Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Successione contra voluntatem defuncti tra vecchi principi e nuove prospettive  Pag. 1 Successione contra voluntatem defuncti tra vecchi principi e nuove prospettive  Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Successione contra voluntatem defuncti tra vecchi principi e nuove prospettive  Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA SUCCESSIONE CONTRA VOLUNTATEM DEFUNCTI

TRA VECCHI PRINCIPI E NUOVE PROSPETTIVE

Capitolo I – Origini ed evoluzione storica della “successione necessaria”

1. Dal alla piena libertà di testare

consortium erctum non citum

Nell’antichità, la successione avveniva all’interno della cerchia familiare del e ciò è confermato dall’istituto del

de cuius

richiamato da Gaio nelle sue “erctum” significa proprietà, in quanto deriva dal termine “erus”

Institutiones:

consortium,

che significa proprietario; “ciere” significa dividere; pertanto “erctum non citum” significa “proprietà indivisibile”. La

coesione del gruppo familiare aveva come conseguenza che i alla morte del rimanevano automaticamente

sui, pater,

coinvolti in una la quale trovò un primo limite nel che, all’inizio, consisteva in un

societas inseparabilis, testamentum,

mezzo di scelta del tra i strettamente connesso all’exheredatio. I legami rilevanti ai fini successori erano

de cuius sui,

basati sulla parentela politica, l’adgnatio, ossia quella parentela che teneva conto della discendenza dallo stesso pater

o della sottoposizione alla stessa potestà; la parentela di sangue, la viene riconosciuta in un secondo

familias cognatio,

momento dallo o pretorio. Ciò non escludeva che un privo di potesse procurarsi successori

ius honorarium pater, sui,

ricorrendo all’istituto dell’adoptio di un estraneo ed alla sua successiva istituzione di erede, come conferma la prassi in

e nelle quali si raccontava dell’adozione di

vigore intorno al III secolo a.C. e le due fabule plautine, Mercator Poenulus,

fanciulli e nella loro istituzione di eredi. La libertà testamentaria era dunque limitata solo formalmente, in quanto sotto

il profilo sostanziale, tramite l’adoptio, il poteva istituire come eredi anche degli estranei, anche se ciò doveva

pater

accadere il più delle volte solo in mancanza di discendenza diretta naturale. L’esclusione di dalla successione era

sui

sempre subordinata ad una espressa la quale riusciva a spezzare il legame con gli come

exheredatio, heredes domestici,

li definiva lo stesso Gaio, che potevano essere considerati padroni dei beni del anche durante la sua stessa vita.

de cuius

È per questo che si parla di “successione necessaria formale”. Con l’avvento della politica espansionistica e con le

trasformazioni sociali che hanno portato ad una perdita dei valori e del buon costume, i rapporti giuridici cambiano e la

stessa da situazione di potere, muta in una situazione patrimoniale, in cui rileva il potere della libertà

hereditas,

testamentaria. Dati gli innumerevoli testamenti scandalosi a favore di soggetti del tutto estranei alla famiglia, furono

necessari nuovi strumenti idonei a garantire i più stretti congiunti, soprattutto i figli. Tra le diverse regole ricordiamo

cioè i figli devono essere necessariamente istituiti o diseredati, pena la

“sui aut instituendi aut exheredandi sunt”,

nullità del testamento.

2. L’ampliarsi e lo specificarsi dell’exheredatio

La diseredazione di un figlio, specie se unico, a favore di un estraneo era un’ipotesi piuttosto rara e collegata a casi di

o ragioni gravi; sicuramente non mancarono le ipotesi di diseredazione ingiustificata; un caso particolare è

indignatio Cicerone e da Valerio Massimo: un figlio, creduto morto in guerra, fu privato della eredità del padre, il

illustrato da

quale nominò erede un altro; dopo che questi morì, il figlio tornò a casa e intentò un procedimento legale innanzi ai

Centumviri, per entrare in possesso dell’eredità paterna, risultandone alla fine vincitore. La questione di era

ius civile

impostata sul fatto che il non lo aveva espressamente istituito né tantomeno diserederato; la decisione dei

pater

Centumviri ebbe largo consenso, tanto da istituzionalizzare l’exheredatio nominativa, in mancanza della quale l’atto si

considerava invalido. Ciò è stato confermato anche da Gaio, il quale ha aggiunto che se la preterizione o l’exheredatio

non effettuata nominativamente del figlio maschio aveva come conseguenza l’annullamento del testamento, per la filia

o i nipoti sarebbe bastata una semplice exheredatio inter ceteros o complessiva; la loro preterizione gli

ex filio

consentiva di godere solo del diritto di concorrere con gli eredi scritti, per la metà dell’asse se gli eredi fossero estranei,

Gaio porta l’esempio di un testatore che abbia istituito eredi tre figli e preterito una

o per la quota virile se sui heredes:

figlia, che diventa erede per una quarta parte, conseguendo ciò che avrebbe avuto se il padre fosse morto senza

testamento; se invece avesse istituito degli estranei e preterito la figlia, quest’ultima diventa erede per la metà. Le figlie

ed i nipoti avevano una posizione subordinata rispetto ai figli, dunque non potevano aspirare alla rescissione totale del

costituzione giustinianea, la quale eliminò qualsiasi differenza tra maschi e

testamento, situazione che modificata dalla

femmine, richiedendo per entrambi e per i nipoti, l’exheredatio nominativa, pena l’invalidità del testamento.

