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SCUOLA di MEDICINA E CHIRURGIA

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica

Corso di Laurea in Infermieristica

“Paolo Giaccone”

Sede Formativa A.O.U.P.

Coordinatore Prof. Giuseppe Montalto

IL COORDINATORE INFERMIERISTICO

Profilo, Ruolo e Competenze RELATORE:

TESI DI LAUREA DI: PROF. GARGANO VINCENZO

CRUPI FELICE CORRELATORE:

DOTT. PASSAFIUME SALVATORE

ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016 1

INTRODUZIONE…………………………………………………………………………3

Infermieristico…....4

CAPITOLO 1: Evoluzione storica della figura del Coordinatore

1.1 L'Infermiere AFD………………………………………………………………………4

……………………………………………………5

1.2 Il caposala e la riforma ospedaliera

1.3 L'operatore professionale coordinatore………………………………………………...6

coordinatore……………………………………………… 6

1.4 L'infermiere professionale

…………………………………………………………………… 7

1.5 Il coordinamento

1.6 Il coordinatore infermieristico………………………………………………………... 7

1.7 Conclusioni generali……………………………………………………………………8

CAPITOLO 2: Ruolo, competenze, forme di responsabilità professionale del

Coordinatore Infermieristico nella sanità attuale………………………………………9

2.1 Concetti generali……………………………………………………………………… 9

2.2 Gestione delle risorse umane………………………………………………………… 11

e finanziarie…………….16

2.3 Gestione delle risorse materiali, tecnologiche, economiche

………………………………………..18

2.4 Gestione e valutazione dei processi e progetti

CAPITOLO 3: Il risk management e la Gestione della qualità

Ruolo del Coordinatore Infermieristico……………………………….

in sanità nel 19

3.1 governo clinico………………………………………………………………………..19

3.2 risk management………………………………………………………………………22

3.3 ruolo del coordinatore infermieristico nella gestione del rischio clinico……………..28

…………………………………………………………………………39

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………40

2

INTRODUZIONE

L’ evoluzione delle organizzazioni sanitarie verso sistemi di intervento socio-assistenziali

caratterizzati da una certa complessità operativa ha comportato la necessità di riprogettare

l’ assetto organizzativo aziendale in tutte le sue componenti. Di conseguenza anche il ruolo

degli operatori nell’organizzazione è cambiato: agli operatori non è solo richiesto un

contributo da “prestatori d’opera”, ma a questo si è aggiunta una richiesta di capacità

culturale, intellettuale e professionale qualificata, tale da favorire un comportamento

innovativo e maggiormente flessibile delle aziende. In ciò rientrano a pieno titolo le

funzioni di coordinamento infermieristico che in questi ultimi tempi sono oggetto di

particolare attenzione delle varie aziende sanitarie, come fulcro essenziale di un sistema

organizzativo nevralgico, perché di risposta immediata ai bisogni dei cittadini e con ciò di

visibilità diretta della performance e della reputazione dell’ azienda. E’ un ruolo in

continua evoluzione strutturale in quanto da una situazione di diretta dipendenza dal

primario è, nel tempo, diventata una posizione di interfaccia e doppia dipendenza dalla

figura apicale di riferimento e dal Servizio Infermieristico e quindi come figura intermedia

il coordinatore si trova da una parte a dover gestire la problematicità che quotidianamente

emerge nella gestione di un’organizzazione professionale complessa e dall’altra a dover

rispondere alla domanda sempre più elevata di qualità dei servizi e delle prestazioni. Con il

presente lavoro si cercherà di analizzare il ruolo che il coordinatore riveste nella sanità

attuale in relazione all’ organizzazione delle attività e al coordinamento delle risorse

umane, materiali, tecnologiche, economiche e finanziarie dedicando inoltre particolare

attenzione a ciò che concerne il ruolo del coordinatore nella promozione della qualità

assistenziale e nella gestione del rischio clinico. 3

CAPITOLO 1 : EVOLUZIONE STORICA DEL COORDINATORE

INFERMIERISTICO

I cambiamenti avvenuti nella sanità italiana hanno interessato anche la professione

infermieristica ed i suoi livelli dirigenziali. In questo contesto si impone una riflessione sul

ruolo della professione infermieristica ed, in particolare, sulla sua dirigenza. L’infermiere

coordinatore è una figura che ha importanza fondamentale nell’Azienda, in quanto gestisce

tutte le risorse umane, materiali, tecnologiche, strutturali, con lo scopo di raggiungere gli

obiettivi definiti. Il suo ruolo in particolare coniuga la matrice tecnico specialistica

Per comprendere l’evoluzione

1

(infermieristica), con quella gestionale (coordinamento) .

di questa figura è indispensabile ripercorrere brevemente alcune tappe che hanno regolato

la sua evoluzione e definito il suo ruolo nelle organizzazioni sanitarie. Nello specifico

andremo ad analizzare:

