UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
“DALLA SOVRANITA’ ALLA GOVERNANCE:
SOVRANITA’ POPOLARE MEDIANTE
LA SOTTRAZIONE DI
PROCEDURE BUROCRATICHE”
Relatore Candidato
Prof. Carlo Bosna Emanuele Vezzola
ANNO ACCADEMICO
2024-2025
Sommario
Introduzione .................................................................................................................. 2
–
Capitolo 1 Il principio di sovranità nella Costituzione italiana ........................... 4
– L’articolo 1 della Costituzione: origine e sviluppo del contenuto normativo
1.1 ...... 4
–
1.2 Sovranità mediante rappresentanza: il pensiero giuridico-storico-filosofico che
genera e sorregge il criterio cardine della rappresentanza ............................................ 6
–
1.3 La sovranità popolare ed il ruolo del Parlamento italiano ................................... 7
–
1.4 Limiti e vincoli alla sovranità: la legge ed il diritto internazionale quali
necessarie cornici nell’esercizio della sovranità ......................................................... 10
–
Capitolo 2 La burocrazia come trama della governance .................................... 14
2.1 La burocrazia: teorie di alcuni principali studiosi (M. Weber, S. Cassese, L.
Ferrajoli) ...................................................................................................................... 14
2.2 La burocrazia in Italia: come si sviluppa lo Stato amministrativo centrale e locale
della Repubblica .......................................................................................................... 18
2.3 Un difficile equilibrio: efficienza, efficacia, legalità vs. legittimazione
democratica ................................................................................................................. 23
2.4 La Corte Costituzionale: organo legittimamente supplente del Parlamento nella
interpretazione della volontà popolare? ...................................................................... 26
–
Capitolo 3 La governance trasforma il potere decisionale ................................. 30
3.1 Dalla politica (sovrana) alla governance: evoluzione e crisi della rappresentanza
democratica italiana ed europea .................................................................................. 30
3.2 Teorie e concetti di governance: il funzionalismo come risposta (inevitabile) alla
complessità della modernità? ...................................................................................... 32
3.3 Il potere degli apparati statuali e della Magistratura: la tecnica amministrativa e la
tecnica giuridica come surrogati della libertà ............................................................. 36
–
Capitolo 4 Il ritorno alla rappresentanza come vitale mediazione tra autorità e
popolo ......................................................................................................................... 41
4.1 La libertà: presupposto di ogni sovranità .............................................................. 41
4.2 Il rappresentante politico è colui che rende presente una realtà più grande, il
popolo sovrano: cenni dal pensiero di Romano Guardini ........................................... 44
4.3 Il principio di sussidiarietà: per la ri-costruzione della sovranità quale fondamento
legittimante del potere dello Stato e degli Stati europei ............................................. 47
Conclusione ................................................................................................................. 51
Bibliografia ................................................................................................................. 52
1
Introduzione
La presente tesi si propone di analizzare il progressivo mutamento del
principio di sovranità nella storia repubblicana italiana, con particolare
attenzione al modo in cui la governance, le procedure burocratiche e le
dinamiche istituzionali abbiano contribuito a sottrarre effettività e centralità al
ruolo del popolo quale titolare della sovranità.
L’indagine trae spunto anche dalla personale esperienza professionale
di Funzionario della Pubblica Amministrazione e si sviluppa seguendo un
percorso storico-giuridico che parte dalle radici costituzionali del principio di
sovranità, attraversa le trasformazioni amministrative e istituzionali intervenute
nei decenni successivi, e si conclude con una riflessione sul possibile
rinnovamento della rappresentanza e del tessuto democratico, anche alla luce del
principio di sussidiarietà.
Nel primo capitolo si affronta il principio di sovranità così come
delineato nell’articolo 1 della Costituzione italiana, esplorandone le matrici
storiche e teoriche, nonché le implicazioni per il ruolo del Parlamento, delle
leggi e dei limiti costituzionali e internazionali. Viene evidenziato il legame tra
sovranità e rappresentanza, e l’evoluzione del concetto di popolo sovrano
all’interno del quadro costituzionale repubblicano.
