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Principio di affidamento

Introduzione al delitto colposo

Il rimprovero per colpa si fonda innanzitutto sull'infrazione di una regola cautelare, cioè una regola a finalità preventiva e di comportamento che mira ad evitare il prodursi di determinati eventi dannosi o pericolosi. La presenza della regola cautelare si verifica quando ricorrono nelle sue caratteristiche due requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. La regola è quindi cautelare, quando è prevedibile che dalla sua inosservanza derivi un determinato tipo di eventi che è evitabile conformando il proprio comportamento a quanto scritto dalla regola cautelare.

Il parametro dell'agente modello

Parametro alla stregua del quale accertare i requisiti della prevedibilità ed evitabilità (il suffisso -ibile indica che stiamo parlando di un giudizio di relazione): homo eiusdem conditionis e professionis (agente modello). Tale parametro corrisponde all'agente modello che corrisponde alla stessa cerchia sociale e professionale cui appartiene anche l'agente modello e che individua quindi il modello di agire diligente.

Tipi di colpa

Colpa generica: si verifica quando c'è l'infrazione di una regola cautelare non scritta ma ricavata dall'osservazione costante ricavata da determinati rapporti causali che si sono succeduti nel tempo (esempio dell'albero di Natale).

Colpa specifica: infrazione di una regola cautelare positivizzata.

La doppia funzione della colpa

Da molto tempo, importando con una certa razionalità una ricostruzione di matrice tedesca, è sempre più frequente fare riferimento a quella che sembrerebbe essere l'impostazione almeno ai miei occhi dell'impostazione sistematica preferibile cioè la "doppia funzione della colpa", che si traduce necessariamente in una doppia misura della colpa. Tale concetto di colpa significa che la colpa penale è un criterio di imputazione complesso, all'interno del quale confluiscono tanto componenti di tipo oggettivo, quanto componenti di tipo più propriamente soggettivo (che devono essere presenti necessariamente). Quindi criterio di imputazione soggettivo-oggettivo.

Criteri di imputazione

Spieghiamo meglio: un criterio di imputazione è oggettivo quando il suo accertamento avviene senza prendere in considerazione la situazione concreta e l'agente concreto, pensiamo al nesso di causalità, l'elemento oggettivo principe del reato, quando accertiamo tale parametro facciamo ciò senza prendere in considerazione le caratteristiche specifiche della situazione concreta e dell'agente concreto. Esempio: negli anni '60 nel petrolchimico di Porto Marghera i lavoratori vengono esposti all'inalazione di amianto, negli anni '90/2000 iniziano a morire quegli operai che avevano subito tali inalazioni. Nel 2000/2005 si aprono dei processi volti ad accertare la responsabilità del datore di lavoro che aveva lasciato in condizioni di insicurezza l'ambiente lavorativo. Negli anni '60 si credeva che l'amianto non avesse proprietà cancerogene, ma che potesse al più provocare delle malattie della pelle. Mano a mano che le conoscenze specifiche vanno avanti si accerta che in effetti anche l'amianto a certe condizioni può produrre patologie cancerogene e quindi può avere esiti mortali. Poniamo la rilevanza penale della condotta di cui discutiamo negli anni '70 quando ancora non era certo, c'era forse il dubbio, che l'amianto potesse avere delle proprietà cancerogene. Nel 2000 il giudice che accerta il nesso di casualità che deve fare? Deve andare a vedere le conoscenze del soggetto agente di cui si ipotizza la responsabilità? No, deve limitarsi a verificare sulla base delle leggi scientifiche che ha a disposizione ex post al momento in cui compie l'accertamento che la patologia mortale sia derivata casualmente dall'inalazione di fibre di amianto.

Accertamento della colpa

Quando poi va ad accertare la colpa, cioè quando si sposta sul piano soggettivo, un accertamento così astratto non basta più, è necessario un accertamento individualizzante che tenga conto anche delle conoscenze possedute dall'agente nel momento della condotta perché l'art. 27 cost. ci dice che la responsabilità penale è personale. Ritorniamo a spiegare perché la colpa è un capo di imputazione ibrido, cioè assolve ad una doppia funzione.

Funzione normativa della colpa

Quando si parla di colpa il primo presupposto sistematico dal quale si parte è quello per cui la colpa abbia una natura normativa, ciò vuol dire essenzialmente due cose:

  • L'ordinamento fissa in astratto un modello di comportamento al quale pretende che il consociato si adegui, nel momento in cui quel modello di comportamento viene disatteso sarà possibile ipotizzare una responsabilità per colpa.
  • Per definire la condotta colposa si rende necessario il rinvio ad una regola cautelare contenuta in una norma diversa rispetto a quella incriminatrice.

