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Tutela dei minori e contesti familiari,
159 Costanzo S., “Tra famiglia d’origine e famiglia adottante:la doppia appartenenza dell’adozione mite”, in
n. 9, ottobre 2008.
Famiglia e minori,
160
“Questa particolare tipologia d’intervento consiste in un affidamento familiare senza termine fissato o
fissabile. La prassi di quest’intervento è stata prospettata e sperimentata dal Tribunale per i Minorenni di Bari;
tale procedimento trova applicazione a favore di minori il cui affido familiare si sia protratto oltre i termini
previsti e pur non potendo stabilire una condizione di abbandono sarebbe comunque pregiudizievole il rientro
nella famiglia d’origine”, in Ibidem. 57
Nei momenti di confronto con gli affidatari, e durante i colloqui con l’assistente
161 dalle domande poste da
sociale, quindi il minore cerca di “tutelare la famiglia d’origine”
162
entrambi. Al riguardo ritengo interessante riportare la vicenda di un minore, in affidamento
familiare da due anni perché i genitori avevano carenti capacità genitoriali, il quale si trovava
a colloquio con un operatore durante un incontro di verifica del percorso di affidamento. In
quest’occasione il bambino diceva al professionista che gli doveva dire un segreto e si
esprimeva confidando : “Mamma mia è povera, però mi vuole bene”, l’operatore comprende
che per il minore è difficile esternare il suo timore di essere stato abbandonato dalla madre e
per il bambino è allo stesso tempo faticoso “rivelare” il segreto che la madre gli ha
163 . Per il minore è quindi importante poter riconoscere nell’assistente sociale un
confidato
punto di riferimento a cui esternare i propri pensieri sapendo che la riservatezza dei propri
164
genitori non è violata, in quanto l’operatore diventa una persona di fiducia .
161 “Quando al minore viene invece consentito di potere custodire il suo passato come un valore, quando può
permettersi di idealizzare la figura di un padre cattivo o di una madre cattiva e, in un processo di
fantasmatizzazione, interiorizzarli come figure positive (La mia mamma poverina non ha i soldi, ma lei è buona
e mi vuole bene), sarà in grado di accedere alla nuova relazione affettiva”, in Deodato M., “La difficile
genitorialità dell’affidatario: i punti di forza e le criticità”, in n. 2/2007, p. 216.
Minorigiustizia,
162 Abruzzese S., “Ti devo dire un segreto”. Breve dialogo su abbandono e accoglienza”, in n.
Minorigiustizia,
4/2006, p. 121.
163 “La madre aveva bisogno di difendersi, e deve avergli detto, non ho voluto abbandonarti io, sono state le
circostanze, anzi è stata l’assistente sociale. Mamma tua è povera, però ti vuole bene”, in pp. 122-23.
Ibidem,
164 “Per trattare con i bambini in modo adeguato è necessario avere la padronanza delle tecniche per condurre il
colloquio con i più piccoli, sapendo costruire un rapporto di fiducia basato sulla reciprocità, la comunicazione e
sul dire la verità. Il compito dell’assistente sociale è quello di dare voce ai più piccoli e porsi nei loro confronti in
una posizione di ascolto tale da indurli a riuscire ad esprimere pensieri che non potrebbero permettersi di dire ai
genitori o a chi si prende cura di loro” (così Pittaluga M., Roma, Carocci, 2000, p. 30).
L’estraneo di fiducia, 58
3.2. La tutela della riservatezza del minore
Al minore, in quanto essere umano, è riconosciuta la titolarità di tutti i diritti
165 , tra i quali, assume primaria importanza “la dignità umana” (art. 1 Carta dei
fondamentali 166 . Il riferimento della dignità è molto importante per comprendere la
diritti fondamentali)
posizione del minore all’interno della famiglia e nei rapporti con i terzi, infatti, il
riconoscimento di tale diritto “è il mezzo più efficace per garantire al bambino quella tutela
167
che è naturale per l’adulto e che è resa necessaria dalla sua condizione di minorità” .
Funzionale al riconoscimento al minore della dignità umana è il riconoscimento del diritto
all’ascolto: “l’opinione dei minori deve essere presa in considerazione in funzione della loro
età e della loro maturità” (art. 24 Carta dei diritti fondamentali): tale diritto ha trovato parziale
attuazione in Italia in materia di adozione con la legge 149/2001. Corollario del diritto del
minore all’ascolto sono il diritto a essere informato sulle eventuali conseguenze di ogni sua
168
decisione e il diritto che l’ascolto avvenga in un contesto che ne permetta lo svolgimento .
