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MODERATO:

-società omogenee con base non troppo frammentata

-n’ più ridotto di partiti senza ali estreme

Nel caso in ci sia l’assenza di partiti anti-sistema alle

ali estreme si tende ad avere modelli BIPOLARI

la competizione si svolge tra 2 coalizioni di partiti contrapposti

e a capo un leader e un programma predefinito.

è più instabile del modello bipartitico poiché la stabilità deriva

dalla coesione della coalizione e dunque dalla coesione dei

partiti che tale coalizione compongono.

in cui il sistema elettorale è sempre di tipo

Addirittura può essere di modello BIPARTITICO: maggioritario

es.

-caso Americano: repubblicani e democratici

-caso Inglese: leadership conservatori e laburisti

Nei sistemi multipartitici estremi —> non può essere bipolare perché non è possibile formare

coalizioni preventive sufficientemente stabili, ma occorre creare una coalizione al centro

eliminando le ali. (i partiti si presentano alle elezioni senza una coalizione che verrà formata

dopo).

i sistemi elettorali devono adattarsi all’interno del sistema di partiti nei quali vengono calati;

possono essere:

maggioritari proporzionali

-elevato livello di selettività un partito ha diritto a tanti seggi in

-ridotto livello di rappresentatività parlamento quanti voti ha ottenuto.

-vince le elezioni il partito che ha ottenuto Ha l’effetto di costruire in Parlamento

più voti una fotocopia del sistema politico.

-collegio uninominale una volta attribuiti i seggi si verificherà

quali sono i candidati per ciascuna lista:

+maggioritario A DOPPIO TURNO opzione 2:

opzione 1:

se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza i seggi sono

eletti i candidati con il

dei voti si procede a un secondo turno tra i attribuiti

numero più alto di

candidati che hanno ottenuto almeno una certa seguendo l’ordine

preferenze

percentuale di voti. dei candidati della

Alla fine vince il candidato che ottiene più voti lista

può essere corretta con:

-clausole di sbarramento: livello minimo necessario per accedere alla ripartizione dei seggi

elettorali

-premi di maggioranza: incremento dei seggi per una coalizione che supera una certa

percentuale di voti

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE Presidente della Repubblica

vi sono tre principali organi posti al vertice dello Stato: Governo fiducia

Parlamento

Governo si presenta in Parlamento e

espone il suo programma politico sul

quale chiede la fiducia al Parlamento

possiamo avere varie tipologie di forme Parlamentari, tra cui:

1.CLASSICA/MONISTICA: il Presidente della Repubblica nomina il presidente del

consiglio dei Ministri, ma non può revocarlo.

2.DUALISTICA: il capo dello Stato è al pari del parlamento e il Governo è responsabile

nei confronti di entrambi.

3.A PREMINENZA DELL’ESECUTIVO:

-si forma in modo FORTE—> nei modelli bipartitici (rafforzamento della posizione del

Governo rispetto al Parlamento).

-si forma in modo DEBOLE—> nei modelli bipolari

4.A PREMINENZA DELL’ASSEMBLEA:

-si realizza in presenza di modelli multipartitistici estremi e con sistema elettorale di

tipo proporzionale.

FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

-Il Presidente è il capo del Governo (non cè dunque il presidente del consiglio dei ministri)

ed è eletto direttamente

-non vi è l fiducia tra Governo e Parlamento (Congresso degli Stati Uniti)

-forma dualistica in cui i due poteri stabilizzano il sistema tramite un bilanciamento

reciproco

FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

-elezione diretta capo dello Stato

-il presidente nomina il presidente le consiglio, e su proposta di questo revoca i ministri

-Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento

-caratteristica essenziale: STRUTTURA BICEFALA

Accanto al Presidente vi è il Presidentedel Consiglio che non è presente invece nelle forme

presidenziali e a cui compete l’azione di governo.

IL PARLAMENTO svolge la funzione legislativa

art.70, art.94

BICAMERALISMO PARITARIO serve a dare voce a interessi diversi, differenziando le

Senato Camere per la loro composizione, durata e competenze

Camera dei

2

deputati come vengono

elette?

Vi furono varie proposte sulla modalità di elezione prevista, come:

1.MATTARELLUM: leggi 4 agosto 1993 n’276 e n’277; si introduce sistema maggioritario con

correzione proporzionale

-75% seggi con sistema maggioritario

-25% seggi con sistema proporzionale

-soglia di sbarramento al 4%

2.PORCELLUM: legge 21 dic 2005 n’270; natura proporzionale, con forte premio di maggioranza

per la lista o coalizione di liste che avesse raggiunto la maggioranza relativa.

A tale lista o coalizione veniva attribuita la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento.

-+liste bloccate: liste con i nomi dei candidai scelti dal partito senza possibilità per l’elettore di

esprimere il voto di preferenza.

3.ITALICUM: legge 6 maggio 2015 n’52; modello maggioritario a doppio turno, se una lista

raggiungeva il 40% dei voti scattava il premio di maggioranza e nel caso tale soglia non venisse

raggiunta vi era un ballottaggio tra le due liste più votate.

