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PROPRIETÀ PRIVATA

La proprietà privata fondiaria ha avuto origine da una distribuzione della terra sovrana. Romolo assegno ai

pater familias piccoli appezzamenti di due iugeri in proprietà piena e quindi trasmissibile agli eredi.

Acquisizione privata della terra:

I. Passaggio progressivo di frazioni fondiarie dai possedimenti delle gentes, ai singoli capifamiglia che li

gestiscono collettivamente. Non è dimostrabile

II. Assegnazioni in proprietà privata di lotti più o meno estesi si ager publicus. È documentato ma è solito

accadere in età arcaica come attribuzione aio singoli di possesso nei che di proprietà vera e propria

Se si tiene conto però che il primo nucleo di res mancipi racchiudesse solo beni mobili, cosi la prima forma

di proprietà individuale avrebbe a che fare con gli strumenti, per la coltivazione della terra ma non la

medesima, cosi l’heredium sarebbe una successiva nalizzazione degli oggetti in piena proprietà.

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PROPRIETÀ QUIRITARIA

Il diritto individuale di proprietà è determinato nelle fonti dominium ex iure Quiritium e il dominus ne è il

titolare, originariamente per indicare la signoria piena e assoluta sulla cosa si utilizzava l’espressione rem

meam esse (essere la cosa mia). Caratteri del dominium sono:

I. Illimitatezza interna: estensione dell’appartenenza a tutto ciò che sta sopra e sotto il suolo; i giuristi

romani si limitano a dire che quanto una persona possiede un limitato appezzamento di terreno e ha dei

con ni delimitati tutto quello che in corrispondenza dei con ni si trova al di sotto del fondo, nel

sottosuolo o al di sopra è di proprietà esclusiva del dominus. Serviva dare un immagine teorica di quanto

fosse forte il concetto di diritto di prorotta, non avevano creato la categoria di diritto assoluto, signi ca

che un dominus è adito incontrastato, mentre al di sopra non rileva tanto poteva essere interessante se al

sottosuolo ci fossero cave etc.. ciò accresceva il valore della profeta, di limitatezza, p l’immagine

proiettiva del fatto che ogni prorpeitaro sia in corrispondenza dei con ni del proprio fondo proprietario

di ciò che sta sopra o sotto il fondo

II. Valenza assorbente: il proprietario del fondo assorbe tutto ciò che si incorpora stabilmente ad esso; si

collega ad uno speci co modo di acquisto della società che viene riconosciuto ovvero l’accessione.

Signi ca che tutto che si unisce stabilmente ad un fondo, diventa di proprietà del proprietario del fondo,

tutto quello che si unisce o che si incorpora ad un fondo diventa del proprietà del dominus

automaticamente, questo era il principio importantissimo perchè radicava uno dei più antichi modi di

acquisto della società che si chiama cessione che vedremo in seguito. —> accezione

III. Elasticità: attitudine a riespandersi al venir meno di un diritto reale parziario che grava su di esso; fa

riferimento la rapporto tra diritto di proeotà è il diritto minore come l’usufrutto, se costituisco sul mio

bene un usufrutto che a differenza della proprietà deve avere una scadenza raggiunta quella scadenza la

proprietà si riespande senza che sia necessario un atto giudicio, è un effetto automatico, al

raggiungimento di quella scadenza il proletario ha tutte le facoltà di godimento per il suo diritto. È

automatico. —> usufrutto

IV. Perpetuità: la proprietà non può essere circoscritta entro limiti temporali (no proprietà a termine); a

proprietà romana è pensata come virtualmente illimitata nel tempo, non si estingue se un proprietario

non la usa e ciò sarà valido no al 4 secolo dc, gli altri diritti diversi se non vengono esercitati decadono,

l’ordinamento riconosce dei diritti che pero ci deve essere l’interesse del titolare ad esercitare quei diritti,

l’interesse dello stato è che i proletari abbiano cura dei propri beni e si faccia carico della propria

manutenzione, va a vantaggio di tutta la collettività, il concetto del fatto che i diritti debbano essere

esercitati è qualcosa che trascende il dato. Se tutti i proprietari restano incerti perdono il loro diritto, ciò

anticamente non è vero per le proprietà immobiliari.

V. Natura franca: gratuità della proprietà, ossia mancanza di alcun tributo. viene meno per un apposito

provvedimento legislativo è la natura franca, signi ca che a seguito dell’epoca delle grandi conquiste a

roma arrivano tale te tanti ricchezze che i proprietari di foni italici vengono esentate da qualunque forma

di tassazione sui beni immobili, era un altro dei motivi per cui la cittadinanza romana era molto

appetibile, prestigio sociale vantaggi scali, ciò viene abrogato tra il 293-294 dc perchè Ion quel anni

con Diocleziano che tenta di rimettere in sento le tasse dell’impero ed è costretto ad introdurre la

tassazione sugli immobili.

