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IN

Regioni, 2001, 613 ss.; V. M , Il testo unico in materia di edilizia: quel che resta

AZZARELLI

dell’urbanistica, in Giorn. dir. amm., 2001, 775). Tale tesi, pur trovando un saldo ed inequivoco

riscontro nei lavori preparatori della riforma (P.L. P , Riflessioni sul “governo del

ORTALURI

territorio” dopo la riforma del Titolo V, in Riv. giur. edilizia, 2002, 376) non ha, tuttavia, incontrato

il favore della Corte costituzionale (G. S , Urbanistica, in S. C (a cura di), Dizionario

CIULLO ASSESE

di Diritto Pubblico, Milano 2006, 6116), la quale, fin dalle prime occasioni è stata ferma nel

respingerla, ritenendo che l’urbanistica e l’edilizia devono senz’altro essere considerate parte del

“governo del territorio” pur non potendo tale materia esaurirsi in esse (Corte cost., sentenza 1°

ottobre 2003 n. 303 e 19 dicembre 2003, n. 362). La sentenza n. 303, peraltro, rappresenta, come è

noto, un vero e proprio “pilastro” della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del

Titolo V per ben altro motivo; l’elaborazione, cioè, da parte della Corte in quell’occasione, del

meccanismo della c.d. chiamata in sussidiarietà, che diverrà poi un elemento centrale della

ricostruzione del sistema costituzionale, in quanto in grado di incidere sul riparto costituzionale delle

competenze regionali introducendo un elemento di flessibilità. Per concludere, dunque, ragiona la

Consulta, se dal “governo del territorio” si sottraessero anche l’edilizia e l’urbanistica esso

rimarrebbe “poco più di un guscio vuoto” (Corte Cost., sent. n. 303/2003). M. M , Il

ENGOZZI

“Governo del territorio” e la sua intersezione strutturale con la “tutela dell’ambiente”: linee di

continuità e di evoluzione, in federalismi.it, 26 luglio 2017. V. inoltre M. B C ,

ARBARA AVALLO

Rapporto tra Stato e Regioni nella disciplina edilizia: la casistica trattata dalla Corte costituzionale,

in GiustiziaAmministrativa; C. T , Legislazioni concorrenti: il riparto delle competenze fra

ROIANO

Stato e Regioni, in Green Economy Agency, 15 giugno 2022; G. S , Il “governo del

ORICELLI

territorio”: nuovi spunti per una ricostruzione sistematica?, in Rivista Giuridica dell'Edilizia,

fasc.6/2016, p. 662 e ss.; P. U , Dall'urbanistica autoritativa all'urbanistica solidale. breve

RBANI

viaggio verso le nuove frontiere del governo del territorio, in Rivista Giuridica dell’Edilizia,

fasc./2013, p. 121 e ss.; M. D D , Il principio di consensualità nel governo del territorio: le

E ONNO

convenzioni urbanistica, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.5/2010, p. 279 e ss.; S. B ,

ELLOMIA

Gli Accordi di copianificazione urbanistica nella legislazione regionale, in Rivista Giuridica

dell'Edilizia, fasc.4-5/2008, p. 105 e ss. 53

territoriale, difatti i piani regolatori e gli strumenti di pianificazione urbanistica

possono limitare il consumo di suolo, promuovendo uno sviluppo sostenibile e

riducendo l’espansione urbana incontrollata. Inoltre, leggi e regolamenti come la

Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 24/2017, mirano a ridurre il consumo di

202

suolo e a proteggere le aree agricole e naturali . In merito alla gestione sostenibile

203

del suolo, fondamentale per la tutela del suolo è la rigenerazione urbana , che è

riconducibile nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale generale.

L'obiettivo principale della rigenerazione urbana è garantire una serie di azioni

204

mirate al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani . Questo processo

F. S , Governo del territorio e tutela dell’ambiente: urbanistica e limitazione del

202 CALIA

consumo di suolo, in Urbanistica e appalti, 10/2016.

La rigenerazione urbana si riferisce a programmi di recupero e riqualificazione degli

203

immobili e degli spazi urbani, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'abitare sia dal punto di

vista ambientale che sociale, specialmente nelle aree urbane e periferiche più degradate. Questi

interventi, focalizzati sul patrimonio edilizio, mirano anche a salvaguardare il territorio, l'ambiente

e il paesaggio. Le politiche di rigenerazione urbana sono strettamente legate alla riduzione del

consumo di suolo, poiché puntano a recuperare e restaurare gli edifici esistenti, limitando l'uso di

nuovo suolo edificabile. In linea con gli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile,

la rigenerazione urbana mira a creare città sostenibili e più vivibili. La riqualificazione degli spazi

fisici non solo migliora gli spazi e i servizi, ma ha anche un effetto moltiplicatore sui diritti d'uso:

gli spazi recuperati spesso permettono la creazione di nuovi servizi. Gli interventi di rigenerazione