3. Bonorum possessio

Lo incentivò il riconoscimento della parentela cognitizia, al fine di proteggere i vincoli di sangue; la

ius honorarium Valerio Massimo: Terenzio aveva dato in adozione uno dei suoi figli, il quale,

testimonianza più antica è data da

divenuto sui iuris e avendo fatto testamento, lo aveva diseredato; Terenzio riesce ad ottenere il possesso dei beni sulla

base di un provvedimento del pretore, dato il vincolo di seppure contro la volontà del (honorum

cognatio, de cuius

Tuttavia, lo strumento della rendendo inefficaci i testamenti, comportava

possessio contra tabulas). bonorum possessio,

l’inefficacia anche delle disposizioni in essi contenute, pertanto si rese necessario limitare questo risultato; a tal

proposito ricordiamo un passo di Africano: due figli emancipati, di cui uno era istituito erede e l’altro invece preterito;

se l’emancipato istituito ha adito, gli è preclusa la in quanto l’adizione implica l’accettazione della

bonorum possessio,

volontà del testatore e dunque una tacita rinuncia alla così come l’emancipato che abbia ricevuto

bonorum possessio,

un legato. In ogni caso la del preterito si arresterà di fronte alla quota testamentaria

bonorum possessio contra tabulas

adita dall’istituito quando essa sia minore o uguale a quella dovuta a quest’ultimo, nello specifico un semiasse; qualora

la quota superi il semiasse, potrà essere rescissa solo entro i limiti dell’eccedenza.

4. ed apertura della delazione legittima

Querela inofficiosi testamenti pro parte

L’ius si spinse oltre alla e riconobbe una tutela più incisiva, permettendo, sia ai parenti

honorarium bonorum possessio

agnatizi che cognatizi, di impugnare testamenti in cui fossero stati ingiustamente diseredati o trascurati, attraverso lo

strumento della In età repubblicana, col diffondersi dell’usanza dell’istituzione di

querela inofficiosi testamenti. heredes

ci si avvalse dell’espediente del che avrebbe colpito il testatore, il quale non avrebbe più agito

extranei, color insaniae,

in maniera conforme al suo dovere di affetto (officium verso i parenti più prossimi, i quali, preteriti o diseredati

pietatis)

senza giusto motivo e non possessori dei beni ereditari, avrebbero potuto esperire la contro

vindicatio hereditatis

l’erede testamentario possessore. Le istanze venivano decise dal collegio dei Centumviri, previa presentazione al

in iure

pretore, al quale spettava il compito di accoglierle o meno. L’eventuale sentenza centumvirale di annullamento del

testamento per avrebbe portato all’apertura della successione ma cosa sarebbe successo

color insaniae, ab intestato;

se il querelante vittorioso fosse parente di pari grado dell’istituito? La soluzione più semplice sarebbe stata quella di

annullare il testamento favorendo i querelanti vittoriosi, successori il parente di pari grado istituito

ab intestato;

avrebbe potuto avvantaggiarsi della querela, non in quanto erede testamentario, ma in quanto anch’egli erede ab

La rescissione parziale del testamento poteva giovare al querelante, il quale, esperendo azione solo contro

intestato.

uno degli eredi scritti, avrebbe potuto non dolersi nella misura in cui i diretti successibili

de inofficioso, ab intestato

avevano maggior diritto rispetto a lui. Inoltre, la giurisprudenza voleva trovare rimedi volti a bloccare il più possibile la

rescissione del testamento per proteggere la validità e gli effetti di un atto che rappresentava la massima espressione

dell’autonomia individuale riconosciuta dall’ordinamento al Nel caso in cui l’azione fosse stata accolta,

civis.

l’orientamento che prevalse fu quello di aprire la successione solo ciò era possibile quando

ab intestato pro parte:

l’azione fosse stata intentata da un erede legittimo contro due o più eredi istituiti, risultando il querelante vincitore solo

contro uno o alcuni di essi, in dipendenza della diversa posizione rivestita dagli istituiti rispetto all’escluso, ma anche

quando il querelante vittorioso fosse stato parente di pari grado dell’istituito. L’annullamento del testamento avrebbe

trascinato con le altre disposizioni accessorie, pertanto, nei limiti del possibile, era necessario, ancora una volta, salvare

l’institutio Vediamo alcuni orientamenti giurisprudenziali al riguardo:

heredis.

Paolo era dell’avviso che il testamento dovesse essere rescisso integralmente, pure quando il querelante

 vittorioso ed il parente istituito fosse di pari grado: una madre, in procinto di morire, istituisce erede un

estraneo per ¾ ed una figlia per il rimanente, mentre preterisce una seconda figlia, la quale riesce ad ottenere

l’annullamento del testamento con la querela; la figlia omessa ha diritto a ciò che avrebbe avuto se la madre

fosse morta intestata. Benché si possa sostenere che l’omessa, chiedendo tutta l’eredità, possa ottenerla

come se l’altra avesse rifiutato l’eredità legittima, ciò non è ammissibile, visto che la querela non è intentata

contro la sorella istituita; inoltre, colei che adì per testamento non può paragonarsi ad un erede rinunciante,

pertanto, il querelante potrà rivendicare dall’estraneo solo la

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CG39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Coppola Giovanna.