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ISCALITÀ DELLA CRISI D IMPRESA
S : 4.1 P – 4.2 G I ’ – 4.3 L
OMMARIO REMESSA LI NTERESSI PASSIVI E PRINCIPIO D INERENZA A
- 4.4 F – 4.5 I – 4.6 I
RISOLUZIONE DELLA CRISI ALLIBILITÀ L CONCORDATO STRAGIUDIZIALE L
: – 4.7 A
PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO CARATTERISTICHE PRINCIPALI SPETTI FISCALI DEL
– 4.8 A – 4.9 A
PIANO DI RISANAMENTO CCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI SPETTI
– 4.10 F
FISCALI DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ISCALITÀ DEL CONCORDATO
– 4.11 L
PREVENTIVO A TRANSAZIONE FISCALE
4.1 P
REMESSA 64
Crisi e risanamento d’impresa:
aspetti gestionali e fiscali
Gli interventi in ambito tributario non sono andati di pari passo a quanto avvenuto
in altre materie legate allo stesso. Negli ultimi anni ad esempio abbiamo notato
numerosi interventi concernenti il diritto fallimentare e ad una evoluzione dello
stesso non si è verificato un eguale cambiamento in ambito tributario, quasi come il
legislatore non ritenesse le due materie collegate, inoltre con l’introduzione di nuovi
istituti in ambito fallimentare sono aumentate perplessità ed incertezze sulla
possibilità di applicazione di alcune norme tributarie (sopravvenienze e plusvalenze
su tutte) a particolari istituti come il piano attestato e la ristrutturazione dei debiti.
Gradualmente il legislatore è dovuto intervenire per risolvere tali problemi, non in
modo strutturato e definitivo ma a mio parere in modo disorganico, risultando così
una disciplina in ambito fallimentare tributario non del tutto esaustiva. Inoltre
l’intervento è stato quasi obbligato soprattutto in ambito fallimentare proprio perché
in un periodo in cui si è verificata una delle crisi più pesanti che il nostro paese
ricordi, la sofferenza economica sopportata da numerose aziende e l’aumento del
ricorso alle procedure concorsuali delle stesse ha indotto il legislatore ad introdurre
nuovi istituti ibridi e privatistici di risoluzione della crisi quasi come vi fosse la
volontà di non trovare una unica soluzione alla crisi d’impresa sotto l’ombrello
giuridico, ma lasciare anche al mercato un tentativo di definizione della crisi.
4.2 G LI INTERESSI PASSIVI E PRINCIPIO DI INERENZA
Nell’ordinamento italiano la deducibilità degli interessi passivi riguardanti società
(soggetti IRES) è attualmente regolata dall’art.96 del Tuir. Prima di affrontare la
disciplina generale degli interessi passivi è bene ricordare che nella determinazione
delle componenti reddituali ai fini fiscali è previsto dall’art. 109 del d.P.R. n. 917
65
Crisi e risanamento d’impresa:
aspetti gestionali e fiscali
del 1986 che nella determinazione del reddito d’impresa è bene seguire questi
principi generali: 114
− il principio della competenza ( ) per il quale i ricavi, le spese e gli altri
componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di
115
competenza ( ). 116
− il principio della inerenza ( ) per il quale le spese e gli altri componenti negativi
117
( ) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi
concorrono in quanto esclusi;
− il principio della imputazione a conto economico per cui le spese e gli altri
componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non
risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.
114
( ) l’art. 2423-bis c.c. stabilisce che ai fini della redazione del bilancio si deve tener conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o
del pagamento.
115
( ) Fiscalmente ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, l’art. 109 del Tuir
dispone che: per i beni mobili, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni
mobili ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo
della proprietà o di altro diritto reale; per gli immobili e per le aziende, i corrispettivi delle cessioni
si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data di
stipulazione dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per le prestazioni di servizi, i corrispettivi si
considerano conseguiti, e le spese per la loro acquisizione si considerano sostenute, alla data in cui
le prestazioni sono ultimate
116
( ) Subordina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi alla condizione che gli
stessi siano strettamente correlati ad attività idonee a generare reddito imponibile.
117
( ) Con l’eccezione che vedremo più avanti degli interessi passivi. 66
Crisi e risanamento d’impresa:
aspetti gestionali e fiscali
Come già detto perché un componente negativo possa essere imputato nel calcolo
del reddito d’impresa esso deve essere giudicato inerente all’attività imprenditoriale.
La norma di riferimento è il comma quinto dell’articolo 109 del Tuir, che non esplica
il concetto di inerenza bensì si occupa del problema della deducibilità dei
componenti negativi in presenza di ricavi e proventi non computabili nel reddito
d’impresa.
