Cutro, 26 maggio 2023, in Integrazionemigranti.gov.it.

Art. 5 co. 6, d.lgs. n. 286/98; N. M , Il permesso di soggiorno per motivi

211 ORANDI

umanitari, ai sensi dell’art. 5, c. 6, D.lgs. n. 286/9 in ASGI.IT, n. 06/2017, pp. 2-24.

Permesso-di-soggiorno-per-protezione-speciale-come-e-cambiato-dopo-il-

212

Decreto-Cutro in Integrazionemigranti.gov.it, cit.

Il diritto d’asilo in Italia in Centroastalli.it, cit. p. 3.

213 77

disciplinato dalla Direttiva 2001/55/CE recepita nel nostro ordinamento dal Decreto

legislativo 7 aprile 2003, n.85.

Il cittadino extracomunitario può accedere al nostro paese, anche grazie alla

protezione sussidiaria., che è una forma di Protezione Internazionale, di durata

quinquennale, ma rinnovabile, secondaria rispetto a quella all’Asilo Politico. E’ da

considerarsi beneficiario di questo titolo il “cittadino di un paese terzo o apolide che

non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti

sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o nel

Paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave

214

danno” . Dal 2014, grazie al recepimento della direttive qualifiche, viene garantita

un’equivalenza per i titolari di Protezione Sussidiaria e di Asilo Politico, limitando la

possibilità che gli Stati avevano di limitare alcuni diritti ai soli rifugiati ovvero

ponendo lo status di Protezione Sussidiaria sul livello di quello di Rifugiato in

materia di accesso all’occupazione, all’assistenza sanitaria e agli strumenti

215

d’integrazione .

2.9 La ripartizione delle competenze in Italia in materia di immigrazione: stato,

regioni e governo locale.

L’immigrazione è un fenomeno complesso, che coinvolge una pluralità di

persone, con uno status differente, l’uno dall’altro, come il clandestino, il richiedente

asilo, il titolare di permesso di soggiorno ecc. Questi soggetti, si differenziano

inoltre, in base alle condizioni in cui versano, alla nazionalità di provenienza, alle

motivazioni che li hanno spinti a venire in Italia. Pertanto sono differenti i bisogni,

per cui è necessario un intervento, in particolare nel territorio regionale, o nel

comune in cui l’immigrato si colloca.

Nel secolo scorso, alla fine della seconda guerra mondiale, erano gli italiani

stessi ad emigrare all’estero in cerca di lavoro. Pertanto questi interventi erano volti,

a rintrodurre l’emigrato all’estero nel territorio regionale, pur in assenza di un

216

mandato costituzionale ovvero legislativo . Nella latente vigenza di norme fasciste

che regolavano l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli extracomunitari,

Art. 2, lett. g, D.Lgs. n. 251/2007.

214 Il diritto d’asilo in Italia in Centroastalli.it, cit., p. 2.

215 Ivi p. 423.

216 78

introdotte negli anni venti del Novecento, si sono poi aggiunte prassi

217

amministrative , che hanno spinto i consigli regionali ad essere i punti di

218

riferimento per la gestione della materia migratoria .

All’inizio degli anni 90 poi, con l’intensificarsi dell’emergenza migranti, viene

approvata una normativa nazionale che disciplinava parzialmente la materia. Viene

approvata la legge l. 943/1986 «Norme in materia di collocamento e di trattamento

dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine» e poi

il c.d. decreto «Martelli». In particolare, a livello regionale si ravvisano i primi

interventi, molto limitati e in alcune circostanze è stato anticipato, quanto poi

219

generalizzato dal legislatore statale . Nel corso di questo decennio, in assenza di

una normativa nazionale omogenea, intervenuta solo per contenere il fenomeno

migratorio, ma senza una visione comune, con l’aumento dei flussi migratori, le

regioni, esercitando il potere attribuitogli dalle competenze concorrenti dell’art. 117

Cost., si occupavano di gestire in parte il fenomeno migratorio, approvando delle

220

leggi finalizzate ad integrare gli stranieri nel territorio regionale , supplendo di

221

conseguenza l’autorità statale . Le leggi regionali sono divenute strumenti per

attuare politiche territoriali d’integrazione in vari ambiti, come in quello della scuola,

222

della sanità e della formazione professionale . Tanto da introdurre, alla fine degli

anni novanta, con la legge Bassanini, una governance multilivello, in modo da

coinvolgere, regioni ed enti locali, nella realizzazione di politiche di accoglienza,

assistenza ed integrazione degli stranieri.

Gli interventi regionali sono stati molto importanti, significativi e non vi è stata

mai la condizione, affinché lo Stato proponesse questioni di legittimità costituzionale

prima della riforma del Titolo V, nel 2001, essendo le politiche regionali previste dal

T.U. e prevedendo il Testo unico sull’immigrazione il coinvolgimento di Stato e

Raccolte nel testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 6 novembre 1926,

217

successivamente trasfuso nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773trasfuso nel r.d. 18 giugno

1931, n. 773.

