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REDDITI DI IMPRESA
Il punto di partenza per la determinazione del reddito d'impresa da assoggettare a tassazione è
rappresentato dal risultato del conto economico (frontespizio del bilancio: stato patrimoniale della
società).
Il reddito d’impresa coinvolge sia le persone fisiche che le società di persone e le società di capitali.
Le attività che producono reddito di impresa vengono individuate dall’art.55 TUIR.
Il problema della definizione si pone solo per le persone fisiche, in quanto c’è un’equivalenza tra il
reddito di impresa e il reddito di impresa delle società di capitali (il reddito di queste società per
definizione è reddito d’impresa). Per quanto riguarda le persone fisiche si pone il problema se
sostanzialmente esercitano diritto commerciale.
La definizione di esercizio di impresa commerciale come può apparire già dal primo comma dell’art
55 è più ampia e completa di quanto indicato nel codice civile.
Intanto, è un’attività d’impresa l’attività definita come commerciale dal codice civile, quindi per
quanto riguarda le attività dell’art. 2195 cc vengono ricomprese tout court: attività industriale, attività
intermediata nella circolazione dei beni, attività di trasporto via acqua o via terra, attività bancaria e
infine attività ausiliare alle precedenti.
Il legislatore però non si accontenta di questa definizione di imprenditore e di impresa e al secondo
comma art 55 dice che: sono inoltre considerati redditi di impresa i redditi derivanti dall’esercizio di
attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
all’art.2195 cc.
Al secondo comma viene poi ulteriormente fornito un elenco dei redditi derivanti da attività di
sfruttamento di miniere, cave, saline, laghi, stagni e altre. E infine i redditi dei terreni derivante
dall’esercizio di attività agricola nei diritti stabiliti dall’art.32, ove esista una società in nome
collettivo, in accomandita semplice nonché società o organizzazioni di persone fisiche. 1
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA
Il reddito di impresa è determinato dalla differenza tra i costi ed i ricavi di esercizio, cui si sommano
e si sottraggono, rispettivamente, i componenti positivi e negativi individuati espressamente dalle
norme fiscali.
1. Ricavi: art.85
Le prime tre categorie indicate nelle prime tre lettere dell’art. 85 si riferiscono alla cessione di una
particolare categoria di beni-merce (sono da escludere i beni patrimoniali e i beni strumentali).
• Nel primo caso i ricavi derivano dalla cessione di beni rientranti nell’esercizio dell’attività.
• Ci sono poi i ricavi discendenti dalla cessione di strumenti finanziari:in questo caso i
corrispettivi derivano dalle quote o azioni societarie;
• Lo creano anche strumenti finanziari quali le obbligazioni e altri tipi di titoli.
• La categoria dei ricavi ricomprende anche le indennità per la perdita o il danneggiamento
di beni la cui cessione da ricavi.
• Fuoriuscita del bene merce per uso esclusivo o promiscuo o a soci (co.2).
A proposito di questo ultimo elemento il ricavo (oltre a derivare da quelle che sono le forme più
estrinseche e palesi di corrispettivo, che abbiamo detto che avviene durante la fornitura di beni o di
prestazioni di servizi), può avvenire attraverso la fuoriuscita di questo bene merce da tutta l’attività
d’impresa, nel momento in cui viene sviata la funzione di un certo bene e questo bene esce dal ciclo
dell’impresa per una scelta dell’imprenditore, diventa a suo uso esclusivo, quindi o diventa promiscuo
o addirittura esclusivamente suo, cioè non è più un bene merce ma diventa ad uso esclusivo suo o di
altri; anche se a titolo gratuito e quindi non c’è una dazione di denaro e di fatto diventa un elemento
positivo. A tal proposito il co.2 art.85 stabilisce che in caso di fuoriuscita del bene dall’attività (sia
che venga assegnato ai soci o ad uso esclusivo), il valore sarà quello normale del bene.
Cos’è che non costituisce un ricavo come componente positivo?
Sicuramente potremmo dire l’affitto, come ci dice l’art. 85. E nel caso dello scambio è cioè delle
operazioni in permuta, sono ricavi se oggetto di permuta esclusivamente i beni merce oppure dei
servizi alla cui prestazione è diretta l’attività di impresa. 2
2. Plusvalenze patrimoniali- art.86
La plusvalenza è la differenza positiva tra due valori dello stesso bene in due momenti (dunque in
due «fasi temporali» iniziale e finale) diversi. Riguardano i «beni diversi dai beni merce» (quindi solo
i beni strumentali o patrimoniali). Per capire se si è di fronte a plusvalenza o minusvalenza bisogna
calcolare l’’ammortamento. La plusvalenza inoltre comprende tutte le categorie individuali, ad
esempio i redditi diversi. Ci sono varie tipologie di plusvalenze: finanziare, patrimoniali, esenti, per
reddito diverso ecc.
Co.1 Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel co.1 dell'art.85,
concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Quindi si aggiunge a quelle che sono le categorie dei ricavi, però visti in momenti diversi.