Il secondo capitolo approfondisce il ruolo della burocrazia come
struttura portante dello Stato e come elemento influente nella trasformazione
della governance. A partire dalle teorie di Weber, Cassese e Ferrajoli, si
ricostruisce lo sviluppo dello Stato amministrativo italiano, mettendo in luce le
tensioni tra legalità, efficienza e legittimità democratica. Particolare rilievo è
dato alla funzione della Corte Costituzionale come soggetto di supplenza del
potere legislativo nei momenti di crisi politica e istituzionale.
2
Nel terzo capitolo si analizzano le dinamiche della governance
contemporanea, intesa come fenomeno che ha spostato il baricentro decisionale
dalla politica rappresentativa verso reti di potere tecnocratiche e funzionaliste.
L’indagine si sofferma sulla crisi della rappresentanza democratica, sulle
trasformazioni del potere giurisdizionale e amministrativo, e sul rischio che la
tecnica giuridica e amministrativa si sostituiscano alla libertà politica, svuotando
la democrazia del suo significato sostanziale.
Il quarto capitolo, infine, propone una riflessione sul possibile recupero
della sovranità popolare attraverso la valorizzazione della libertà come
fondamento dell’ordine democratico e del principio di sussidiarietà come
criterio ordinatore di un nuovo equilibrio tra Stato e società. Vengono messi in
rilievo gli apporti della Fondazione per la Sussidiarietà, della Dottrina sociale
della Chiesa, del pensiero di Romano Guardini, sottolineando come la
sussidiarietà possa costituire un percorso di rinascita della sovranità
democratica, capace di restituire significato alla rappresentanza e vitalità al
tessuto civile.
Nel complesso, la tesi intende dimostrare che la sovranità popolare,
lungi dall’essere un retaggio ideologico del passato, costituisce ancora oggi un
principio vivo, il cui rilancio richiede una profonda riconsiderazione dei rapporti
tra autorità e libertà, tra istituzioni e cittadini, tra diritto inteso come relazione e
cittadini partecipi di una comunità di destino.
3
–
Capitolo 1 Il principio di sovranità nella Costituzione italiana
– L’articolo 1 della Costituzione: origine e sviluppo del contenuto
1.1
normativo
L’articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana enuncia un
principio che ha segnato un punto di rottura ed insieme di svolta rispetto al
“L’Italia è una Repubblica
pensiero politico e giuridico precedente:
democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il termine 'sovranità' ha
radici etimologiche che permettono di comprenderne la portata: esso deriva dal
latino superanus (colui che sta sopra), e da lì ha assunto in ambito giuridico e
politico il significato di potere supremo, non soggetto ad altro potere superiore.
origine linguistica, dunque, il concetto porta con sé l’idea di
Già nella sua
preminenza, autonomia e autorità ultima nell’ordinamento: autorità consegnata
al popolo, autorità del popolo, autorità per il popolo.
Il riferimento alla sovranità popolare non è, pertanto, una mera formula
retorica, ma il risultato di un intenso confronto politico, giuridico e filosofico
all’interno dell’Assemblea Costituente, che ha impegnato i padri
sviluppatosi
costituenti nella ricerca di un nuovo fondamento per la legittimazione del potere
pubblico, dopo la fine della monarchia e la caduta del regime fascista.
Si realizza così, nel contesto di un sostanziale confronto tra la tradizione
cattolica e comunista-socialista, non senza fatica, il passaggio dalla sovranità
della nazione - che ha caratterizzato il percorso di formazione degli stati
nazionali nei due secoli precedenti - alla sovranità del popolo.
Fin dalle prime sedute della Commissione dei 75, il concetto di sovranità
fu oggetto di un dibattito acceso. Il punto centrale non era solo definire chi
detiene la sovranità, ma quale tipo di sovranità avrebbe dovuto fondare la nuova
Repubblica. Tre furono, in particolare, le correnti politiche che animarono la
4
discussione: la visione democratica e popolare (di area socialista e comunista);
la visione liberaldemocratica (di area azionista e liberale), e la visione
personalista e comunitaria (di area cattolica). Il gruppo democristiano contava
di 26 membri, il gruppo comunista di 13 membri, i due gruppi socialisti di 13
membri e poi gli altri gruppi minori.
