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Riassunto esame Clinica psicodinamica, prof. Xibilia, libro consigliato Affidamento dei figli nella crisi della coppia, Motta, Di Stefano Pag. 1 Riassunto esame Clinica psicodinamica, prof. Xibilia, libro consigliato Affidamento dei figli nella crisi della coppia, Motta, Di Stefano Pag. 2
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Conseguentemente si provvederà anche all’assegnazione della casa coniugale e, a

stabilire l’esercizio separato della potestà, nel senso che per i settori individuati o nei

periodi di rispettiva permanenza ciascuno (disgiuntamente )senza l’accordo interno

dell’altro potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che riterrà +

opportune. Tali scelte potranno riguardare 3 diversi livelli di esercizio della potestà:

1. Atti routinari: quali il permesso al figlio di uscire la sera, autorizzarlo

all’acquisto di merce di modico valore, ecc…. ciascun genitore potrà prendere

la decisione senza comunicare nulla all’altro;

quali la partecipazione ad un’attività sportiva, la frequenza

2. Atti di vita normale:

scolastica, ecc… tali scelte vanno prese di comune accordo a meno che non sia

diversa prevista la separazione dell’esercizio della potestà. In presenza di

contrasti tra i genitori si delinea un intervento del giudice solo in via indiretta e

non per la decisione del caso concreto. Infatti solo per le questioni di maggiore

importanza la disciplina ammette l’intervento del giudice sul caso concreto.

Occorre precisare che il comune accordo per gli atti di vita normale o di

ordinaria amministrazione, riguarda la fase decisionale interna e sussiste se la

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decisione assunta da uno, sia conforme ai parametri generali concordati

preventivamente insieme; discorso diverso va fatto con riferimento

all’attuazione verso l’esterno di quella decisione, nel senso che ciascuno dei

genitori può sempre compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria

amministrazione agendo in nome e per conto del minore. Se poi tale negozio è

dell’accordo interno non sarà comunque soggetto

stato compiuto in violazione

ad annullamento.

3. Questioni di maggior interesse: in caso di disaccordo (es: iscrizione del figlio

ad una scuola cattolica o laica, intervento chirurgico o terapeutico,ecc…) la

decisione è rimessa al giudice. Egli dovrà scegliere tra le 2 diverse opzioni

quella ritenuta più adeguata agli interessi del minore. Il comune accordo

imposto dalla norma riguarda solo il profilo decisionale interno come per gli

atti di vita ordinaria o negoziali di ordinaria amministrazione, mentre il potere

rappresentativo esterno resta separato.

Per quanto riguarda i rapporti esterni a valenza patrimoniale: dovrebbe rimanere il

criterio distintivo fondato sulla differenziazione tra atti di ordinaria straordinaria

amministrazione. Si dovrebbe ritenere che la regola è che: nei rapporti patrimoniali

con terzi, se l’atto è di ordinaria amministrazione è validamente compiuto anche se

disgiuntamente; se l’atto è di straordinaria amministrazione occorrerà invece, la

rappresentanza congiunta.

Nell’ipotesi di affidamento esclusivo: vi è una scissione tra potere interno decisionale

(sempre congiunto x le questioni di particolare importanza) ed esterno attuativo, che

l’esclusiva

compete solo al genitore cui quei poteri sono stati attribuiti (avendo questi

rappresentanza del minore) e, ove compia l’atto in contrasto senza aver ricercato

l’accordo con l’altro genitore, l’atto resta in caso valido.

nel rapporto con i figli nulla dovrebbe mutare con l’affidamento

Profili patrimoniali:

se non nei limiti in cui la non più costante presenza giornaliera dell’uno

condiviso,

incide nel far fronte alle quotidiane necessità economiche della prole. Così se per

effetto dell’affidamento condiviso entrambi continuano ad esercitare la potestà e

devono prendersi cura dei figli, tanto si riflette sotto il profilo economico. Fissata una

quota ideale mensile per il mantenimento dei figli e adeguata alle loro esigenze, alle

capacità economiche dei genitori ed al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di

matrimonio, il padre deve farsene carico in misura proporzionale al suo reddito.

Fissata la misura va stabilito il modo in cui ciascuno deve farvi fronte. Esso può

essere: 7

 Diretto: (ciascuno dei genitori provvede al mantenimento) cioè provvedendo in

all’acquisto dei beni e del pagamento delle spese necessarie.

proprio

 cioè tramite il versamento all’altro coniuge della somma in denaro.

Indiretto:

Tuttavia, la modalità diretta di contribuzione da parte del padre si contrae

necessariamente, per espandere quella indiretta, in presenza di figli in tenera età o

affetti da patologie fisiche o psichiche.

L’assegno qui assume un aspetto compensativo del lavoro domestico e di cura svolto

dalla madre quando ella si dedica interamente o prevalentemente ai compiti di cura e

assistenza giornaliera del figlio, dei quali invece, l’altro risulta sgravato.

A prescindere dall’età del minore, in presenza di madre casalinga e priva di redditi, si

corre tuttavia il rischio che questa, limitandosi a dover gestire per il figlio solo la

somma restante che a fini strettamente alimentari le verserà il coniuge, non abbia la

possibilità di provvedere alle spese non di prima necessità, con il risultato che la

figura materna agli occhi del minore possa risultare sminuita: in tale ipotesi una

maggiore entità dell’assegno mensile potrebbe rimediare a mantenere intatti i

rapporti.

