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Diritto pubblico: organizza/rappresenta Stato
Diritto oggettivo Diritto privato (fondamenti diritto europeo): rapporti tra due cittadini
● Il diritto oggettivo riconosce gli interessi dei singoli (DIRITTI SOGGETTIVI)
ASSOLUTI RELATIVI: diritti di credito
=
REALI (res=cosa): hanno come oggetto un rapporto diretto non mediato con una cosa
● Tutta la comunità ha un dovere negativa nei confronti di un diritto reale poiché mi appartiene
● Sono diritti assoluti: hanno valenza in qualsiasi caso
● Sono diritti tipici = in numero chiuso, ovvero ordinamento giuridico ne conosce soltanto un numero
limitato. I privati cittadini non possono crearne nuovi tipi
● Sono indicati nel codice civile
Principale diritto reale: diritto di proprietà
Altre categorie: diritti reali di godimento e di garanzia
● DIRITTI DI CREDITO O OBBLIGAZIONI (es. contratti o mutuo) sono:
- Mediati: necessaria collaborazione debitore
- Relativi: valgono solo nei confronti di un determinato debitore
- Atipici: libertà nella creazione purché siano leciti
- A differenza del diritto reale in cui si agisce con chiunque ha una prestazione
Fondamentale collaborazione dell’altra parte per soddisfacimento dei propri interessi
Consistono in pretesa del creditore, che può pretendere di ottenere dall’altra parte (debitore)una
determinata prestazione
≠ diritto reale (si agisce vs chiunque ha possesso determinata cosa), nelle obbligazioni si pretende
determinata prestazione da una sola persona
FONDAMENTI
● Il diritto è un fenomeno sociale legate a coordinate spazio-temporali; è soggetto a cambiamenti nel
tempo (storicità del diritto) -> DIRITTO = STORIA
● È necessaria l’interpretazione della norma per comprendere la storicità del diritto, la quale
permette di contrastare la relatività del fenomeno giuridico. Infatti, l’immutabilità del sistema
giuridico è sempre più vacillante (es. Common law: precedenti dei giudici-USA)
● Possibile comprensione norme giuridiche in rapporto con cultura che le ha generate
Diritto romano
: presupposto culturale per giurista moderno
- Ha dominato 2 epoche cultura giuridica occidentale:
1. Età antica (per 1319 anni) -> diritto ha raggiunto massima perfezione tecnica
- Rinato (1000-1700) -> dopo fase più buia medioevo: sviluppo commerci e necessità di tutelare
commercianti (revisione ed applicazione diritto romano)
- Da rinascita dir. romano si è sviluppata la TRADIZIONE ROMANISTICA
- Europa continentale: tradizione diritto romano
- Fondamenti esperienza giuridica attuale sono nel diritto romano
Diritto romano: norme che regolano vita comunità romana 754 a.C. – 565 d.C. (-> morte imperatore
Giustiniano)
- Si dedica al diritto: ordina compilazione opera *Corpus iuris civilis = corpo del diritto civile
(nel medioevo si studia diritto civile+canonico)
- Voleva mettere la sua impronta nel diritto e riconquistare l’antico impero romano d’Occidente
❖ *Sintesi del diritto delle epoche precedenti a Giustiniano
❖ Basato su elementi in cui i Romani avevano eccelso: iura et arma = diritti e armi
❖ Diviene un’antologia sistematica, un codice, il quale comprende anche digesto
(libri scritti da giuristi)
❖ Costituisce il punto finale del diritto romano ed il punto di partenza per la
seconda vita della tradizione romanistica
❖ Suddiviso in 4 parti: DIGESTO, CODICE, ISTITUZIONI, NOVELLE
ͣ
2 VITA DEL DIRITTO ROMANO
● Giustiniano riconquista Italia (554): permette introduzione/diffusione/vigenza CORPUS
IURIS CIVILIS a partire dal 1000.
● Nascita prime uni per studio testi giustinianei ed effettiva applicazione del diritto romano:
diviene fenomeno di portata europea. Dunque, si ha un diritto comune europeo (Europa
continentale/popoli Occidente cristiano), fatta eccezione per l’Inghilterra e paesi da lei
≠
colonizzati *affinità tra common law e diritto romano di epoca classica.
CARATTERISTICHE IN COMUNE: metodo, dogmatica, terminologia
*c.l. rigetta regole generali e astratte valevoli per tutti i casi
● Complessità del diritto romano, lo rende un substrato unificante di tutti gli ordinamenti europei ->
diritto romano = diritto generale (ius commune)
● 1700: in Europa continentale sorge un movimento di codificazione per semplificare e
sintetizzare il materiale giuridico relativo al Corpus i. c. + a causa di mancata unitarietà e
coerenza nell’insieme delle norme vigenti.
- Processo stimolato da idee illuministiche -> legge = unica fonte diritto + giudici dovevano
limitarsi alla sua applicazione, senza creare nuove norme
● Tali codificazioni sostituiscono il diritto romano.
