AVILLI
Permesso-di-soggiorno-per-protezione-speciale-come-e-cambiato-dopo-il-
210
Decreto-Cutro, 26 maggio 2023, in Integrazionemigranti.gov.it.
Art. 5 co. 6, d.lgs. n. 286/98; N. M , Il permesso di soggiorno per motivi
211 ORANDI
umanitari, ai sensi dell’art. 5, c. 6, D.lgs. n. 286/9 in ASGI.IT, n. 06/2017, pp. 2-24.
Permesso-di-soggiorno-per-protezione-speciale-come-e-cambiato-dopo-il-
212
Decreto-Cutro in Integrazionemigranti.gov.it, cit.
Il diritto d’asilo in Italia in Centroastalli.it, cit. p. 3.
213 77
disciplinato dalla Direttiva 2001/55/CE recepita nel nostro ordinamento dal Decreto
legislativo 7 aprile 2003, n.85.
Il cittadino extracomunitario può accedere al nostro paese, anche grazie alla
protezione sussidiaria., che è una forma di Protezione Internazionale, di durata
quinquennale, ma rinnovabile, secondaria rispetto a quella all’Asilo Politico. E’ da
considerarsi beneficiario di questo titolo il “cittadino di un paese terzo o apolide che
non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o nel
Paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
214
danno” . Dal 2014, grazie al recepimento della direttive qualifiche, viene garantita
un’equivalenza per i titolari di Protezione Sussidiaria e di Asilo Politico, limitando la
possibilità che gli Stati avevano di limitare alcuni diritti ai soli rifugiati ovvero
ponendo lo status di Protezione Sussidiaria sul livello di quello di Rifugiato in
materia di accesso all’occupazione, all’assistenza sanitaria e agli strumenti
215
d’integrazione .
2.9 La ripartizione delle competenze in Italia in materia di immigrazione: stato,
regioni e governo locale.
L’immigrazione è un fenomeno complesso, che coinvolge una pluralità di
persone, con uno status differente, l’uno dall’altro, come il clandestino, il richiedente
asilo, il titolare di permesso di soggiorno ecc. Questi soggetti, si differenziano
inoltre, in base alle condizioni in cui versano, alla nazionalità di provenienza, alle
motivazioni che li hanno spinti a venire in Italia. Pertanto sono differenti i bisogni,
per cui è necessario un intervento, in particolare nel territorio regionale, o nel
comune in cui l’immigrato si colloca.
Nel secolo scorso, alla fine della seconda guerra mondiale, erano gli italiani
stessi ad emigrare all’estero in cerca di lavoro. Pertanto questi interventi erano volti,
a rintrodurre l’emigrato all’estero nel territorio regionale, pur in assenza di un
216
mandato costituzionale ovvero legislativo . Nella latente vigenza di norme fasciste
che regolavano l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli extracomunitari,
Art. 2, lett. g, D.Lgs. n. 251/2007.
214 Il diritto d’asilo in Italia in Centroastalli.it, cit., p. 2.
215 Ivi p. 423.
216 78
introdotte negli anni venti del Novecento, si sono poi aggiunte prassi
217
amministrative , che hanno spinto i consigli regionali ad essere i punti di
218
riferimento per la gestione della materia migratoria .
All’inizio degli anni 90 poi, con l’intensificarsi dell’emergenza migranti, viene
approvata una normativa nazionale che disciplinava parzialmente la materia. Viene
approvata la legge l. 943/1986 «Norme in materia di collocamento e di trattamento
dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine» e poi
il c.d. decreto «Martelli». In particolare, a livello regionale si ravvisano i primi
interventi, molto limitati e in alcune circostanze è stato anticipato, quanto poi
219
generalizzato dal legislatore statale . Nel corso di questo decennio, in assenza di
una normativa nazionale omogenea, intervenuta solo per contenere il fenomeno
migratorio, ma senza una visione comune, con l’aumento dei flussi migratori, le
regioni, esercitando il potere attribuitogli dalle competenze concorrenti dell’art. 117
Cost., si occupavano di gestire in parte il fenomeno migratorio, approvando delle
220
leggi finalizzate ad integrare gli stranieri nel territorio regionale , supplendo di
221
conseguenza l’autorità statale . Le leggi regionali sono divenute strumenti per
attuare politiche territoriali d’integrazione in vari ambiti, come in quello della scuola,
222
della sanità e della formazione professionale . Tanto da introdurre, alla fine degli
anni novanta, con la legge Bassanini, una governance multilivello, in modo da
coinvolgere, regioni ed enti locali, nella realizzazione di politiche di accoglienza,
assistenza ed integrazione degli stranieri.
Gli interventi regionali sono stati molto importanti, significativi e non vi è stata
mai la condizione, affinché lo Stato proponesse questioni di legittimità costituzionale
prima della riforma del Titolo V, nel 2001, essendo le politiche regionali previste dal
T.U. e prevedendo il Testo unico sull’immigrazione il coinvolgimento di Stato e
Raccolte nel testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 6 novembre 1926,
217
successivamente trasfuso nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773trasfuso nel r.d. 18 giugno
1931, n. 773.
