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L'INCESTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO. IL BENE GIURIDICO TUTELATO E IL PUBBLICO SCANDALO
1. Il complesso sistema normativo italiano attorno al concetto di "incesto" e "relazione incestuosa". Il complesso normativo e istituzionale italiano tocca molteplici aree tematiche, partendo da quelle giuridiche a quelle più prettamente psicologiche. Qualsiasi sia l'area considerata, l'incesto rappresenta ancora oggi un argomento delicato sul quale si ritiene giusto mostrare riluttanza. Il tabù dell'incesto è da sempre stato soggiogato al proibizionismo anche se la sua completa repressione penale entrò tardi nel diritto nazionale, rimanendo per lungo tempo nella sola sfera religiosa.
Oggi, il reato di incesto è inserito nel capo II del Titolo XI fra i "delitti contro la morale familiare" del Codice Penale. Prima di questo, l'incesto viene definito...
dall'enciclopedia Treccani come un "rapporto sessuale fra persone (tradizionalmente intese di sesso diverso) legate fra loro da quei rapporti di consanguineità o di affinità che oppongono impedimento". Allo stesso modo, il filosofo francese Émile Littré, lo definisce come una "congiunzione illecita tra persone che sono parenti o affini nel grado vietato dalle leggi". A questa definizione, una modifica importante viene fatta dall'antropologo Reo Fortune che, invece, preferisce sostituire il termine 'congiunzione' con la locuzione 'relazione sessuale' implicando maggiormente l'idea di un'unione carnale tra due partner. Sinteticamente, quindi, l'incesto indica un rapporto o una relazione sessuale fra persone consanguinee, parenti o affini. Documentazioni di matrimoni o relazioni tra consanguinei si hanno fin da civiltà antiche, fino ad essere citate nelle Sacre Scritture. Per tal motivol'incesto rappresenta uno dei disvalori che più hanno segnato la storia dell'umanità. E non a caso, le relazioni tra consanguinei hanno portato ad una repulsione tale da porre il fenomeno su di un piano morale e anche civile: con questo ultimo aspetto, infatti, sono state configurate norme sempre più stringenti riguardanti il divieto di matrimoni tra consanguinei e, conseguentemente, la filiazione incestuosa: il primo è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo; il secondo, invece, è stato mitigato attraverso deroghe sempre più sostanziali. Molteplici sono state le spiegazioni alla base del divieto dell'incesto: nella storia Antica, ad esempio, uno dei motivi era la contaminazione del sangue o la mancata possibilità di allargare la cerchia di alleanze. Oggi, uno degli argomenti addotti per spiegare questo divieto (anche se non in tutte le civiltà esistenti) è relativo al pericolo biologico che questa forma di relazione può comportare.relazione può produrre, aumentando le probabilità di disfunzioni fisiche o mentali (quali la bassa fertilità, il ritardo nello sviluppo o la diminuita immunità) e una disastrosa omozigosi nella popolazione. Specificando che i casi di reali disfunzioni e svantaggio genetico non sono altamente osservabili se non attraverso una minuziosa analisi in laboratorio, la domanda che più sorge spontanea riguarda il come avrebbero potuto le società antiche o i gruppi primitivi allarmarsi di fronte a pericoli così poco manifesti. Bisogna ricordare che un buon numero di società praticano con regolarità, tutt'ora, unioni tra consanguinei: se fossero sorti effetti tali da minacciare l'effettiva persistenza del gruppo, sarebbero state le stesse società a rinunciare ad una pratica simile. A questo è consono collegare il pensiero di James George Frazer, antropologo storico delle religioni, che nel suo libro "Totemism and"Exogamy del 1910, fornisce un interessante argomento contro questa predicata repulsione naturale verso l'incesto: "Non è facile capire perché un istinto umano profondamente radicato dovrebbe aver bisogno d'essere rafforzato dalla legge. Non esistono leggi che ordinino all'uomo di mangiare o di bere o che proibiscano di mettere le mani sul fuoco... sarebbe superfluo che la legge proibisse e punisse ciò che la natura stessa proibisce e punisce. Perciò, invece di dedurre dalla proibizione legale dell'incesto che esiste una naturale avversione all'incesto, dovremmo concludere piuttosto che c'è un istinto naturale che spinge all'incesto". Frazer concentrò i suoi studi sugli aborigeni australiani: questa comunità, nonostante la mancanza di restrizioni sessuali, possedevano una rigida organizzazione sociale che impediva, di fatto, le relazioni incestuose. L'elemento culturale del totem aveva come scopoproprio quello di proibire i rapporti con i membri del proprio clan totemico.Prendendo spunto da questi studi, Freud elabora la sua opera Totem e Tabù in cui fa
partire la sua analisi dal confronto tra questi popoli e i nevrotici, associando il
complesso di Edipo con il parricidio e l'incesto: Freud espone la sua teoria ricorrendo al
mito di un padre violento e geloso che allontana i figli maschi dalle sue figlie femmine,
tenendole tutte per sé. Una volta cresciuti, i figli decidono di ribellarsi e uccidere il
padre mangiandone il corpo (parricidio). Tuttavia, il senso di colpa, li porta a sostituire
la figura del padre con un animale simbolico (totem) obbedendo al suo originale
comando di non avere rapporti sessuali con le sorelle o la madre. Per questo motivo, per
Freud, il totem e il tabù assumono un significato di riconciliazione con il padre ucciso
portando così alla formazione del fenomeno religioso e sociale del ripudio dell'incesto.
