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Costituzione), e si manifesta principio
generale della sussidiarietà (articolo 118, comma 4, della Costituzione).
La rappresentanza è lo stile mediante il quale la sovranità si incarna nella
vita dei cittadini, traendone legittimità ed effettività: è il principio del quale
Romano Guardini offre uno sguardo alto e nobile: il rappresentante politico
autentico “rende 3
presente una realtà più grande” , che è il popolo come
soggetto vivo, plurale, incompiuto. Il personalismo cristiano ha trovato così,
dentro il dibattito costituzionale, lo spazio nel quale distendersi: il popolo non è
mai una massa compatta o assoluta (tipica dei totalitarismi appena lasciati alle
spalle), ma una realtà relazionale, bisognosa di mediazione-rappresentanza e
ordinamento.
La rappresentanza, così concepita e vissuta, è capace, allora, di garantire
nella “Filosofia della storia”,
la libertà che, come ebbe a dire Hegel è il dono più
grande che il cristianesimo ha portato all’occidente: «Il sapere che l'uomo in
quanto uomo è libero appartiene al mondo cristiano» (Hegel, Lezioni sulla
filosofia della storia, parte IV, sezione II).
–
1.3 La sovranità popolare ed il ruolo del Parlamento italiano
La Costituzione della Repubblica Italiana assegna al Parlamento un
ruolo essenziale, quello di dare forma concreta all'esercizio della sovranità
3 R. Guardini, La fine dell'epoca moderna, Morcelliana, Brescia, 1950
7
popolare di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Tale principio,
espresso all’articolo 67 della Costituzione, sottolinea che ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione nel suo complesso ed esercita il proprio
mandato senza vincolo alcuno. Questa disposizione fu voluta dai costituenti per
preservare l'autonomia e la libertà di coscienza dei rappresentanti, temendo che
un vincolo troppo rigido li avrebbe trasformati in semplici esecutori delle
D’altra parte i Padri Costituenti,
direttive dei partiti. per un verso, avevano
vissuto l’esperienza della ventennale dittatura del partito fascista e per l’altro
temevano che l'influenza dell’Unione Sovietica di Stalin si traducesse in una
subordinazione politica del Partito comunista italiano.
del termine “Nazione” utilizzato dai costituenti,
Solo per inciso, l’uso
“Patria”
così come il termine (articolo 52, comma 1, dove torna fortissimo il
legale con il termine “cittadino” di cui abbiamo detto), che rimandano al
significato di “nascere” e di “padre”, meriterebbe un appassionante
approfondimento che, però, si allontanerebbe dal sentiero di questo lavoro.
Il parlamentare non agisce, dunque, come semplice portavoce di
interessi particolari o territoriali, pur se del tutto legittimi, ma è chiamato a
l’interesse generale della nazione. Il bresciano
personificare On. Mino
che: “gli
Martinazzoli, che ho avuto occasione di ascoltare, ripeteva spesso
interessi, anche quando legittimi, sono sempre assoluti, estremi: tocca alla
politica (ai parlamentari) moderarli”.
Il principio del mandato libero consente ai parlamentari di agire secondo
coscienza, senza essere vincolati rigidamente alle aspettative immediate degli
elettori o dei partiti. Si preserva, così, l’autonomia della funzione legislativa e si
previene ogni deriva plebiscitaria che rischierebbe di compromettere la
complessità e la responsabilità del “governo mediante rappresentanza”.
Nella prassi politica, però, il fenomeno dei cambi di schieramento
— “cambio —
politico durante la legislatura il cosiddetto di casacca” ha
8
sollevato interrogativi circa la fedeltà del parlamentare alla volontà popolare
espressa al momento delle elezioni. Se da un lato la libertà di coscienza
rappresenta una garanzia di terzietà democratica, dall'altro il tradimento del
mandato politico originario rischia di minare la fiducia dei cittadini nel sistema
rappresentativo.
Un ulteriore elemento caratterizzante il sistema parlamentare italiano è
il modello di bicameralismo perfetto, che impone la doppia lettura di ogni
proposta di legge da parte di entrambe le Camere. Tale scelta, maturata in seno
all'Assemblea Costituente, nasceva dall'esigenza di evitare il concentrarsi del
potere legislativo in un solo ramo del Parlamento, in una logica di massima
garanzia democratica. La duplice approvazione mirava a favorire un controllo
reciproco, a promuovere una riflessione più meditata sui provvedimenti, e ad
assicurare una rappresentanza più ampia delle diverse e molto variegate
componenti territoriali e sociali del Paese.
Con il passare del tempo, tuttavia, questo assetto ha mostrato limiti
significativi: i procedimenti legislativi risultano spesso rallentati, con lunghe
navette tra Camera e Senato che, in momenti di instabilità politica, possono
paralizzare l'attività legislativa. Inoltre, la sostanziale sovrapposizione delle
funzioni e delle basi elettorali dei due rami ha reso meno giustificabile il
mantenimento di un bicameralismo così come lo conosciamo.
