Schemi di procedura penale
Il giudice
Principi
a) Indipendenza: Art. 104 Cost. dal potere legislativo-politico, dal potere esecutivo, no gerarchie dal potere giudiziario = Capacità del Giudice art. 33.
b) Imparzialità: Art. 104 Cost. terzietà del giudice super partes. Incompatibilità art. 34 c.p.p.
c) Naturalità: Art. 25 Cost. locus commissi delicti = Competenza Funzionale Materia e per Connessione Per Territorio.
d) Precostituzione: Art. 25 Cost. Ante factum = Giurisdizione.
Incompatibilità
- Art. 34 c.p.p. per atti compiuti dal Giudice:
- 1a) Se ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza in un grado del procedimento, non può esercitare la funzione di giudice negli altri gradi (né di rinvio o per revisione).
- 1b) Se ha emesso provvedimenti in un procedimento, non può essere giudice in procedimenti successivi.
- 1c) Se viene a mancare il requisito della terzietà.
- Art. 35 c.p.p. se vi sono rapporti di parentela, coniugio, affinità.
- Art. 36 c.p.p. se vi è qualunque rapporto con l’oggetto del contenzioso o con le parti private processuali.
- Art. 36 c.p.p. a causa delle condizioni ambientali, turbamento dell’incolumità pubblica.
Rimedi
- Astensione: Il giudice ha l’obbligo di astenersi nei casi indicati dall’art. 36 c.p.p. con presentazione della dichiarazione di astensione dinanzi al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.
- Ricusazione: Il giudice può essere ricusato dalle parti se non dichiara di astenersi nei casi previsti dall’art. 36 c.p.p. oppure se nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento. Procedura della ricusazione da art. 38 ad art. 44 c.p.p.
- Rimessione: Rimettere il processo dinanzi ad altro giudice per casi di sicurezza, incolumità pubblica e libertà di decisione in base alle condizioni ambientali (artt. 45–49).
Giurisdizione e competenza
Giurisdizione == Potere del giudice
Competenza == Misura della giurisdizione: Funzionale, Materiale, Territoriale, Per connessione.
Connessione per territorio Art. 5–6; L. 374/91 Art. 8–9–10–11 Da art. 12 a art. 16.
Riunione e separazione del processo
Riunione
Presupposti:
- Cause pendenti dinanzi lo stesso giudice nello stato e nel grado
- Non deve pregiudicare la rapida esecuzione del processo
Casi:
- Art. 12 c.c.p. == connessione:
- a1) Concorso di persone
- a2) Continuazione di reato, concorso formale di reati
- a3) Ipotesi di circostanze aggravanti; connessione occasionale
Separazione
Definizione: Scindere posizioni soggettive e/o oggettive in grado di essere divise da posizioni per le quali sia necessaria acquisire ulteriori informazioni o compiere atti.
Casi:
- a) Se alcuni soggetti sono pronti per la decisione, per gli altri è necessario acquisire ulteriori informazioni == in udienza preliminare;
- b) Sospensione del processo per uno o per solo alcuni imputati o imputazioni;
- c) Problemi formali di uno o più imputati;
- d) No comparizione di difensori di alcuni imputati al dibattimento per motivi non loro imputabili;
- e) Caso a) in dibattimento;
- f) Accordo parti se il giudice lo ritiene utile per una maggiore speditezza del processo.
Difetto di giurisdizione
Mancanza del potere del giudice:
- a) Relativa
- b) Assoluta
Disciplina: rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio.
I caso == indagine preliminare: ordinanza e trasmissione atti al p.m.
II caso == dopo indagine preliminare: sentenza e trasmissione degli atti al giudice competente (al p.m. del giudice competente).
Incompetenza (art. 21)
- Per materia
- Per territorio scaduti i termini = perpetuatio juriditionis
- Per connessione procedimento artt. Da 21 a 27 c.c.p.
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Giurisdizione == si ha conflitto di giurisdizione quando la stessa causa è compresa (difetto positivo) oppure ricusata sia dal giudice comune che dal giudice speciale;
Competenza == conflitto tra giudici comuni ordinari.
Casi:
- Gup vs. giudice dibattimento = Win giudice dibattimento;
Risoluzioni == 1) Composizione spontanea del conflitto 2) Corte di cassazione.
Questioni pregiudiziali
- Cognizione in via Incidentale == giudice penale può decidere sulle questioni civili – amministrative con efficacia vincolante solo per quel processo;
- Presupposti == sospensione del processo con ordinanza impugnabile in cassazione per:
- Stato di famiglia e cittadinanza;
- Questione seria;
- Azione civile già in corso.
