M
62 IRONE, p. 202.
Assetti organizzativi, op. cit.,
M
63 IRONE, p. 202.
Assetti organizzativi, op. cit., 36
.
Tratto da: Il Sole 24 ore, n. 8, ottobre 2023.
Per quanto concerne la figura del D.G., ossia il direttore generale, dato il dato codicistico, che ne
definisce la portata giuridica solo nell’articolo 2396 c.c., applica meccanicamente la disciplina sulla
responsabilità dei director ai direttori generali, senza specificarne la fondamentale idoneità o meno
ad essere soggetti di deleghe ad istituire assetti adeguati. In tal senso dal combinato disposto delle
due previsioni normative derivanti dall’articolo 2086 e 2381 c.c., sembrerebbe che solo gli
amministratori siano idonei a curare l’istituzione di assetti 64 .
Diverso il caso dell’assenza di delega, in quanto sarebbe comunque il plenum ad avere in capo il
dovere, seppur in modo collegiale, di curare gli assetti e non già di occuparsi della semplice
L’ipotesi in cui operi un
valutazione di adeguatezza. amministratore unico, non comporta uno
65
scostamento da quanto detto sopra: il plenum svolge comunque tale fondamentale funzione .
Per quanto concerne l’applicazione ai sistemi alternativi rispetto al modello tradizionale, cioè il
sistema dualistico e monistico, è opportuno ricordare come la soluzione pratica ravvisata nei casi testé
Z
64 ANARDO, p. 278.
La ripartizione delle competenze, op. cit.,
F
65 ORTUNATO, p. 563.
Assetti organizzativi, op. cit., 37
66
affrontati, si applichino anche ai secondi . In tal caso la responsabilità nel sistema dualistico non
spetta agli organi non delegati, ma ai director con delega, e la valutazione agli amministratori
deleganti. Contrariamente nel sistema monistico, si ricade nel caso dell’assetto tradizionale. In sintesi:
2. Il caso delle s.r.l 67
Il tema delle s.r.l., annoverate nelle società di capitali, vedi slide sotto , è stato affrontato dal
legislatore operando una riforma indiretta al c.c.: l’articolo 2475 comma 6, per tramite del codice
della crisi d’impresa, è stato oggetto di rinvio, nel limite della loro reciproca congruità, all’articolo
che si potrà applicare la disciplina dell’articolo 2381 c.c., adattandola alla
2381. Ciò significa
specificità della s.r.l. e della s.rl.s..
Esistono due tipologie principali di s.r.l. a cui si riconducono diversi costi.
F
66 ORTUNATO, p. 563.
Assetti organizzativi, op. cit.,
67 https://www.doppiservizi.it/2021/03/04/societa-di-capitali-cosa-sono. Consultato il 19-06-2024. 38
68
Tratto da: misterfisco.com .
Si potrebbe dunque, accettando tale presupposto, tuttavia spa e srl sono funzionalmente ed
organizzativamente diverse, pertanto la normativa della prima non è perfettamente sovrapponibile
69
alla seconda . l’istituzione degli assetti adeguati per le s.r.l.
In tal senso occorre considerare sotto diversi profili:
vedasi articolo 2479 c.c. e l’obbligo di predisporre
innanzitutto la responsabilità dei soci, gli assetti
adeguati tenendo conto del tipo di amministrazione adottata, generalmente congiunta o disgiunta.
Per quanto concerne l’articolo 2479 c.c., è utile rammentare che il riformato articolo 2475 c.c. ad
opera del d.lgs. 83/2022, sanciva la competenza esclusiva degli amministratori a predisporre assetti,
contrasto, almeno sul piano formale, con la disciplina del primo: infatti l’articolo 2479
ponendo un
consente agli amministratori di richiedere ai soci di deliberare o meno su di una questione, purché
specifica, inclusi, potenzialmente, gli assetti adeguati, che tuttavia il riformato 2475 c.c. sembra
scongiurare. 70
Il noto notaio Angelo Busani affronta il tema sopra discusso .
68 https://www.misterfisco.it/saggi/responsabilita-limitata/. Consultato il 20-06-2024.
69 CIAN, III, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 739 s.
La s.r.l., Diritto Commerciale,
70
https://www.notaio-busani.it/it-IT/SOCIETA---Il-Codice-della-crisi-dimpresa-e-la-governance-della-Srl.aspx.
Consultato il 21-06-2024. 39
Tuttavia l’interpretazione dominante sembra essere un divieto di estendere il potere degli
inerenti all’istituzione degli assetti adeguati ai
amministratori di sottoporre questioni specifiche
71
soci , tuttavia altra parte della dottrina respinge tale interpretazione. Considerando infatti che le
delibere dei soci hanno solitamente natura vincolante, si tratterebbe dunque di applicare la deroga
dall’articolo 2364, 72
prevista co. 1, nr. 5 c.c. in tema di s.p.a ., che di fatto permette ai soci di deliberare,
l’amministratore
ma con effetti non vincolanti, se motiva la propria decisione, in luogo del 2479 c.c.
2.1 Il modello amministrativo delle s.r.l. e delle società non di capitali
71
CIAN, III, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 739 s.
La s.r.l., Diritto Commerciale,
72
CIAN, III, op. cit., pp. 741 s.
La s.r.l., Diritto Commerciale, 40
L’articolo 2475 comma 3 c.c. consente nell’ambito disciplinare delle s.r.l. di adottare un modello
di amministrazione congiuntivo o disgiuntivo, come mostrato dallo schema, il modello legale
d’amministrazione è quello ipotizzato dall’articolo 2257 c.c., il 2258 è una deroga da prevedere nello
mentre per il fascio di diritti e di obblighi per gli amministratori si applica l’articolo 2260 c.c.
statuto,
in tema di mandato.
