Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 129
Schemi di Diritto penale I Pag. 1 Schemi di Diritto penale I Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 129.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di Diritto penale I Pag. 91
1 su 129
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PARTE TERZA - IL REATO

CAPITOLO 1 - NOZIONI GENERALI

1. Il reato: nozione formale e sostanziale

Il reato formalmente, è quell'illecito cui la legge ricollega una sanzione penale (e quindi per i delitti: ergastolo, reclusione, multa; per le contravvenzioni: l'arresto e l'ammenda).

Nella storia della scienza penale, più volte, si è cercato di ricollegare il concetto del reato ad un qualche substrato etico-sociale.

● Wezel: il diritto penale potrebbe punire solamente dei comportamenti immorali, e considerati come tali dalla collettività.

● Manzini: il reato, in quanto illecito più grave degli altri, rappresenterebbe il minimo del minimo etico.

● Mayer: il reato comporterebbe una violazione delle norme di civiltà diffuse tra i consociati in un determinato momento storico.

Queste teorie oggi vengono respinte dalla dottrina maggioritaria: esistono comportamenti penalmente irrilevanti che sono considerati dalla stragrande maggioranza dei

Illecito civile: corredato da sanzioni civili (risarcimento danni, restituzione di beni…)Distinzione tra reato e illecito amministrativo:● Reato: violazione di norme penali, perseguibile penalmente● Illecito amministrativo: violazione di norme amministrative, sanzionabile con multe o provvedimenti amministrativiIllecito civile: comporta sanzioni di tipo civilistico (risarcimento del danno, riduzione in pristino...). Distinzione sostanziale tra reato e illecito civile: - Illecito penale: deve rispondere ai principi costituzionali di legalità, materialità, offensività e colpevolezza. - Illecito civile: non è vincolato a tali principi. Legalità: - Illecito civile: non è prevista una riserva assoluta di legge, è ammessa l'analogia e quindi l'irretroattività ha caratteristiche peculiari. - Illecito penale: ha una riserva assoluta di legge, è proibita l'analogia. Tipicità: - Illecito civile: la tipicità è sconsigliata nell'ambito della responsabilità civile, perché è caratterizzata da fattispecie aperte, in cui l'unico polo è caratterizzato dalla produzione di un danno. - Illecito penale: caratterizzato dalla tipicità. Offensività:

Illecito civile: non è tutelato il bene giuridico, ma il diritto soggettivo

Illecito penale: è tutelato il bene giuridico. Colpevolezza:

Illecito civile: prevede la responsabilità oggettiva

Illecito penale: il diritto penale si deve occupare anche di chi ha commesso il fatto, perché è quella persona che potrà subire le gravi restrizioni, e quindi è presupposto il dolo / colpa

Il legislatore, di fronte alla classificazione di un fatto lesivo di un interesse altrui come reato o illecito civile, deve accertarsi se nell'ambito della pubblica opinione quel fatto è ritenuto criminoso. In caso di risposta positiva da parte di un'ampia maggioranza dei consociati, può propendere per l'opzione penale.

Distinzione formale tra reato e illecito amministrativo:

Illecito penale: corredato da sanzioni penali (reclusione, multa...)

Illecito amministrativo: comporta sanzioni di tipo amministrativo.

Legalità:

  • Illecito amministrativo: per certi profili è suscettibile di piena estensione, per altri risulta attenuata
  • Illecito penale: ha una riserva assoluta di legge, è proibita l'analogia

Offensività:

  • Illecito amministrativo: se sussistente in ambito punitivo-amministrativo, ha connotazioni ben diverse e minori rispetto a quelle che si riscontrano in materia penale
  • Illecito penale: è tutelato il bene giuridico

Colpevolezza:

  • Illecito amministrativo: vi è un'eventuale rilevanza della colpevolezza con riguardo a determinati istituti
  • Illecito penale: il diritto penale si deve occupare anche di chi ha commesso il fatto, perché è quella persona che potrà subire le gravi restrizioni, e quindi è presupposto il dolo / colpa

Distinzione sostanziale tra reato e illecito amministrativo:

a. Distinzione quantitativa: l'illecito penale è più grave dell'illecito amministrativo.

Delitti e contravvenzioni

I reati si dividono in due categorie: delitti (II libro) e contravvenzioni (III libro).

Distinzione formale: è la sanzione apprestata dall'ordinamento che decide.

  • Delitto: punito con la pena dell'ergastolo, reclusione o multa.
  • Contravvenzione: punito con la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Distinzione sostanziale: i delitti sono più gravi delle contravvenzioni.

Un tempo la distinzione fra delitti e contravvenzioni corrispondeva sostanzialmente alla differenza che vi è oggi fra reati e illeciti amministrativi. Infatti, in primo luogo non esistevano gli illeciti amministrativi; in secondo luogo le contravvenzioni erano riconducibili alla categoria degli illeciti di polizia: illeciti che non erano di competenza della magistratura ordinaria, ma della polizia.

