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IN
Regioni, 2001, 613 ss.; V. M , Il testo unico in materia di edilizia: quel che resta
AZZARELLI
dell’urbanistica, in Giorn. dir. amm., 2001, 775). Tale tesi, pur trovando un saldo ed inequivoco
riscontro nei lavori preparatori della riforma (P.L. P , Riflessioni sul “governo del
ORTALURI
territorio” dopo la riforma del Titolo V, in Riv. giur. edilizia, 2002, 376) non ha, tuttavia, incontrato
il favore della Corte costituzionale (G. S , Urbanistica, in S. C (a cura di), Dizionario
CIULLO ASSESE
di Diritto Pubblico, Milano 2006, 6116), la quale, fin dalle prime occasioni è stata ferma nel
respingerla, ritenendo che l’urbanistica e l’edilizia devono senz’altro essere considerate parte del
“governo del territorio” pur non potendo tale materia esaurirsi in esse (Corte cost., sentenza 1°
ottobre 2003 n. 303 e 19 dicembre 2003, n. 362). La sentenza n. 303, peraltro, rappresenta, come è
noto, un vero e proprio “pilastro” della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del
Titolo V per ben altro motivo; l’elaborazione, cioè, da parte della Corte in quell’occasione, del
meccanismo della c.d. chiamata in sussidiarietà, che diverrà poi un elemento centrale della
ricostruzione del sistema costituzionale, in quanto in grado di incidere sul riparto costituzionale delle
competenze regionali introducendo un elemento di flessibilità. Per concludere, dunque, ragiona la
Consulta, se dal “governo del territorio” si sottraessero anche l’edilizia e l’urbanistica esso
rimarrebbe “poco più di un guscio vuoto” (Corte Cost., sent. n. 303/2003). M. M , Il
ENGOZZI
“Governo del territorio” e la sua intersezione strutturale con la “tutela dell’ambiente”: linee di
continuità e di evoluzione, in federalismi.it, 26 luglio 2017. V. inoltre M. B C ,
ARBARA AVALLO
Rapporto tra Stato e Regioni nella disciplina edilizia: la casistica trattata dalla Corte costituzionale,
in GiustiziaAmministrativa; C. T , Legislazioni concorrenti: il riparto delle competenze fra
ROIANO
Stato e Regioni, in Green Economy Agency, 15 giugno 2022; G. S , Il “governo del
ORICELLI
territorio”: nuovi spunti per una ricostruzione sistematica?, in Rivista Giuridica dell'Edilizia,
fasc.6/2016, p. 662 e ss.; P. U , Dall'urbanistica autoritativa all'urbanistica solidale. breve
RBANI
viaggio verso le nuove frontiere del governo del territorio, in Rivista Giuridica dell’Edilizia,
fasc./2013, p. 121 e ss.; M. D D , Il principio di consensualità nel governo del territorio: le
E ONNO
convenzioni urbanistica, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.5/2010, p. 279 e ss.; S. B ,
ELLOMIA
Gli Accordi di copianificazione urbanistica nella legislazione regionale, in Rivista Giuridica
dell'Edilizia, fasc.4-5/2008, p. 105 e ss. 53
territoriale, difatti i piani regolatori e gli strumenti di pianificazione urbanistica
possono limitare il consumo di suolo, promuovendo uno sviluppo sostenibile e
riducendo l’espansione urbana incontrollata. Inoltre, leggi e regolamenti come la
Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 24/2017, mirano a ridurre il consumo di
202
suolo e a proteggere le aree agricole e naturali . In merito alla gestione sostenibile
203
del suolo, fondamentale per la tutela del suolo è la rigenerazione urbana , che è
riconducibile nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale generale.
L'obiettivo principale della rigenerazione urbana è garantire una serie di azioni
204
mirate al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani . Questo processo
F. S , Governo del territorio e tutela dell’ambiente: urbanistica e limitazione del
202 CALIA
consumo di suolo, in Urbanistica e appalti, 10/2016.
