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Diritto penale - la riforma sui reati sessuali Pag. 1
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Sessualicontenuto e messaggio nelle norme contro la violenza sessuale introdotte nel 1996

Nel 1996 anche in Italia il legislatore ha posto mano alla materia dei reati sessuali, nonostante il corale consenso politico però questa riforma ha riscosso scarse approvazioni in dottrina.

Occorre subito ricordare che il bisogno di una riforma era stato collegato a due premesse: da un lato si rilevava l'obsolescenza delle norme penali incriminatrici di fatti di violenza sessuale e l'assenza di una specifica disciplina processuale, dall'altro emergeva un incremento del fenomeno di violenza sessuale.

L'esigenza della riforma era segnalato anche da rilievi giuridici e da rilievi criminologici.

Quanto ai rilievi giuridici, si denunciava l'anacronistica collocazione dei reati sessuali nel titolo IX, ritenuta rivelatrice di una concezione della libertà sessuale come bene piegato alla tutela dei valori della collettività e quindi protetto solo se coincidente con questi.

Inoltre si rilevava come la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenti teneva conto non tanto dell'umiliazione del soggetto passivo, ma dei contrassegni della condotta posta in essere dal soggetto attivo. Quanto ai rilievi criminologici, le statistiche segnalano un crescendo dell'andamento del fenomeno a partire dagli anni 70. Sarebbe tuttavia riduttivo ricondurre le motivazioni politiche poste alla base dell'approvazione della legge n. 66 del 1996 esclusivamente a questi rilievi. C'era infatti, la necessità di trasmettere alla società un messaggio di promozione della libertà e della dignità della persona umana. Di qui l'enorme significato di cui si è caricata la nuova collocazione sistematica dei reati sessuali all'interno del codice Rocco e la ferma convinzione che l'unificazione legislativa delle due figure di congiunzione carnale violenta e atti di libidine violenti nella fattispecie unica del.delitto di violenza sessuale rappresentasse lo scenario per invogliare le vittime a denunciare di volta in volta torti subiti. Il fatto che alla fine il legislatore si sia accontentato di un livello minimo di intervento è dovuto alla necessità di procedere oltre e di arrivare comunque ad una legge in materia, quale che fosse.

LA CLASSIFICAZIONE DEI REATI A SFONDO SESSUALE NEL CODICE ROCCO

La novità della legge del 1996 è costituita senza dubbio dalla nuova collocazione dei reati a sfondo sessuale all'interno del codice penale. Si deve subito rilevare che la collocazione dei cosiddetti reati sessuali nella sistematica del codice rocco era stata criticata non solo per il suo anacronismo ma anche per l'incoerenza in cui si era risolta. I reati in questione erano compresi all'interno del titolo IX, dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Questa catalogazione imponeva di ravvisare una dimensione pubblicistica dei reati.

sessuali; così igiuristi dell'epoca quando si trattava di spiegare come mai in un titolo predisposto per la tutela di un bene collettivo trovasse spazio un capo in cui erano inseriti reati offensivi di un diritto di libertà dell'individuo tendevano a rifugiarsi in imbarazzanti giochi di parole. Così, sulla stessa linea di pensiero, si sosteneva che i delitti contro la libertà sessuale oltre a costituire una lesione della libertà individuale costituiscono anche la lesione di un altro specifico interesse che ha natura pubblica, consistente nella moralità pubblica e buon costume. Neppure nei lavori preparatori del codice si rinvengono elementi capaci di risolvere l'ambiguità della classificazione prescelta. Se si considera che anche nei codici dell'Italia liberale, come il codice Zanardelli, i reati sessuali vengono sempre inquadrati all'interno di intitolati pubblicistici si può senz'altro pensare

chel'ambigua impostazione classificatoria del codice Rocco, non rappresenta che la sublimazionepubblicistica dell'oggetto privato della tutela che segnava un punto di continuità con il periodoprecedente.

L'INATTESA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA NELLA NOVELLA DEL 1996

Anzitutto, sorprenderà constatare che la legge n. 66 del 1996 oltre ad attuare una diversacollocazione rispetto al titolo IX del codice Rocco, riserva ai delitti di violenza sessuale unacollocazione da cui è scomparso ogni riferimento al bene della libertà sessuale.

Le riformate figure di reato sono state inserite nel titolo XII del libro secondo del codice penale,dopo l'articolo 609. in realtà nei progetti procedenti la riforma sembrava che alle nuove figure direato dovesse spettare un'apposita sezione, intitolata delitti contro la libertà sessuale. Questa sceltasembra essere spiegabile dal fatto che il legislatore abbia ravvisato un'omogeneità

di contenuto offensivo tra le norme poste a protezione della libertà personale e le nuove norme contro la violenza sessuale. Inoltre, comunque, secondo il legislatore il concetto di libertà sessuale non poteva più fungere da elemento catalizzatore attorno al quale costruire una ragione comune di tali norme.