 R.D.L. 15 Agosto 1925, n° 1832 “ Facoltà della istituzione di “ Scuole-convitto

professionali”

 R.D. 21 Novembre 1929, n° 2330 "Approvazione del regolamento per l’esecuzione del

R. decreto-legge 15 agosto 1925, n 1832"

 D.P.R. 27 Marzo 1969, n° 128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri"

 D.P.R. 20 Dicembre 1979, n° 761 "Stato giuridico del personale del SSN”

 DPR 7 settembre 1984 n. 821 "Attribuzioni del personale non medico ai presidi, servizi

e uffici delle unita sanitarie locali"

 D.M 13 Settembre 1988 "Determinazione degli standard del personale ospedaliero"

 LEGGE 1 Febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al

Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"

1.1 L' INFERMIERE AFD:

R.D.L. 15 Agosto 1925, n° 1832 “ Facoltà della istituzione di “ Scuole-convitto

professionali”

Il Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925, n. 1832 definisce i criteri di istituzione delle

scuole convitto presso le università o istituti pubblici di beneficenza ed assistenza. Il

decreto pianifica l’articolazione didattica, l’organizzazione interna delle scuole e le

modalità di applicazione del processo formativo. Fondamentali per il percorso di

1 Marra F., Le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. Aspetti contrattuali e management, Fabio

Angeli Editore, Milano, 2010; 4

definizione del ruolo del coordinatore sono gli articoli 7, 9 e 10. All’ art. 7 sono definiti i

docenti che possono insegnare all’interno delle scuole convitto: medici, direttrice della

L’ articolo 9 sancisce che può essere istituito un anno d’insegnamento

scuola, caposala.

aggiuntivo, ai due di base, per l’abilitazione alle funzioni direttive e inoltre sancisce che l’

abilitazione diventa il titolo necessario per l’assunzione di ruoli direttivi. La svolta per il

riconoscimento dell’importanza della formazione è data dall’articolo 10 dove è sancito che

entro 10 anni i ruoli vacanti di caposala dovranno essere coperti da personale munito di

diploma conseguito presso le scuole convitto.

n° 2330 "Approvazione del regolamento per l’esecuzione del

R.D. 21 Novembre 1929,

R. decreto-legge 15 agosto 1925, n 1832"

Il Regio Decreto 21 Novembre 1929, n. 2330 riguarda il regolamento per l’attuazione del

Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925, n. 1832. I punti salienti trattati dal decreto sono

l’istituzione delle scuole ed amministrazione delle stesse, la definizione dei percorsi

d’insegnamento, l’articolazione degli esami e le caratteristiche di ammissione delle allieve.

sottolineata l’importanza di una

Questo ultimo punto è molto importante in quanto è

formazione di base (licenza scuola media inferiore), prima di intraprendere il percorso

formativo secondario.

Con questi decreti vediamo come finalmente si stabilisce un percorso formativo che porti,

esame di stato, all’abilitazione all’esercizio della professione e

previo superamento di un

come per la prima volta si inizi a parlare di infermieri con funzioni direttive, anche se le

loro manzioni restavano prevalentemente collegate all' assistenza diretta.

1.2 IL CAPOSALA E LA RIFORMA OSPEDALIERA:

D.P.R. 27 Marzo 1969, n° 128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri"

Questo decreto delinea le attribuzioni storiche del caposala, di cui alcune, oggi, non

L‘articolo

sembrano più necessarie, mentre altre sono estremamente attuali. 41 del D.P.R.

n° 128/69 inquadra la figura del caposala nell‘ambito del personale sanitario ausiliario, che

era gerarchicamente sottoposta al primario e al personale medico strutturato, con

ed ausiliario dell‘unità

attribuzioni limitate alla gestione del personale infermieristico

operativa di riferimento e responsabilità di controllo di una serie di variabili di carattere

“il caposala è alle dirette dipendenze del

domestico-alberghiero. Si cita testualmente:

primario e dei sanitari addetti alla divisione, sezione o servizio:

 controlla e dirige il servizio degli infermieri e del personale sanitario; 5

 controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di

medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione;

 controlla qualità e quantità delle razioni alimentari dei ricoverati e ne organizza la

distribuzione;

 è responsabile della tenuta dell’archivio. "

In questa legge si evince come il coordinatore, posto alle dirette dipendenze del primario

di “longa manus” medica. Ma nonostante ciò è

della propria U.O., rappresentava una sorta

importante evidenziare che per la prima volta si fa riferimento alla funzione di

supervisione dei processi assitenziali, in questo modo si inizia a spianare la strada per l'

aquisizione di competenze di carattere intellettuale e non più solamente tecnico-pratiche.

