Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE
È un insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica e quindi utilizzati dal
firmatario per firmare.
Esistono molti tipi di firme elettroniche descrivibili in base a diversi criteri come il metodo
utilizzato, la finalità e le proprietà della firma.
I metodi di autenticazione utilizzati per le firme elettroniche possono essere classificati in tre
categorie:
- something you know, qualcosa che l’utente sa, es. password
- something you are, caratteristica fisica dell’utente, es. impronta digitale
- something you have, possesso di qualcosa, di un oggetto, es. tessera magnetica
la funzione identificativa è presupposta dal Regolamento, quella dichiarativa è
Funzioni:
espressamente prevista, la firma elettronica è quindi idonea a
identificare il firmatario e a manifestare la sua adesione al contenuto dello stesso. Non è invece in
grado di svolgere una funzione probatoria predefinita, pertanto, l’efficacia probatoria è rimessa al
libero apprezzamento del giudice, a seguito di disconoscimento, spetta al giudice valutarla caso per
caso, ma non si può discriminarne gli effetti per il solo motivo della sua forma elettronica.
Utilizzo: È idonea per i contratti non formali ed è esclusa per l’impiego della sottoscrizione dei
contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam ove normativamente richiesto.
Esempi: Pin del cellulare, login per accesso alla mail, firma su tablet del postino)
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
È una firma che soddisfa i requisiti richiesti dal Regolamento eIDAS, non prevede una specifica
tecnologia, non è un prodotto ma è un processo che si sostanzia in una firma che è:
• connessa unicamente al firmatario
• idonea a identificare il firmatario
• creata mediante dati che il firmatario può, con un certo livello di sicurezza,
utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo
•collegata ai dati sottoscritti i smodo da consentire l’identificazione di ogni
successiva modifica di dati.
Le stesse della firma elettronica semplice.
Funzioni:
Utilizzo: Può essere impiegata anche per la sottoscrizione dei contratti che richiedono la forma
scritta ad substanitam e che richiedono la forma scritta ad probationem.
Esempi: All’apertura di un conto corrente in banca pongo una firma su tablet (firma grafometrica).
È una firma avanzata solo se prima di firmare, vengo identificato: ovvero si effettua un processo di
riconoscimento “de visus”, tramite carta d’identità. Inoltre, generalmente servono più firme, per
fornire gli specimen di firma.
Quindi la firma elettronica avanzata è un processo di firma, formato da più azioni.
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Definita dal Regolamento eIDAS come una firma elettronica avanza creata da un dispositivo per la
creazione di una firma e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche.
L’associazione al firmatario avviene attraverso un certificato qualificato quindi è una firma non
neutra, si basa su una tecnologia specifica, deve esserci l’intervento di una Certification Authority
qualificata.
Il Regolamento ne dispone espressamente il riconoscimento reciproco tra Stati membri quando sia
accompagnata da un certificato qualificato.
Effetti giuridici: espressamente disciplinati dal Regolamento che prevede l’equiparazione alla
sottoscrizione autografa relativamente alle sue funzioni.
Funzioni: La funzione identificativa è assicurata attraverso il rilascio di un certificato qualificato da
parte di un soggetto terzo (CA). La funzione dichiarativa è soddisfatta, ma può presentare qualche
criticità per la eventuale mancanza di consapevolezza di chi appone questo tipo di firma con queste
modalità. La funzione probatoria risulta rafforzata anche grazie al meccanismo di inversione
dell’onere della prova: non è sufficiente il disconoscimento, il documento è riconducibile al titolare
della firma, salvo che questi dia prova contraria.
Utilizzo: Qualunque contratto.
Esempi: Badge che il professore utilizza per verbalizzare gli esami. C’è l’identificazione
all’emissione del badge e un sistema di crittografia a chiavi asimmetriche che certifica la firma.
Chiavetta fornita da banca per disposizioni di home-banking
FIRMA DIGITALE
È un particolare tipo di firma qualificata, disciplinata solo a livello nazionale dal CAD, definita
come una firma basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate
tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e a un soggetto terzo, tramite la chiave
pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento.
È una firma non tecnologicamente neutra, prevede la crittografia a chiavi asimmetriche.
Stessi effetti giuridici e utilizzi della firma elettronica qualificata.
Firma grafometrica:
Consiste nella sottoscrizione autografa apposta su supporto informatico (tablet).
È discusso se vada classificata come firma elettronica o come firma avanzata con i relativi diversi
effetti in riguardo all’efficacia probatoria.
