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Capo VIII qui possiamo trovare le regole che disciplinano il controllo delle Corte die Conti
– nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
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Attraverso la Legge 196/2009 , soprattutto per ciò che viene descritto negli artt. 17 e 19, vengono
stabiliti i termini per la copertura finanziaria.
Secondo l'art 17, comma 1,le modalità di copertura possono essere: l'uso di riserve registrate nei
fondi speciali;
la diminuzione delle spese previste per preedenti autorizzazioni; la variazione di nuove richieste di
aumento di entrate.
Per ciò che concerne le richieste di aumento, si devono definire le spese e i programmi che possono
essere coinvolti.
Il comma 2 definisce quali disposizioni siano necessarie per garantire il rientro degli oneri concessi,
definendo più specificamente, che la misurazione dei costi deve essere concessa solo dopo delega
che quantifichi in modo esatto le spettanze. E, nel caso di costi maggiori, si deve aspettare l'entrata
in vigore di leggi che assegnino i capitali necessari.
Alla richiesta deve necessariamente essere inclusa una relazione nella quale si definiscono la
neutralità finanziaria del decreto legislativo al quale si fa riferimento.
Questa relazione deve avere approvazione dal Ministero dell'economia e delle finanze, dove si
delineano esplicitamentei costi pertinenti alle coperture, la metodologia utilizzata per rilevare i
suddetti costi, gli effetti che essi potrebbero arrecare sul saldo di cassa e sull'equilibrio. Infine si
richiede di presentare un riepilogo di tutto ciò che viene richiesto.
Esistono poi determinate clausole, secondo l'art 17, comma 1, L. 196/2009, definite clausole di
salvaguardia, che permettono di avere un compenso degli esiti ottenuti in caso di superamento dei
costi.
23 M. NARDINI, Politica di bilancio e programmazione della spesa. Dalla legge n. 62/1964 alla legge n. 196/2009
di riforma della contabilità dello Stato, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 7 ottobre 2011.
Indicative, al riguardo, sono le considerazioni di P. DE IOANNA, (La nuova cornice costituzionale: economia,
istituzioni e dinamica delle forze politiche, in Costituzione e pareggio di bilancio, Jovene Editore, Napoli, 2012,
pag. 60) secondo cui “vi è una lettura storico-istituzionale e politica della vicenda europea in atto (…); e c’è una
lettura sostanzialmente mercantile e liberista. La prima è progettuale: il disegno istituzionale richiede energie,
progetti, senso del futuro, linee di forza e visione di assetti costituzionali; la seconda mi appare “rassegnata”; sono
le forze del mercato finanziario globale che decidono; si può fare ben poco; si deve solo ridurre il perimetro del
servizio pubblico e del welfare per trovare la via di un rilancio dello sviluppo economico che deve passare per un
forte ridimensionamento dei diritti di cittadinanza che prevedono prestazioni coperte con il prelievo obbligatorio”.
De Ioanna ritiene che ci sia bisogno oggi di una risposta politico istituzionale e progettuale, che non può essere
demandata ad organi tecnici quali, ad esempio, il fiscal council ad imitazione di quanto avviene per la politica
monetaria, per realizzare obiettivi in termini di crescita economica ed occupazione;
Si stabilisce anche che, nel caso in cui ci siano richieste che superino i manrgini di spesa consentiti,
si debba fare richiesta al Ministero dell'economia e della finanza, che emanerà un decreto pubblica
sulla Gazzetta Ufficiale, dove è riportato il fuori limite di spesa.
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Secondo l'art. 19 invece, nel caso in cui i costi superassero quelli previsti dai bilanci compilati,
deve essere indicato il metodo di copertura prevista per i bilanci, che essi siano annuali o
pluriennali.
Quest'obbligo è imposto anche alle province autonome di Trento e Bolzano relativo alla finanza
regionale.
La costituzione del bilancio prevede differenti fasi che si suddividono lungo tutto il periodo
dell'anno, e arrivano a conclusione con la legge di stabilità e quella di bilancio entro il 31 dicembre.
La compilazione del bilancio, secondo l'art. 7 della L. 196/2009, deve essere regolata dalla
programmazione da essa stabilita, che prevede: la redazione del DEF, il documento di economia e
finanza, una nota aggiornativa del DEF, lo schema della legge di stabilità, lo schema del bilancio
statale, quello di assestamento annuale, quelli legati alla manovra pubblica, ed infine i documenti
relativi alle altre amministrazioni.
La redazione delle due leggi, quella di stabilità e quella di bilancio, formano la cosiddetta manovra
di finanza pubblica.
Il PS (programma di stbilità) e il PNR ( programma nazionale di riforma), secondo l'art. 9 della L.
196/2009, devono essere consegnati alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europa
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entro e non oltre il 30 aprile, secondo le modalità definite dal Patto di stabilità e crescita, un
compendio di norme di bilancio riguardanti l'Unione europea, atto a fornire un sostegno per le
finanze pubbliche.
Durante il 2011 questo patto di stabilità è stato sottoposto revisione dal cosiddetto six pack, che ha
inoltre definito una rosa di regole atte alla modifica della competitività, dell'occupazione, della
crescita dell'Unione europea.
All'interno del programma di stabilità devono essere segnalate le modalità con le quali si intende
monitorare il bilancio, e il suo schema deve essere inserito all'interno del DEF.
Il programma di riforma invece, deve elencare le necessità primarie del del Paese, il procedere delle
riforme e l'analisi dell'economia.
