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L'affidamento a tempo parziale.
Il minorenne ha diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia che è il mezzo sociale
preferenziale.
Nelle situazioni di fatto di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, si cerca di
garantire il recupero di questa imponendo ai servizi sociali di non limitarsi a recepire passivamente
le insufficienze delle difficoltà, ma costituendo opportuni strumenti di aiuto e sostegno.
un presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità è la valutazione dello stato di
abbandono, sull'accertamento che questa inidoneità abbia arrecato o possa provocare, danni gravi ed
irreversibili ad una equilibrata crescita dell'interessato.
La situazione di fatto obbiettiva, consiste in una situazione di pericolo del sano sviluppo psico-
fisico del minorenne che è l'interesse esclusivamente tutelabile.
I provvedimenti civili del tribunale per i minorenni conducono alla questione che ruota intorno alla
costatazione che la scelta operata dalla Costituzione Italiana è di attribuire alla persona i diritti della
persona, categoria di diritti inviolabili art.2 Cost.
Il diritto sostanziale ha recepito un intervento legislativo che i diritti costituzionali prevedono per il
riconoscimento al diritto all'identità personale per cui ha diritto a mantenere il rapporto con la
propria famiglia allargata.
Questi valori centrali nel nostro ordinamento rispetto alla codificazione del 1942, non ebbero
immediatamente seguito nel riconoscimento di previsioni legislative dei singoli diritti della
personalità.
L'individuazione degli strumenti processuali permette di esercitare la tutela di tali diritti medesimi,
il diritto sostanziale ha risentito dell'indirizzo protettivo-interventista previsto dai principi
costituzionali in favore dell'infanzia e della famiglia solo dopo.
Solo più tardi vennero recepite le istanze derivanti dalle convenzioni internazionali es.
Convenzione di New York N. 176 27 maggio 1991 sui diritti dell'infanzia e adolescenza "
Convention on the rights of the child", che trova i suoi punti cardine nella:
1) Non discriminazione;
2) Superiore interesse;
3) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo;
4)Ascolto delle opinioni del minorenne.
Le situazioni di indigenza non possono essere un ostacolo all'esercizio del diritto del minorenne alla
propria famiglia, a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.
Questi tipi di provvedimento di cui dispone il giudice tutelare, possono essere consensuali,
giudiziali di cui dispone il tribunale dei minorenni, civili, amministrativi, ablativi.
Ad esempio l'affidamento consensuale è un provvedimento ablativo amministrativo del giudice