La ratio della norma è che nel determinare il reddito d’impresa è necessario tener
conto delle spese che sono collegate alla produzione del reddito stesso.
Stabilito cos’è il principio di inerenza è bene ricordare che questo principio non vige
per gli interessi passivi, l’art. 96 del Tuir che dice “gli interessi passivi e gli oneri
assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in
ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo
della gestione caratteristica, al netto di ammortamenti e canoni di leasing.
La quota del risultato operativo lordo prodotto (a partire dal bilancio relativo al
2010), non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari
di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei
successivi periodi d’imposta.”, in pratica il diritto alla loro deducibilità è
118
riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza ( ).
118
( ) Recentemente, con la sentenza n. 24930 del 2011 è stato stabilito che gli interessi passivi sono
deducibili a condizione che “l’operazione cui accedono, per sua natura, sia rapportabile ai ricavi
prodotti dall'attività aziendale” (Corte di Cassazione, sent. n.24930 del 25 Novembre 2011). È
evidente che queste seconde affermazioni della Corte si discostano nettamente dall’orientamento
giurisprudenziale precedente esaminato in base al quale il principio di inerenza non sarebbe
risultato applicabile ai fini della deducibilità dei detti interessi. 67
Crisi e risanamento d’impresa:
aspetti gestionali e fiscali
Esempio
Valore della produzione (+) A 100.000
Costi della produzione (-) B 80.000
Differenza (=) 20.000
Ammortamenti e canoni di leasing (+) C 10.000
ROL (=) 30.000
30% ROL D 9.000
Eventuale riporto eccedenza ROL anni E 0
precedenti F 9.000
Oneri finanziari (+) G 25.000
Proventi finanziari (-) H 2.000
Differenza fra oneri e proventi (=) I 23.000
Interessi passivi indeducibili (-) L
Eccedenza oneri finanziari (=) M 23.000
T 6 C ’
ABELLA ALCOLO DEDUCIBILITA INTERESSI PASSIVI
Confrontando F con M:
1. se F>M gli interessi passivi deducibili sono pari a F+H (11.000) e non sono
deducibili (25.000-11.000=14.000)
2. se F≤M gli interessi passivi deducibili sono pari a 25.000 68
Crisi e risanamento d’impresa:
aspetti gestionali e fiscali
Per i soggetti Irpef, gli interessi passivi inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili
sempre per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in
quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. E’ interessante
notare come nel caso degli interessi passivi ai sensi dell’art.61 il requisito d’inerenza
degli interessi è richiesto, a differenza di quanto avviene nel caso dei soggetti IRES,
inoltre una seconda limitazione riguarda l’applicazione del pro-rata generale in
presenza di proventi esenti. Ciò indica che gli oneri finanziari dei soggetti Irpef
imprenditori sono deducibili esclusivamente se inerenti all’esercizio dell’attività
d’impresa e, comunque, nei limiti del rapporto tra i ricavi imponibili e il totale dei
119
ricavi realizzati dall’impresa ( ). La scelta del legislatore di differenziare il regime
di deducibilità degli interessi passivi in relazione alla natura del soggetto passivo
d’imposta è finalizzato accordare un regime di maggior favore ai soggetti Irpef
(rispetto ai soggetti Ires), dal momento che gli stessi non hanno beneficiato della
riduzione di aliquota d’imposta prevista (soltanto per l’Ires) dalla medesima legge
120
( ).Come specificato nella C.M. 19/2009 dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo 61
del TUIR si applica a tutti i soggetti Irpef che conseguono reddito d’impresa:
‐ imprese individuali;
‐ imprese familiari;
‐ imprese coniugali;
119
( ) Cit. di A.GIGLIOTTI Interessi passivi deducibilità per i soggetti IRPEF http://www.fiscal-
focus.it/all/Fiscal_News_n._158_del_09.06.2014_Soggetti_IRPEF_e_Interessi_passivi.pdf
120
( ) Cfr. Assonime circolare n. 46 del 19 novembre 2009 69
Crisi e risanamento d’impresa:
aspetti gestionali e fiscali
‐ società in nome collettivo e società ad esse equiparate;
‐ società in accomandita semplice.
Sempre nella C.M. 19/E/2009 viene precisato che “in base al disposto dell’art. 144,
co. 1, del TUIR, le disposizioni di cui all’art. 61 del TUIR si applicano anche agli
enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello
Stato, limitatamente all’attività commerciale svolta”.
La norma non si applica, invece, al reddito di lavoro auton