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UNIONE EUROPEA
Il Trattato di Lisbona
Il presupposto costituzionale che garantisce la legittimità dell'ordinamento internazionale è
l'Articolo 11. In questo Articolo è stabilita la possibilità per l'Italia di limitare la propria sovranità a
favore di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia a livello internazionale.
Questo ordinamento è, appunto, l'Unione Europea.
Il trattato più recente che definisce l'ordinamento della UE è il Trattato di Lisbona del 2007. Il
trattato ha varie caratteristiche e prevede:
• che l'Unione Europea sia un'unica personalità giuridica
• che si elimini ogni riferimento alla CE
• due ulteriori trattati:
1. Trattato UE [TUE]
2. Trattato sul funzionamento della UE [TFUE]
Inoltre con il Trattato di Lisbona si sanciscono gli obiettivi dell'Unione:
• Un'Europa più democratica e trasparente, con il rafforzamento del Parlamento Europeo e dei
singoli parlamenti nazionali, con la possibilità dei cittadini di esprimere la propria opinione
e con una maggiore chiarezza sulla ripartizione delle competenze* a livello nazionale e
internazionale.
• Un'Europa più efficiente, con una lesiglazione e una norma di voto più semplice, dotata di
istituzioni moderne adeguate alle sue proporzioni e con la capacità di intervenire
tempestivamente nei settori di massima priorità per l'Unione
• Un'Europa che promuova i valori dell'UE**, che preveda una rinnovata solidarietà, che
garantisca più protezione ai cittadini e che migliori e integri la Carta dei Diritti fondamentali
• L'instaurazione di un mercato interno rivolto al progresso economico, sociale, sostenibile e
alla stabilità.
Col Trattato di Lisbona si definisce anche il principio di democrazia rappresentativa: i cittadini
vengono rappresentati direttamente nel Parlamento Europeo, che prende decisioni in modo che
queste siano il più aperte possibile e il più possibile vicine ai cittadini, e ogni cittadino ha il dirittto
di partecipare alla vita politica dell'Unione
*Esistono materie nelle quali la competenza è esclusivamente della UE, altre nelle quali è la
Nazione a possedere la competenze e altre ancora dove la competenza viene definita concorrente. A
regolare questa determinazione sono il principio di attribuzione, che stabilisce che all'UE
competono solo le materie determinate dai vari trattati, il principio di sussidiarietà, che stabilisce
che l'UE può intervenire in materie non previste dai trattati solo se lo Stato membro è in difficoltà, e
il principio di proporzionalità, che stabilisce che l'azione dell'Unione, nel suo contenuto e nella sua
forma, si limita a quanto necessario perchè gli obiettivi decisi nei trattati siano raggiunti.
**I valori condivisi dall'Unione sono la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo
stato di diritto e il rispetto dei diritti umani della persona.
Le istituzioni dell'Unione Europea
• Consiglio Europeo: è composto dai capi di Stato o di Governo degli stati membri, dal suo
Presidente, eletto a maggioranza, permanente e a tempo pieno, e dal Presidente della
Commisione UE. E' l'organo di indirizzo politico dell'Unione.
• Consiglio: è composto dai Ministri degli Stati membri competenti nella stessa materia. Non
è permanente, si costituisce con la variabile della materia da affrontare. E' l'organo
decisionale della UE e svolge varie funzioni tra le quali l'esercizio del potere normativo e di
bilancio (insieme al Parlamento), la definizione e il coordinamento delle politiche
dell'Unione e l'esercizio del potere di decidere sulla politica estera e sulla sicurezza comune.
• Parlamento Europeo: è l'organo eletto dai cittadini degli stati membri ogni cinque anni
secondo le leggi elettorali di ogni Stato. E' organizzato in gruppi politici e lavora per
commissioni. Col Trattato di Lisbona si sono ridefinite le sue funzioni che sono l'esercizio
del potere legislativo, di controllo politico e delle funzioni consultive; ha il potere di
eleggere il Presidente della Commisione Europea, di sfiduciare una Commissione o di
istituire una Commissione d'inchiesta. E' composto da 751 membri, ogni Stato elegge un
numero di membri proporzionale alla propria popolazione.
• Commissione Europea: è composta da 28 membri, ovvero un membro per ogni Stato. Tra
questi sono incluso il Presidente e l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e Politica di
Sicurezza. I membri sono nominati dal Consiglio Europeo e approvati dal Parlamento.