1.3 OPERATORE PROFESSIONALE COORDINATORE:

D.P.R. 20 Dicembre 1979, n° 761 "Stato giuridico del personale del SSN”

“operatore professionale coordinatore”

Il D.P.R. 761 inquadra il caposala come

così a vedere un certo distinguo dall’infermiere. Vediamo come nonostante la

cominciando

figura del coordinatore inizia ad assumere un' identità propria, il ruolo manageriale e

gestionale del caposala era ancora lontano, visto che nei contratti collettivi egli veniva

incluso nel personale di assistenza diretta. Infatti tale dizione indica semplicemente,

rispetto ai colleghi infermieri, solo un primus inter pares ossia un primo tra i pari.

1.4 INFERMIERE PROFESSIONALE COORDINATORE

“Attribuzioni del personale non medico ai presidi,

Il DPR 7 settembre 1984 n. 821

servizi e uffici delle unita sanitarie locali”.

Questo decreto stabilisce che l’operatore professionale coordinatore "svolge attività di

assistenza diretta attinente la sua competenza professionale ( viene enfatizzata in questo

modo la sua matrice infermieristica); coordina l’attività del personale infermieristico e

ausiliario; predispone piani di lavoro, nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile

dell’unità operativa, nel rispetto dell’autonomia operativa del personale e delle esigenze

del lavoro di gruppo; svolge attività di didattica e attività finalizzate alla sua formazione; è

responsabile dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni disposte dalla

normativa vigente". Con il DPR 7 settembre 1984 n. 821 viene attribuita per la prima volta

la nomina di infermiere professionale coordinatore di I categoria. Vediamo come il

caposala inizia ad entrare più nel suo ruolo di coordinamento, anche se di fatto questa

figura continuava ad essere vista come una appendice del dirigente, in quanto non

coordinava ne governava il sistema ma ne coontrollava solo alcuni spezzoni. 6

1.5 IL COORDINAMENTO

D.M 13 Settembre 1988 "Determinazione degli standard del personale ospedaliero"

Il DM del 13/09/1988 stabilisce che il coordinatore non debba essere considerato parte

dell'organico del personale di assistenza diretta, in considerazione delle sue funzioni di

coordinamento delle attività del personale infermieristico e ausiliario e di supervisione

sulle attività di tirocinio e di formazione a livello dell'unità operativa a cui è preposto,

inoltre all' art. 3 stabilisce la necessaria presenza di un caposala per ogni U.O.

formalmente strutturata. Con questa legge le funzioni e le competenze del coordinatore

vengono definitivamente distinte da quelle dell' infermiere, in particolare è importante

sottolineare il fatto che gli viene attribuita la responsabilità di supervisione sulle attività di

tirocinio e di formazione, iniziando così ad introdurre nuove responsabilità relative alle

attività formative.

1.6 IL COORDINATORE INFERMIERISTICO

Legge 1 Febbraio 2006 n° 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega

al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali".

Questa è stata una legge fortemente voluta dalle professioni sanitarie e di grande rilievo per

gli infermieri e per i cittadini in quanto conferma e valorizza la centralità dei percorsi

formativi post-base per aquisire ulteriore professionalità e competenze per l' effettuazione

della funzione di coordinamento e di direzione, della funzione specialistica; conferma e

riconosce la fondamentale importanza per i cittadini di poter contare su professionisti

preparati e capaci di cogliere e trasformare in modelli organizzativi e in processi

assistenziali peculiari e specifici le innovazioni scientifiche, tecnologiche, relazionali ed

2

organizzative . Particolare importanza, riguardo l' evoluzione del coordinatore

infermieristico, riveste l' articolo 6. L' importanza di questo articolo sta nel fatto che

prevede l' istituzione della funzione di coordinamento per le professioni sanitarie. In

particolare l' articolo 6 suddivide i professionisti sanitari in quattro tipologie di figure: i

professionisti laureati o in possesso di titolo equipollente ai sensi dell' articolo 4 della legge

26 febbraio 1999, n° 42; i professionisti coordinatori, in possesso di un master di primo

livello per le relative funzioni; gli specialisti in possesso del relativo master di primo

livello per le funzioni specialistiche ed infine i dirigenti, muniti di laurea specialistica e con

un esperienza professionale di almeno 5 anni. Questo articolo stabilisce i requisiti per

2 Annalisa Pennini, Giannantonino Barbieri, Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie,

Milano, Mc Graw Hill Education 2011 7

assumere le funzioni di coordinamento ovvero il master di primo livello in management

oppure master per le funzioni di coordinamento dell' area di appartenenza unito all'

esperienza triennale nel profilo di appartenenza. Afferma inoltre che il certificato di

abilitazione alle funzioni direttive nell' assistenza infermieristica sarà valido per l' esercizio

della funzione di coordinatore e che il coordinamento verrà affidato nel rispetto dei

rispettivi profili professionali.

1.7 CONSCLUSIONI GENERALI

questi articoli si evince come nel tempo è emersa l’esigenza di un

Dalla presentazione di

ruolo di coordinamento completamente diverso rispetto al passato in quanto i serv

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/10 Organizzazione aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher felice993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Gargano Vincenzo.
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