Proprietà, possesso e detenzione

I. Proprietà: è un diritto, lo era per i romani cosi come oggi, è un diritto reale ed assoluto a caratteri

diversi dai romani ma mantiene la sua connotazione di diritto soggettivo assoluto tutelato

dall’ordinamento. Colui che ne è titolare, è provvista di azione(l’ordinamento ha creato un apposita

azione che il titolare del diritto può usare a tutela del medesimo), hanno l’azione della tutela processuale,

il massimo livello di tutela che l’ordinamento può fornire, l’azione processuale è lo strumento che mette

in moto il processo e porta alla sentenza del giudice, un diritto non azionabile è indifendibile e come tale

condannato all’irrilevanza. È tutelato una volta che si passa dal processo per azione di legge,

sacramento in rem, quando si passa al processo formulare viene detta rivendica, rei vindicatio. È una

azione riconosciuta dall’ordinamento e può essere esercitata contro chiunque minacci il mio diritto di

proprietà, >< proprietà essendo un diritto fa si che il proprietario sia tutelato nel godimento e fruibilità

del suo bene e può essere il destinatario di un azione legale, signi ca assolutezza del diritto e fa si che la

formula dell’azione si dice nel mondo della tipologia delle tradizioni umane abbia una effetto erga

omnes, l’azione a tutela della proprietà può essere esercitata indifferentemente contro chiunque lo

minacci.

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fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

II. Possesso: rappresenta l’immagine della proprietà ma non è un diritto

A. Dal punto di vista giuridico è diverso e cambia sul piano della difesa. È una situazione di fatto,

signi ca che non è considerato un diritto, e non è tutelato da un azione, tale situazione di fatto dice

che il possesso è i potere che una persona esercita su un bene (simile manus) e che corrisponde

all’esercizio del diritto di proprietà, questa de nizione signi ca che il possesso si esprime in

comportamenti simili alla proprietà ma non è un diritto a se stante e come tale non è tutelato da

azione, nella normalità il possesso è implicito dentro la proprietà, una persona che è il legittimo

proprietario di quel bene lo utilizza, possono capire situazioni nelle quali ce una scissione tra

proprietà e possesso, si distingue la tutela con 2 formulazioni giuridiche distinte per i romani la tutela

era esclusivamente di tipo pretorio che una evavano forza erga omnes erano provvedimenti che il

possessore chiedeva la pretore e se decideva che tale situazione dovesse essere tutelata emetteva un

provvedimento temporaneo che tutelava quel possesso ma non aveva ne la forza ne la genialità

dell’azione, nel caso del proprietario il suo diritto è uf cialmente tutelato. Era una tutela sono

eventuale e molto più debole, potrebbe essere oggi un cautelare. Il possesso essendo una situazione

di fatto è tutelata solo dal pretore tramite questi interdetti, i giuristi romani dicevano che doveva

basarsi su 2 elementi che sono l’elemento oggettivo e soggettivo, questi 2 elementi vengono detti

corpus e animus. Il possesso non è riconosciuto dall’ordinamento come un diritto ma non è vero che

non è irrilevante perchè una persona che si trova ad essere possessore di un bene ed è interessata a

tenerlo presso di se, se non viene nessuno a portarglielo via dopo un lasso di tempo ne può diventare

proprietario. Usucapione. È importante valutare non sono i fatti ma le condotte che hanno tenuto le

parti del processo.

1. possesso di buona fede: verrà tutelato dai magistrati e può portare all’acquisto della proprietà. È

il comportamento onesto cioè la convinzione che la persona ha di tenere la cosa presso di se ma

senza danneggiare il diritto altrui, la persona che trova un ben abbandonato, e fa una ricerca per

trovare il legittimo proprietario ma va a vuoto ed è considerato un possessore di buona fede, si

tratta di andare a disciplinare tutte le variabili che si potevano presentare.

2. Possesso di mala fede

B. Questi due tutelano il possesso come la rivendica tutela la proprietà

1. Soggettivo: il possessore deve avere sul bene in suo possesso, su cui ha la disponibilità deve

avere l’atteggiamento soggettivo di colui che vuole tenere quel bene presso di se. Animus.

2. Oggettivo: disponibilità del bene, il possessore deve avere il bene direttamente nelle sue mani,

III. Detenzione: situazione di chi ha semplicemente la disponibilità economica di quel bene ma sa che non

gli appartiene e cha spetta ad altri che sono i legittimi proprietari e possessori, la detenzione è il 3 tipo di

rapporto che una persona ha verso un bene ed è l’idea di colui che è detentore ha solo la disponibilità di

quel bene ma non ‘elemento soggettivo, la distinzione è importante perchè molti contratti non

trasferiscono in merito ad un ben in una situazione di possesso o proprietà bensì di detenzione. Es:

A. Comodato: prestito d’uso . Si ottiene la possibilità di usare un bene che appartiene ad un altra

persona a scadenza di contratto o a richiesta, il comodatario, è un mero detentore, sa benissimo di

non essere ne il proprietario ne il detentore, ha la facoltà d’uso di quel bene per in terminato tempo e

condizioni

B. Deposito: se si colloca un bene presso una strutture che lo tiene in custodia non si sta trasferendo la

proprietà o il possesso ma si trasferisce una detenzione,

C. Af tto: si è detentori quali cati perchè la casa è un bene primario, e deve essere tutelato

maggiormente

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PROPRIETÀ BONITARIA O PRETORIA

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Publisher
A.A. 2024-2025
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliam_a di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Evangelisti Marina.