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L’espansione fuori dall’Italia
I territori conquistati da Roma durante le guerre puniche furono organizzati in
province, sottoposte alla diretta autorità di un magistrato cum imperio. Alcune
comunità extra-italiche sottomesse rimasero formalmente indipendenti attraverso
trattati di alleanza (foedera), mentre altre mantenevano una piena indipendenza
formale senza trattati.
L’ordinamento interno di ogni provincia era stabilito tramite la lex provinciae,
emanata dal magistrato su delega dei comizi. Il governatore godeva di notevole
autonomia e adottava i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi della
madrepatria, esercitando anche l’imperium militiae nei confronti dei provinciali e dei
cittadini.
IL DIRITTO PUBBLICO ROMANO NELL'ETÀ REPUBBLICANA
Evoluzione del Diritto Romano
Il diritto romano ha radici nell'attività dei pontefici e nella legislazione decemvirale
delle XII Tavole, che combinavano esperienza religiosa e giuridica in rituali
complessi, basati su forze sovrannaturali. Durante l'era preclassica, caratterizzata da
guerre espansionistiche, si svilupparono notevoli cambiamenti nell'ordinamento
giuridico di Roma. Le principali caratteristiche della Repubblica furono:
Applicabilità limitata dello ius ai soli cives, con norme particolari per gli
abitanti dei territori conquistati.
Coesistenza di più sistemi normativi su tutto il territorio repubblicano.
Sebbene il carattere religioso dell'ordinamento giuridico romano si attenuasse, non
scomparve mai del tutto: lo ius civile, per il suo fondamento religioso, rimase il
diritto fondamentale, eterno e immodificabile.
Il Ruolo della Interpretatio
Nel periodo arcaico, l'interpretatio pontificale consisteva nel:
Redigere leggi scritte.
Chiarire punti oscuri delle norme scritte.
Interpretare il pensiero degli dei in ambito religioso.
L'adeguamento dell'ordinamento alle esigenze sociali era inizialmente monopolio dei
pontefici, anche dopo la pubblicazione delle XII Tavole. Verso l'inizio del III sec.
a.C., la giurisprudenza iniziò a laicizzarsi, liberandosi dagli influssi religiosi e
sviluppando un carattere creativo, che integrava e correggeva continuamente il diritto
vigente.
L’Attività Giurisprudenziale
Durante il II sec. a.C., le attività della giurisprudenza si definirono meglio, passando
da pontificale a laica. L'attività del giurista si articolava in tre momenti distinti:
Respondére: dare consigli e pareri a privati, magistrati e giudici.
Cavére: elaborare schemi di negozi giuridici e contratti.
Àgere: assistere gli interessati nella scelta della via processuale e difendere
privati davanti ai giudici.
Le caratteristiche fondamentali di tali attività erano la gratuità e la pubblicità.
Importante fu la classificazione e raccolta delle decisioni giurisprudenziali, tramite:
Opere monografiche.
Opere di commento alle leggi.
Raccolte di cautiones e actiones.
Principali Giuristi Repubblicani e Scuole
La laicizzazione della giurisprudenza culminò con Sesto Elio Peto Cato, edile curule
nel 200 a.C., console nel 198 e censore nel 194, che introdusse la letteratura giuridica
e l'insegnamento teorico. Importanti giuristi come Manilio, Giunio Bruto e Publio
Mucio Scevola fondarono il diritto civile. Nel secolo successivo, giuristi come Quinto
Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo, influenzati da diverse filosofie, continuarono
a sviluppare il diritto romano, introducendo concetti come la stipulatio Aquiliana e
l'interpretazione secondo il senso comune.
Lo Ius Publicum
Nel diritto pubblico romano, la legge era redatta dal magistrato e approvata dalle
assemblee popolari, con caratteristiche bilaterali, pubbliche e rogatae. Le leggi erano
designate con i nomi dei magistrati proponenti e si dividevano in tre parti:
Praescriptio: indicava i proponenti, l'assemblea, il luogo e la data.
Rogatio: testo della proposta approvata o respinta senza modifiche.
Sanctio: stabiliva le conseguenze dell'inosservanza.
Secondo Ulpiano, le leggi si dividevano ulteriormente in leggi imperfette, meno che
perfette e perfette, a seconda della loro sanzione.
Efficacia della Lex Publica
Una lex publica entrava in vigore dopo la convalida senatoria e aveva valore
personale. Non si applicava ai non cives e acquisiva efficacia nelle città alleate solo
con esplicita accettazione.
Lo Ius Gentium e Lo Ius Honorarium
Il ius gentium era un diritto commerciale comune ai popoli mediterranei, gestito dal
pretore peregrino. Il ius honorarium era un insieme di norme create dal pretore per
adeguare il diritto alla mutata realtà sociale ed economica, favorendo un diritto più
snello e moderno rispetto allo ius civile. Gli editti perpetui, emanati da diversi
magistrati, costituirono una sorta di codificazione del diritto onorario.
Evoluzione del Diritto Penale