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LA FRANCIA
2) Kelsen: “L’organo legislativo si considera in realtà libero creatore del diritto e non
organo che lo applica, vincolato dalla costituzione. Non è quindi possibile contare sullo
stesso Parlamento per realizzare la sua subordinazione alla costituzione. Il compito di
annullare i suoi atti costituzionali… Dice che il potere dei giudici di dichiarare
incostituzionale una legge è potere legislativo ma in negativo, riconosce ciò che Marshall
aveva palesemente ignorato
Kelsen e il modello austriaco (1920):
La “Corte Costituzionale” è
Costituzione gerarchicamente superiore (Stufenbau)
Organo del potere legislativo (controllo successivo, composizione arbitrale),
organizzato in tribunale
Annullamento pro futuro
Costituzionalismo e pluralismo: le prime tappe
1215 (UK): diritti/privilegi, “rigidità”, “garanzia”, condivisione: pluralismo
1787 (US) the Supreme Law of the Land: rifonda il pluralismo
1789 (FR) “separazione dei poteri, diritti uguaglianza ma negazione del pluralismo
1803 (US) Judicial review of legislation
Revisione costituzionale? (IT, 1146 del 1988)
Potere costituente? (Sud Africa, 1996) 9 novembre 2015
Dentro la Corte Costituzionale
Incontro con la Daria De Pretis Ciò su cui non si vota
“The very purpose of a Bill of Rights was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of
political controversy, to place them beyond the reach of majorities and officials and to establish
them as legal principles to be applied by the courts. One's right to life, liberty, and property, to
free speech, a free press, freedom of worship and assembly, and other fundamental rights may
not be submitted to vote; they depend on the outcome of no elections”.
“Su di esse si è votato una volta e non si voterà mai più”
Giudice Robert Jackson, corte suprema americana, caso compulsory flag salute
Com’è fatta la Corte costituzionale:
Composizione:
Art 134 e 135 della Costituzione. Mancano 3 giudici che dovrebbero essere eletti dal
Parlamento male per il Parlamento che non svolge la sua funzione e che non si tutela
nei confronti del controllo di costituzionalità impedendo il formarsi di un organo a
composizione varia (uno ha finito il mandato a giugno 2014, Mattarella e un altro ha
concluso il mandato nel luglio 2015). I giudici sono quindi oggi in 12, quando il quorum
minimo è di 11.
In America tutti i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica: selezione
politica. In Germania invece sono scelti tutti dal Parlamento. La composizione della
Corte italiana è guardata da molti costituzionalisti comparati: essendo varia è virtuosa
elemento di grande arricchimento. La Corte ha al suo interno formazioni, storie, culture,
tecniche di decisione diverse che portano a decisioni migliori di un organo omogeneo.
Nella prassi la magistratura è solita eleggere elementi al proprio interno mentre
Parlamento e Presidente scelgono tra professori universitari e avvocati la politica
quindi non è estranea alla loro scelta ma ciò non si percepisce nel collegio: si sente la
storia professionale (a seconda che siano magistrati o professori e che questi abbiano
praticato o meno) e scientifica (varie aree di specializzazione).
Funzioni:
Giudizio incidentale o diretto.
Modo di lavorare:
Organizzazione del lavoro: il Presidente è il primo inter pares quindi vota
per ultimo e in caso di parità il suo voto è determinante. Egli assegna a
ciascun giudice le cause: ci sono esperti in diversi campi ( quindi anche
volontà di equilibrare la composizione della Corte) ma l’assegnazione
prescinde da dall’area di esperienza ragione di arricchimento in quanto
ciascuno è di conseguenza tenuto ad informarsi e a studiare
continuamente.
Studio e ricerca: il giudice deve istruire la causa e presentarla in camera di
Consiglio c’è quindi una fase di studio e di ricerca sottoposta al collegio
per discussioni (avvalendosi di Biblioteca, ufficio studi, assistenti del
giudice)
Assistenti dei giudici: sono al massimo 3 per ogni giudice e quasi tutti ne
hanno tre perché il lavoro è tanto. Gli assistenti si trovano 15 giorni prima
che il caso venga posto davanti alla Corte e dopo l’incontro producono
schede in cui danno conto degli aspetti del caso e delle opinioni emerse.
