Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati sessuali
Contenuto e messaggio nelle norme contro la violenza sessuale introdotte nel 1996
Nel 1996 anche in Italia il legislatore ha posto mano alla materia dei reati sessuali, nonostante il corale consenso politico, però, questa riforma ha riscosso scarse approvazioni in dottrina. Occorre subito ricordare che il bisogno di una riforma era stato collegato a due premesse: da un lato si rilevava l’obsolescenza delle norme penali incriminatrici di fatti di violenza sessuale e l’assenza di una specifica disciplina processuale, dall’altro emergeva un incremento del fenomeno di violenza sessuale.
L’esigenza della riforma era segnalato anche da rilievi giuridici e da rilievi criminologici. Quanto ai rilievi giuridici, si denunciava l’anacronistica collocazione dei reati sessuali nel titolo IX, ritenuta rivelatrice di una concezione della libertà sessuale come bene piegato alla tutela dei valori della collettività e quindi protetto solo se coincidente con questi. Inoltre si rilevava come la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenti teneva conto non tanto dell’umiliazione del soggetto passivo, ma dei contrassegni della condotta posta in essere dal soggetto attivo.
Quanto ai rilievi criminologici, le statistiche segnalano un crescendo dell’andamento del fenomeno a partire dagli anni '70. Sarebbe tuttavia riduttivo ricondurre le motivazioni politiche poste alla base dell’approvazione della legge n. 66 del 1996 esclusivamente a questi rilievi. C’era infatti, la necessità di trasmettere alla società un messaggio di promozione della libertà e della dignità della persona umana.
Di qui l’enorme significato di cui si è caricata la nuova collocazione sistematica dei reati sessuali all’interno del codice Rocco e la ferma convinzione che l’unificazione legislativa delle due figure di congiunzione carnale violenta e atti di libidine violenti nella fattispecie unica del delitto di violenza sessuale rappresentasse lo scenario per invogliare le vittime a denunciare di volta in volta torti subiti. Il fatto che alla fine il legislatore si sia accontentato di un livello minimo di intervento è dovuto alla necessità di procedere oltre e di arrivare comunque ad una legge in materia, quale che fosse.
La classificazione dei reati a sfondo sessuale nel codice Rocco
La novità della legge del 1996 è costituita senza dubbio dalla nuova collocazione dei reati a sfondo sessuale all’interno del codice penale. Si deve subito rilevare che la collocazione dei cosiddetti reati sessuali nella sistematica del codice Rocco era stata criticata non solo per il suo anacronismo ma anche per l’incoerenza in cui si era risolta. I reati in questione erano compresi all’interno del titolo IX, dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
Questa catalogazione imponeva di ravvisare una dimensione pubblicistica dei reati sessuali; così i giuristi dell’epoca quando si trattava di spiegare come mai in un titolo predisposto per la tutela di un bene collettivo trovasse spazio un capo in cui erano inseriti reati.
-
Diritto penale - i reati sessuali nella legislazione italiana
-
Diritto penale - i reati contro la persona
-
Diritto penale II - reati contro la fede pubblica
-
Diritto penale 2 parte speciale