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Analisi comparata degli istituti affidamento etero familiare e dell'affiliazione, alla luce dell'evoluzione
del diritto di Analisi comparata degli istituti affidamento etero familiare e dell'affiliazione, alla luce
dell'evoluzione del diritto di famiglia e dei singoli istituti in esame, il fondamento che ha spinto il
legislatore all'abrogazione dell'affiliazione.
L'articolo 3 della Convenzione Onu di New York sui diritti del fanciullo sancisce che :" In tutte le azioni
riguardanti bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali o autorità
amministrative, corpi legislativi, i maggiori interessi dei bambini devono costituire oggetto di primaria
importanza".
Tale norma di diritto internazionale è un principio con carattere programmatico, l' art. 3 dall'entrata in
vigore con la legge di ratifica del 27 maggio 1991 n. 791 è divenuto principio cardine del nostro
ordinamento giuridico, il più importante criterio interpretativo delle singole norme per superare le ambiguità
stesse.
Il principio della tutela del minorenne si ricava anche da norme di rango costituzionale, ad esempio le norme
2 e 31 della costituzione fanno si che la protezione della personalità del minorenne sia un valore
costituzionalmente garantito.
Nel nostro ordinamento minorile il soggetto in formazione è titolare di autentici diritti soggettivi, il cui
godimento deve essere garantito e la protezione stimolata.
Ai sensi della normativa in esame, possono essere autorizzati, con decreto del Tribunale dei Minori, ad
accedere alle informazioni sull'identità dei genitori d'origine:
1) Gli adottati che hanno raggiunto l'età di 25 anni ( comma 5, art. 28).
2) Gli adottati che hanno raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua
salute psico-fisica ( comma 5, art. 28).
3) I genitori adottivi, finché è minore il figlio, " solo per gravi motivi e comprovati motivi" ( comma 4 ,
art.28).
4) Il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, finché è minore il figlio, in casi di
necessità ed urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minorenne ( comma 4; art. 28).
La condizione dell'affiliato risultava caratteristiche di temporaneità e precarietà , produceva una minore
intensità di effetti rispetto all'adozione e risultava diversa da quella del figlio legittimo o legittimato o
riconosciuto o adottivo.
La nuova normativa ha previsto all'art. 79 un regime transitorio di tre anni nel corso dei quali i coniugi in
possesso di determinati requisiti potevano chiedere la convenzione in rapporti adottivi delle delle afflizioni
dichiarate nei confronti dei soggetto minorenni all'epoca del provvedimento.
Alle affiliazioni non convertite in adozioni continuerà ad applicarsi l'antico regime, in particolare per quanto
riguarda la revoca e l'estinzione.
Nei casi in cui ciò non è avvenuto, l'eventuale richiesta di accesso e sulla tutela della riservatezza.
Va aggiunto che l'art. unico della legge n. 48/1994 ha disposto che " i figli legittimi e i figli naturali
riconosciuti, al cognome dei quali aggiungono quello dell'affiliante ai sensi dell' art. 408, secondo comma,
c.c. ora abrogato, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia
presentando domanda al procuratore generale presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è situato
l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce e che il procuratore
generale provvede on decreto , "acquista copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni
altra idonea documentazione anagrafica".
Merita un cenno il tema dell' accesso da parte dei minorenni affidati.
I soggetti affidati sono, ai sensi del codice civile e del titolo 1 bis, artt. 2-5, della legge n. 184/83, i
minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, il cui affidamento è disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori e da genitore esercente la potestà, dal tutore, dal
Tribunale per i minorenni ove manchi l'assenso dei genitore o del tutore.
I provvedimenti che limitano o escludono la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che
pronunciando la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330, 332 c.c.,
che dettano disponibili per che ovviare ad una condotta pregiudiziale ai sensi dell' art. 333 c.c. , o che
dispongono l'affidamento contemplato dall'articolo 4 della legge n. 184/83, non statuiscono in via decisoria e
definitiva su dette posizione, state la loro revocabilità e modificabilità (Cass. Sezioni Unite, n. 6220/1986).
E' possibile sia nei casi di minorenni affidati temporaneamente sia di minorenni affidati e poi adottati che i
genitori naturali, anche se esclusi direttamente da ogni compito educativo nei confronti del minorenni, fra
questi la famiglia adottiva.
Il fondamento va trovato nell'amministrazione di sostegno che è un istituto che, può essere accolto come una
positiva novità applicabile al mondo dei disabili e degli incapaci.
Dal complesso impianto della legge emerge un maggior rispetto per le persone incapaci, trattate alla stregua
di esseri umani agenti e titolari di diritti.