Per Freud, difatti,La prima scelta sessuale del bambino è sempre di tipo incestuosa: la figlia con il padre e il figlio con la madre. Il superamento di questa fase edipica avviene attraverso lo sviluppo del Super-Io. La teoria sociologica che, però, più risulta adeguata ad una spiegazione sul rifiuto verso l'incesto è sicuramente quella di Claude Lévi-Strauss nelle Structure élémentaires de la parenté: in questo sua famigerata opera, l'antropologo francese sostiene che l'umanità si rese conto molto presto che per poter raggiungere la sopravvivenza del gruppo si sarebbe dovuto scegliere lo 'sposarsi fuori, o l'essere ucciso fuori'. Sempre nella stessa opera, lo studioso afferma pertanto che "[...] la proibizione dell'incesto non è tanto una regola che vieta di sposare la madre, la sorella o la figlia, quanto invece una regola che obbliga a dare ad altri la madre, la sorella o la figlia".stata quindi la storia, il timore e l'oltraggio verso questo fenomeno che ha portato alla formazione dei codici penali moderni: di essi alcuni puniscono l'incesto indipendentemente dal pubblico scandalo (come il Codice germanico, austriaco, ungherese, zurighese, ticinese, bavarese, scozzese); altri, come quello italiano del 1889, legano la punibilità al pubblico scandalo; altri ancora, come quello francese, non lo incriminano affatto. Nella nostra contemporaneità, infatti, il tabù dell'incesto continua a provocare un immediato senso di repulsione e paura, considerandolo oltremodo indicibile. Da sempre stato taciuto, emerge a volte nelle cronache e nelle forme più inquietanti attraverso i mass-media. Nonostante lesocietà odierne si stiano evolute e abbiano laicizzato e svincolato gran parte dei tabù sessuali e religiosi, purtroppo appare ancora un mondo sommerso il fenomeno dell'incesto, rinchiuso all'interno della sfera domestica e circondato di abusi e taciti consensi. Più comunemente, questo tipo di rapporto sessuale si verifica tra padri, patrigni, zii e fratelli con figlie, figliastre, nipoti e sorelle. L'incesto tra madre e figlio si verifica più raramente e si colloca in un ambito psicopatologico più grave, allo stesso modo di un padre che costringe il figlio dello stesso sesso ad un rapporto incestuoso. Purtroppo è difficile raccogliere dati esatti e chiari sulla diffusione del fenomeno anche a causa di una forte copertura da parte della stessa famiglia. Detto ciò, comunque, la maggior parte delle norme vigenti tra le società riguardo all'incesto riguardano i rapporti di parentela tra genitori e figli, zio o nonno.enipote e tra fratelli o fratellastri, anche se alcuni Paesi permettono ugualmente il matrimonio tra cugini. Altre leggi, invece, vietano l'unione non solo tra individui biologicamente accomunati ma anche tra individui legati da un rapporto giuridico, come i genitori con figli adottivi o rapporti tra parenti acquisiti, ad esempio i cognati. In questo capitolo verrà analizzato il fenomeno dell'incesto sulla base delle definizioni e regolamentazioni offerte dal sistema normativo italiano: si andrà a definire l'oggetto giuridico tutelato e l'elemento oggettivo della norma. Verrà messo in rassegno l'intero articolo 564 c.p, assieme ai suoi commi, per comprendere la sua evoluzione nel corso della storia e la conferma della punibilità di tale condotta. Sarà, dunque, fulcro di analisi la dimensione offensiva della norma, con particolare rilievo al fattore del pubblico scandalo che, a differenza degli ordinamenti normativi di altri Paesi del mondo,
Il pubblico scandalo diviene qui elemento oggettivo di imputazione. Nonostante la sua rilevanza, il pubblico scandalo viene bipartito in diverse dottrine, considerandolo tanto elemento intrinseco alla norma quanto fattore esterno ed eventuale. Ad esso ci si collegherà ad un paragone breve ma coinciso tra il Codice Penale e il codice morale che, molto spesso, entrano in collisione a causa della tutela di interessi contrastanti quali la famiglia e l'autodeterminazione sessuale. L'analisi verterà poi all'approfondimento dei due commi seguenti che introducono le aggravanti della fattispecie, ossia la relazione incestuosa (anch'essa molto dibattuta) e l'incesto con soggetto di minore età. Il capitolo si concluderà con un breve excursus sulla perdita della patria potestà e la descrizione della triste realtà del numero oscuro che fin troppo caratterizza il fenomeno incestuoso.
2. Codice Penale,
Titolo XI: 'dei delitti contro la famiglia'
Prima dell'unità d'Italia del 1861, i codici penali degli Stati italiani