La formulazione finale dell’articolo 1 fu la sintesi, la più alta e possibile,
di queste visioni: l’incipit “L’Italia è una Repubblica democratica” sancisce
“appartiene
subito il modello istituzionale; il riferimento alla sovranità che, al
popolo”, afferma con forza il principio democratico, ma viene immediatamente
vincolato dalla clausola: “che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”. Tale declaratoria è cruciale: la sovranità non è assoluta, ma
costituzionalizzata, ossia esercitabile solo entro i limiti normativi e procedurali
stabiliti dalla Carta.
La Costituzione esclude, pertanto, ogni forma di potere arbitrario, sia
1
esso statale che popolare. Come scrisse Costantino Mortati : «La sovranità
popolare trova nella Costituzione i suoi limiti e la sua forma: non è illimitata né
diretta, ma rappresentativa e vincolata». Nel modello italiano, la sovranità è
attribuita al popolo, ma essa è esercitata mediante organi rappresentativi,
secondo l’art. 67 della Costituzione. Il popolo non esercita direttamente il potere
dello Stato, se non nei casi previsti (referendum abrogativo e confermativo), ma
rimane comunque e senza dubbio alcuno, la fonte originaria di legittimità del
potere statale medesimo. Il potere esercitato da Parlamento, Governo e autorità
amministrative deve sempre e necessariamente ricollegarsi, anche
indirettamente, alla sovranità popolare, perché solo da essa trae la linfa della
propria legittimità democratica. Tuttavia, la progressiva tecnicizzazione delle
decisioni pubbliche e la burocratizzazione dell’amministrazione sollevano
interrogativi sulla concretezza di tale stretta relazione, che i capitoli successivi
affronteranno in modo critico.
1 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, 1975
5
–
1.2 Sovranità mediante rappresentanza: il pensiero giuridico-storico-
filosofico che genera e sorregge il criterio cardine della rappresentanza
di cui all’articolo 1;
Ma chi è il popolo titolare della sovranità chi è il
popolo cui appartiene integralmente ed unicamente la straordinaria e nuova
“sovranità-popolare” della Repubblica che “sta ogni altro
Italiana sopra”
potere? Il popolo è un termine preciso per il diritto Costituzionale, che distingue
nettamente il termine popolazione dal termine popolo. Non lo si deve infatti
confondere con una definizione meramente demografica (popolazione),
“E’ popolo
statistica, geografica, e non è neppure una sintesi degli eventi storici:
– come ama ripetere il costituzionalista Prof. A. Mangia - solo chi è legato allo
Stato da una relazione e da un rapporto giuridico di cittadinanza”.
È la cittadinanza, dunque, che dice della natura, oserei dire ontologica,
del popolo; è la cittadinanza, inoltre, che pone in diretto e vitale collegamento
l’articolo 1, con l’articolo 48, che proclama: “Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne…”. “sovranità-popolare”
Ne deriva, molto intensamente, che la
di cui parla la Carta della Repubblica Italiana, non può che essere la somma delle
libertà individuali - cominciando dalla più importante, che è la libertà di voto
come diritto di scegliersi da chi essere governati - di ciascuno dei cittadini e la
limitazione, compressione o cessione di sovranità è in realtà, sempre, limitazione
di libertà politica.
A tale riguardo basti ricordare la ferma contrarietà del noto docente di
Diritto Pubblico Prof. Giuseppe Guarino al Trattato che introdusse il Fiscal
2
Compact del 2 marzo 2012 , in quanto, a suo giudizio, con esso si ponevano le
premesse per una limitazione indiretta di quei diritti individuali e sociali che la
Costituzione poneva a fondamento del rapporto giuridico di cittadinanza.
