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LE OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE
Una società può avere attività che gestisce direttamente o partecipazioni in altre attività; ma
potrebbe anche comprare azioni proprie.
Quando avviene quest’operazione, la società paga le azioni e un azionista ottiene i soldi: è
come un aumento di capitale negativo perché la società paga e riduce i titoli in circolazione.
È una situazione che caratterizza in generale tutte le società, non solo quelle quotate.
Sostanzialmente la società riduce il capitale sociale della quota pagata per riacquisire le
azioni proprie. La società deve avere dei requisiti di bilancio tali da poterlo fare.
È come se il capitale scomparisse: la società diventa più piccola in termini di capitale.
Un’azionista che non vende le proprie quote diventa più grande in una società più piccola.
Osservazione:
Le imprese americane fanno uscire soldi a titolo di dividendo pari a circa il 2%.
È la stessa cifra a cui le imprese pagano le azioni per riacquistarle.
Le azioni proprie sono come un dividendo che viene pagato a solo un azionista.
Le azioni proprie possono essere:
-‐ Acquistate o in senso stretto o da parte di una controllata;
-‐ Sottoscritte;
-‐ Provenire da altre operazioni (fusioni, regali ecc);
Le grandi società quotate comprano azioni proprie per vari
motivi:
Se pensano che le azioni siano sottovalutate (magari le annullano);
• Per usarle per mettere in piedi alleanze;
• Per difendersi contro scalate ostili.
•
Per un’impresa caratterizzata da 2 società che hanno una le azioni dell’altra, a livello di
sistema è come se l’impresa avesse azioni proprie: infatti, per effetto del Decreto Legislativo
n° 315/1995, la disciplina dell’acquisizione di azioni della società controllante, da parte di una
controllata, è equiparata quasi integralmente alla disciplina dell’acquisizione delle azioni
proprie.
EXOR FIAT
30%
Per esempio:
Se la Fiat compra azioni Fiat o se la Fiat compra azioni Exor, per il Codice Civile è la stessa
cosa.
Esempio:
Il governo Letta ha imposto a Scaroni (A.D. di Eni) di acquistare il 10% di azioni proprie.
Nel piano di privatizzazioni che aveva concepito Letta si pensava di vendere circa il 3% delle
azioni di Eni. In questo modo lo Stato avrebbe ridotto la propria quota in Eni e per questo ha
imposto di ridurre il capitale a Eni in modo da mantenere la quota del 30% anche dopo la
vendita del 3%.
La
sottoscrizione di azioni proprie era vietata (sia se acquistate dall’emittente sia se
acquistate da controllate dell’emittente) prima della riforma del 2003; ora l’ammissibilità è
condizionata all’autorizzazione dell’assemblea e alla esistenza delle condizioni per l’acquisto.
È un tema molto giuridico e poco economico.
15
La violazione del divieto in esame non determina l’invalidità tout court del negozio di
sottoscrizione. Sotto il profilo civilistico deve considerarsi separatamente:
1) Il caso di sottoscrizione diretta
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto si intendono sottoscritte e devono essere
liberate rispettivamente:
in caso di sottoscrizione delle proprie azioni in fase costitutiva (i
• sottoscrittori sono promotori e fondatori);
in caso di sottoscrizione delle proprie azioni in fase di aumento del
• capitale dagli amministratori (i sottoscrittori sono gli amministratori);
in caso di sottoscrizione delle azioni della controllante da parte della
• controllata (i sottoscrittori sono gli amministratori della controllata);
2) Il caso di sottoscrizione indiretta
Coloro che hanno sottoscritto in nome proprio e per conto della società si considerano
a tutti gli effetti sottoscrittori per conto proprio.
Le condizioni di legittimità dell’acquisto di azioni proprie o della società controllante sono:
1. L’impiego esclusivo di somme prelevate da utili distribuibili o da riserve disponibili: per
non intaccare il capitale sociale e per evitare di intaccare la sua funzione di garanzia.
2. L’acquisto di azioni interamente liberate (il capitale può anche non essere versato tutto:
se il capitale viene immesso solo per il 25% le azioni non sono liberate, cioè non sono
state pagate interamente): perchè se le azioni non sono ancora state totalmente pagate,
non possono essere riacquistate;
3. Nelle società aperte, il valore nominale delle azioni acquistate non deve superare un
quinto del capitale: per fissare un livello di guardia.
Le società aperte, che prima non potevano comprare più del 10%, sono le società per
azioni grandi (per le non quotate piccole si può andare oltre senza limiti).
Esistono alcuni casi speciali di acquisto di azioni proprie:
Acquisto effettuato in esecuzione di una deliberazione assembleare di riduzione del
• capitale sociale, da attuarsi mediante “riscatto e annullamento di azioni”;
Azioni proprie acquistate per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
• Acquisto a titolo gratuito;
• Azioni &nbs