Delitto tentato: articolo 56
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. L'agente prova a compiere un determinato fatto di reato ma non ci riesce e il legislatore ne tiene conto ai fini del sistema sanzionatorio in una duplice veste:
- Valorizzando la desistenza (comma 3) (tizio vuole fare ma si ferma e dunque desiste);
- Recesso attivo nel 4 comma che è un comportamento posto in essere dall’agente quando già dal tentativo di reato che stava ponendo in essere, ed evita che ci siano delle conseguenze ulteriori (tizio ferisce caio ed evita la morte per dissanguamento perché lo porta in ospedale);
Problemi legati al delitto tentato
- Problema: stabilire quando è iniziata l’azione punibile;
- Problema: che tipo di dolo e come si accerta il dolo nel delitto tentato dal momento che siamo in una fase in cui non c’è stata l’offesa al bene giuridico che l’agente voleva arrecare;
- Problema: rapporto tra desistenza e recesso attivo e come si fa a stabilire che tipo di desistenza deve esserci;
Analisi del primo problema
Ipotizziamo che il genero voglia far fuori la suocera avvelenandola. Vogliamo stabilire il momento in cui tizio ha posto in essere il tentativo del delitto di omicidio che non porta a termine. Va in farmacia, compra il veleno, lo porta a casa, lo versa nel bicchiere, prima che la suocera beva qualcuno involontariamente fa cadere il bicchiere. In quale di questi momenti è iniziato il tentativo di omicidio? Il rischio è che se si anticipa troppo l’intervento penalistico si rischia di punire la mera intenzione, se invece si posticipa troppo viene svalutata la funzione di anticipazione della tutela da parte dell’ordinamento.
L’articolo 56 parla di atti idonei diretti in modo non equivoco, ma non dice quando è iniziato il tentativo e quando va punito il tentativo dell’agente.
Approcci teorici al diritto penale
In un diritto penale di stampo soggettivistico, l’individuazione del momento in cui può dirsi che è iniziato un tentativo di reato, finisce per porsi come un problema superfluo e inutile, perché un diritto di stampo soggettivo, finisce per punire la coscienza malvagia dell’agente che si manifesta con la volontà di uccidere. Si tratta di un’impostazione di tipo positivistico che non possiamo accogliere in quanto finisce per far scattare la sanzione penale sulla pericolosità sociale del delinquente e dunque sulla temibilità del delinquente, poco valutando o scarsamente valutando la pericolosità dell’azione e poco valorizzando sul piano oggettivo i fatti posti in essere. Ci si accontenta di sanzionare la pericolosità in quanto a monte c’è un mancato rispetto della norma (per questa teoria è tentativo di omicidio già il fatto che tizio sia uscito di casa per andare a comprare il veleno in quanto c’era l’intenzione di violare la norma e questo è sufficiente).
In un diritto penale a base oggettivistica qual è quello nostro di derivazione costituzionale e che giustifica l’intervento sanzionatorio in genere, ha bisogno di un bene giuridico di riferimento e di una condotta che fonda almeno il pericolo concreto per il bene giuridico. Se invece vogliamo anticipare l’intervento sanzionatorio senza aspettare che il bene giuridico venga leso, dobbiamo fermarci sul piano del pericolo concreto.
Deve essere posto in essere un qualcosa che denoti la volontà dell’agente e contestualmente questa volontà viene trasferita in atti e fatti dai quali si fa discendere un intervento sanzionatorio da parte dello stato. Si tratta di applicare il principio “cogitationis poenam nemo patitur” (non punirsi il muto pensiero di un delinquente-carvinani, né tanto meno può sanzionarsi la iattanza o le prave inclinazioni dall’agente- carrara, perché servono dei fatti nei quali si esterna la volontà, cioè delle azioni e comportamenti da quali far discendere la conclusione che l’agente stava ponendo in essere un fatto di reato, che poi per una serie di circostanze non si verifica.
Individuazione degli atti idonei
L’individuazione di questo momento è tra gli aspetti più complicati del delitto tentato. Dobbiamo analizzare la formula atti idonei diretti in modo non equivoco. ATTI: la norma parla di atti mentre il vecchio codice Zanardelli faceva riferimento al mezzo: il mezzo è uno strumento utilizzato per commettere un delitto, l’atto è comprensivo non solo del mezzo ma anche dell’uso e impiego del mezzo. Da ciò discende che a un mezzo astrattamente inidoneo può corrispondere un atto idoneo e viceversa. Il termine atto riesce a comprendere tutte quelle fasi in cui lo strumento potrebbe essere in determinati casi astrattamente inadeguato e quindi lascia fuori alcuni comportamenti. Esempio: la puntura dell’ago è un atto idoneo a cagionare la morte in un soggetto che però è allergico alla puntura dell’ago può avere delle conseguenze letali.
Atto idoneo quando è potenzialmente capace di causare la verificazione dell’evento. Hanno una portata finalistica che riesce a determinare la realizzazione dell’evento.
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