Guardando ad altre esperienze europee, si coglie meglio l’originalità del
nostro modello. In Francia, pur in presenza di un Parlamento attivo, la centralità
politica è esercitata in misura rilevante dal Presidente della Repubblica,
nell’ambito di un assetto semi-presidenziale. In Spagna, la monarchia
parlamentare affida alle Cortes Generales il compito di rappresentare il popolo,
pur conoscendo anch’essa fenomeni di accentramento esecutivo. Il Regno Unito,
con la sua storica tradizione, riconosce al Parlamento una sovranità pressoché
assoluta, ma senza una Costituzione scritta a limitarne formalmente i poteri. In
Germania, invece, il sistema parlamentare federale valorizza sia la
9
rappresentanza nazionale sia quella territoriale attraverso la compresenza di
Bundestag e Bundesrat.
L’Italia, collocandosi tra questi modelli, ha scelto un parlamentarismo
rappresentativo che combina una solida rigidità costituzionale con la centralità
dell’organo legislativo. Tuttavia, il sistema ha subito nel tempo pressioni che ne
il ruolo. L’uso frequente di decreti-legge,
hanno ridimensionato e svuotato la
persistente contrapposizione partitica “a prescindere”, l’intervento “pesante”
della giurisdizione della Corte Costituzionale e delle Corti internazionali, hanno
ridotto e logorato gli spazi di dibattito e di reale deliberazione autonoma.
si somma l’influenza delle istituzioni sovranazionali, in
A ciò
particolare dell’Unione Europea, le cui normative e Trattati, vincolanti in molte
materie strategiche, comprimono ulteriormente la sovranità legislativa
nazionale. Questi fenomeni interrogano profondamente sulla capacità del
Parlamento di rimanere il principale interprete della volontà popolare.
Nonostante tutto, l’istituzione parlamentare conserva un valore
imprescindibile: rappresenta il luogo della deliberazione pubblica, della pluralità
politica e del controllo sull’esercizio del potere. Rafforzare il Parlamento
significa, in ultima analisi, difendere la democrazia rappresentativa e riaffermare
il principio fondamentale della sovranità popolare su cui si fonda l’intero
ordinamento repubblicano.
–
1.4 Limiti e vincoli alla sovranità: la legge ed il diritto internazionale quali
necessarie cornici nell’esercizio della sovranità “superiore ad ogni altro”
Quando si parla di sovranità, si evoca il potere
che consente a uno Stato di autodeterminarsi. Tuttavia, nella Costituzione
italiana, questa sovranità-popolare, pur riaffermata con forza, non è mai
concepita come assoluta, arbitraria: essa deve infatti essere esercitata, come
recita l'articolo 1, «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Uno dei
principali limiti intrinseci è rappresentato dal principio di legalità. In uno Stato
10
di diritto, come ha sottolineato Hans Kelsen, uno dei più significativi giuristi del
novecento, il potere sovrano non può mai manifestarsi in maniera arbitraria:
deve piegarsi a norme preesistenti e condivise. Anche la riflessione giuridica
italiana ha evidenziato che la sovranità popolare, per non dissolversi
nell’arbitrio, deve istituzionalizzarsi, cioè conformarsi a forme e procedure che
ne assicurino il rispetto della libertà e della giustizia. La legge, gli atti ed i
provvedimenti aventi forza di legge (decreti legge, decreti legislativi, leggi
delega) dunque, non si presentano come ostacoli alla sovranità, ma come il
mezzo attraverso cui essa si ordina e si rende compatibile con i diritti inviolabili
della persona e con il principio di eguaglianza.
Oltre ai limiti interni, l’ordinamento giuridico conosce vincoli esterni,
derivanti dal diritto internazionale e dagli impegni sovranazionali liberamente
L’articolo 10 della Costituzione impone l’adattamento automatico
assunti. norme internazionali, mentre l’articolo 11
dell'ordinamento interno alle
autorizza limitazioni di sovranità «in condizioni di parità con gli altri Stati», allo
scopo di promuovere un ordinamento di pace e giustizia tra le Nazioni.
In questo contesto si colloca la problematica e delicata adesione ai
Trattati europei, a partire dal Trattato di Maastricht fino al Trattato di Lisbona e
al Fiscal Compact. Questi strumenti hanno progressivamente inciso in
profondità sulla sovranità degli Stati membri, specialmente nelle materie
4
economiche e finanziarie . Secondo il prof. Alessandro Mangia, il processo di
integrazione europea ha prodotto una vera e propria cessione di competenze
strategiche fondamentali, senza che vi fosse un corrispondente rafforzamento
5
delle garanzie democratiche interne . Anche il prof. Giuseppe Guarino, per anni
ha criticato con rigore l’impatto di questi
decano dei costituzionalisti italiani,
vincoli, evidenziando come, soprattutto nel settore della governance economica,
si siano introdotti obblighi che limitano la sovranità fiscale senza adeguate
6
procedure di legittimazione democratica .
4 A. Mangia, Così i Trattati UE stravolgono le Costituzioni, Il Sussidiario.it, 1 giugno 2023
MES. L’Europa e il Trattato impossibile,
5 A. Mangia, Morcelliana, Brescia, 2020
6 G. Guarino, Il Fiscal Compact e la fine della sovranità democratica, Il Mulino, 2013
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è rappresentato dalla modifica dell’articolo 81
Un caso emblematico
della C