La sovranità popolare
La sovranità appartiene al popolo
“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”: così recita il secondo comma dell’art. 1 Cost. Secondo quanto previsto dalla Costituzione:
- Il popolo è titolare in senso giuridico della sovranità.
- Il popolo di essa mantiene continuamente il possesso.
- Il popolo non vi può rinunciare e non può dunque trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna parte di sé.
Una tale affermazione della sovranità popolare indica che l’ordinamento italiano si fonda sul principio che il popolo costituisce la forma di legittimazione di ogni potere costituito. In senso giuridico, il popolo è l’insieme di tutti coloro che sono legati all’ordinamento giuridico da un vincolo particolare che si chiama cittadinanza; la popolazione è data dall’insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale; diverso ancora è il concetto di nazione che identifica non un rapporto giuridico, ma un vincolo sociale e, a volte, politico: quello che unifica e accomuna per tradizioni, storia, lingua, religione, origine etniche un insieme di persone fisiche.
Il popolo che vota
Il voto è una forma di partecipazione politica e di esercizio della sovranità. Del diritto di partecipare alle votazioni, e del voto, tratta innanzitutto l’art. 48 Cost., il quale stabilisce che:
- Sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età (era 21 anni fino al 1975, da allora è 18).
- Specifiche limitazioni al diritto di voto possono essere previste, ma solo dalla legge, ovvero chi non ha la capacità d’agire ovvero infine come pena accessoria in caso di sentenza penale definitiva; il voto è circondato da una serie di garanzie ed è definito “dovere civico”.
- L’esercizio di un diritto di voto di chi risiede all’estero è disciplinato in forme specifiche.
Già adesso, la legge estende l’elettorato attivo (il diritto di votare) e, con eccezioni, l’elettorato passivo (il diritto di essere votati e dunque di venire candidati) a tutti i cittadini non italiani dell’Unione europea. Inoltre, la legge prevede che non godano dell’elettorato attivo:
- Coloro che sono falliti.
- Coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione in base alla normativa cosiddetta antimafia.
- Coloro che sono sottoposti ad analoghe misure di sicurezza detentive o non detentive.
- Coloro che sono stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
Non sono elettori per espressa previsione costituzionale, i membri e i discendenti di casa Savoia. Quanto alle garanzie, la Costituzione vuole che il voto sia:
- Personale.
- Eguale.
- Libero.
- Segreto.
Il popolo che elegge
Il fatto che sovrano sia considerato il popolo comporta che quella parte di esso cui l’ordinamento riconosce la capacità di concorrere alle decisioni collettive (il corpo elettorale) lo può fare, oltre che in forma diretta, anche attraverso propri rappresentanti, i quali eserciteranno le funzioni che l’ordinamento attribuisce all’organo di cui sono chiamati ad essere componenti.
Nel nostro ordinamento il corpo elettorale elegge:
- I 630 deputati che compongono la Camera dei deputati.
- I 315 senatori elettivi che, insieme ai senatori a vita, compongono il Senato della Repubblica.
- I presidenti delle regioni (salvo diversa previsione statutaria) e i consiglieri regionali.
- I sindaci e i consiglieri comunali.
- I presidenti delle province e i consiglieri provinciali, ed eventualmente gli organi delle città metropolitane se istituite.
- Elegge altresì i 78 componenti italiani del Parlamento europeo.
I sistemi elettorali
Un sistema elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime. Quanto si tratta di eleggere una sola persona (monocromatici, è il caso del sindaco di un comune o del presidente della Repubblica, ad esempio negli Stati Uniti e in Francia), si può stabilire che vince chi ottiene più voti (sistema chiamato plurality); in alternativa si possono stabilire delle condizioni: per esempio, che vince chi prende non solo più voti di qualsiasi altro candidato, ma almeno una certa quota minima dei voti validi o degli aventi diritto. Se questa quota è fissata nella metà più uno di coloro che votano, il sistema si chiama majority, e impone che si stabilisca cosa fare nel caso che nessun candidato ce la faccia.
In genere si procede a un secondo turno; allora si deve stabilire anche quali dei candidati del primo turno partecipano al secondo. Se la partecipazione è limitata ai primi due siamo davanti ad un ballottaggio (ad esempio, elezione del sindaco nei comuni oltre i 15000 abitanti). Se non si vuole limitare la partecipazione a due, si può stabilire un altro numero qualsiasi, oppure una percentuale di voti minimi (partecipano al secondo turno tutti coloro che ottengono almeno il 10 o il 15 percento dei voti).
Quando si tratta di eleggere un organo collegiale (composto da una pluralità di componenti) si può immaginare una formula che permetta ad una parte sola di vincere: ma ciò va contro il principio del pluralismo. Quindi, si cerca di fare in modo che non tutti gli eletti vengano dallo stesso posto o siano espressione dello stesso partito.
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Istituzioni di diritto pubblico - la sovranità popolare e la Pubblica Amministrazione
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Diritto pubblico - La sovranità popolare
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Dalla sovranità alla governance: la sottrazione di sovranità popolare mediante procedure burocratiche”
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1 - Lo Stato moderno, la sovranità popolare, le forme di Stato liberale albertino sociale, autoritario e fascista