LIBERTÀ PERSONALE E REATI SESSUALI

Da queste premesse ci sembra di poter escludere che la libertà personale possa funzionare come bene di categoria per le nuove figure di delitti a sfondo sessuale. Il concetto di libertà personale è recepito nel codice penale, in una prospettiva piuttosto ridotta. Per la dottrina penalistica la libertà personale non è che uno dei possibili frammenti in cui il valore persona viene in rilievo. In questo senso il concetto viene approvato nella sezione contenente i delitti di cui agli articoli 605-609, ciascuno dei quali offende la libertà della persona nello specifico significato che si

è detto. Stessa cosa non può dirsi rispetto alle figure di reato contenute negli articoli 609 bis, quater equinques. Mentre nelle ultime due è estranea al fatto di reato una qualsiasi compressione dellalibertà di movimento, la figura di violenza sessuale per costrizione sembra comportare un simileprofilo offensivo; tuttavia esso è del tutto secondario rispetto all’offesa alla persona nella suasessualità.

Per giustificare il nuovo inquadramento dei delitti a sfondo sessuale che li classifica contro la libertàpersonale non resterebbe che modificare lo stesso concetto di libertà personale, ampliandonenotevolmente la portata. Essa andrebbe intesa non solo come libertà di movimento, macomplessivamente come libertà della persona da qualsiasi intromissione esterna o aggressionepsicofisica. Queste ipotesi però non può essere accettata.

LA FRANTUMAZIONE DEL CONCETTO DI LIBERTA’ SESSUALE

Un’ipotesi

La spiegazione più plausibile è quella secondo la quale dietro la mancata creazione della sezione II bis intitolata ai delitti contro la libertà sessuale, si possa ravvisare la maturazione dell'idea che il bene in questione non avrebbe avuto sufficiente legittimazione a rappresentare la dimensione offensiva delle nuove fattispecie e quindi che attraverso di esso non sarebbe passato quel messaggio forte che la legge voleva trasmettere.

Al riguardo si è rilevato che il legislatore potrebbe essere stato indotto a far ciò dall'idea che soltanto la conformità e la fisicità fosse idonea ad esprimere il bene tutelato e a espungervi in tutto o in parte ogni riferimento ai riflessi sociali della violenza sessuale.

Rispetto alla struttura del vecchio capo 1 del titolo IX, contenente i delitti contro la libertà sessuale, la riforma ha comportato, da un lato, un accorpamento delle fattispecie, dall'altro, il pieno recupero della fattispecie di

corruzione di minorenni nell'area dell'offesa individuale a contenuto sessuale. Il risultato è che la tutela penale in materia sessuale si fonda su due tipologie di norme: quelle riguardanti la violenza sessuale vera e propria e quelle riguardanti la tutela del minore da aggressioni alla sua sfera sessuale. Ciò che interessa, però, è controllare se a prescindere dalla classificazione del legislatore, il concetto di libertà sessuale possa ancora venire utilizzato come un indicatore contenutistico delle nuove incriminazioni o come criterio misuratore delle offese tipiche. L'impressione è che una volta che il legislatore si sia sbarazzato di questo concetto, anche l'interprete possa farne a meno. Quanto alla tutela penale delle persone maggiorenni, ritenute titolari di una vera e propria libertà di manifestazione sessuale, parte della dottrina aveva messo in luce che per realizzare una piena tutela di tale diritto dilibertà all'interno del contesto dei diritti umani. In questo modo, si sarebbe potuto garantire una tutela più ampia e completa della libertà sessuale, compresa la protezione dei minori. Inoltre, sarebbe stato importante considerare anche il concetto di consenso come elemento fondamentale nella valutazione delle condotte sessuali. Il consenso consapevole e volontario dovrebbe essere sempre richiesto e rispettato, al fine di garantire una reale libertà sessuale per tutte le persone coinvolte. Infine, è necessario sottolineare che la libertà sessuale non dovrebbe essere limitata solo alle condotte violente e minacciose. Tutte le forme di coercizione, manipolazione o abuso sessuale devono essere considerate come violazioni della libertà sessuale e perseguite penalmente. In conclusione, è fondamentale promuovere una visione più ampia e inclusiva della libertà sessuale, che tenga conto dei diritti umani, del consenso e della protezione dei minori. Solo così si potrà garantire una reale tutela della libertà sessuale per tutti.minorenni tra le offese alla personalità individuale.
BENE GIURIDICO INDIVIDUALE: INDICAZIONI OPERATIVE?
Il messaggio trasmesso dal legislatore presenta elementi di chiarezza: il bene giuridico dei delitti a sfondo sessuale passa da una sfera pubblicistica all'interno di un ambito individualistico.
Un'importante voce giurisprudenziale ha pensato di poter concretizzare questo messaggio; si trattava di risolvere la questione riguardo la rilevanza penale del bacio e quindi di stabilire se si fosse in presenza di un atto sessuale. La corte di cassazione ha stabilito che anche il bacio in zona non erogena costituisce atto sessuale punibile se oggetto di costrizione.
Secondo la corte, l'illegittimità dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto dalla persona umana e della loro attitudine a non offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale.
In sostanza, si giunge alla conclusione che è determinante per decidere dellanatura sessuale dell'atto è non più la direzione soggettiva impressa dall'autore, ma neppure esclusivamente la natura oggettivo-anatomica dell'atto, quanto
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Stile Alfonso.