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Estratto del documento

AGGIOLI

42 La violenza sui minori Diritto di famiglia e persone

M G., , in , 1998, 635 ss.

ANERA

43 Accertamento e valutazione dell’abuso sessuale minorile e principali metodologie d’analisi,

V G., in

ALVO

Diritto di famiglia

, 1996, 312 ss.

28

legislatore ordinario, al quale tuttavia non può mancare l’ulteriore

esigenza di parametrare la propria normativa ai criteri tipici del

diritto penale costituzionalmente orientato: materialità, offensività,

sussidiarietà, proporzionalità. Questi beni giuridici sono protetti

indipendentemente da chi ne risulti titolare; peraltro lo stesso

legislatore ritiene di dover diversificare la tutela in ragione della

differente realtà personale dei soggetti, nel pieno rispetto ed in

assoluta applicazione del canone d’uguaglianza stabilito dall’articolo

3 della Costituzione. In questo senso il sistema penale italiano si

occupa specificamente della tutela dei minorenni. Tale forma di

speciale protezione trova la propria ratio nella tradizionale

inferiorità e scarsa capacità di difesa dei minori nei confronti di

aggressioni criminali a taluno dei beni giuridici di cui essi sono

titolari naturalmente o giuridicamente.

La violenza sui minori può assumere diverse forme. Tra le molte

classificazioni proposte, una di queste distingue i comportamenti

violenti in azioni (come il maltrattamento fisico, la segregazione,

l’abuso sessuale, l’abbandono materiale, l’induzione alla

prostituzione ecc.) ed omissioni (come la trascuratezza,

l’indifferenza, l’incomprensione, l’abbandono morale ecc.).

L’abuso sessuale, ancora largamente sommerso e sottostimato, è

costituito da ogni coinvolgimento di bambini ed adolescenti in

attività sessuali che essi non sono in grado di comprendere

pienamente. Rientrano nel concetto di abuso sessuale la pedofilia,

lo stupro, l’incesto ed anche lo sfruttamento di bambini per finalità

pornografiche o di prostituzione, sia maschile che femminile.

L’abuso sessuale non comprende soltanto le relazioni eterosessuali

ed omosessuali complete ma anche i giochi sessuali che, con la

seduzione e la familiarità, gli adulti impongono ai bambini.

29

Quest’ultima è la forma più insidiosa perché unisce l’adulto ed il

bambino in un legame ed in una omertà che rende difficile la

scoperta dell’abuso. Esso può durare anni prima di essere scoperto

e può accadere che sia accertato solo quando avviene una

44

c o m p l i c a z i o n e f i s i c a o p s i c o l o g i c a . L ’ e c o d e g l i a v v e n i m e n t i t e r r i b i l i

e tristemente noti delle cronache non solo italiane (da ultimo la

condanna all’ergastolo, nel giugno 2004, del belga Marc Dutroux, il

c.d. mostro di Marcinelle) aventi per vittime bambini e ragazzi,

induce il penalista ad alcune considerazioni sul tema della tutela

penale che il sistema giuridico offre al soggetto minorenne in

materia di abusi sessuali.

Come già anticipato, il 15 febbraio 1996 è entrata in vigore la

legge n. 66, contenente “nuove norme contro la violenza sessuale”.

de quo

Il provvedimento è stato dettato principalmente con

l’intento di individuare e reprimere quei comportamenti che

ostacolano l’esercizio del diritto all’autodeterminazione,

riconosciuto in campo sessuale a tutti gli individui, in modo da

assicurare ai soggetti più deboli una tutela più tangibile rispetto a

quella garantita loro dalla precedente normativa in materia. La

norma cardine dell’intera legge è rappresentata dall’articolo 609 bis

c.p. il quale disciplina il delitto di violenza sessuale. Con tale

incriminazione si mantengono la violenza e la minaccia tra i

requisiti della condotta, ma si introduce il nuovo concetto di atti

sessuali, dovuto alla intervenuta fusione delle previdenti

disposizioni concernenti i delitti di violenza carnale (art. 519 c.p.),

di atti di libidine violenti (at. 521 c.p.) e di congiunzione carnale

commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520

44 La violenza sui minori, Diritto di famiglia e persone

M G., in , 1998, 635 ss.

ANERA

30

45

c . p . ) . S i è p a s s a t i d u n q u e d a l s i s t e m a n o r m a t i v o c o m p o s t o d a g l i

articoli 519, 520, 521 c.p. all’ipotesi unificata di cui all’articolo 609

46

bis c . p . . L’articolo in esame costituisce, come già anticipato,

l’architrave della legge sulla violenza sessuale. In effetti, sin dalle

prime proposte di riforma dei reati sessuali, l’unificazione delle

ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine violenti è sempre

stata uno dei cardini della maggior parte di esse. In particolare,

tale unificazione doveva servire a perseguire almeno due obiettivi:

da un lato, come già anticipato al primo paragrafo del presente

capitolo, essa mirava a porre fine all’odiosa prassi processuale di

coinvolgere la vittima della violenza sessuale in indagini e domande

troppo invadenti la sfera di intimità della stessa. Eliminando la

distinzione tra questi due delitti si sarebbe eliminata in radice ogni

utilità di approfondire sino a tali imbarazzanti ed ancor più spesso

avvilenti dettagli l’indagine sulle concrete modalità del fatto;