2 G. Guarino, Il Fiscal Compact e la fine della sovranità democratica, in Il Mulino, 2013
6
La sovranità popolare della Repubblica è quindi sinonimo di libertà, è
esattamente sinonimo della somma di quelle libertà individuali che la Carta
indica, garantisce e protegge, prima di ogni altra cosa.
Il diritto di scegliere da chi essere governati, il diritto di scegliere a chi
affidare la sovranità, si invera, nel nostro ordinamento, nel principio della
non c’è traccia di una sovranità plebiscitaria, diretta. Il potere
rappresentanza:
dello Stato è mediato, è rappresentato dai partiti politici (articolo 49 della
nell’azione amministrativa guidata dal
Costituzione), e si manifesta principio
generale della sussidiarietà (articolo 118, comma 4, della Costituzione).
La rappresentanza è lo stile mediante il quale la sovranità si incarna nella
vita dei cittadini, traendone legittimità ed effettività: è il principio del quale
Romano Guardini offre uno sguardo alto e nobile: il rappresentante politico
autentico “rende 3
presente una realtà più grande” , che è il popolo come
soggetto vivo, plurale, incompiuto. Il personalismo cristiano ha trovato così,
dentro il dibattito costituzionale, lo spazio nel quale distendersi: il popolo non è
mai una massa compatta o assoluta (tipica dei totalitarismi appena lasciati alle
spalle), ma una realtà relazionale, bisognosa di mediazione-rappresentanza e
ordinamento.
La rappresentanza, così concepita e vissuta, è capace, allora, di garantire
nella “Filosofia della storia”,
la libertà che, come ebbe a dire Hegel è il dono più
grande che il cristianesimo ha portato all’occidente: «Il sapere che l'uomo in
quanto uomo è libero appartiene al mondo cristiano» (Hegel, Lezioni sulla
filosofia della storia, parte IV, sezione II).
–
1.3 La sovranità popolare ed il ruolo del Parlamento italiano
La Costituzione della Repubblica Italiana assegna al Parlamento un
ruolo essenziale, quello di dare forma concreta all'esercizio della sovranità
3 R. Guardini, La fine dell'epoca moderna, Morcelliana, Brescia, 1950
7
popolare di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Tale principio,
espresso all’articolo 67 della Costituzione, sottolinea che ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione nel suo complesso ed esercita il proprio
mandato senza vincolo alcuno. Questa disposizione fu voluta dai costituenti per
preservare l'autonomia e la libertà di coscienza dei rappresentanti, temendo che
un vincolo troppo rigido li avrebbe trasformati in semplici esecutori delle
D’altra parte i Padri Costituenti,
direttive dei partiti. per un verso, avevano
vissuto l’esperienza della ventennale dittatura del partito fascista e per l’altro
temevano che l'influenza dell’Unione Sovietica di Stalin si traducesse in una
subordinazione politica del Partito comunista italiano.
del termine “Nazione” utilizzato dai costituenti,
Solo per inciso, l’uso
“Patria”
così come il termine (articolo 52, comma 1, dove torna fortissimo il
legale con il termine “cittadino” di cui abbiamo detto), che rimandano al
significato di “nascere” e di “padre”, meriterebbe un appassionante
approfondimento che, però, si allontanerebbe dal sentiero di questo lavoro.
Il parlamentare non agisce, dunque, come semplice portavoce di
interessi particolari o territoriali, pur se del tutto legittimi, ma è chiamato a
l’interesse generale della nazione. Il bresciano
personificare On. Mino
che: “gli
Martinazzoli, che ho avuto occasione di ascoltare, ripeteva spesso
interessi, anche quando legittimi, sono sempre assoluti, estremi: tocca alla
politica (ai parlamentari) moderarli”.
Il principio del mandato libero consente ai parlamentari di agire secondo
coscienza, senza essere vincolati rigidamente alle aspettative immediate degli
elettori o dei partiti. Si preserva, così, l’autonomia della funzione legis
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Filosofia del diritto - Sovranità popolare e Rivelazione
-
La sovranità popolare
-
1 - Lo Stato moderno, la sovranità popolare, le forme di Stato liberale albertino sociale, autoritario e fascista
-
Sovranità popolare