MA alla fine si approvò la legge n’ 165 del 2017; c.d ROSATELLUM uguale per Camera e

Senato;

-il 38,6% (232 seggi) alla Camera sono assegnati tramite sistema uninominale, mentre 386 nei

collegi plurinominali e 12 nella circoscrizione estero

-Al Senato i collegi uninominali sono 116 quelli plurinominali 193 e 6 sono assegnati all’estero.

durata delle Camere fissata in Costituzione: 5 anni

articoli 660 e 61, stabiliscono che le elezioni per le nuove Camere devono avvenire entro 70

giorni dalla fine delle precedenti, in quel frangente di tempo è possibile prorogare i poteri delle

Camere precedenti (=prorogatio)

non possono decorrere più di 90 giorni tra la cessazione delle vecchie camere e la riunione

delle nuove.

IN CASO di guerra però—> proroga (che è diversa dal prorogatio)

non sono più pienamente rappresentative, MA

i poteri delle Camere durante il prorogatio rimangono in vita solo per mantenere la continuità

costituzionale.

possono compier SOLO attività correlate a obblighi o termini costituzionalmente determinati,

ad esempio:

-conversione dei decreti legge

-approvazione del bilancio

-atti ritenuti necessari per adempire ad obblighi europei.

REGOLAMENTI PARLAMENTARI E LA FORMA DI GOVERNO

possiamo individuare due momenti fondamentali nella storia dei regolamenti parlamentari:

RIFORMA DEL 1971:

l’intento era quello di rafforzare il parlamento in una logica di rapporti istituzionali nei quali

doveva essere proprio l’organo elettivo ad essere il vero motore dell’indirizzo politico.

IDEA—> ricostruire un Parlamento moderno collegato ad altri organi costituzionali e alla

società civile; tutte le forze politiche hanno egual peso cosicché nessun privilegio poteva avere

il Governo in parlamento per sostenere il proprio indirizzo politico.

questi regolamenti sono collegati a principio dell’unanimità—> e necessità di maggioranze

una determinata stagione politica: molto elevate, attribuivano un

le formule di governo erano

improntate su un partito di centro—> potere elevato anche a gruppi

la democrazia cristiana parlamentari di piccole

si voleva cosi legittimare quei partiti dimensioni che attraverso

minori che non avevano accesso alla l’esercizio del potere di

coalizione governativa dando cosi interdizione riuscivano ad

loro un proprio spazio all’interno

della dialettica parlamentare incidere su decisioni della

maggioranza.

RIFORME DEGLI ANNI 80’

rispetto alla riforma del 71’ l’obiettivo era opposto—> infatti volevano favorire una netta

distinzione tra maggioranza e opposizione nel quadro di un rafforzamento politico dei poteri del

Governo e di una ritrovata funzione di controllo del Parlamento.

questa fase avrà una forte accelerazione nei primi anni novanta, favorita dalla modifica della

legge elettorale in senso maggioritario che ha spinto verso un modello di tipo bipolare.

autonomia e indipendenza delle Camere

1.

INSINDACABILITA’ DELL’INTERNA CORPORIS: esclusione del sindacato da qualunque

autorità , e quindi anche l’attività giudiziaria, di questi procedimenti e di questi atti

considerati interni al parlamento.

procedimenti e atti interni posti in essere dalle Camere

E’ disciplinata dal I comma dell’art. 68 e recita:

dunque i parlamentari non sono responsabili giuridicamente per le opinioni espresse nell’esercizio

delle loro funzioni.

ciò avviene per garantire che il parlamentare possa esprimere le sue opinioni liberamente ai fini

dell’esercizio dell’attività parlamentare.

essa costituisce una scriminante assoluta esclude infatti responsabilità di tipo giuridico, penale,

amministrativo o contabile.

Per le opinioni espresse durante il corso del mandato inoltre il parlamentare non risponde

neppure una volta cessata la carica.

nesso funzionale: deve esservi una sostanziale identità di contenuto tr l’opinione espressa in

sede parlamentare e quella espressa in sede extra-parlamentare.

2.VERIFICA DELLE ELEZIONI: le Camere hanno il diritto-dovere di giudicare sulla validità delle

elezioni, in particolare (art.66)

-verificare situazioni di ineleggibilità e incompatibilità

Questo procedimento è seguito da organi interni delle Camere formati da Senatori o deputati—> la

Giunta per le elezioni che propone la convalida o la contestazione dell’elezione.

3.AUTODICHIA: (o giurisdizione domestica): consiste nel potere di decidere sulle controversie

relative allo status giuridico ed economico dei propri membri e dei propri dipendenti.

I regolamenti delle Camere prevedono infatti che i ricorsi dei dipendenti delle Camere siano

decisi appunto dalla camera di appartenenza.

La corte costituzionale ha sostenuto la legittimità dell’autodichia in quanto diretta espressione

del principio di autonomia. normativa che disciplina i rapporti tra autorità giudiziaria e

la pregiudiziale parlamentare Parlamento, se l’autorità si trova a dover decidere una

controversia relativa ad un caso in cui può essere invocato

l’art.68 I comma, si possono dare le seguenti prime soluzioni:

-se il giudice ritiene sussistente l’ insindacabilità definisce autonomamente la causa senza procedere

-se il giudice NON ritiene sussistente l’ insindacabilità, e quindi considera di poter giudicare, deve sospendere il

processo e ed investire la camera di appartenenza del parlamentare che dovrà decidere sulla sussistenza o meno

della ins

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanuelaa04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Garagna Silvia.