La rigenerazione urbana si riferisce a programmi di recupero e riqualificazione degli
203
immobili e degli spazi urbani, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'abitare sia dal punto di
vista ambientale che sociale, specialmente nelle aree urbane e periferiche più degradate. Questi
interventi, focalizzati sul patrimonio edilizio, mirano anche a salvaguardare il territorio, l'ambiente
e il paesaggio. Le politiche di rigenerazione urbana sono strettamente legate alla riduzione del
consumo di suolo, poiché puntano a recuperare e restaurare gli edifici esistenti, limitando l'uso di
nuovo suolo edificabile. In linea con gli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile,
la rigenerazione urbana mira a creare città sostenibili e più vivibili. La riqualificazione degli spazi
fisici non solo migliora gli spazi e i servizi, ma ha anche un effetto moltiplicatore sui diritti d'uso:
gli spazi recuperati spesso permettono la creazione di nuovi servizi. Gli interventi di rigenerazione
urbana portano a miglioramenti significativi nei quartieri o nelle parti di città coinvolte, rendendo
gli edifici compatibili dal punto di vista ambientale attraverso l'uso di materiali ecologici,
l'autonomia energetica e il ricorso alle fonti rinnovabili. Inoltre, si punta a limitare l'inquinamento
acustico e a raggiungere standard adeguati per parcheggi, esercizi commerciali, trasporti pubblici e
luoghi di aggregazione sociale, culturale e religiosa, impianti sportivi e aree verdi. Tutto ciò
contribuisce a un complessivo miglioramento della qualità della vita degli abitanti. La rigenerazione
non riguarda solo le aree edificate: include anche la bonifica dei siti industriali dismessi, il recupero
dei capannoni abbandonati e la riconversione delle aree industriali, in linea con gli obiettivi di
contenimento del consumo di nuovo suolo. Gli strumenti della rigenerazione urbana comprendono
sia interventi di recupero degli edifici e delle aree, sia azioni più ampie relative alla partecipazione
sociale, con effetti positivi su occupazione e imprenditoria locale. P. C , Il “consumo”
ARPENTIERI
del territorio e le sue limitazioni. La “rigenerazione urbana”, in federalismi.it, 8 gennaio 2020.
La rigenerazione urbana sta trovando un importante spazio sia nella legislazione nazionale
204
che regionale. A livello centrale, il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, meglio noto come decreto Sblocca
cantieri, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici", ha posto come obiettivo del Governo una riduzione del consumo di suolo a favore
della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente incentivandone la razionalizzazione,
promuovendo e agevolando la riqualificazione di aree urbane degradate. In tempi più recenti, con la
nuova Legge di Bilancio 2020 è stata prevista, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai
Comuni di 8,5 miliardi di euro destinati a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale ed ambientale indirizzati ai soli Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti. Pertanto, un primo intervento mirato solo per gli enti locali con classi demografiche
superiori alla soglia sopra indicata. Nell’alveo temporale del D.L. n. 32/2019 la Regione
Lombardia con la legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 e delle successive deliberazioni della
giunta regionale quali provvedimenti attuativi della legge stessa si è posta l’obbiettivo di facilitare
54
avviene attraverso interventi di recupero delle infrastrutture e dei servizi, limitando
205
il consumo di territorio per promuovere la sostenibilità ambientale . La
rigenerazione consente alla comunità di riappropriarsi e rivivere gli spazi rigenerati,
portando a evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nelle dimensioni sociale,
206
economica e ambientale .
gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente,
completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo oltre che a promuovere gli
interventi di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione
a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante
individuando alcune misure di incentivazione, quali: l'abbattimento del 60% degli oneri di
urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione,
anche con diversa sagoma, e/o di ampliamento mediante l’utilizzo di premialità dei diritti edificatori,
l'incremento fino al 20% dell'Indice di edificabilità massimo previsto dal PGT (Piano di Governo
del Territorio) ed ulteriori riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di
costruzione per edifici che raggiungono particolari requisiti di qualità, una maggiorazione tra il 20%
e il 50% del contributo sul costo di costruzione per interventi che consumano suolo agricolo. Altre
regioni in precedenza rispetto all’intervento statale si erano già cimentate nell’approvare
disposizioni legislative in tal senso: la Puglia, con la L.R. n. 21 del 29 luglio 2008, “Norme per la
rigenerazione urbana” ha introdotto i Programmi integrati di rigenerazione urbana (PIRU),
che “comportano un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato
problemi di degrado fisico e disagio socio-economico”, e di cui si sono dotati molti comuni.
Nonostante abbia ormai 12 anni, resta una delle leggi più chiare e avanzate in materia, tanto da
essere ancora in vigore e trovare numerosi riferimenti nella legislazione regionale successiva.
Mentre in Piemonte vige la L.R. 16/2018, “Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la
rigenerazione urbana”, e presenta le stesse criticità della legge lombarda, limitandosi a incentivare
la ristrutturazione e sostituzione edilizia tramite bonus volumetrici e la riduzione del contributo di
costruzione. Nel Veneto vige la L.R. n. 14 del 4 aprile 2019, avente per oggetto “Veneto 2050:
politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla L.R. n.
11 del 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, che ha fatto
seguito alla L.R. n. 14 del 6 giugno 2017, la quale regolamentava il consumo di suolo. Anche in
questo caso però si ragiona per lo più in termini di premialità volumetriche, citando la parola
“rigenerazione” soltanto all’articolo 1.
P. C , Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La “rigenerazione
205 ARPENTIERI
urbana”, in Federalismi.it, 8 gennaio 2020.
La Treccani descrive la rigenerazione urbana come