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AGGIOLI
42 La violenza sui minori Diritto di famiglia e persone
M G., , in , 1998, 635 ss.
ANERA
43 Accertamento e valutazione dell’abuso sessuale minorile e principali metodologie d’analisi,
V G., in
ALVO
Diritto di famiglia
, 1996, 312 ss.
28
legislatore ordinario, al quale tuttavia non può mancare l’ulteriore
esigenza di parametrare la propria normativa ai criteri tipici del
diritto penale costituzionalmente orientato: materialità, offensività,
sussidiarietà, proporzionalità. Questi beni giuridici sono protetti
indipendentemente da chi ne risulti titolare; peraltro lo stesso
legislatore ritiene di dover diversificare la tutela in ragione della
differente realtà personale dei soggetti, nel pieno rispetto ed in
assoluta applicazione del canone d’uguaglianza stabilito dall’articolo
3 della Costituzione. In questo senso il sistema penale italiano si
occupa specificamente della tutela dei minorenni. Tale forma di
speciale protezione trova la propria ratio nella tradizionale
inferiorità e scarsa capacità di difesa dei minori nei confronti di
aggressioni criminali a taluno dei beni giuridici di cui essi sono
titolari naturalmente o giuridicamente.
La violenza sui minori può assumere diverse forme. Tra le molte
classificazioni proposte, una di queste distingue i comportamenti
violenti in azioni (come il maltrattamento fisico, la segregazione,
l’abuso sessuale, l’abbandono materiale, l’induzione alla
prostituzione ecc.) ed omissioni (come la trascuratezza,
l’indifferenza, l’incomprensione, l’abbandono morale ecc.).
L’abuso sessuale, ancora largamente sommerso e sottostimato, è
costituito da ogni coinvolgimento di bambini ed adolescenti in
attività sessuali che essi non sono in grado di comprendere
pienamente. Rientrano nel concetto di abuso sessuale la pedofilia,
lo stupro, l’incesto ed anche lo sfruttamento di bambini per finalità
pornografiche o di prostituzione, sia maschile che femminile.
L’abuso sessuale non comprende soltanto le relazioni eterosessuali
ed omosessuali complete ma anche i giochi sessuali che, con la
seduzione e la familiarità, gli adulti impongono ai bambini.
29
Quest’ultima è la forma più insidiosa perché unisce l’adulto ed il
bambino in un legame ed in una omertà che rende difficile la
scoperta dell’abuso. Esso può durare anni prima di essere scoperto
e può accadere che sia accertato solo quando avviene una
44
c o m p l i c a z i o n e f i s i c a o p s i c o l o g i c a . L ’ e c o d e g l i a v v e n i m e n t i t e r r i b i l i
e tristemente noti delle cronache non solo italiane (da ultimo la
condanna all’ergastolo, nel giugno 2004, del belga Marc Dutroux, il
c.d. mostro di Marcinelle) aventi per vittime bambini e ragazzi,
induce il penalista ad alcune considerazioni sul tema della tutela
penale che il sistema giuridico offre al soggetto minorenne in
materia di abusi sessuali.
Come già anticipato, il 15 febbraio 1996 è entrata in vigore la
legge n. 66, contenente “nuove norme contro la violenza sessuale”.
de quo
Il provvedimento è stato dettato principalmente con
l’intento di individuare e reprimere quei comportamenti che
ostacolano l’esercizio del diritto all’autodeterminazione,
riconosciuto in campo sessuale a tutti gli individui, in modo da
assicurare ai soggetti più deboli una tutela più tangibile rispetto a
quella garantita loro dalla precedente normativa in materia. La
norma cardine dell’intera legge è rappresentata dall’articolo 609 bis
c.p. il quale disciplina il delitto di violenza sessuale. Con tale
incriminazione si mantengono la violenza e la minaccia tra i
requisiti della condotta, ma si introduce il nuovo concetto di atti
sessuali, dovuto alla intervenuta fusione delle previdenti
disposizioni concernenti i delitti di violenza carnale (art. 519 c.p.),
di atti di libidine violenti (at. 521 c.p.) e di congiunzione carnale
commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520
44 La violenza sui minori, Diritto di famiglia e persone
M G., in , 1998, 635 ss.
