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I principi del processo: capitolo 5

Efficacia panprocessuale

→ Valenza solo in relazione alla stessa domanda relativa allo stesso diritto.

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Principio della domanda

“Chi art. 99 c.p.c. → vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.”

“In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio, art. 336 comma 3 c.c.

Art. 2907 c.c. → Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.”

Art. 306: Estinzione per rinuncia

I. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

II. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

III. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

IV. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Art. 307: Estinzione per inattività

I. Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto [del secondo comma] dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

II. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

III. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.

IV. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

Art. 308

I. L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.

II. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.

Art. 310: Effetti dell’estinzione

I. L'estinzione del processo non estingue l'azione.

II. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

III. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

IV. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

“Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte art. 2907 c.c. → e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.”

Art. 50: Riassunzione della causa

“Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente...”

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher adelemcqueen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Pagni Ilaria.
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