Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Delitto tentato - Appunti Pag. 1 Delitto tentato - Appunti Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Delitto tentato - Appunti Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DELITTO TENTATO

articolo 56

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

L'agente prova a compiere un determinato fatto di reato ma non ci riesce e il legislatore ne tiene conto ai fini del sistema sanzionatorio in una duplice veste:

  1. valorizzando la desistenza (comma 3) (tizio vuole fare ma si ferma e dunque desiste);
  2. recesso

attivo nel 4 comma che è un comportamento posto in essere dall'agente quando già dal tentativo di reato che stava ponendo in essere, ed evita che ci siano delle conseguenze ulteriori (tizio ferisce caio ed evita la morte per dissanguamento perché lo porta in ospedale);

1. PROBLEMA ==> stabilire quando è iniziata l'azione punibile;

2. PROBLEMA ==> che tipo di dolo e come si accerta il dolo nel delitto tentato dal momento che siamo in una fase in cui non c'è stata l'offesa al bene giuridico che l'agente voleva arrecare;

3. PROBLEMA ==> rapporto tra desistenza e recesso attivo e che si fa a stabilire che tipo di desistenza deve esserci;

1 PROBLEMA: ipotizziamo che il genero voglia far fuori la suocera avvelandola. Vogliamo stabilire il momento in cui tizio ha posto in essere il tentativo del delitto di omicidio che non porta a termine. Va in farmacia, compra il veleno, lo porta a casa, lo versa nel bicchiere, prima che la

suocera beva qualcuno involontariamente fa cadere il bicchiere. In quale di questi momenti è iniziato il tentativo di omicidio? Il rischio è che se si anticipa troppo l'intervento penalistico si rischia di punire la mera intenzione, se invece si posticipa troppo viene svalutata la funzione di anticipazione della tutela da parte dell'ordinamento. L'articolo 56 parla di atti idonei diretti in modo non equivoco, ma non die quando è iniziato il tentativo e quando va punito il tentativo dell'agente. In un diritto penale di stampo SOGGETTIVISTICO, l'individuazione del momento in cui può dirsi che è iniziato un tentativo di reato, finisce per porsi come un problema superfluo e inutile, perché un diritto di stampo soggettivo, finisce per punire la coscienza malvagia dell'agente che si manifesta con la volontà di uccidere. Si tratta di un'impostazione di tipo positivistico che non possiamo accogliere in quanto.

finisce per far scattare la sanzione penale sulla pericolosità sociale del delinquente e dunque sulla temibilità del delinquente, poco valutando o scarsamente valutando la pericolosità dell'azione e poco valorizzando sul piano oggettivo i fatti posti in essere. Ci si accontenta di sanzionare la pericolosità in quanto a monte c'è un mancato rispetto della norma (per questa teoria è tentativo di omicidio già il fatto che tizio sia uscito di casa per andare a comprare il veleno in quanto c'era l'intenzione di violare la norma e questo è sufficiente); o In un diritto penale a base OGGETTIVISTICA qual è quello nostro di derivazione costituzionale e che giustifica l'intervento sanzionatorio in genere, ha bisogno di un bene giuridico di riferimento e di una condotta che fonda almeno il pericolo concreto per il bene giuridico. Se invece vogliamo anticipare l'intervento sanzionatorio senza aspettare che

Il bene giuridico venga leso, dobbiamo fermarci sul piano del pericolo concreto. Deve essere posto in essere un qualcosa che denoti la volontà dell'agente e contestualmente questa volontà viene trasferita in atti e fatti dai quali si fa discendere un intervento sanzionatorio da parte dello stato. Si tratta di applicare il principio "cogitationis poenam nemo patitur" (non punirsi il muto pensiero di un delinquente-carvinani, né tanto meno può sanzionarsi la iattanza o le prave inclinazioni dall'agente- carrara, perché servono dei fatti nei quali si esterna la volontà, cioè delle azioni e comportamenti da quali far discendere la conclusione che l'agente stava ponendo in essere un fatto di reato, che poi per una serie di circostanze non si verifica. L'individuazione di questo momento è tra gli aspetti più complicati del delitto tentato. Dobbiamo analizzare la formula ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON

EQUIVOCO===>ATTI a norma parla di atti mentre il vecchio codice Zanardelli faceva riferimento al mezzo: il mezzo è uno strumento utilizzato per commettere un delitto, l'atto è comprensivo non solo del mezzo ma anche dell'uso e impiego del mezzo. Da ciò discende che a un mezzo astrattamente inidoneo può corrispondere un atto idoneo e viceversa. Il termine atto riesce a comprendere tutte quelle fasi in cui lo strumento potrebbe essere in determinati casi astrattamente inadeguato e quindi lascia fuori alcuni comportamenti. Esempio==> la puntura dell'ago è un atto idoneo a cagionare la morte in un soggetto che però è allergico alla puntatura dell'ago può avere delle conseguenze letali.ATTO IDONEO quando è potenzialmente capace di causare la verificazione dell'evento. Ha una portata finalistica che riesce a determinare la realizzazione dell'evento. L'atto sarà più

