D.M. 44/2011, Regolamento concernente le regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge
22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale» e successive modificazioni.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e
telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di
comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che
fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili
dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel
presente decreto;
b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che
consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte
dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati;
b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che
consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata
agli ufficiali e agenti di P.G. ed a ogni altro soggetto tenuto per
legge alla trasmissione della notizia di reato;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce
ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione
al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative
riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al
dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra
- i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni,
- il portale dei servizi telematici e
- il gestore di pec del Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel
quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante
l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e-bis) servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il
servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito
dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);
f) identificazione informatica: processo di identificazione
dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle
piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante
autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in
materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n.
910/2014 (eIDAS);
g) firma digitale: firma elettronica qualificata, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata,
creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica
qualificata e basata su un certificato qualificato per firme
elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);
h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti
redatti in forma di documento informatico nonché le copie
informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento
analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice
dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;
h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a
disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni;
i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e
successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di
consultazione di informazioni e trasmissione di documenti
informatici relativi al processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici
giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i
soggetti abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private,
gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del
giudice, nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio
personalmente e quelle che rappresentano un ente privato;
4) soggetti abilitati esterni pubblici:
l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature
- distrettuali dello Stato,
gli avvocati e i procuratori dello Stato,
- gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali,
- metropolitane, provinciali e comunali nonché
il personale di P.G. ed
- ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione
- della notizia di reato e delle comunicazioni successive;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di
fuori dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato:
attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al
- registro ovvero di
possesso della qualifica
-
che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di
cause ostative all'accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico:
attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione
pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate,
ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per
l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
ed eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la registrazione
cronologica di una o più operazioni informatiche , generato
automaticamente dal sistema informatico;
u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle P.A. e dei gestori di
pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 5, comma 2, del CAD;
v) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme
agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento
identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA.
Art. 3 Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia.
1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in
conformità:
al Codice dell’amministrazione digitale (CAD)
- alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
- personali e in particolare alle prescrizioni in materia di
sicurezza dei dati, nonché
al decreto ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, co. 1,
- lett. f), del decreto n. 264/2000.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia è responsabile dello sviluppo , del
funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del
dominio giustizia.
3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello
distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui all'articolo
34.
Art. 4. Gestore della posta elettronica certificata del Ministero
della giustizia.
1. Abrogato.
2. Gli indirizzi di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP, da
utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono
pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei
log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di
posta elettronica certificata per 5 anni.
Art. 5. Gestore dei servizi telematici.
1. Il gestore dei servizi telematici assicura l'interoperabilità
tra:
sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati
- i
interni,
il portale dei servizi telematici e
- il gestore di posta elettronica certificata del Ministero
- della giustizia.
Art. 6. Portale dei servizi telematici.
1. Il portale dei servizi telematici consente l'accesso da parte
dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti
giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo 51 del codice in
materia di protezione dei dati personali.
2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del
CAD.
3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei
soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi di
pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del
presente decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei
soggetti abilitati e degli utenti privati, in un'apposita area, i
documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono
le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di
cui all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente l’accesso senza
l'impiego di apposite crede
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