Funzione oggettiva e soggettiva della colpa

Se questo è vero vuol dire che la regola cautelare assolve anzitutto ad una funzione oggettiva, perché la regola cautelare ci serve a descrivere la condotta tipica e la condotta è come il nesso di causalità uno degli elementi oggettivi per eccellenza del reato. Funzione oggettiva della colpa. Dopo aver individuato la regola cautelare in maniera oggettiva e aver mediante quella regola individuato i contorni di quella condotta tipica, tale giudizio devo completarlo con uno di tipo soggettivo che tenga in considerazione le condizioni in generale del singolo soggetto, cioè detto altrimenti devo verificare la riferibilità soggettiva della violazione di quella regola cautelare ad un determinato soggetto.

Esempio di colpa

Esempio: Tizio va a funghi e ad un certo punto si trova davanti un contenitore che contiene una sostanza radioattiva, sul contenitore ci sono tutte le indicazioni necessarie per individuare la pericolosità di quella sostanza. Tizio porta quel contenitore a casa e le radiazioni contaminano la famiglia, muore un bambino e si apre il procedimento per omicidio colposo.

Prima domanda che dobbiamo farci: Tizio ha violato oggettivamente una regola cautelare? Ovviamente sì, perché ha portato a casa un contenitore contenente materiale radioattivo. La violazione di quella regola è riferibile a Tizio? Non abbiamo gli elementi per rispondere perché non sappiamo chi è Tizio. Poniamo che nella prima variante dell'esempio Tizio sia un uomo comune, poniamo nella seconda variante dell'esempio che Tizio sia un pastore analfabeta. Ovviamente il primo soggetto e il pastore analfabeta non stanno sullo stesso piano ai fini dell'imputabilità per colpa.

Doppia misura della colpa

Doppia funzione della colpa abbiamo detto che necessariamente deve tradursi in una doppia misura della colpa, perché distinguere il momento oggettivo da quello soggettivo della colpa ha un senso se e nella misura in cui si riesca a diversificare il parametro di accertamento del momento oggettivo, dal parametro di accertamento dell'elemento soggettivo. Molti dicono, ok doppia funzione, effettivamente rende bene come schema di scrittura poi però dicono, tanto la misura oggettiva della colpa, quanto quella soggettiva va accertata sempre con riferimento al nostro agente modello, quindi sostanzialmente il parametro rimane sempre quello dell'homo eiusdem conditionis e professionis.

Altri tentativi di distinzione delle misure

Altri tentativi invece vanno nel senso di distinguere le due misure (la quale almeno in Italia è una posizione minoritaria). Secondo questi la misura oggettiva della colpa può validamente essere accertata facendo riferimento al parametro dell'homo eiusdem conditions et professionis. Quello che per anni ci è stato tramandato come un parametro alla stregua del quale accertare l'elemento soggettivo è un parametro oggettivo, anche se relativo perché fa riferimento ad una categoria di soggetti, nel momento in cui io astraggo rispetto all'agente concreto sto compiendo un giudizio di tipo oggettivo.

Conclusione

Quando poi ci spostiamo sul piano della misura oggettiva, il solo parametro che è in grado di assicurare che la colpa resti un criterio di imputazione effettivamente personale ex art. 27 cost. è il parametro dell'agente concreto. Apriamo una brevissima parentesi, quello dell'agente in concreto nella misura della colpa è un parametro che da Gallo in poi si ripete in maniera costante che l'agente in concreto non possa essere un parametro validamente utilizzabile nell'accertamento della colpa, perché si dice che l'agente concreto sarebbe un parametro troppo soggettivo talmente soggettivo da paralizzare in definitiva l'accertamento della colpa perché se l'agente in concreto in quella determinata circostanza non sia adeguato alla regola cautelare o alla regola di comportamento significa che non poteva farlo, significa che quell'evento non era prevedibile né evitabile, quindi se non vogliamo rimanere imbrigliati in questo circolo vizioso necessariamente dobbiamo astrarre dall'agente concreto ed ecco che fa la sua comparsa l'agente modello.

Per rispondere a queste argomentazioni possiamo ricorrere ad un curioso esempio. Roberto Baggio che nella finale mondiale del '94 calcia alle stelle il rigore decisivo: se dovessimo applicare questo criterio dovremmo dire "se Roberto Baggio in quella partita non ha centrato lo specchio della porta significa che non doveva fare altrimenti" e allora perché a distanza di tanti anni ci chiediamo come abbia fatto un giocatore della sua caratura a sbagliare il rigore?

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliolamartora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.
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