- Per problemi di costituzionalità.
Pubblico ministero
Personalità amministrativa: no jus decidere.
Struttura gerarchica, ma non in udienza = in udienza il p.m. ha piena autonomia.
Soggetto processuale: Parte pubblica = investigazione ed azione penale.
Capacità del pubblico ministero == ordinamento giudiziario 12/1941.
Giurisdizione e competenza: art.51 III comma c.p.p.: criterio materiale, criterio funzionale presso giudice, criterio territoriale competente.
Avocazione e Delegazione = Sostituzione: per astensione ex art. 36 a b d e. Per grave impedimento personale o opportunità legali.
Polizia giudiziaria
L’organo della polizia giudiziaria è considerato ausiliario del p.m..
== Funzioni: ha funzioni autonome e funzioni complementari a quelle del p.m.;
Scopo Promovimento dell’Azione Penale.
Ruolo della polizia giudiziaria == Insieme al p.m. prendono e ricevono notizie di reato Art. 330 == Acquisizione delle notizie di reato.
Insieme al p.m. svolgono le indagini necessarie per l’esercizio dell’azione penale == art. 326 Finalità delle indagini Preliminari;
Compiti a carattere generali Coadiutorio:
- a) assistere agli atti del p.m. e curarne la Documentazione;
- b) eseguire le notificazioni;
Art. 55 == Compiti tipici della polizia giudiziaria:
- Prendere notizia dei reati;
- Impedire l’ulteriore persecuzione di tali reati;
- Ricercare gli autori del reato;
- Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;
- Raccogliere tant’altro che possa servire per l’applicazione della legge penale.
L'imputato
== è il soggetto fondamentale, veramente caratterizzante del processo penale sentenza e cosa giudicata non possono mai prescindere dalla figura dell’imputato. == parte naturale del processo.
Definizione di imputato == 3 concetti unitari = imputato = esercizio azione penale = formulazione dell’imputazione;
Qualità di imputato = assunzione: momento in cui il p.m. dà inizio all’azione penale procedendo alla formulazione di un addebito nei confronti dell’imputato per provocare l’intervento dell’organo giurisdizionale art. 60 = presupposti di assunzione della qualità di imputato:
- a) individuazione
- b) identificazione enucleazione della persona a cui viene attribuito riconoscimento attraverso le c.d. generalità il reato che l’imputato è tenuto a dichiarare fin dal primo atto in cui è presente. (Art. 66)
- c) legittimazione del soggetto idoneità ad essere parte del processo == per tutti; ECCEZIONI == stato di immunità: assoluta relativa
Capacità processuale dell’imputato == equiparata alla legittimazione del soggetto, ma eccezione = infermità art.70.
Cessazione della qualità di imputato:
- 1. L’indagato, tranne alcune eccezioni, non è considerato imputato
- 2. In caso di riassunzione del processo tramite reviviscenza: per il prosciolto per il condannato revoca della sentenza di non luogo a domanda di revisione procedere; per il caso 1) == indagato non imputato, ma == caso di favor rei = finzione giuridica (art.61)
Presunzione di non colpevolezza == art. 27 Cost. II comma. == effetti:
- Regole di trattamento dell’imputato: == Imputato = altra persona: misure di sicurezza te ed eccezionali
- Regole per la valutazione di prove e per l’accertamento giudiziale == È l’accusatore a dovere dimostrare la colpevolezza dell’imputato == onere della prova.
Parte civile
Presupposti della parte civile: a) Vi deve essere un danno diretto ed immediato b) Deve essere lesivo di un diritto soggettivo.
Definizione == è parte eventuale del processo == richiesta di una sanzione: a) restituzione b) risarcimento del danno morale o patrimoniale.
Principio di unità del potere giurisdizionale: 2 vantaggi == 1) economia giudiziale; 2) no conflitti fra giudicati.
MA:
- Non esclude la proposizione del giudizio civile autonomamente da quello penale;
- Per celerità del processo il giudice penale può non accettare l’azione civile ne suo processo.
Costituzione della parte civile (art. 76 I comma): Principio di immanenza.
Capacità processuale == del processo civile == tutti i soggetti che hanno libero esercizio dei diritti (interpretazione a contrario dell’art. 77).
Richiesta di esclusione della parte civile
- Può essere fatta da: p.m.; imputato; responsabile civile.
