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LA SUCCESSIONE CONTRA VOLUNTATEM DEFUNCTI
TRA VECCHI PRINCIPI E NUOVE PROSPETTIVE
Capitolo I – Origini ed evoluzione storica della “successione necessaria”
1. Dal alla piena libertà di testare
consortium erctum non citum
Nell’antichità, la successione avveniva all’interno della cerchia familiare del e ciò è confermato dall’istituto del
de cuius
richiamato da Gaio nelle sue “erctum” significa proprietà, in quanto deriva dal termine “erus”
Institutiones:
consortium,
che significa proprietario; “ciere” significa dividere; pertanto “erctum non citum” significa “proprietà indivisibile”. La
coesione del gruppo familiare aveva come conseguenza che i alla morte del rimanevano automaticamente
sui, pater,
coinvolti in una la quale trovò un primo limite nel che, all’inizio, consisteva in un
societas inseparabilis, testamentum,
mezzo di scelta del tra i strettamente connesso all’exheredatio. I legami rilevanti ai fini successori erano
de cuius sui,
basati sulla parentela politica, l’adgnatio, ossia quella parentela che teneva conto della discendenza dallo stesso pater
o della sottoposizione alla stessa potestà; la parentela di sangue, la viene riconosciuta in un secondo
familias cognatio,
momento dallo o pretorio. Ciò non escludeva che un privo di potesse procurarsi successori
ius honorarium pater, sui,
ricorrendo all’istituto dell’adoptio di un estraneo ed alla sua successiva istituzione di erede, come conferma la prassi in
e nelle quali si raccontava dell’adozione di
vigore intorno al III secolo a.C. e le due fabule plautine, Mercator Poenulus,
fanciulli e nella loro istituzione di eredi. La libertà testamentaria era dunque limitata solo formalmente, in quanto sotto
il profilo sostanziale, tramite l’adoptio, il poteva istituire come eredi anche degli estranei, anche se ciò doveva
pater
accadere il più delle volte solo in mancanza di discendenza diretta naturale. L’esclusione di dalla successione era
sui
sempre subordinata ad una espressa la quale riusciva a spezzare il legame con gli come
exheredatio, heredes domestici,
li definiva lo stesso Gaio, che potevano essere considerati padroni dei beni del anche durante la sua stessa vita.
de cuius
È per questo che si parla di “successione necessaria formale”. Con l’avvento della politica espansionistica e con le
trasformazioni sociali che hanno portato ad una perdita dei valori e del buon costume, i rapporti giuridici cambiano e la
stessa da situazione di potere, muta in una situazione patrimoniale, in cui rileva il potere della libertà
hereditas,
testamentaria. Dati gli innumerevoli testamenti scandalosi a favore di soggetti del tutto estranei alla famiglia, furono
necessari nuovi strumenti idonei a garantire i più stretti congiunti, soprattutto i figli. Tra le diverse regole ricordiamo
cioè i figli devono essere necessariamente istituiti o diseredati, pena la
“sui aut instituendi aut exheredandi sunt”,
nullità del testamento.
2. L’ampliarsi e lo specificarsi dell’exheredatio
La diseredazione di un figlio, specie se unico, a favore di un estraneo era un’ipotesi piuttosto rara e collegata a casi di
o ragioni gravi; sicuramente non mancarono le ipotesi di diseredazione ingiustificata; un caso particolare è
indignatio Cicerone e da Valerio Massimo: un figlio, creduto morto in guerra, fu privato della eredità del padre, il
illustrato da
quale nominò erede un altro; dopo che questi morì, il figlio tornò a casa e intentò un procedimento legale innanzi ai
Centumviri, per entrare in possesso dell’eredità paterna, risultandone alla fine vincitore. La questione di era
ius civile
impostata sul fatto che il non lo aveva espressamente istituito né tantomeno diserederato; la decisione dei
pater
Centumviri ebbe largo consenso, tanto da istituzionalizzare l’exheredatio nominativa, in mancanza della quale l’atto si
considerava invalido. Ciò è stato confermato anche da Gaio, il quale ha aggiunto che se la preterizione o l’exheredatio
non effettuata nominativamente del figlio maschio aveva come conseguenza l’annullamento del testamento, per la filia
o i nipoti sarebbe bastata una semplice exheredatio inter ceteros o complessiva; la loro preterizione gli
ex filio
consentiva di godere solo del diritto di concorrere con gli eredi scritti, per la metà dell’asse se gli eredi fossero estranei,
Gaio porta l’esempio di un testatore che abbia istituito eredi tre figli e preterito una
o per la quota virile se sui heredes:
figlia, che diventa erede per una quarta parte, conseguendo ciò che avrebbe avuto se il padre fosse morto senza
testamento; se invece avesse istituito degli estranei e preterito la figlia, quest’ultima diventa erede per la metà. Le figlie
ed i nipoti avevano una posizione subordinata rispetto ai figli, dunque non potevano aspirare alla rescissione totale del
costituzione giustinianea, la quale eliminò qualsiasi differenza tra maschi e
testamento, situazione che modificata dalla
femmine, richiedendo per entrambi e per i nipoti, l’exheredatio nominativa, pena l’invalidità del testamento.