Sicuramente le categorie devono essere onerose, o quando sono tassate, o quando rinvengono quando
i beni escono dall’impresa.
Il trasferimento dell’impresa all’estero rende tassabili le plusvalenze già maturate dato che i beni
fuoriescono dalla sfera impositiva dell’ordinamento italiano. Unico caso di non tassabilità: il bene
rimane in Italia entro una stabile organizzazione.
Plusvalenze esenti – art.87 A seguito di abusi, il legislatore italiano
ha previsto delle cautele, tra le quali:
detenere le partecipazioni in maniera
continuativa (12 mesi) per ottenere
l’esenzione. Si tratta di scambi di
partecipazioni fatti nella nostra
globalizzazione in pochi secondi, e già
riscattano guadagni che dovranno poi
essere tassati. 3
3. Sopravvenienze attive – art.88
Le sopravvenienze in senso stretto sono eventi che modificano componenti positivi o negativi di
reddito contabilizzati in precedenti esercizi. L’evento sopravvenuto può comportare una
modificazione di segno positivo o di segno negativo della componente già computata: e quindi una
sopravvenienza attiva o una sopravvenienza passiva. La sopravvenienza attiva in senso stretto (co.1-
2) può derivare:
- da un conseguimento di ricavi (se conseguiti in un periodo successivo);
- in conseguimento di ricavi in misura superiore a quello concorso a formare il reddito;
- in una sopravvenuta insussistenza di componente negativo dedotta in precedente esercizio.
In tutti questi casi comunque notate una variazione in aumento di quella che era stata l’imputazione
precedente oppure rispetto a quella che era stata prevista in bilancio.
La sopravvenienza attiva può essere anche in senso lato (co.3), in questo caso deriva da un evento
estraneo alla normale gestione di impresa e non implica il reddito per computarlo a fini fiscali. In
questo caso di troviamo dinanzi alle 5 classiche categorie:
- Indennità conseguita a titolo di risarcimento per danni,
- Proventi a titolo gratuito;
- Il valore normale del bene anche qui in caso, ad esempio, di un contratto di cessione di locazione
finanziaria;
- con servizi pubblici in conto capitale
- la rinuncia dei soci del credito per la parte che eccede il valore fiscale.
Il co.3-bis prevede poi dei casi di esclusione di sopravvenienze attive: crediti rinunciati dai soci.
4. Dividendi
ll dividendo è quella parte di utile che una società decide di distribuire ai suoi azionisti alla fine di
ogni esercizio contabile, come remunerazione del capitale investito.
Come in tema di «participation exemption» anche i dividendi sono tassati al 5 %. Il 95% è, dunque,
escluso da tassazione. Trattandosi di «esclusione» si ha un’ammissione della deducibilità dei costi
inerenti. In questo senso, l’imponibilità del 5% deve ritenersi collegata alla deduzione delle spese
inerenti.
Possiamo allora notare un’equivaenza tra dividendi e plusvalenze esenti: nel caso dei primi però non
sono necessarie le condizioni previste per le seconde (es. Detenere in maniera continuativa per 12
mesi).
Il medesimo regime di esclusione trova applicazione alle remunerazioni che il soggetto IRES
percepisce a fronte di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni. Ciò perché anche dette forme
di remunerazione sono assimilate ai dividendi.
5. interessi attivi – art.89
Gli interessi attivi costituiscono la remunerazione (componenti positivi) a cui si ha diritto in seguito
a un prestito di capitale. Gli interessi attivi possono discendere da: crediti, titoli, conti e depositi
bancari.
La remunerazione deve essere pattuita da contratto, che deve essere per iscritto.
Dal punto di vista tributario, gli interessi attivi concorrono a formare il reddito imponibile per
l’ammontare maturato nel periodo d’imposta, secondo il principio di competenza. Fanno eccezione
gli interessi di mora a cui si applica il principio di cassa. 4
6. Proventi immobiliari
Gli immobili rientrano tra l’attivo circolante o tra le immobilizzazioni dell’impresa.
Gli immobili-merce e gli immobili strumentali non producono redditi fondiari, ma concorrono alla
produzione del reddito secondo le regole che governano il reddito di impresa.
In questa prospettiva, gli immobili che costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività di impresa determinano costi e ricavi alla medesima stregua degli altri bene-merce. Al
contempo, anche gli immobili strumentali rilevano come beni dell’impresa, in ragione dei costi e dei
proventi effettivi.
7. Rimanenze di magazzino
Sono beni merce che sono stati acquistati durante il periodo di imposta ma che non hanno prodotto
ricavi (non venduti). Diventano tuttavia una componente positiva per il principio di correlazione tra
costi e ricavi: essi rimangono sospesi poiché diventeranno giacenza dell’anno successivo.
Come si valutano le rimanenze?
La valutazione delle rimanenze si effettua attraverso un raggruppamento di tutti beni caratterizzati da
natura e valore omogenei. A tal scopo si assume come parametro di riferimento il cd. «costo
specifico».<