dall’altro lato l’unificazione delle due ipotesi normative rispondeva

ad esigenze di tipo teleologico - sistematico. Una volta trasferiti i

reati sessuali dal titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica ed il

buon costume) al titolo XII (Delitti contro la persona) ed assunto a

diretto ed incontaminato oggetto della tutela la libertà sessuale,

non avrebbe avuto più senso distinguere tra violenza carnale ed atti

di libidine. Entrambe le ipotesi violano la libertà sessuale ed in tale

prospettiva non ha più rilievo la differente immoralità di esse, cosa

che aveva invece un peso ben diverso allorché la libertà sessuale,

nell’impianto originario del codice, era protetta solo nell’ambito

della più generale protezione della moralità pubblica e del buon

45 Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia

C A., , Padova,

ADOPPI

, op. cit., 26 ss.

2002

46 La violenza sui minori, Diritto di famiglia e persone

M G., in , 1998, 635 ss.

ANERA 31

costume. Anche la terminologia è mutata: non si parla più di

violenza carnale ma di violenza sessuale; non si usa più

l’espressione “atti di libidine” ma si parla più asetticamente di atti

sessuali.

La norma contempla due fattispecie principali, a loro volta

suddivise in più sottofattispecie. La prima fattispecie contemplata è

contenuta nel primo comma e consiste nella violenza sessuale per

costrizione. Essa si suddivide in tre sottofattispecie: quella di

violenza sessuale per costrizione con violenza, la violenza sessuale

per costrizione con minaccia e la violenza sessuale per costrizione

mediante abuso di autorità.

La violenza con costrizione è la più classica e deve essere tale

da vincere la resistenza della vittima a tal punto da annullarne la

volontà. Per la violenza sessuale per costrizione con minaccia, la

dottrina richiede che essa sia in concreto idonea a vincere la

resistenza della vittima anche se non occorre che sia tale da

47

annullarne la v o l o n t à . Infine nella violenza per costrizione

mediante l’abuso di autorità il soggetto agente si avvale di una

posizione formale di superiorità o preminenza nei confronti di un

altro soggetto. Per essere punito dalla legge, l’abuso deve

anch’esso avere effetto costrittivo sulla vittima, nel senso che deve

condizionarne la volontà, forzandolo a compiere o subire atti

sessuali. E’ da ritenere che l’abuso di autorità, per acquisire

rilevanza autonoma di mezzo di costrizione ad atti sessuali, non

debba consistere nell’esercizio della violenza fisica che annulli la

volontà dell’offeso ma indurre costrizione psichica, assoluta o

relativa, secondo i casi. Altrimenti l’abuso si confonderebbe con ciò

47 Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia op. cit.,

C A., ,

ADOPPI

27 ss. 32

che provoca costrizione fisica e non vi sarebbe ragione di farvi

ricorso. Poiché l’abuso di autorità induce costrizione psichica non è

agevole distinguerlo dalla minaccia, la quale è tipica modalità

costrittiva, sia che essa realizzi la coartazione assoluta sia che

provochi, mediante il timore, un effetto perturbatore della volontà

tale da lasciare persistere nell’offeso l’alternativa tra il subire,

resistendo, il male minacciato o piegarsi al diverso male implicito

dell’aggressione. Un esempio di abuso di autorità che produce

effetto costrittivo è il divieto del genitore al figlio minore di uscire

di casa, non per finalità educative, ma allo scopo di trattenerlo ed

ottenere un’illecita prestazione sessuale. La giurisprudenza prevede

altresì un caso d’abuso di autorità da parte del dirigente pubblico

che, abusando della sua superiorità gerarchica, compie atti volgari

48

n e i c o n f r o n t i d e l s o g g e t t o p a s s i v o .

L’articolo 609 bis c.p. contempla altresì, al secondo comma, la

violenza sessuale per induzione. Essa si suddivide in due sotto

fattispecie: la violenza sessuale per induzione mediante abuso delle

condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e la

violenza sessuale per induzione mediante inganno con sostituzione

49

d i p e r s o n a . R i g u a r d o a l b e n e g i u r i d i c o t u t e l a t o , s e m b r a o p p o r t u n o

esporre brevi considerazioni sull’oggetto specifico della tutela

penale di cui all’articolo 609 bis c.p., non necessariamente

coincidente con gli oggetti specifici previsti dalla tutela penale per

ciascuna delle altre norme contemplate dalla legge n. 66/1996. A

proposito della fattispecie di violenza sessuale per costrizione di

cui al primo comma si può con certezza affermare che è tutelata in

48 Foro Italiano

Cassazione, Sezione III penale, 24 novembre 2000, in , 2001, II, 333.

49 Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia op. cit.,

C A., ,

ADOPPI

33. 33

pieno la libertà sessuale dell’individuo, libertà sessuale che come

diritto costituzionalmente garantito, si estrinseca sia in positivo che

in negativo, e che in questa materia è tu

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
163 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher romana01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ramacci Fabrizio.