M. R , M. T , Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie
218 OSINI OMASI
territoriali, n. 1/2020, p. 424.
C. P , Immigrazione e diritti nello Stato regionale, in Dir.pubbl., n. /
219 ANZERA
2018, 142 ss.
V. legge reg. Calabria 16 maggio 1981, n. 5 (Interventi a favore dei lavoratori
220
calabresi emigrati e delle loro famiglie); legge reg. Marche 23 aprile 1981, n. 10
(Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie).
M. R , M. T , Op. Cit., p.425.
221 OSINI OMASI
Ibidem.
222 79
regioni nella regolamentazione. La ripartizione della materia fino alla riforma
costituzionale del 2001 ha riconosciuto, in via esclusiva allo Stato sia la disciplina
della «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»
che l’immigrazione (art. 117, comma 2, Cost.), rilasciando delle importanti
responsabilità alle regioni.
In seguito, con la riforma del Titolo V, vengono ripartite le competenze in
maniera sistematica. L’art. 117 comma 2, indica che all’autorità statale spettano in
riferimento alla competenza esclusiva, ad esempio, “i titoli circa i rapporti con
l’Unione europea, il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini extra-UE; la
sicurezza dello Stato, l’ordine pubblico; l’ordinamento penale; la profilassi
internazionale”. Altri titoli sono rimessi alla legislazione concorrente: tra questi, in
particolare, la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la previdenza
complementare e integrativa, l’istruzione, la protezione civile. Alle Regioni e agli
enti locali, spetta invece, la competenza residuale su ulteriori profili, a cominciare da
223
quello, fondamentale, dell’assistenza sociale . Alla luce di questa riforma
costituzionale, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto ampio terreno
d’azione alle regioni, su molti profili che riguardano la competenza esclusiva dello
Stato, sia sull’Immigrant Policy, riconducibile alla competenza residuale e
224
concorrente, come l’istruzione, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria , anche
attraverso l’ausilio degli enti locali. I comuni infatti, sono stati riconosciuti titolari di
specifici compiti, sia in concomitanza con la regione, sia in via esclusiva, nei progetti
di integrazione, accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e nella lotta alla
discriminazione. A livello territoriale, gli enti territoriali, garantiscono “interventi di
accoglienza mirata” attraverso il Sistema di accoglienza nazionale (SAI). Si tratta di
una rete che coinvolge gli enti locali, che realizza progetti di accoglienza, accedendo
al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi d’asilo. Grazie al supporto del terzo
settore, non solo viene concesso vitto e alloggio agli stranieri, ma anche
225
informazione ed orientamento per l’inserimento lavorativo .
G. T. B , Immigrazione e competenze, in Il Mulino-Riviste web,
223 ARBIERI
n.06/2019, p. 9.
L. P , Fenomeno migratorio e ruolo degli enti locali: prime note, in AIC,
224 ANZERI
n. 01/2018, p.7.
Il sistema di accoglienza nazionale (SAI), 14 dicembre 2021, in cinformi.it.
225 80
Tuttavia, con l’aggravarsi della crisi migratoria, le singole regioni sono
intervenute sul tema in maniera differenziata l’una dall’altra. Le scelte d’intervento
sono state orientate dall’indirizzo politico di ciascun consiglio regionale. Il
legislatore nazionale, da parte sua, non si è impegnato per trattare in maniera più
organica il tema migratorio.
Inoltre, con la riforma del Titolo V, la creazione di un sistema di competenze su
scala nazionale e il potere rilasciato alle regioni di emanare leggi di settore, ha creato
spesso le condizioni, per far sì che lo Stato proponesse tantissime volte delle
questioni di legittimità dinnanzi alla Corte Costituzionale. Lo Stato ha di fatto,
sottolineato letture espansive del secondo comma dell’art. 117, circa la «condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e
l’«immigrazione». La Corte costituzionale ha poi chiarito, che essi si limitano agli
«aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di
soggiorno nel territorio nazionale» (da ultimo, la recente sentenza n. 134 del 2010) e
226
alla loro gestione (sent. n. 201 del 2005) . I motivi di conflitto sono e sono stati
tantissimi, come sul ruolo delle autonomie territoriali nelle competenze statali
relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri. Anche con l’approvazione della
227
legge Bossi Fini, e altri provvedimenti di stampo «pan-securitario» . Nel 2010, in
particolare, si introduce il reato di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato”, aprendosi così un dibattito sui diritti riconosciuti agli stranieri presenti sul
territorio e creando forti tensioni rispetto al rapporto fra l’integrazione - di
competenza regionale – e la sicurezza pubblica – di competenza statale.
Purtroppo negli anni recenti, è stato utilizzato da parte di vari governi il potere di
228
ordinanza in materia di diritti sociali e non sono state approvate leggi organiche al
fine di realizzare un riparto costituzionale delle competenze più complesso, rispetto
229
a quello vigente con l’adozione del d.lgs. 286/1998 . A partire dal 2008 sino ad
L. R , Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e
226 ONCHETTI
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto costituzionale comparato
-
Diritto costituzionale comparato
-
Diritto costituzionale comparato
-
Diritto costituzionale comparato - secondo parziale