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La sovranità popolare

La sovranità appartiene al popolo. "La sovranità al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione": così recita il secondo comma dell'art. 1 della Costituzione.

Secondo quanto previsto dalla Costituzione:

  1. il popolo è titolare in senso giuridico della sovranità;
  2. il popolo ne mantiene continuamente il possesso;
  3. il popolo non può rinunciarvi e non può dunque trasferirla a nessun singolo individuo o a nessuna parte di sé.

Una tale affermazione della sovranità popolare, in senso giuridico, indica che l'ordinamento italiano si fonda sul principio che il popolo costituisce la forma di legittimazione di ogni potere costituito.

Il popolo, in senso giuridico, è l'insieme di tutti coloro che sono legati all'ordinamento giuridico da un vincolo particolare che si chiama cittadinanza; è dato dall'insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini dello Stato.

un- invece, la popolazionequalsiasi ente territoriale;- diverso ancora il concetto di nazione che identifica non un rapporto giuridico, ma un vincolosociale e, a volte, politico: quello che unifica e accomuna per tradizioni, storia, lingua,religione, origine etniche un insieme di persone fisiche.Il popolo che votaIl voto è una forma di partecipazione politica e di esercizio della sovranità.diritto di partecipare alle votazioni, e del voto, tratta innanzitutto l’art. 48 Cost., il qualeDelstabilisce che:1) sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età (era 21 anni fino al 1975, da allora è18);2) specifiche limitazioni al diritto di voto possono essere previste, ma solo dalla legge, ovverochi non ha la capacità d’agire ovvero infine come pena accessoria in caso di sentenza penaledefinitiva;il voto è circondato da una serie di garanzie ed è definito “dovere civico”;3) l’esercizio di un diritto di

Il voto di chi risiede all'estero è disciplinato in forme specifiche.

Già adesso, la legge estende l'elettorato attivo (il diritto di votare) e, con eccezioni, l'elettorato passivo (il diritto di essere votati e dunque di venire candidati) a tutti i cittadini non italiani dell'Unione europea.

Inoltre, la legge prevede che non godano dell'elettorato attivo:

  1. coloro che sono falliti;
  2. coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione in base alla normativa cosiddetta antimafia;
  3. coloro che sono sottoposti ad analoghe misure di sicurezza detentive o non detentive;
  4. condannati all'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Non sono elettori per espressa previsione costituzionale, i membri e i discendenti di casa Savoia.

Quanto alle garanzie, la Costituzione vuole che il voto sia:

  • personale;
  • eguale;
  • libero;
  • segreto.

Il popolo che elegge quella parte di esso cui l'ordinamento

Il fatto che sovrano sia

popolo esprime durante le elezioni. Esistono diversi tipi di sistemi elettorali, ognuno con le proprie caratteristiche. Uno dei sistemi elettorali più comuni è il sistema proporzionale. In questo sistema, i seggi vengono assegnati in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascun partito o lista. Ad esempio, se un partito ottiene il 30% dei voti, otterrà circa il 30% dei seggi disponibili. Un altro sistema elettorale è il sistema maggioritario. In questo caso, il candidato o la lista che ottiene la maggioranza assoluta dei voti vince il seggio. Questo sistema favorisce la formazione di maggioranze stabili, ma può penalizzare i partiti minori. Esistono anche sistemi elettorali misti, che combinano elementi dei sistemi proporzionali e maggioritari. Ad esempio, in alcuni paesi viene utilizzato il sistema del voto singolo trasferibile, in cui i voti dei candidati che non raggiungono la soglia di elezione vengono trasferiti ai candidati successivi nella lista. È importante sottolineare che la scelta del sistema elettorale può influenzare notevolmente la rappresentatività del corpo elettorale. Alcuni sistemi favoriscono la rappresentanza dei partiti più grandi, mentre altri favoriscono la rappresentanza dei partiti minori. In conclusione, il corpo elettorale ha il potere di eleggere i propri rappresentanti attraverso diversi sistemi elettorali. La scelta del sistema elettorale è un aspetto fondamentale per garantire una rappresentanza equa e democratica.corpoelettorale esprime. Quanto si tratta di eleggere una sola persona (monocromatici, è il caso del sindaco di un comune o del presidente della Repubblica, ad esempio negli Stati Uniti e in Francia), si può stabilire che vince chi ottiene più voti (sistema chiamato plurality); in alternativa si possono stabilire delle condizioni: per esempio, che vince chi prende non solo più voti di qualsiasi altro candidato, ma almeno una certa quota minima dei voti validi o degli aventi diritto. Se questa quota è fissata nella metà più uno di coloro che votano, il sistema si chiama majority, e impone che si stabilisca cosa fare nel caso che nessun candidato ce la faccia. In genere si procede a un secondo turno; allora si deve stabilire anche quali dei candidati del primo turno partecipano al secondo. Se la partecipazione è limitata ai primi due siamo davanti ad un ballottaggio (ad esempio, elezione del sindaco nei comuni oltre i 15000 abitanti). Se nonsi vuole limitare la partecipazione a due, si può stabilire un altro numero qualsiasi, oppure una percentuale di voti minimi (partecipano al secondo turno tutti coloro che ottengono almeno il 10 o il 15 percento dei voti). Quando si tratta di eleggere un organo collegiale (composto da una pluralità di componenti) si può immaginare una formula che permetta ad una parte sola di vincere: ma ciò va contro il principio del pluralismo. Quindi, si cerca di fare in modo che non tutti gli eletti vengano dallo stesso posto o siano espressione dello stesso partito. Questa capacità di rappresentare può essere ottenuta sia con formule maggioritarie sia con formule proporzionali. Le diverse formule maggioritarie in base alla quali chi prende più voti conquista il seggio in palio, garantiscono in genere il pluralismo politico e sempre la rappresentanza territoriale. Tuttavia, le maggiori garanzie di corrispondenza tendenziale fra numero di voti

