Estratto del documento

D.M. 44/2011, Regolamento concernente le regole tecniche

per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in

attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4,

commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel

processo civile e nel processo penale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma

1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge

22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di

funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione

digitale» e successive modificazioni.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software,

mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e

telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di

comunicazione e di procedura;

b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che

fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili

dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel

presente decreto;

b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che

consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte

dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati;

b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che

consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata

agli ufficiali e agenti di P.G. ed a ogni altro soggetto tenuto per

legge alla trasmissione della notizia di reato;

c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce

ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione

al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative

riportate nel presente decreto;

d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al

dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra

- i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni,

- il portale dei servizi telematici e

- il gestore di pec del Ministero della giustizia;

e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel

quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante

l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e-bis) servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il

servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito

dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);

f) identificazione informatica: processo di identificazione

dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle

piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante

autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in

materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n.

910/2014 (eIDAS);

g) firma digitale: firma elettronica qualificata, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata,

creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica

qualificata e basata su un certificato qualificato per firme

elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);

h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti

redatti in forma di documento informatico nonché le copie

informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento

analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice

dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;

h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a

disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni;

i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e

successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di

protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di

consultazione di informazioni e trasmissione di documenti

informatici relativi al processo. In particolare si intende per:

1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici

giudiziari e degli UNEP;

2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i

soggetti abilitati esterni pubblici;

3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private,

gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del

giudice, nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio

personalmente e quelle che rappresentano un ente privato;

4) soggetti abilitati esterni pubblici:

l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature

- distrettuali dello Stato,

gli avvocati e i procuratori dello Stato,

- gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali,

- metropolitane, provinciali e comunali nonché

il personale di P.G. ed

- ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione

- della notizia di reato e delle comunicazioni successive;

n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di

fuori dei casi previsti dalla lettera m);

o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato:

attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al

- registro ovvero di

possesso della qualifica

-

che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di

cause ostative all'accesso;

p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico:

attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione

pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;

q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate,

ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi

automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per

l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,

limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;

r) spam: messaggi indesiderati;

s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare

ed eliminare lo spam;

t) log: documento informatico contenente la registrazione

cronologica di una o più operazioni informatiche , generato

automaticamente dal sistema informatico;

u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle P.A. e dei gestori di

pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui

all'articolo 5, comma 2, del CAD;

v) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme

agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento

identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA.

Art. 3 Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia.

1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in

conformità:

al Codice dell’amministrazione digitale (CAD)

- alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati

- personali e in particolare alle prescrizioni in materia di

sicurezza dei dati, nonché

al decreto ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, co. 1,

- lett. f), del decreto n. 264/2000.

2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del

Ministero della giustizia è responsabile dello sviluppo , del

funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del

dominio giustizia.

3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello

distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui all'articolo

34.

Art. 4. Gestore della posta elettronica certificata del Ministero

della giustizia.

1. Abrogato.

2. Gli indirizzi di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP, da

utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono

pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le

specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei

log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di

posta elettronica certificata per 5 anni.

Art. 5. Gestore dei servizi telematici.

1. Il gestore dei servizi telematici assicura l'interoperabilità

tra:

sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati

- i

interni,

il portale dei servizi telematici e

- il gestore di posta elettronica certificata del Ministero

- della giustizia.

Art. 6. Portale dei servizi telematici.

1. Il portale dei servizi telematici consente l'accesso da parte

dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti

giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo 51 del codice in

materia di protezione dei dati personali.

2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del

CAD.

3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei

soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le

specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34.

4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi di

pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del

presente decreto.

5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei

soggetti abilitati e degli utenti privati, in un'apposita area, i

documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono

le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di

cui all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai

sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui

all'articolo 26.

6. Il portale dei servizi telematici consente l’accesso senza

l'impiego di apposite crede

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudia.giannino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Monti Francesca.
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