Nell’affidamento familiare il problema del rispetto del diritto del minore alla
riservatezza si pone:
a) nei confronti dei servizi socio – assistenziali territoriali
b) nei confronti degli affidatari
c) nei confronti della famiglia d’origine
a) Per garantire il rispetto del diritto del minorenne all’ascolto (nel significato
esaminato i servizi socio – assistenziali devono organizzare i colloqui con il minore
supra),
seguendo regole precise. “Il minore deve essere informato dello scopo dell’incontro e delle
condizioni del suo svolgimento, l’incontro deve avvenire in un ambiente idoneo, è
165 Cassano, “I diritti della personalità e le aporie logico – dogmatiche di dottrina e giurisprudenza, in Dir. fam.
2000, p. 1401.
pers.,
166 Art. 1, Carta dei diritti dell’Unione europea, afferma che: “La dignità umana è inviolabile.
Dignità umana,
Essa deve essere rispettata e tutelata”.
167 Uccella, “Diritti umani del minore e (non) tutela penale degli stessi: prime riflessioni per un ordinamento
dalla parte del minore come persona”, in volume IV, 1989, p.66.
Giur. it.,
168 Pazè P., “L’ascolto del minore”, relazione tenuta il 19 novembre 2003 all’incontro di studio “Il bambino
ascoltato”, in volume IV, 2004, fasc. speciale “Il bambino ascoltato. Esperienze a
Psicanalisi e metodo,
confronto e nuove sollecitazioni legislative”, pp. 57-90. 59
assolutamente preferibile l’ascolto a due, è indispensabile curare l’accoglienza per mettere a
proprio agio il minore, dare spazio al racconto dello stesso, essere sinceri con il minore e
169
cercare di capirlo e di instaurare un rapporto di fiducia” .
b) La legge 149/2001 (art. 5, comma 1°) dispone che “l’affidatario deve essere
sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al
minore affidato”. Tale ascolto, che non costituisce una testimonianza, “è obbligatorio ed è
diretto non solo a assicurare l’ingresso di informazioni assunte da chi più direttamente
conosce la condizione attuale del bambino ma anche a fare partecipare ai procedimenti con le
170 .
loro opinioni e proposte delle persone che sono titolari di diritti e doveri verso il bambino”
171
Le famiglie affidatarie, infatti, possono chiedere di essere sentiti dal tribunale quando
l’oggetto del giudizio riguardi l’affidamento del minore. I provvedimenti di affidamento
devono essere “comunicati” agli affidatari, sia per richiedere modifiche sia per proporre
impugnazioni, ma per tutelare la riservatezza del minore durante il procedimento “è
necessario che gli atti non siano notificati agli affidatari in quanto non sono parti del
172 . Perciò il tribunale ha stabilito che per tutelare la riservatezza il Servizio
procedimento”
Sociale non può notificare il decreto che dispone l’affidamento, ma deve produrre un
documento che sintetizzi il dispositivo giudiziario fornendo le informazioni più importanti
circa la situazione del minore, in particolare sulle misure sociali e psicologiche attivate per il
suo sostegno.
Lo stesso art. 5 della legge 149/2001 dispone che “l’affidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, istruzione e educazione tenendo
conto delle indicazioni dei genitori”, disposizioni compatibili con l’art. 316 Cod. civ. in
quanto l’affidatario esercita i poteri connessi ala potestà, “nell’ambito dei rapporti con
l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie”. In merito ai rapporti con le istituzioni
169 Spagna, ordinamento internazionale, Fadiga L., p. 141-42.
op. cit.,
170 Pazè P., “Dove va l’affido a lungo termine e altre questioni”, in n. 2/2007, p.231.
Minorigiustizia,
171 Art. 105, Codice Procedura Civile afferma che: “Ciascuno può intervenire in un
Intervento volontario,
processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo
all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni
di alcune delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
172 “Il decreto che dispone l’affidamento familiare di un minore non può essere notificato alle persone degli
affidatari in quanto non si tratta di parti in senso tecnico del procedimento di limitazione della potestà”, Circolare
del presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, in n. 158, aprile-giugno 2007,
Prospettive assistenziali,
pp. 56-57. 60
scolastiche se l’affidamento “è previsto per un periodo piuttosto lungo, il minore dovrebbe
173 .
essere iscritto nello stato di famiglia, anche per facilitarne le iscrizioni scolastiche”
Quest’argomento è interessante in quanto sempre più di frequente le insegnanti sono coinvolte
in situazioni che riguardano bambini in affidamento, ad esempio si pone il problema su come
compilare le certificazioni scolastiche (ad esempio con quale cognome iscrivere a scuola un
minore in affidamento preadottivo o come compilare i tabelloni scolastici? Possono sorgere
altri problemi anche per quanto riguarda la residenza dell’alunno) per conciliare due diverse
esigenze: “la necessità che tali documenti ufficiali vengano intestati con il nome reale
dell’alunno al momento in cui sono emessi e la necessità di non consentire l’eventuale
174
identificazione del minore in affidamento a rischio giuridico” . L’assistente sociale perciò
deve informare l’istituzione scolastica riguardo al tipo di rapporto che il minore in
affidamento ha con la sua famiglia d’origine al fine di stabilire anche il loro comportamento
verso la famiglia d’origine, in modo da evitare che le insegnanti rivelino notizie sul minore,
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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