Firma remota:
È un particolare tipo di firma qualificata/digitale generata a distanza attraverso un certificato di
firma digitale che risiede in un server sicuro del certificatore, su un HSM (hardware security
module - dispositivo fisico) e con un dispositivo OTP (One Time password) che consente di
garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse.
Firma automatica:
È un particolare tipo di firma qualificata/digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore
che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e
continuo da parte di questo. È particolarmente indicata per la sottoscrizione massiva di più
documenti informatici.
3. IL DOCUMENTO INFORMATICO
Il legislatore italiano ha definito normativamente il concetto di documento informatico (per superare
il condizionamento culturale che rimanda il termine documento al solo “pezzo di carta”). Già
Carnelutti però affermava che è documento qualsiasi materia atta a rappresentare, metallo, pietra, ...
e dunque anche un documento di soli byte sarebbe rientrato in questa definizione.
L’articolo 1, 1° comma del CAD definisce: documento analogico la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; e documento informatico la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
4. IL VALORE GIURIDICO DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Il CAD disciplina l’efficacia probatoria e l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta del
documento informatico in relazione alla tipologia di firma informatica con cui è stato sottoscritto.
DOCUMENTO INFORMATICO SENZA FIRMA/FIRMA ELETTRONICA
Secondo il CAD l’idoneità del documento informatico senza firma o con firma elettronica a
soddisfare l’efficacia probatoria è valutabile dal giudice in relazione alle caratteristiche di sicurezza
integrità e immodificabilità al processo di creazione del documento informatico.
Es. riconoscimenti del valore probatorio
Interessante una sentenza della Corte di Cassazione del 2019 che ha ricondotto gli SMS nella
categoria delle riproduzioni informatiche prive di firma riconoscendo che formano piena prova dei
fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Altra sentenza (tribunale - 2017) ha ritenuto pienamente efficace il licenziamento intimato dal
datore di lavoro attraverso whatsapp poiché la volontà è stata comunicata per iscritto, in maniera
equivoca al lavoratore.
DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA/QUALIFICATA
O DIGITALE
Il CAD stabilisce che un documento informatico sottoscritto con firma digitale, elettronica o
elettronica avanzata è ritenuto idoneo a integrare i requisiti della forma scritta e a fini probatori è
equiparato alla scrittura privata quindi fa piena prova fino a querela di falso.
Il sottoscrittore non può disconoscere la firma digitale, che è sempre vera, il disconoscimento può
avere ad oggetto solo l’utilizzo del dispositivo di firma.
FIRMA ELETTRONICA AUTENTICATA
Qualsiasi tipo di firma elettronica può essere autenticata dal notaio o dal pubblico ufficiale
autorizzato con la loro firma digitale.
La firma deve essere apposta in loro presenza, previo accertamento dell’identità del firmatario e, se
si tratta di firma con certificato deve essere accertata anche la validità del medesimo.
La firma autenticata si da per conosciuta e può accertare anche la data in una sottoscrizione.
ATTO PUBBLICO NOTARILE INFORMATICO
Nel 2010 è stata introdotta la possibilità nell’ordinamento giuridico italiano, di redazione dell’atto
pubblico anche in forma digitale.
Le parti possono firmare con semplice firma elettronica, mentre il notaio è tenuto a firmare con
firma digitale, essendo l’atto una dichiarazione del notaio.
L’originale, se si stipula in forma digitale, è l’atto pubblico informatico, mentre le copie possono
essere prodotte sia in forma digitale che in formato cartaceo.
5. LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
La conservazione digitale permette, se effettuata nel rispetto delle regole tecniche, di mantenere il
valore del documento inalterato nel tempo, cristallizzandolo nella forma e nel contenuto.
Con il termine archiviazione s’intende la memorizzazione di un documento (digitale nativo o
scansionato) su un supporto idoneo.
La conservazione digitale è la sostituzione della conservazione su carta con quella digitale anche
per strumenti originariamente analogici.
L’attività di conservazione digitale coinvolge le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti privati
se oggetto dell’attività sono documenti amministrativi, fiscali, contabili…
Il processo di conservazione vede coinvolte diverse figure e professionalità: ha un ruolo centrale il
c.d. responsabile della conservazione che si occupa della definizione e dell’attuazione delle
politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena
responsabilità e autonomia.
Altra figura è il produttore (PF o PG), è il soggetto incaricato della produzione o della gestione dei
documenti da inviare al sistema di conservazione.
Infine, l’utente (PF o PG) è il soggetto autorizzato ad interagire con i servizi di un sistema per la
conservazione dei documenti informati