M. R , M. T , Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie

218 OSINI OMASI

territoriali, n. 1/2020, p. 424.

C. P , Immigrazione e diritti nello Stato regionale, in Dir.pubbl., n. /

219 ANZERA

2018, 142 ss.

V. legge reg. Calabria 16 maggio 1981, n. 5 (Interventi a favore dei lavoratori

220

calabresi emigrati e delle loro famiglie); legge reg. Marche 23 aprile 1981, n. 10

(Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie).

M. R , M. T , Op. Cit., p.425.

221 OSINI OMASI

Ibidem.

222 79

regioni nella regolamentazione. La ripartizione della materia fino alla riforma

costituzionale del 2001 ha riconosciuto, in via esclusiva allo Stato sia la disciplina

della «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»

che l’immigrazione (art. 117, comma 2, Cost.), rilasciando delle importanti

responsabilità alle regioni.

In seguito, con la riforma del Titolo V, vengono ripartite le competenze in

maniera sistematica. L’art. 117 comma 2, indica che all’autorità statale spettano in

riferimento alla competenza esclusiva, ad esempio, “i titoli circa i rapporti con

l’Unione europea, il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini extra-UE; la

sicurezza dello Stato, l’ordine pubblico; l’ordinamento penale; la profilassi

internazionale”. Altri titoli sono rimessi alla legislazione concorrente: tra questi, in

particolare, la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la previdenza

complementare e integrativa, l’istruzione, la protezione civile. Alle Regioni e agli

enti locali, spetta invece, la competenza residuale su ulteriori profili, a cominciare da

223

quello, fondamentale, dell’assistenza sociale . Alla luce di questa riforma

costituzionale, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto ampio terreno

d’azione alle regioni, su molti profili che riguardano la competenza esclusiva dello

Stato, sia sull’Immigrant Policy, riconducibile alla competenza residuale e

224

concorrente, come l’istruzione, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria , anche

attraverso l’ausilio degli enti locali. I comuni infatti, sono stati riconosciuti titolari di

specifici compiti, sia in concomitanza con la regione, sia in via esclusiva, nei progetti

di integrazione, accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e nella lotta alla

discriminazione. A livello territoriale, gli enti territoriali, garantiscono “interventi di

accoglienza mirata” attraverso il Sistema di accoglienza nazionale (SAI). Si tratta di

una rete che coinvolge gli enti locali, che realizza progetti di accoglienza, accedendo

al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi d’asilo. Grazie al supporto del terzo

settore, non solo viene concesso vitto e alloggio agli stranieri, ma anche

225

informazione ed orientamento per l’inserimento lavorativo .

G. T. B , Immigrazione e competenze, in Il Mulino-Riviste web,

223 ARBIERI

n.06/2019, p. 9.

L. P , Fenomeno migratorio e ruolo degli enti locali: prime note, in AIC,

224 ANZERI

n. 01/2018, p.7.

Il sistema di accoglienza nazionale (SAI), 14 dicembre 2021, in cinformi.it.

225 80

Tuttavia, con l’aggravarsi della crisi migratoria, le singole regioni sono

intervenute sul tema in maniera differenziata l’una dall’altra. Le scelte d’intervento

sono state orientate dall’indirizzo politico di ciascun consiglio regionale. Il

legislatore nazionale, da parte sua, non si è impegnato per trattare in maniera più

organica il tema migratorio.

Inoltre, con la riforma del Titolo V, la creazione di un sistema di competenze su

scala nazionale e il potere rilasciato alle regioni di emanare leggi di settore, ha creato

spesso le condizioni, per far sì che lo Stato proponesse tantissime volte delle

questioni di legittimità dinnanzi alla Corte Costituzionale. Lo Stato ha di fatto,

sottolineato letture espansive del secondo comma dell’art. 117, circa la «condizione

giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e

l’«immigrazione». La Corte costituzionale ha poi chiarito, che essi si limitano agli

«aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di

soggiorno nel territorio nazionale» (da ultimo, la recente sentenza n. 134 del 2010) e

226

alla loro gestione (sent. n. 201 del 2005) . I motivi di conflitto sono e sono stati

tantissimi, come sul ruolo delle autonomie territoriali nelle competenze statali

relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri. Anche con l’approvazione della

227

legge Bossi Fini, e altri provvedimenti di stampo «pan-securitario» . Nel 2010, in

particolare, si introduce il reato di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello

Stato”, aprendosi così un dibattito sui diritti riconosciuti agli stranieri presenti sul

territorio e creando forti tensioni rispetto al rapporto fra l’integrazione - di

competenza regionale – e la sicurezza pubblica – di competenza statale.

Purtroppo negli anni recenti, è stato utilizzato da parte di vari governi il potere di

228

ordinanza in materia di diritti sociali e non sono state approvate leggi organiche al

fine di realizzare un riparto costituzionale delle competenze più complesso, rispetto

229

a quello vigente con l’adozione del d.lgs. 286/1998 . A partire dal 2008 sino ad

L. R , Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e

226 ONCHETTI

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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