Bilancio e reddito d'impresa
02/10/2020 T.U.I.R., Il primo testo a cui si fa riferimento è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che è composto da 4 libri:
- IRPEF, ovvero l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art.1-71): è diviso in 7 capi, il primo si riferisce alle disposizioni generali, gli altri sei si riferiscono alle diverse categorie di reddito.
- IRES, ovvero l’imposta sui redditi delle società (art 72-161): è diviso in 6 capi, il primo parla dei soggetti passivi e delle disposizioni generali, gli altri cinque della determinazione della base imponibile dei soggetti trattati nella prima parte.
- Disposizioni comuni (art. 162-184): è diviso in cinque capi relativi alle operazioni straordinarie o connesse ai rapporti internazionali.
- Disposizioni varie, transitorie e finali (art.185-191).
Disciplina del reddito d'impresa
La disciplina del reddito d’impresa è stata ricollocata prima della riforma del 2003. Sia la definizione che la regolamentazione analitica erano racchiuse nel primo titolo (IRPEF) ed a tali definizioni rinviavano le Norme in tema IRPEG. Dopo il 2003, la definizione rimane nel primo titolo, ma la regolamentazione analitica si sposta nel secondo (IRES): a tali norme fa rinvio l’art. 56, riguardo la determinazione reddito impresa persone fisiche.
Attribuzione del reddito di impresa
L’attribuzione del reddito di impresa può dipendere da:
- Caratteristiche dell’attività svolta
- Qualificazione formale del soggetto
Per queste ragioni il reddito d’impresa è sempre presente nelle S.N.C., nelle S.A.S. e nelle società di capitali. Il reddito di impresa, in sintesi, deriva dall’esercizio di imprese commerciali, ossia dallo svolgimento abituale, anche se non esclusivo, delle seguenti attività (v. Art 2195 c.c.):
- Industriale diretta alla produzione di beni e servizi
- Intermediaria nella circolazione di beni
- Di trasporto
- Bancaria ed assicurativa
- Di prestazioni di servizi, se organizzata in forma d’impresa
- Ecc.
Attualmente, le norme per il reddito d’impresa sono dettate per i soggetti IRES, ma sono richiamate anche ai fini IRPEF. Qualsiasi attività materiale, non intellettuale, svolta senza vincolo di subordinazione rientra nel reddito di impresa anche se attuata da una persona fisica.
Principali differenze con i redditi di lavoro autonomo
- Gli autonomi sono tassati sui soli compensi e non sulle plusvalenze; anche se la finanziaria 2007 prevede il concorso alla formazione del reddito delle plusvalenze e la deduzione delle minusvalenze relative ai beni strumentali usati nell’esercizio della propria attività, compresi gli immobili, senza però l’opzione per la tassazione frazionata.
- Agli autonomi si applica il regime della ritenuta d’acconto.
- Gli autonomi sono tassati per cassa e non per competenza.
Soluzioni per le interrelazioni tra bilancio e reddito d'impresa
- Determinazione del reddito imponibile sulla base di regole specificamente ed esclusivamente previste ai fini fiscali, prescindendo totalmente dal risultato di bilancio: questa soluzione postula una totale indipendenza del risultato fiscale rispetto a quello civilistico e viceversa.
- Determinazione del reddito imponibile sulla base del risultato di bilancio, senza apportare a tale ultimo elemento alcuna variazione: questo postula una perfetta identità tra i due valori, assumendo un presupposto impositivo il risultato di bilancio sic et simpliciter.
- Determinazione del reddito imponibile sulla base del risultato di bilancio, apportando a tale ultimo elemento variazioni derivanti dall’applicazione di criteri prettamente fiscali: l’ultima opzione si presenta come intermedia tra le due precedenti. Tale impostazione, che dà luogo a un evidente collegamento tra i due elementi, affermando la dipendenza tendenziale del risultato fiscale da quello civilistico, costituisce la scelta storicamente operata dal legislatore tributario italiano, risalente alla riforma tributaria del 1971-1973 ed è contenuta nell’art 83 del TUIR.
Determinazione del reddito d'impresa
È calcolato in base all’art. 83 del TUIR. Per calcolare il reddito d’impresa si prendono le mosse dal risultato del conto economico (utile o perdita), al quale si apportano le variazioni previste dalle norme fiscali. Vi è una divergenza tra norme civilistiche e fiscali (ovvero tra bilancio civilistico e determinazione del reddito fiscale) a causa delle variazioni da applicare in sede fiscale. Le variazioni sono iscritte nella dichiarazione dei redditi.
Principio di competenza
Il principio di competenza spiega perché si generano variazioni in aumento o in diminuzione. Si articola, ovviamente, in:
- Ricavi -> principio di realizzazione I ricavi devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni:
- Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato
- Lo scambio è già avvenuto, si è quindi verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e fatturati.
- Costi -> principio di correlazione I costi che possono essere direttamente associati ai ricavi devono essere contabilizzati nel conto economico in cui vengono iscritti i relativi ricavi.
Il TUIR pone delle norme generali tra cui il principio della competenza (art. 109) -> principio di correlazione tra ricavi e costi, le regole fissano la competenza temporale, cioè la data in cui i costi si considerano sostenuti e quella in cui i ricavi si considerano conseguiti.
Imposte differite
La fiscalità differita è regolata da alcune disposizioni del codice civile e dell’OIC 25. Il loro obiettivo è di fare in modo che nel conto economico dell’esercizio appaia il costo per imposte di competenza dell’esercizio, a prescindere dal fatto che esso abbia comportato un effettivo debito verso l’erario.
- Derivazione parziale: il reddito imponibile non si identifica tout court con il risultato del conto economico ma è anche conseguenza delle variazioni fiscali; vi è divergenza tra norme civilistiche e fiscali, cioè tra bilancio civilistico e determinazione del reddito fiscale, a causa delle variazioni da applicare in sede fiscale.
- Derivazione rafforzata: per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili (nazionali e sovranazionali) vale il principio secondo cui le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio valgono anche ai fini fiscali anche in deroga alle norme civilistiche.