Accordi: in presenza di un accordo tra le parti nel senso che il minore vada affidato

solo ad un genitore, il giudice deve solo valutare se in relazione alla situazione

concreta ciò sia contrario all’interesse del minore.

i rimedi contrastanti l’inadempimento della contribuzione

Inadempimento e rimedi:

diretta risultano + difficoltosi rispetto a quelli della contribuzione indiretta. Qualora

l’uno non si faccia carico dei propri obblighi, l’altro dovrà anticipare le relative spese,

agendo poi in giudizio per via straordinaria ai fini dell’eventuale recupero. Il ricorso

alla modifica delle condizioni può servire a non aggravare la posizione del minore.

verrà assegnata tenuto conto dell’interesse dei figli e, quindi al

Casa coniugale:

genitore col quale è stato disposto che essi convivano; se l’immobile è in

dovrà tenersi conto, ai fini dell’assegno, del risparmio di spesa per

comproprietà:

l’uno e l’eventuale aggravamento dell’altro per la necessità di locare altro alloggio; se

in locazione: dovrà tenersi conto allo stesso modo dei relativi costi.

Costituisce ragione giustificatrice della revoca dell’assegnazione: la convivenza more

uxorio del coniuge assegnatario. Tuttavia tale disposizione comporterebbe un

pregiudizio in danno del minore (privato del suo habitat) per conseguire finalità

punitive di una condotta dell’altro coniuge di per se lecita.

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Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è adottato solo su domanda del

genitore collocatario, cui è rimessa la scelta in quanto diritto disponibile.

Residenza del minore: la residenza del minore (o domicilio) in presenza di un

affidamento condiviso, va identificata con quella del genitore collocatario. Per quanto

riguarda la scelta di uno o entrambi i genitori di trasferirsi in un’altra città o Stato: il

cambiamento di residenza se interferisce con le modalità di affidamento permette

all’altro genitore di chiedere la “ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti

adottati, compresi quelli economici”.

In caso di affidamento ad entrambi i genitori, ciascuno di essi ha diritto di intervenire

nella decisione riguardante il luogo di residenza dei figli. Fermo restando il diritto

garantito a ciascuno di mutare la propria residenza, quando questa scelta venga

compiuta unilateralmente (in un affidamento condiviso) da genitore presso cui è

collocato il minore, l’altro potrà ricorrere al giudice (vertendosi su una delle questioni

di “maggiore interesse” richiamate dalla norma): ciò per valutare se tale scelta si

ripercuota negativamente sul minore in termini di sradicamento dall’ambiente in cui

ha sempre vissuto e quant’altro. In caso di ritenuto pregiudizio potrà esser rimesso in

discussione l’assetto della disciplina adottando un provvedimento di modifica della

collocazione del minore o anche del regime di affidamento, soprattutto se la

lontananza è ritenuta incompatibile con l’affidamento condiviso. In ogni caso la

lontananza dei genitori imporrà un riassetto sia delle modalità di permanenza presso

il genitore non collocatario, sia degli aspetti economici per i maggiori costi da

sostenere per gli spostamenti.

Figli maggiorenni: il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non

indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Esso, salva

diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Regime ante riforma: legittimato a pretendere il contributo per il mantenimento dei

figli maggiorenni conviventi non autosufficienti è anche il genitore; la sua

legittimazione concorre in astratto con quella del figlio maggiorenne, che può farla

valere autonomamente. Il genitore affidatario, che continua a provvedere al

mantenimento dei figli conviventi divenuti maggiorenni e non ancora autosufficienti

economicamente, resta legittimato a pretendere il contributo per il mantenimento

futuro dei figli stessi e, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo

dovuto dall’altro genitore.

Secondo primi commentatori della riforma questa norma, presupponendo che unico

creditore, in quanto avente diritto, è solo il maggiorenne, impone per essere accordato

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l’assegno, una domanda da parte sua quale soggetto legittimato. Il genitore

e, se l’assegno era stato

convivente non avrebbe alcuna legittimazione ad agire

previsto quando il figlio era ancora minorenne, allo scadere del 18° anno cessa detto

obbligo contributivo. Tale tesi, tuttavia non può essere accolta.

Inoltre si equiparata espressamente ai figli minori i figli maggiorenni portatori di

grave handicap in favore dei quali può agire il genitore con essi convivente pur nel

caso di handicap solo fisico in presenza del quale essi conservano intatta la loro

autonoma capacità di agire in giudizio. 10

PARTE II: LE POSSIBILI FORME DI AFFIDAMENTO NEL REGIME ATTUALE

L’affidamento esclusivo nell’ambito della novella ed i suoi confini rispetto al

regime dell’affidamento condiviso

L’affidamento esclusivo (o monogenitoriale) è oggi relegato ad ipotesi residuale,

via d’eccezione solo in presenza di specifiche circostanze che rendano

applicabile in

pregiudizievole per il minore l’affidamento condiviso.

Abbiamo detto inoltre che

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
14 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/07 Psicologia dinamica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher swarovskyna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Clinica psicodinamica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Xibilia Concetta.