ANERA
30
45
c . p . ) . S i è p a s s a t i d u n q u e d a l s i s t e m a n o r m a t i v o c o m p o s t o d a g l i
articoli 519, 520, 521 c.p. all’ipotesi unificata di cui all’articolo 609
46
bis c . p . . L’articolo in esame costituisce, come già anticipato,
l’architrave della legge sulla violenza sessuale. In effetti, sin dalle
prime proposte di riforma dei reati sessuali, l’unificazione delle
ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine violenti è sempre
stata uno dei cardini della maggior parte di esse. In particolare,
tale unificazione doveva servire a perseguire almeno due obiettivi:
da un lato, come già anticipato al primo paragrafo del presente
capitolo, essa mirava a porre fine all’odiosa prassi processuale di
coinvolgere la vittima della violenza sessuale in indagini e domande
troppo invadenti la sfera di intimità della stessa. Eliminando la
distinzione tra questi due delitti si sarebbe eliminata in radice ogni
utilità di approfondire sino a tali imbarazzanti ed ancor più spesso
avvilenti dettagli l’indagine sulle concrete modalità del fatto;
dall’altro lato l’unificazione delle due ipotesi normative rispondeva
ad esigenze di tipo teleologico - sistematico. Una volta trasferiti i
reati sessuali dal titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica ed il
buon costume) al titolo XII (Delitti contro la persona) ed assunto a
diretto ed incontaminato oggetto della tutela la libertà sessuale,
non avrebbe avuto più senso distinguere tra violenza carnale ed atti
di libidine. Entrambe le ipotesi violano la libertà sessuale ed in tale
prospettiva non ha più rilievo la differente immoralità di esse, cosa
che aveva invece un peso ben diverso allorché la libertà sessuale,
nell’impianto originario del codice, era protetta solo nell’ambito
della più generale protezione della moralità pubblica e del buon
45 Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia
C A., , Padova,
ADOPPI
, op. cit., 26 ss.
2002
46 La violenza sui minori, Diritto di famiglia e persone
M G., in , 1998, 635 ss.
ANERA 31
costume. Anche la terminologia è mutata: non si parla più di
violenza carnale ma di violenza sessuale; non si usa più
l’espressione “atti di libidine” ma si parla più asetticamente di atti
sessuali.
La norma contempla due fattispecie principali, a loro volta
suddivise in più sottofattispecie. La prima fattispecie contemplata è
contenuta nel primo comma e consiste nella violenza sessuale per
costrizione. Essa si suddivide in tre sottofattispecie: quella di
violenza sessuale per costrizione con violenza, la violenza sessuale
per costrizione con minaccia e la violenza sessuale per costrizione
mediante abuso di autorità.
La violenza con costrizione è la più classica e deve essere tale
da vincere la resistenza della vittima a tal punto da annullarne la
volontà. Per la violenza sessuale per costrizione con minaccia, la
dottrina richiede che essa sia in concreto idonea a vincere la
resistenza della vittima anche se non occorre che sia tale da
47
annullarne la v o l o n t à . Infine nella violenza per costrizione
mediante l’abuso di autorità il soggetto agente si avvale di una
posizione formale di superiorità o preminenza nei confronti di un
altro soggetto. Per essere punito dalla legge, l’abuso deve
anch’esso avere effetto costrittivo sulla vittima, nel senso che deve
condizionarne la volontà, forzandolo a compiere o subire atti
sessuali. E’ da ritenere che l’abuso di autorità, per acquisire
rilevanza autonoma di mezzo di costrizione ad atti sessuali, non
debba consistere nell’esercizio della violenza fisica che annulli la
volontà dell’offeso ma indurre costrizione psichica, assoluta o
relativa, secondo i casi. Altrimenti l’abuso si confonderebbe con ciò
47 Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia op. cit.,
C A., ,
ADOPPI
27 ss. 32
che provoca costrizione fisica e non vi sarebbe ragione di farvi
ricorso. Poiché l’abuso di autorità induce costrizione psichica non è
agevole distinguerlo dalla minaccia, la quale è tipica modalità
costrittiva, sia che essa realizzi la coartazione assoluta sia che
provochi, mediante il timore, un effetto perturbatore della volontà
tale da lasciare persistere nell’offeso l’alternativa tra il subire,
resistendo, il male minacciato o piegarsi al diverso male implicito
dell’aggressione. Un esempio di abuso di autorità che produce
effetto costrittivo è il divieto del genitore al figlio minore di uscire
di casa, non per finalità educative, ma allo scopo di trattenerlo ed
ottenere un’illecita prestazione sessuale. La giurisprudenza prevede
altresì un caso d’abuso di autorità da parte del dirigente pubblico
che, abusando della sua superiorità gerarchica, compie atti volgari
48
n e i c o n f r o n t i d e l s o g g e t t o p a s s i v o .
L’articolo 609 bis c.p. contempla altresì, al secondo comma, la
violenza sessuale per induzione. Essa si suddivide in due sotto
fattispecie: la violenza sessuale per induzione mediante abuso delle
condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e la
violenza sessuale per induzione mediante inganno con sostituzione
49
d i p e r s o n a . R i g u a r d o a l b e n e g i u r i d i c o t u t e l a t o , s e m b r a o p p o r t u n o
esporre brevi considerazioni sull’oggetto specifico della tutela
penale di cui all’articolo 609 bis c.p., non necessariamente
coincidente con gli oggetti specifici previsti dalla tutela penale per
ciascuna delle altre norme contemplate dalla legge n. 66/1996. A
proposito della fattispecie di violenza sessuale per costrizione di
cui al primo comma si può con certezza affermare che è tutelata in
48 Foro Italiano
Cassazione, Sezione III penale, 24 novembre 2000, in , 2001, II, 333.
49 Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia op. cit.,
C A., ,
ADOPPI
33. 33
pieno la libertà sessuale dell’individuo, libertà sessuale che come
diritto costituzionalmente garantito, si estrinseca sia in positivo che
in negativo, e che in questa materia è tu