Quest'organo, completamente indipendente, ha il compito di promuovere l'interesse generale
e le iniziative che abbiano questa funzione. Ha il diritto di iniziativa degli atti legislativi, di
vigilanza sull'applicazione del diritto dell'Unione, di inviare avvertimenti agli Stati membri
al fine di assicurare il coordinamento delle politiche economiche , presenta il bilancio
annuale.
• Corte di giustizia dell'Unione Europea: è costituita da 28 giudici e 11 avvocati generali
nominati dagli Stati membri per 6 anni. Si affianca al Tribunale, che giudica controversie di
istanza minori. Il suo compito è quello di assicurare il rispetto del diritto internazionale
nell'applicazione dei trattati.
Relazione tra ordinamento italiano e europeo
Il rapporto tra ordinamento nazionale e Unione Europea è stato definito in una sentenza dalla Corte
Costituzionale. Secondo la sentenza, i regolamenti dati dall'Unione hanno la stessa valenza di una
legge nazionale; ma se la legge europea entra in contrasto con una legge nazionale, la prima viene
disapplicata da un giudice nazionale per il principio di competenza. Un ulteriore limite
fondamentale è quello che prevede che le norme europee rispettino i principi supremi e i diritti
inviolabili stabiliti in Costituzione.
Questa condizione è garantita in parte dall'Articolo 2 del TUE: "L’Unione si fonda sui valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto
e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e
uomini." Le norme europee devono essere ovviamenti conformi al TUE.
Ogni anno il Parlamento approva una legge di delegazione europea: per non essere inadempienti, in
questa legge sono inseriti tutti i dettagli delle direttive dell'anno precedente, affichè queste siano
effettuate nei termini e nelle modalità imposte dall'Unione. Tramite la legge di delegazione europea
il Governo ha la possibilità di legiferare affinchè siano attuate le direttive europee.
Riserva di legge
Vuol dire che una materia è riservata a una determinata fonte; è una scelta di garanzia. I Padri
Costituenti hanno inserito delle riserve di legge in Costituzione. Esistono due tipi di riserva di
legge:
• Riserva di legge costituzionale – Articolo 137 della Costituzione: "Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione."
• Riserva di legge ordinaria, che può a sua volta essere di più tipi:
1. Assoluta: quando la Costituzione impone che una data materia sia disciplinata con legge o
atto avente forza di legge. Esempio: Articolo 13 della Costituzione: "Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge."
2. Relativa: quando la Costituzione riserva alla legge (o atto avente forza di legge) la disciplina
generale della materia, attribuendo alle fonti secondarie la disciplina specifica e di dettaglio.
Esempio: Articolo 41 della Costituzione: "La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali."
3. Rinforzata: quando la Costituzione impone che una data materia sia disciplinata dalla legge
(o atto avente forza di legge) e disciplina essa stessa parte della materia, vincolando le scelte
del legislatore, o stabilisce che l’intervento del legislatore avvenga secondo determinate
procedure. Esempio: Articolo 97 della Costituzione: "I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione. "
Regolamenti
Per questa tmatica ci riferiamo all'Articolo 17 della legge 400. Qui per leggere la legge.
I regolamenti sono subordinati alla legge e possono intervenire solo in materie non coperte da
riserva di legge assoluta. E' necessaria una legge che attribuisca al Governo le materie nelle quali
può intervenire. Il procedimento passa dal Consiglio dei Ministri, dal Consiglio di Stato e poi
nuovamente dal Consiglio dei Ministri per una delibera definitiva. Dopo la delibera, si passa ancora
dal Presidente della Repubblica e infine vi è la pubblicazione.
I regolamenti possono determinare quattro materie:
Esistono leggi di autorizzazione che autorizzano il Governo a creare un regolamento che disciplini
una materia definita da una legge primaria che viene abrogata dalla legge di autorizzazione. Questo
regolamento è il regolmento di delegificazione. La legge di autorizzazione stabilisce i principi che
devono definire il regolamento e abroga la norma vigente con l'entrata in vigore del regolamento. Il
regolamento, fonte secondaria, non può abrogare da sè una fonte primaria. E' il governo a deliberare
il regolamento.
Esistono infine due ulteriori tipologie di regolamenti:
Referendum abrogativo
E' la consultazione della popolazione riguardo all'abrogazione di una o più fonti primarie. E'
definito dall'Articolo 75 della Costituzione: "E' indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, d