Successione: vocatio contra testamentum
Il caso in cui si ritiene preferibile dare il patrimonio a persone diverse da quelle indicate nel testamento. Di cui abbiamo varie ipotesi come, ad esempio, la pretorio degli eredi sui (omissione degli eredi nel testamento!). La mancata diseredazione degli eredi maschi di primo grado portava all’annullamento del testamento e il proseguimento della successio per via “ab testamento”. La mancata diseredazione degli altri eredi, invece, non portava all’invalidamento del testamento ma solo di quella parte specifica dell’atto. Un altro esempio di vocatio contra testamentum è quella nell’ipotesi della violazione dell’ufficum pietatis (cioè del doveroso affetto verso i parenti). Questo era il caso in cui all’interno del testamento non fossero stati dati congrui lasciti ai parenti più stretti. Questi potevano impugnare il testamento stesso e partecipare alla successione del testatore.
Vocatio ab intestato
Questa particolare specie di vocatio avveniva nel momento in cui il soggetto morisse senza aver lasciato alcun atto testamentale. Automaticamente al de cuius succedevano i suoi discendenti in potestate di I grado. Ricordiamo che se uno dei figli fosse premorto al padre, la parte di eredità a lui spettante andava ai figli, e infine, se il testatore avesse avuto figli nei 10 mesi successivi alla sua morte, anche quest’ultimi avrebbero avuto diritto a una quota dell’hereditas. Nel Ius Honorarium, però, la situazione era differente poiché il patrimonio andava diviso e succedeva a 4 classi differenti e subordinate tra loro: liberi → legittimi → cognati → viret uxor.
Vocatio ex testamento
Normale chiamata a testamento che avveniva dopo la morte del testatore. Abbiamo vari tipi di testamento possibili, come:
- Testamentum per aes et libram. Questo veniva effettuato proprio come un normale negozio giuridico inter vivos. Il de cuius mancipava in blocco il proprio patrimonio a un soggetto di fiducia, il familia emptor, il quale avrà l’incarico di distribuire l’hereditas alle persone da lui designate.
- Testamentum iure praetorio factum. Il pretor urbanus dichiarò che per rendere valido il testamento era necessario semplicemente che al momento della formulazione degli atti fossero presenti il familia emptor, il libripens e 5 testimoni, accontentandosi semplicemente della visione dell’atto (ovvero le tavole testamentarie) con i 7 sigilli dei 7 soggetti prima citati.
- Testamentum tripertitum. Era il testamento redatto e scritto dal testatore in presenza dei 7 testimoni che ne garantivano all’unisono l’attendibilità.