Complessivamente, i seggi attribuiti a un partito e le seggi le danno in genere le formule proporzionali, quelle che ripartiscono i seggi da assegnare in rapporto tendenzialmente percentuale rispetto ai voti dati dai cittadini a ciascun partito.

Volendo cercare di ridurre il numero dei partiti rappresentati, si può stabilire la variante che il partito che non ottiene almeno una certa percentuale prestabilita, non partecipa alla distribuzione dei seggi (cosiddetto soglia di sbarramento).

Alcuni sistemi elettorali, detti misti, infine, cercano di conciliare meccanismi maggioritari e meccanismi proporzionali nel tentativo di evitare gli svantaggi di entrambi, unendo i vantaggi.

I sistemi elettorali italiani sono oggi, in modo diverso, tutti misti.

Le elezioni parlamentari

Le formule elettorali con le quali sono eletti i 315 senatori e i 630 deputati del nostro Parlamento hanno carattere misto: su una base rigorosamente proporzionale, si innesca un premio: ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica

che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo; se così non è, si attribuisce a chi vince comunque un certo numero garantito di seggi. I seggi da assegnare sono innanzitutto suddivisi su base territoriale: i 309 seggi senatoriali sono ripartiti "su base regionale" (20 regioni; ad essi si sommano i 6 senatori della circoscrizione estera) e i 617 seggi della Camera in 26 circoscrizioni regionali. Il riparto fra regioni e circoscrizioni avviene in base al numero degli ambienti. Al Senato si assegnano a ciascuna regione almeno sette senatori (salvo il Molise che ne ha uno). Con la formula del 2005 si sono aboliti i collegi uninominali e si è ripristinato un sistema proporzionale, corretto dal premio volto ad assicurare, alla Camera, una sicura maggioranza di almeno 340 seggi (su 630). La formula funziona così: - si vota sia per la Camera sia per il Senato con una sola scheda per ciascun organo; - non esistono candidature individuali,ma solo liste di candidati;- sulle schede compaiono esclusivamente i simboli delle forze politiche che presentano icandidati, i cui nomi compaiono invece sui manifesti apposti in ogni seggio;- ciascuna forza politica può decidere di collocarsi in coalizione con una o più altre; se più solo "capo dellaliste si collegano, esse devono anche presentare un solo programma e uncoalizione";- è possibile essere candidati alternativamente o alla Camera o al Senato.Da qui in avanti le due formule (Camera e Senato) divergono.Per la Camera:- al termine delle votazioni, lo scrutinio determina i voti che ciascuna lista o coalizioneconsegue sull'intero territorio nazionale: è a questo punto che si comincia a tenere contodelle soglie di sbarramento, il mancato superamento delle quali determina per ciascuna listala partecipazione o la non partecipazione al riparto dei seggi;- si tiene conto innanzitutto delle coalizioni e delle liste singole che hannosuperato le soglie esi fa una prima ripartizione dei seggi, rigorosamente proporzionale: in questo modo siappura se una coalizione o una singola lista ha conseguito almeno 340 seggi; se il riscontrodà esisto positivo, tutto finisce là e i seggi sono ripartiti poi anche all’interno delle coalizioni(fra le liste coalizzate che hanno avuto almeno il 2%);- se tale riscontro non dà esito positivo, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha avutopiù voti, ma senza quorum, si attribuiscono comunque 340 seggi; per farlo si sottraggono iseggi mancanti alle liste o alle coalizioni “perdenti”; di fatto si procede a due distribuzioniproporzionali distinte;- così si stabilisce quanti seggi spettano a ciascuna lista coalizzata o no avente diritto a seggi;Per il Senato:- si applica la stessa formula della Camera, ma regione per regione in diciassette regioni;vigono però soglie di sbarramento diverse: 20% per le coalizioni; per le liste,

se coalizzate il 3%, se non coalizzate l'8%;- in ciascuna delle diciassette regioni si verifica se una lista o una colazione di liste ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione; se così è, il riparto è su base regionale puramente proporzionale; se così non è, come alla Camera si assegnano i 340 seggi a chi vince, così in ciascuna Regione si assegnano alla lista o coalizione di liste che vince il 55% dei seggi.

La circoscrizione estero elegge 6 senatori e 12 deputati. Qui la formula è proporzionale e consente all'elettore di esprimere preferenze.

Le elezioni regionali

In base all'art. 122 Cost. la competenza in materia di sistema elettorale spetta alla legge regionale sia pure nei limiti di principi generali stabiliti dalla legge dello Stato.

La vigente legislazione elettorale regionale transitoria, dunque, si basa sull'elezione di

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Publisher
A.A. 2008-2009
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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