- Deve essere motivata, pena accettazione della parte civile da parte del giudice.
Motivazioni possibili:
- 1. Titolarità del soggetto
- 2. Capacità di agire del soggetto
- 3. Inosservanza di formalità e termini
Richiesta d’ufficio, finché non è dichiarato aperto il dibattimento.
Revoca della parte civile con dichiarazione: a) espressa b) tacita: quando ripropone la stessa azione ad un giudice civile competente; omette di presentare nelle conclusioni il petitum.
Parti eventuali
- Responsabile civile == art.83; Nasce da una responsabilità per fatto altrui = rapporto fra il terzo ed un comportamento illecito dell’autore del reato; È individuabile in base a disposizioni di natura civilistica che prevedono la ipotesi di responsabilità altrui. Quando la decisione giudiziale investe la sfera giuridica di un soggetto diverso dal responsabile diretto del comportamento punibile in forza di un rapporto che lega l’uno all’altro, allora si è di fronte al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- Persona offesa dal reato == titolare del bene giuridico la cui lesione costituisce l’essenza della condotta illecita = art. 90; Art. 93 = intervento degli enti e delle associazioni.
- Difensore = colui che garantisce il contraddittorio; Art. 24 Cost. = la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo =
- a) assicurare la difesa tecnica;
- b) assicurare il diritto all’autodifesa.
- a) di fiducia = la nomina è da considerarsi valida ed efficace dal momento in cui è stata fatta dall’imputato = principio di immanenza; non vale per le altre parti.
- b) d’ufficio = art.97
- a) in assistenza = Collaborazione durante l’iter processuale
- b) in rappresentanza = sostituzione del difensore all’imputato.
Gli atti (libro secondo c.p.p.)
Atto giuridico: atto idoneo a produrre effetti giuridici.
Fatto giuridico: avvenimento positivo o negativo comportamento umano.
Atto giuridico: comportamento umano volontario.
- Fatto giuridico: fatto della natura produttivo di conseguenze giuridiche e comportamenti umani non volontari.
Gli atti nei quali si estrinseca la “notitia criminis” pur essendo dotati di rilevanza processuale (portano alla instaurazione del processo) NON sono atti del procedimento.
Attività della P.G. = momento iniziale del procedimento.
Sentenze e decreti diventano irrevocabili ed esecutivi = ultimo atto del procedimento (è possibile una reviviscenza del processo in epoca successiva alla irrevocabilità).
- Art. 114 c.p.p.: divieto di pubblicazione di atti = distingue tra: atti coperti dal segreto atti non coperti dal segreto.
- - vietata la pubblicaz. con ogni mezzo
- - è sempre possibile la pubblicazione
- - vietata la pubblicaz. degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle i.p. o al termine della u.p.
- - al dibattim. vietata la pubblicaz. degli atti del fascicolo del p.m. se non dopo la pronuncia della sent. in grado d’appello; consentita la pubblicaz. atti utili per le contestazioni
- - vietate la pubblicaz. degli atti del dibattim. a porte chiuse (art.472.1-2) e g. sentite le parti divieto di pubblicaz. degli atti utili x contestaz. divieto cessa se trascorsi i termini stabiliti dallalex sugli archivi di St. o trascorsi 10 anni dalla sentenza irrevocabile e pubblicaz. autorizzata dal ministro di grazia e giustizia
- - se no dibattim. g. sentite le parti divieto di pubblicaz. se può offendere il buon costume o comportare diffusione di notizie sulle quali la lex prescrive di mantenere il segreto nell’int. dello St. o causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private
- - vietata pubblicaz. generalità e immagine minorenni testimoni, persone offese o danneggiati fino a che maggiorenni; trib. minorenni o minorenne di 16 anni può consentire la pubblicaz.
- Art. 115 c.p.p.: violazioni del divieto di pubblicaz.
- c1. sanz. pen. + illecito disciplinare il fatto commesso da impiegati dello St. o di altri enti pubblici o da persone esercenti una professione x la quale è richiesta una specifica abilitazione dello St.
- c2. di ogni violazione p.m. informa l’organo titolare del potere disciplinare
- Art. 329 c.p.p.: obbligo del segreto:
- c1. atti di indagine di p.m. e p.g. coperti dal segreto fino a che imputato non ne possa avere conoscenza e cmq non oltre...
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Schemi di diritto processuale penale
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Schemi diritto processuale penale basati sul testo di Garofoli
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Diritto processuale penale
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Diritto processuale penale