urbana portano a miglioramenti significativi nei quartieri o nelle parti di città coinvolte, rendendo

gli edifici compatibili dal punto di vista ambientale attraverso l'uso di materiali ecologici,

l'autonomia energetica e il ricorso alle fonti rinnovabili. Inoltre, si punta a limitare l'inquinamento

acustico e a raggiungere standard adeguati per parcheggi, esercizi commerciali, trasporti pubblici e

luoghi di aggregazione sociale, culturale e religiosa, impianti sportivi e aree verdi. Tutto ciò

contribuisce a un complessivo miglioramento della qualità della vita degli abitanti. La rigenerazione

non riguarda solo le aree edificate: include anche la bonifica dei siti industriali dismessi, il recupero

dei capannoni abbandonati e la riconversione delle aree industriali, in linea con gli obiettivi di

contenimento del consumo di nuovo suolo. Gli strumenti della rigenerazione urbana comprendono

sia interventi di recupero degli edifici e delle aree, sia azioni più ampie relative alla partecipazione

sociale, con effetti positivi su occupazione e imprenditoria locale. P. C , Il “consumo”

ARPENTIERI

del territorio e le sue limitazioni. La “rigenerazione urbana”, in federalismi.it, 8 gennaio 2020.

La rigenerazione urbana sta trovando un importante spazio sia nella legislazione nazionale

204

che regionale. A livello centrale, il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, meglio noto come decreto Sblocca

cantieri, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito

di eventi sismici", ha posto come obiettivo del Governo una riduzione del consumo di suolo a favore

della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente incentivandone la razionalizzazione,

promuovendo e agevolando la riqualificazione di aree urbane degradate. In tempi più recenti, con la

nuova Legge di Bilancio 2020 è stata prevista, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai

Comuni di 8,5 miliardi di euro destinati a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro

urbano e del tessuto sociale ed ambientale indirizzati ai soli Comuni con popolazione superiore a

15.000 abitanti. Pertanto, un primo intervento mirato solo per gli enti locali con classi demografiche

superiori alla soglia sopra indicata. Nell’alveo temporale del D.L. n. 32/2019 la Regione

Lombardia con la legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 e delle successive deliberazioni della

giunta regionale quali provvedimenti attuativi della legge stessa si è posta l’obbiettivo di facilitare

54

avviene attraverso interventi di recupero delle infrastrutture e dei servizi, limitando

205

il consumo di territorio per promuovere la sostenibilità ambientale . La

rigenerazione consente alla comunità di riappropriarsi e rivivere gli spazi rigenerati,

portando a evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nelle dimensioni sociale,

206

economica e ambientale .

gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente,

completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo oltre che a promuovere gli

interventi di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione

a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante

individuando alcune misure di incentivazione, quali: l'abbattimento del 60% degli oneri di

urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione,

anche con diversa sagoma, e/o di ampliamento mediante l’utilizzo di premialità dei diritti edificatori,

l'incremento fino al 20% dell'Indice di edificabilità massimo previsto dal PGT (Piano di Governo

del Territorio) ed ulteriori riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di

costruzione per edifici che raggiungono particolari requisiti di qualità, una maggiorazione tra il 20%

e il 50% del contributo sul costo di costruzione per interventi che consumano suolo agricolo. Altre

regioni in precedenza rispetto all’intervento statale si erano già cimentate nell’approvare

disposizioni legislative in tal senso: la Puglia, con la L.R. n. 21 del 29 luglio 2008, “Norme per la

rigenerazione urbana” ha introdotto i Programmi integrati di rigenerazione urbana (PIRU),

che “comportano un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato

problemi di degrado fisico e disagio socio-economico”, e di cui si sono dotati molti comuni.

Nonostante abbia ormai 12 anni, resta una delle leggi più chiare e avanzate in materia, tanto da

essere ancora in vigore e trovare numerosi riferimenti nella legislazione regionale successiva.

Mentre in Piemonte vige la L.R. 16/2018, “Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la

rigenerazione urbana”, e presenta le stesse criticità della legge lombarda, limitandosi a incentivare

la ristrutturazione e sostituzione edilizia tramite bonus volumetrici e la riduzione del contributo di

costruzione. Nel Veneto vige la L.R. n. 14 del 4 aprile 2019, avente per oggetto “Veneto 2050:

politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla L.R. n.

11 del 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, che ha fatto

seguito alla L.R. n. 14 del 6 giugno 2017, la quale regolamentava il consumo di suolo. Anche in

questo caso però si ragiona per lo più in termini di premialità volumetriche, citando la parola

“rigenerazione” soltanto all’articolo 1.

P. C , Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La “rigenerazione

205 ARPENTIERI

urbana”, in Federalismi.it, 8 gennaio 2020.

La Treccani descrive la rigenerazione urbana come

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A.A. 2023-2024
168 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GabrieleMar00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof De Leonardis Francesco.