3. Bonorum possessio
Lo incentivò il riconoscimento della parentela cognitizia, al fine di proteggere i vincoli di sangue; la
ius honorarium Valerio Massimo: Terenzio aveva dato in adozione uno dei suoi figli, il quale,
testimonianza più antica è data da
divenuto sui iuris e avendo fatto testamento, lo aveva diseredato; Terenzio riesce ad ottenere il possesso dei beni sulla
base di un provvedimento del pretore, dato il vincolo di seppure contro la volontà del (honorum
cognatio, de cuius
Tuttavia, lo strumento della rendendo inefficaci i testamenti, comportava
possessio contra tabulas). bonorum possessio,
l’inefficacia anche delle disposizioni in essi contenute, pertanto si rese necessario limitare questo risultato; a tal
proposito ricordiamo un passo di Africano: due figli emancipati, di cui uno era istituito erede e l’altro invece preterito;
se l’emancipato istituito ha adito, gli è preclusa la in quanto l’adizione implica l’accettazione della
bonorum possessio,
volontà del testatore e dunque una tacita rinuncia alla così come l’emancipato che abbia ricevuto
bonorum possessio,
un legato. In ogni caso la del preterito si arresterà di fronte alla quota testamentaria
bonorum possessio contra tabulas
adita dall’istituito quando essa sia minore o uguale a quella dovuta a quest’ultimo, nello specifico un semiasse; qualora
la quota superi il semiasse, potrà essere rescissa solo entro i limiti dell’eccedenza.
4. ed apertura della delazione legittima
Querela inofficiosi testamenti pro parte
L’ius si spinse oltre alla e riconobbe una tutela più incisiva, permettendo, sia ai parenti
honorarium bonorum possessio
agnatizi che cognatizi, di impugnare testamenti in cui fossero stati ingiustamente diseredati o trascurati, attraverso lo
strumento della In età repubblicana, col diffondersi dell’usanza dell’istituzione di
querela inofficiosi testamenti. heredes
ci si avvalse dell’espediente del che avrebbe colpito il testatore, il quale non avrebbe più agito
extranei, color insaniae,
in maniera conforme al suo dovere di affetto (officium verso i parenti più prossimi, i quali, preteriti o diseredati
pietatis)
senza giusto motivo e non possessori dei beni ereditari, avrebbero potuto esperire la contro
vindicatio hereditatis
l’erede testamentario possessore. Le istanze venivano decise dal collegio dei Centumviri, previa presentazione al
in iure
pretore, al quale spettava il compito di accoglierle o meno. L’eventuale sentenza centumvirale di annullamento del
testamento per avrebbe portato all’apertura della successione ma cosa sarebbe successo
color insaniae, ab intestato;
se il querelante vittorioso fosse parente di pari grado dell’istituito? La soluzione più semplice sarebbe stata quella di
annullare il testamento favorendo i querelanti vittoriosi, successori il parente di pari grado istituito
ab intestato;
avrebbe potuto avvantaggiarsi della querela, non in quanto erede testamentario, ma in quanto anch’egli erede ab
La rescissione parziale del testamento poteva giovare al querelante, il quale, esperendo azione solo contro
intestato.
uno degli eredi scritti, avrebbe potuto non dolersi nella misura in cui i diretti successibili
de inofficioso, ab intestato
avevano maggior diritto rispetto a lui. Inoltre, la giurisprudenza voleva trovare rimedi volti a bloccare il più possibile la
rescissione del testamento per proteggere la validità e gli effetti di un atto che rappresentava la massima espressione
dell’autonomia individuale riconosciuta dall’ordinamento al Nel caso in cui l’azione fosse stata accolta,
civis.
l’orientamento che prevalse fu quello di aprire la successione solo ciò era possibile quando
ab intestato pro parte:
l’azione fosse stata intentata da un erede legittimo contro due o più eredi istituiti, risultando il querelante vincitore solo
contro uno o alcuni di essi, in dipendenza della diversa posizione rivestita dagli istituiti rispetto all’escluso, ma anche
quando il querelante vittorioso fosse stato parente di pari grado dell’istituito. L’annullamento del testamento avrebbe
trascinato con le altre disposizioni accessorie, pertanto, nei limiti del possibile, era necessario, ancora una volta, salvare
l’institutio Vediamo alcuni orientamenti giurisprudenziali al riguardo:
heredis.
Paolo era dell’avviso che il testamento dovesse essere rescisso integralmente, pure quando il querelante
ï· vittorioso ed il parente istituito fosse di pari grado: una madre, in procinto di morire, istituisce erede un
estraneo per ¾ ed una figlia per il rimanente, mentre preterisce una seconda figlia, la quale riesce ad ottenere
l’annullamento del testamento con la querela; la figlia omessa ha diritto a ciò che avrebbe avuto se la madre
fosse morta intestata. Benché si possa sostenere che l’omessa, chiedendo tutta l’eredità, possa ottenerla
come se l’altra avesse rifiutato l’eredità legittima, ciò non è ammissibile, visto che la querela non è intentata
contro la sorella istituita; inoltre, colei che adì per testamento non può paragonarsi ad un erede rinunciante,
pertanto, il querelante potrà rivendicare dall’estraneo solo la