1° codice europeo: prussiano ABGB
2° codice: Napoleone (tuttora vigente) -> il + imitato per esportazione tramite
campagne militari francesi e stile semplice, chiaro
≠
1° italiano unitario (1865): codice civile attuale: 1942 -> mix tra quello francese e
tedesco
Tedesco: BGB-> codificazione di seconda generazione poiché riprende il diritto romano
≠
(tentativo di introduzione principi generali dalle singole norme non viceversa)
Base codificazioni 800: potere statuale -> regula iuris dettata da volontà politica
legislatore
● Con l’emanazione dei codici cessa vigenza del diritto romano (se non in Scozia, San Marino
≠
e Sud Africa) si conserva tradizione romanistica
● Il fenomeno del colonialismo portò all’esportazione dei codici anche fuori dall’Europa, per
esempio in America Latina (common law)/Cina/il diritto giapponese ha un’impronta del
diritto latino
● Possibile futuro codice comune dell’Unione Europea -> ritorno alle radici permette di
comprendere circostanze che hanno portato a nette differenziazioni dei diritti
internazionali
- Abrogazione fonti romani: eliminazione base comune -> nuova scienza giuridica basata
sui singoli codici nazionali
- Esempi:
Code Européen des Contrats (ripresa IV libro cod. civile ita)
redazione dei Principi del diritto europeo dei contratti e delle obbligazioni dalla
Commission of European Contract Law
UNIDROIT per unificazione contratti commerciali internazionali
Proposta della Commissione Europea di elaborare clausole standard -> redazione Draft
Common Frame of Reference = insieme di regole relative ai contratti, proprietà,
responsabilità civile
● Diritto epoca precedente a Giustiniano = diritto romano classico si evolveva tramite casi:
permetteva evolversi del diritto “dal basso” tramite i giuristi, privati cittadini, dando pareri
funzionali, creavano diritto (DIMENSIONE CASISTICA). Per risoluzione nuovi casi, si fa
riferimento ai precedenti -> parere giurista diventa norma
● Studio diritto europeo dà possibilità di modifica ed evoluzione del diritto da parte
dell’interprete (forma mentis per comprensione dell’aequitas = giustizia)
● Funzione diritto: risoluzione conflitti concreti
● Diritto romano= aperto e casistico, in continua evoluzione
● Polibio, storico greco + membro del circolo degli Scipioni -> conobbe dall’interno
ordinamento romano:
affermò che la forma costituzionale romana, dell’epoca repubblicana, era la migliore (a
sua detta, avrebbe permesso ai romani la conquista di gran parte del mondo all’epoca
conosciuto) in quanto costituzione mista: vi era equilibrio tra consoli¹, Senato²,
assemblee popolari³ -> organi depositari del potere
● Repubblica(= res + publica : cosa del popolo) prevedeva contemperamento delle *forme
negative di governo:
1. Monarchia -> rischia di degenerare in tirannia
2. Aristocrazia -> rischia di degenerare in oligarchia (potere affidato a gruppo ristretto
persone)
3. Democrazia (demos=popolo) -> “ “ “ “ **oclocrazia
● Repubblica, avendo in sé elementi positivi delle tre possibili forme di governo, non rischiava di
degenerare troppo rapidamente nelle corrispondenti costituzioni negative
- Fondamento: libertas = essere titolare dei diritti e far parte della civiltas
*in quanto tendono a corrompersi nella loro versione degenerata (ciclo)
**=potere della massa/feccia
¹Consoli (2)= magistrati supremi. Rappresentano l’elemento monarchico, dunque detengono l’imperium
(supremo potere di comando), ma con diversità rispetto al re. È un organo:
- Collegiale -> i 2 consoli devono essere d’accordo
- Durata carica: temporanea (≠ monarca)-> annuale e non possono essere rieletti prima di 10 anni
- Eletti dall’assemblea popolare ≠
● Pretore (gestisce i processi): altro magistrato collega < del console in quanto quest’ultimo
detiene il potere decisionale definitivo ≠
- Ha medesimo imperium dei consoli esercita la iurisdictio = detta la norma di diritto
applicabile al caso concreto oggetto di controversia
- 242 a.C. creato secondo pretore -> peregrino: ha competenza per le liti tra cittadino
romano e uno stranieri/tra 2 stranieri
● Edili curuli (magistratura riservata ai patrizi) -> limitata competenza giurisdizionale nella cura
annonae = controllo su approvvigionamento + sorveglianza del pubblico commercio e dei mercati
● Censori (eletti ad intervalli periodici): provvedevano a censimento della popolazione, operando
revisione periodica della posizione familiare, patrimoniale e politica di ogni cittadino -> poi
distribuito nei comizi centuriati/tributi
- Compito: lectio senatus = nomina senatori (ex-magistrati)
- Potere di escludere membri dal senato se indegni di appartenervi per mancanza di
onorabilità
● Costituzione repubblicana prevede per tempo limitato (max 6 mesi) nomina dittatore per
gestire situazione di emergenza o per compimento particolari riti
❖ aveva imperium maius = potere militare,
religioso, politico
❖ carica di tempo limitato a realizzazione scopo
per cui era stato nominato
²Senato (da senes=anziani): rappresenta elemento aristocratico
- In origine: composta da 300 senes/patres familias delle gentes principali (=famiglie
allargate che si uniscono per condividere stessa comunità. Ognuna ha un capo) ≠
Organo più importante: unico organo che può fare scelte politiche di lunga durata
- del console ≠
Inizialmente ve ne facevano parte solo patrizi poi anche plebei
- insieme formano nobilitas : nuova classe sociale dominante
Unico organo in grado di assicurare alla politica romana linea di coerenza e di
- continuità
- = organo + importante sist. Repubblicano/unico ad avere competenze in materia
finanziaria, militare e poli