o menoidoneo quando avrà maggiore o minore probabilità di realizzare il fatto di reato. Secondo un'altra interpretazione l'inidoneità significa capacità di e sul piano dell'anticipazione non ha la caratteristica della pericolosità oggettiva a cagionare un determinato evento (colui che esplode un colpo di pistola fuori dalla portata dell'arma finisce per essere un comportamento che oggettivamente non è pericoloso). Da altri punti di vista si dice che l'idoneità va letta come sinonimo di probabilità della consumazione: l'atto è idoneo quando probabilmente porta alla consumazione. L'idoneità va vista come adeguatezza: lo strumento utilizzato dall'agente è idoneo al perseguimento del risultato finale. L'idoneità va valutata nel contesto in cui si è verificata.

UNIVOCITÀ Una prima lettura valorizzava questo concetto come un concetto di

prova nel sensoche, l'idoneità rilevava ai fini della consumazione sul piano oggettivo del fatto di reato (riferente oggettivo), la univocità serviva a dimostrare l'intenzione dell'agente (portata soggettiva) di commettere un fatto. Questa impostazione non può essere accolta perché l'aspetto del dolo è un'altra cosa rispetto all'univocità che invece rileva sul piano oggettivo in quanto la norma dicendo "atti...". Quindi l'univocità deve essere accolta come requisito strutturale della figura del delitto tentato. Deve essere valorizzato come criterio di essenza e non come criterio di prova, in quanto è la fattispecie tipica che richiede il compimento di fatti idonei e diretti. IDONEITÀ E UNIVOCITÀ DEVONO SUSSISTERE ENTRAMBI SUL PIANO DEL DELITTO TENTATO E SONO REQUISITI DI TIPO OGGETTIVO CHE ATTENGONO ALLA STRUTTURA DEL DELITTO TENTATO. Ne discende che, essendo unrequisito che si accoppia con l'idoneità, e contrassegna sul piano tipico il delitto tentato, il concetto di univocità. SPECIFICA ULTERIORMENTE LA DIREZIONE DELL'AZIONE POSTA IN ESSERE DALL'AGENTE. L'UNIVOCITÀ DEGLI ATTI È LA DIREZIONE FINALISTICA DELLA CONDOTTA ESPRESSA DALL'ATTO IDONEO (L'ATTO È IDONEO, ALL'IDONEITÀ DI AGGIUNGE L'EQUIVOCITÀ CHE CI FA CAPIRE CHE QUELL'ATTO È DESTINATO A QUEL TERMINATO SCOPO). L'atto deve essere sia idoneo sia univoco. L'univocità è la qualità oggettiva della condotta, in quanto specifica. Esempio -> tizio compra il veleno dei topi, manca l'univocità. Se invece lo versa nel bicchiere, l'atto è idoneo e univocamente orientato. La idoneità e univocità non chiariscono ancora né la volontà dell'agente, né quando è iniziato il tentativo di delitto. La

giurisprudenza ha spesso utilizzato la formula “atti..” nei modi più disparati: una parte dellagiurisprudenza sostiene che idoneità significa adeguatezza in concreto; un’altra parte dice chel’idoneità va considerata astratta e non concreto; in altre sentenze si fa riferimento alla capacitàcausa, in altre l’efficienza causale, in altre efficacia potenziale della condotta, in altre si dice cheidoneità e univocità vanno disgiunte dalla sintomaticità dell’atto e da tutti gli elementi che in qualchemodo contribuiscono a determinare la condotta dell’agente.

Il problema dell’inizio del tentativo del delitto è un problema risalente in quanto già se ne erano fatticarico i codici preunitari senza pervenire a risultati soddisfacenti. L’articolo 2 del codice penalenapoleonico richiedeva, ai fini della individuazione dell’attività punibile, un commensman deesecution

Cioè il cominciamento dell'esecuzione che dice tutto e niente. Da ciò discende il problema se sono puniti anche gli atti preparatori o solo quelli esecutivi: tutti ritengono che gli atti preparatori non devono essere puniti come la giurisprudenza che però, quando si applica la norma, la giurisprudenza dice che anche gli atti preparatori vanno puniti. Sanzionare anche l'atto preparatorio, significa anticipare notevolmente la rilevanza penale. Il rischio è quello di farsi prendere la mano dal diritto penale di stampo soggettivistico che ruota tutto attorno all'intenzione malvagia di colui che sta violando la norma. La formula del cominciamento dell'esecuzione è stata utilizzata anche nei codici preunitari perché, come disse Carrara, il codice napoleonico attraversò tutta l'Italia: codice di Urbino, in quello Farnese, nel regno delle due Sicilie. Ad esempio nel codice di Lucca articolo 73 si legge che qualunque tentativo di delitto,

to dell'esecuzione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuri99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lo Monte Elio.