Tale previsione è in realtà già contemplata per le società non di capitali o di persone, le quali però
rispetto alle prime differiscono per numerosi aspetti. Le differenza fra società di capitali e di persone
73
è fondata soprattutto sulla diversa esposizione dei soci verso le obbligazioni sociali , nelle società di
persone la responsabilità per le obbligazioni sociali è solidale: quindi il patrimonio del socio può
essere escusso per i crediti sociali, mentre per le società di capitali è limitata al conferimento del
socio. importante è l’articolo 2257 74
Particolarmente c.c. , il quale prevede come modello legale
l’amministrazione disgiuntiva: ad ogni socio è conferito il potere di amministrazione, con l’eccezione
del potere di opporsi dell’altro socio-amministratore, sui cui decideranno i soci, in ragione della
partecipazione agli utili, con il criterio della maggioranza. L’articolo 2258 pone una deroga: se si
adotta il modello congiuntivo d’amministrazione, prevede come criterio decisorio non il voto di
maggioranza, bensì il voto unanime, tranne per taluni atti in cui si procederà come prescritto dal 2257
75
c.c. Inter alia, come mostrato dal grafico di seguito, il modello disgiuntivo può essere privato del
diritto di porre un veto sull’atto amministrativo dell’altro socio, se previsto dallo statuto.
Il modello d’amministrazione congiuntiva solleva ben pochi dubbi circa il dovere degli
amministratori di provvedere all’istituzione degli assetti all’unanimità, o solo se contemplato dallo
di evitare un nocumento alla
statuto, a maggioranza degli stessi director. Laddove nell’urgenza
società, un singolo amministratore istituisse gli assetti adeguati, ex articolo 2258, comma 3 c.c.,
l’operazione risulterebbe consentita, ma solo in tale ipotesi 76 .
C
73 IAN, Giappichelli, Torino, 2016, p. 274.
Manuale di Diritto Commerciale,
C
74 AMPOBASSO, v. 2, UTET, Torino, 2023, p. 587.
Diritto Commerciale,
C
75 AMPOBASSO, v. 2, op. cit., p. 588.
Diritto Commerciale,
F
76 ORTUNATO, op. cit., p. 565.
Assetti organizzativi, 41
L’amministrazione disgiuntiva, diversamente dalla previsione normativa contemplata ex art.
2258 c.c., e visto l’obbligo, stabilito dall’art. 2086 c.c., in capo agli amministratori di istituire assetti
adeguati, il potere è conferito a ciascun amministratore disgiuntivo, ad eccezione di quel minimo di
77
coordinamento necessario e fisiologico fra gli stessi . Il livello minimo di coordinamento, sufficiente
per garantire una buona execution all’azienda, è garantita dalla possibilità di esercitare il diritto di
veto sull’atto amministrativo dell’altro socio. Di fatto, costringendo i soci a votare per porre fine
all’impasse, si favorisce un necessario dialogo fra gli stessi che a sua volta significa maggiore grado
di coesione e quindi coordinamento, anche fra gli amministratori. Naturalmente ciò non comporta né
una violazione dell’obbligo ex art. 2086 c.c., né una appropriazione della responsabilità dell’atto da
78
parte dei soci che rimane saldamente in capo ai directors .
2.1.2 Vigilanza sancita dall’articolo 2403 c.c., infatti il dovere
Diversa è invece la disciplina in tema di vigilanza,
di vigilare sugli assetti adeguati è un potere assai diverso dal semplice controllare. L’organo
competente, ovvero il collegio sindacale, vigila sul concreto funzionamento dell’assetto adeguato
istituito e non solo sull’adeguatezza astratta dello stesso 79 . Come conseguenza della riforma del diritto
societario del 2003 il legislatore ha provveduto a elencare con maggiore puntualità i poteri del
collegio sindacale: i sindaci hanno il dovere di vigilare sulla corretta amministrazione,
sull'adeguatezza e sul funzionamento effettivo dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società. Quindi il collegio svolge una funzione di vigilanza e non di mero
preventiva
controllo sull’andamento dell’impresa.
attuale
Mentre il c.d.A. si limita a valutare, i sindaci, contrariamente, sono tenuti a vigilare fattivamente
un’azione d’impulso al processo d’avvio
80
sulla loro concreta attuazione . Il plenum svolge dunque
degli assetti, nel mentre il c.d.A. potrebbe al limite avocare a sé la procedura. Il tipo di vigilanza
l’assetto adeguato è preso
spettante al collegio sindacale è definita come ex post, nella misura in cui,
dinamica dell’impresa nel corso del tempo,
come un dato, che tuttavia dovrà nella fisiologica
confermare la propria adeguatezza, prevenendone una possibile non congruità. Il legislatore
F
77 ORTUNATO, p. 565.
Assetti organizzativi, op. cit.,
F
78 ORTUNATO, p. 208.
Assetti organizzativi, op. cit.,
C
79 AMPOBASSO, v. 2, op. cit, p. 589.
Diritto Commerciale,
C
80 AMPOBASSO, v. 2, op. cit., p. 590.
Diritto Commerciale, 42
ammoderna la funzione del collegio passando dal semplice dovere di controllo, al più dinamico potere
ispezioni, richiesta d’informative agli amministratori 81
di vigilanza che include, ex art. 2403-bis, .
82
Quanto sopra detto rimane confinato alla sola ipotesi dell
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