Tempi (meno di 12 mesi, la media è di 10-11
Numero delle cause 300-400 all’anno)
Modo di decidere:
Il collegio si ritira nella camera di consiglio (a cui possono accedere solo i giudici e
nessun altro mentre stanno decidendo). A differenza di altri corti come quella americana
che possono decidere totalmente discrezionalmente se ammettere o meno una causa, la
corte italiana deve basarsi su due requisiti. Anche nel valutare questi due criteri c’è
comunque una dose di discrezionalità in quanto sono giudizi soggettivi e quindi
opinabili e spesso la corte ha chiuso un occhio su questioni che sarebbero state da
rifiutare perché ritenute troppo importanti sul piano dei diritti (sentenza 1/2014). La
discussione procede libera, governata solo dal Presidente (Art. 17 delibere delle
ordinanze, e delle sentenza).
Segretezza: non è redatto nessun verbale, non si prende nota delle
decisioni, nessuno, a parte i giudici stessi, saprà chi ha votato che cosa.
Discussione: l’obiettivo è quello di “trovare una soluzione condivisa” che
rispecchi la “logica compositiva, includente ogni valore costituzionale”.
Comporre la decisione significa quindi trovare n bilanciamento tra
opinioni, in sede di Corte costituzionale nessuno vuole affermare la sua
posizione o far prevalere una linea: non ci sono idee politicizzate. Spesso
capita che si entri in camera di consiglio con un’idea e che si esca con
un’altra: alcune volte perché si cambia completamente idea, altre perché
si capisce che per un certo scopo una decisione risulta più opportuna
dell’altra.
Votazione: non si arriva quasi mai alla votazione bruta, si cerca sempre
l’unanimità (80/90% dei casi). Normalmente se si arriva al 7-8 (nel caso di
12 giudici 7-6) si decide di rinviare la decisione. Qualsiasi giudice può
chiedere al Presidente di rinviare la pronuncia perché sente che la
discussione prenderebbe delle pieghe difficili.
Opinione dissenziente: l’opinione dissenziente non è contemplata nel
nostro ordinamento ossia non è possibile per un giudice scrivere nella
sentenza che non era d’accordo con la decisione. Questa scelta si
accompagna anche con il divieto per i giudici di esprimersi in pubblico su
casi oggetto della decisione della Corte. Al contrario in America, le
dissenting opinions sono riportate nelle sentenze e sono anche la base
per un cambio di giurisprudenza. Allo stesso tempo i giudici della Corte
Americana non hanno il divieto di esprimersi pubblicamente sui casi di cui
trattano e ciò sarebbe anche impossibile dato che la loro carica dura life
behaviour mentre quella dei giudici italiani per nove anni non rinnovabili.
Redazione decisione: il relatore diventa il redattore. Nel caso il relatore si
trovi in profondo contrasto con la decisione presa può chiedere al
Presidente che sia qualcun altro a occuparsene: questo è l’unico segnale
di possibile dissenting opinions all’interno della Corte costituzionale
italiana.
Lettura: la lettura della sentenza è fatta parola per parola il lunedì
pomeriggio
Pubblicazione: la pubblicazione sul sito della Corte è secondaria a quella
sulla Gazzetta ufficiale: da quel momento la legge (nel caso del ricorso
incidentale) è considerata annullata dall’ordinamento italiano.
Legittimazione democratica della Corte Costituzionale: è l’organo anti-democratico che
garantisce un sistema democratico? E’ chiaro ormai che la legittimazione non è più solo quella
del voto dei cittadini: è anche garanzia costituzionale. La Corte offre garanzia costituzionale e
tecnico-scientifica ed è eletta da organi legittimati.
Principio anti-maggioritario: la democrazia ha bisogno di altro oltre la maggioranza di voti
Rapporto con altre corti: sentenze 348/349 la Corte ha stabilito che la CEDU è un parametro
interposto e ha più volte fatto ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la giusta
interpretazione di norme. Inoltre la fase di studio e ricerca per l’istruttoria comporta molto
studio delle decisioni delle altri Corti costituzionali.
Limiti della Corte rispetto al legislatore: la Corte pone i suoi stessi confini
Coscienza della Corte costituzionale: i media non fanno il loro lavoro e anche la Corte potrebbe
fare di più per la comunicazione.
Letture consigliate: “Dentro la Corte del Mulino” di Sabino Cassese, “Principi e voti” di
Zagrebelsky e “La forza della ragione” di .
La Corte è infallibile perché è finale (insindacabile): questo comporta più responsabilità. La
corte risponde al suo essere finale: riferendosi al precedente e prendendosi la responsabilità
delle sue scelte davanti all’opinione pubblica (cittadini e altre corti). 10 novembre 2015
Diritto di pensiero
Art 21: diritto di pensiero
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nell’ ventiquattro ore successive, il sequestro
d’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.”
Analisi articolo:
E’ molto lungo, qualche riga in più del diritto alla libertà personale. Il precedente er