I delitti erano corrispondenti ai mala in se: fatti che la stessa coscienza sociale considerava malvagi a prescindere dalla loro qualificazione giuridica.

qualifica di illecito di un comportamento, dunque, precedeva la scelta del legislatore

Le contravvenzioni erano corrispondenti ai mala quia vetita: fatti neutri dal punto di vista morale, che divenivano fatti riprovati in quanto vietati dal legislatore. La qualifica di illecito di un comportamento, dunque, seguiva la scelta del legislatore.

Oggi:

I delitti: sono sempre configurabili a titolo di dolo. Vi rientra anche il tentativo. I delitti sono incentrati sul modello del reato di danno, o di pericolo concreto.

Le contravvenzioni: sono sempre configurabili a titolo di colpa. Vi rientra anche l'oblazione. Le contravvenzioni sarebbero maggiormente adattabili a contenere illeciti di pericolo astratto, specie di indole precauzionale.

⚠️La differenza tra delitti e contravvenzioni si ricava dal tipo di sanzione irrogata.

a) Elemento psicologico: le contravvenzioni sono punite sia a titolo di dolo che di colpa, mentre i delitti sono puniti solo a titolo di dolo, e l

La punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice.

Tentativo: ammissibile solo per i delitti.

Circostanze: alcune sono solo applicabili per i delitti.

4. Bipartizione e tripartizione

Esistono due tesi contrapposte:

  • Bipartizione: individua nel reato due caratteristiche:
    • L'elemento oggettivo
    • L'elemento soggettivo
  • Tripartizione: individua nel reato tre caratteristiche:
    • La tipicità
    • L'antigiuridicità
    • La colpevolezza

Bipartizione: è quella seguita, sin dall'Ottocento, dalla scuola classica italiana del diritto penale.

  • Elemento oggettivo: composto da tutti i dati oggettivi del reato (condotta, evento, nesso causale...)
  • Elemento soggettivo: composto dal dolo o dalla colpa, o da altro elemento di natura soggettiva (preterintenzione).

Tripartizione: elaborata in Germania e introdotta in Italia da Delitala.

  • Tipicità: conformità del fatto al tipo dell'illecito descritto dal codice.
  • Antigiuridicità: contrarietà del fatto al diritto.
  • Colpevolezza: imputabilità e colpa del soggetto.
  1. Legislatore
  2. Antigiuridicità: assenza di cause di giustificazione, la cui presenza eliminerebbe il contrasto del fatto con il diritto
  3. Colpevolezza: evidenzia la rimproverabilità dell'agente, e dunque si sposterebbe sul piano della possibilità di agire altrimenti da parte del singolo autore del reato.

⚠️Nella bipartizione l'antigiuridicità è "l'in sé del reato", cioè un elemento intrinseco alla sua struttura. Nella tripartizione l'antigiuridicità è un elemento autonomo la cui presenza deve essere sempre accertata. L'antigiuridicità consiste in un giudizio di relazione, nel senso che per giudicare un fatto come antigiuridico occorre porlo in relazione alle norme penali rilevandone il contrasto.

  1. Tipicità, antigiuridicità e colpevolezza
  2. Tipicità: anche detta "conformità al tipo", si sostanzia nel fatto tipico. La tipicità
è l’insieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore nell’ambito di una singola disposizione incriminatrice. Dalla tipicità emergono sia il disvalore di azione, che il disvalore di evento. La tipicità rappresenta la realizzazione normativa, a livello di singola fattispecie, dei principi costituzionali di determinatezza e frammentarietà da un lato, e di offensività dall’altro. La determinatezza e la frammentarietà si manifestano soprattutto nella descrizione della condotta tipica costitutiva del reato. L’offensività si concretizza principalmente nell’evento, o comunque nel risultato finale della condotta tipica, da cui emerge il bene giuridico specificamente protetto dalla norma incriminatrice. Anche il dolo e la colpa si inseriscono dentro il quadro della tipicità. Anche all’interno della tipicità si può quindi operare una distinzione tra fra elemento oggettivo ed elemento.soggettivo.
  1. Antigiuridicità: contrarietà del fatto tipico al diritto. Per la configurazione del reato, infatti, non basta che vi sia il fatto tipico, ma occorre anche che sia realizzato contra ius. L'antigiuridicità equivale all'assenza di cause di giustificazione.
  2. Colpevolezza: rimproverabilità del fatto all'agente, che si basa su un giudizio normativo di esigibilità della condotta conforme al diritto da parte del soggetto attivo del reato. Si tratta quindi della possibilità di agire altrimenti da parte del reo. Esso presuppone un giudizio di tipo individuale.
Le cause di esclusione della colpevolezza si dicono anche scusanti: hanno il solo effetto di scusare il soggetto che ha realizzato il fatto, ma non hanno la forza di giustificare quest'ultimo. Le giustificanti determinano il venir meno della contrarietà del fatto al diritto; le scusanti lasciano sussistere tale antigiuridicità, ma escludono la colpevolezza.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anitacortesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Veneziani Paolo.