Con il comma 2 dell'art. 9 si definisce che gli atti , e i documenti dell'Unione europea vengano
consegnati alle Camere per un'ulteriore analisi, prevista dall'art. 4 della L. 196/2009.
un ulteriore passaggio si ha grazie al Ministero dell'economia e delle finanze, che entro 15 giorni
deve procedere a determinare delle indicazioni di base elaborate dal Consiglio europeo in materia di
bilancio.
Il cosiddetto DEF, documento di economia e finanza, è la più rilevante certificazione atta alla
pianificazione del bilancio ed economica. Questo ha l'obbligo di presentazione entro il 10 aprile di
ogni anno, ed è suddiviso in tre differenti sezioni:
la prima sezione è composta dal programma di stabilità , dove ritroviamo tutte le regole
– definite dall'Unione europea, e in particolar specie gli obiettivi che ci si pone. Attraverso il
D. Lgs. 54/2014 è stato possibile mettere in atto la Direttiva prevista dall'Unione europea (n.
2011/85/UE), che determina le regole di stesura dei bilanci per gli Stati facenti parte
dell'UE.
nella seconda sezione troviamo tutte le regole utili a determinare i costi e i limiti massimi di
–
24 Cfr. C. BERGONZINI, op. cit., in Quaderni Costituzionali, n. 1, 2011, pag. 12.
25 P. DE IOANNA, Nascita sviluppo e crisi (riforma) del Patto di Stabilità, in Diritto, Politica ed Economia
nell’Unione, a cura di M. Pagliarecci, Giappichelli Editore, 2007.
spesa delle pubbliche amministrazioni, oltre alle regole per ampliare lo sviluppo delle zone
poco utilizzate.
nella terza è ultima sezione troviamo il PNR, che determina il punto in cui si trovano le
– riforme richieste; tutte le cause che non permettono di essere abbastanza competitivi a
livello economico; tutte le leggi necessarie per il Paese, e gli effetti, in termini economici,
dovuti alle riforme attuate.
Insieme a questo documento vengono inoltre allegate le proposte di legge riguardanti la finanza
pubblica, il loro stato di avanzamento, una relazione riguardante le norme da mettere in atto per
abbassare gli effetti del gas ad effetto serra, ed infine, la consegna, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, di una relazione nella quale si descrive lo stato di compimento della
L. 196/2009.
Entro e non oltre il 20 settembre viene invece consegnata alle Camere, la Nota di aggiornamento del
DEF, che comprende ogni aggiornamento riguardante le norme e gli intenti programmati, nonchè le
possibili integrazioni da parte dell'Unione europea riguardanti il programma di stabilità e quello di
riforma.
Il Governo in seguito, può inviare una relazione con linee guida atte alla modifica di alcuni
obiettivi, e queste, entro il 10 settembre, vengono consegnate alle Camere, ultime a dare un
giudizio.
1.3.1 Manovra di finanza pubblica
Questa manovra consta di legge di stabilità e legge i bilancio baate su un periodo di tre anni. Dal
2008 in poi, anno fino al quale si presentava il bilancio inerente solo al primo anno, mentre i due
seguenti erano lasciati alle decisioni statali, ora, come disposto dal D.L. 112/2008, le
amministrazioni hanno il compito di compilare il bilancio per il totale dei tre anni.
1.3.2 Legge di stabilità 26
Dal 1° gennaio 2010 la legge finanziaria è stata sostituita dalla cosiddetta legge di stabilità : essa è
considerata un documento più ridotto, nella quale non si trovano ne leggi legate al rilancio
dell'economia, ne norm legate ad interventi di varia natura fiscale. Essa viene presentata entro il 15
ottobre al Parlamento. La legge di stabilità ha il compito di creare un quadro di tipo finanziario a
scadenza annuale, riguardo al bilancio presentato, secondo le disposizioni dell'art. 11 comma 2.
Dal 1° gennaio del 2016 essa presenta anche tutta una serie di norme atte alla risoluzione, modifica
o cancellazione dei problemi dovuti alle spese fiscali, e in accordo, nel caso vi siano richieste
maggiori di entrate, con il fondo per la riduzione della pressione fiscale.
È previsto inoltre, seconod la L. 196/2009, che la legge di stabilità possa assegnare maggiori
importi, o riformulazioni riguardanti le entrate, per ogni singolo anno di bilancio previsto,
modificando eventualmente anche riduzioni di spesa o i limiti legati ai tributi in entrata.
Insieme alla legge di stabilità viene inserita una relazione nella quale troviamo una valutazione per
ogni songola norma prevista, con il resoconto di tutte le spese in scadenza e gli eventuali nuovi
programmi. Un riepilogo di tutti gli effetti sulla finanza nel periodo dei tre anni.
26 A.BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, Milano, 1985
1.3.3 Bilancio annuale di previsione
La gestione delle finanze dello Stato è organizzata e controllata secondo il bilancio annuale di
previsione, che viene compilato in coesione con il bilancio pluriennale. Esso è redatto in base ai
principi che possiamo trovare alla lett. C, della L. 196/2009, e che segue i fondamenti per la
creazione del bilancio previsti dalla dalla stessa.
Nel 2011, con la cosiddetta spending review emanata con il D. lgs. n. 98, 6-7-2011, viene
convalidata la necessità di rispettare gli impegni con l'Unione europea, esplicitamente ri