Il legislatore sembra aver compreso, in teoria nella pratica bisognerà attendere le prime applicazioni del
recente istituto per valutarne le utilità effettive, che l'individuo affetto da handicap merita rispetto ed è dotato
di potenzialità da cui non deve sempre e necessariamente essere tutelato, ma che possono essere un elemento
che va sviluppato in funzione della sua crescita personale all'interno della civile.
Non ha valore per i procedimenti relativi all'amministrazione di sostegno, la sospensione feriale dei termine
processuali.
L'istituto dell'amministrazioni di sostegno tende a coinvolgere il beneficiario e non solo a limitarlo ,
permettendogli di dialogare con il suo tutelante, che ha l'obbligo di tener conto delle necessità e dei desideri
dell'incapace; contribuendo alla gestione dei suoi interessi e responsabilizzandolo ove la menomazione
psichica consenta di cogliere il concetto in sé.
E' giusto che alle persone disabili sia permesso di agire autonomamente per soddisfare le proprie esigente
quotidiane.
Altra disposizione importante ai fini della qualità esistenziale, in modo che l' handicappato possa vivere.
Eventualmente distorsioni dell'istituto, dovute all'autonomia sui sono lasciati amministratore e incapace,
sono limitate da precise norme relative ai controlli giudiziari e dalla centralità determinante nelle scelte e
nelle azioni, degli interessi del beneficiario.
La legge 6/2004 e l'istituto dell'amministrazione di sostegno sembrano proporre una tutela per la persona
handicappata e non solo per la malattia dell'handicap.
Famiglia e dei singoli istituti in esame, il fondamento che ha spinto il legislatore all'abrogazione
dell'affiliazione.
L'articolo 3 della Convenzione Onu di New York sui diritti del fanciullo sancisce che :" In tutte le azioni
riguardanti bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali o autorità
amministrative, corpi legislativi, i maggiori interessi dei bambini devono costituire oggetto di primaria
importanza".
Tale norma di diritto internazionale è un principio con carattere programmatico, l'art. 3 dall'entrata in vigore
con la legge di ratifica del 27 maggio 1991 n. 791 è divenuto principio cardine del nostro ordinamento
giuridico, il più importante criterio interpretativo delle singole norme per superare le ambiguità stesse.
Il principio della tutela del minorenne si ricava anche da norme di rango costituzionale, ad esempio le norme
2 e 31 della costituzione fanno si che la protezione della personalità del minorenne sia un valore
costituzionalmente garantito.
Nel nostro ordinamento minorile il soggetto in formazione è titolare di autentici diritti soggettivi, il cui
godimento deve essere garantito e la protezione stimolata.
Ai sensi della normativa in esame, possono essere autorizzati, con decreto del Tribunale dei Minori, ad
accedere alle informazioni sull'identità dei genitori d'origine:
1) Gli adottati che hanno raggiunto l'età di 25 anni ( comma 5, art. 28).
2) Gli adottati che hanno raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua
salute psico-fisica ( comma 5, art. 28).
3) I genitori adottivi, finché è minore il figlio, " solo per gravi motivi e comprovati motivi" ( comma 4 ,
art.28).
4) Il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, finché è minore il figlio, in casi di
necessità ed urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minorenne ( comma 4; art. 28).
La condizione dell'affiliato risultava caratteristiche di temporaneità e precarietà , produceva una minore
intensità di effetti rispetto all'adozione e risultava diversa da quella del figlio legittimo o legittimato o
riconosciuto o adottivo.
La nuova normativa ha previsto all'art. 79 un regime transitorio di tre anni nel corso dei quali i coniugi in
possesso di determinati requisiti potevano chiedere la convenzione in rapporti adottivi delle delle afflizioni
dichiarate nei confronti dei soggetto minorenni all'epoca del provvedimento.
Alle affiliazioni non convertite in adozioni continuerà ad applicarsi l'antico regime, in particolare per quanto
riguarda la revoca e l'estinzione.
Nei casi in cui ciò non è avvenuto, l'eventuale richiesta di accesso e sulla tutela della riservatezza.
Va aggiunto che l'art. unico della legge n. 48/1994 ha disposto che " i figli legittimi e i figli naturali
riconosciuti, al cognome dei quali aggiungono quello dell'affiliante ai sensi dell' art. 408, secondo comma,
c.c. ora abrogato, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia
presentando domanda al procuratore generale presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è situato
l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce e che il procuratore
generale provvede on decreto , "acquista copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni
altra idonea documentazione anagrafica".
Merita un cenno il tema dell' accesso da parte dei minorenni affidati.
I soggetti affidati sono, ai sensi del codice civile e del titolo 1 bis, artt. 2-5, della legge n. 184/83, i
minorenni temporaneamen