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BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA
Il primo testo a cui si fa riferimento è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), che è composto da 4 libri:- IRPEF, ovvero l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art. 1-71): è diviso in 7 capi, il primo si riferisce alle disposizioni generali, gli altri sei si riferiscono alle diverse categorie di reddito.
- IRES, ovvero l'imposta sui redditi delle società (art. 72-161): è diviso in 6 capi, il primo parla dei soggetti passivi e delle disposizioni generali, gli altri cinque della determinazione della base imponibile dei soggetti trattati nella prima parte.
- Disposizioni comuni (art. 162-184): è diviso in cinque capi relativi alle operazioni straordinarie o connesse ai rapporti internazionali.
- Disposizioni varie, transitorie e finali (art. 185-191).
La definizione e la regolamentazione analitica dell'IRPEF erano racchiuse nel primo titolo. Le norme in tema di IRPEG facevano riferimento a tali definizioni. Dopo il 2003, la definizione rimane nel primo titolo, ma la regolamentazione analitica si sposta nel secondo (IRES). L'articolo 56 fa riferimento a tali norme per quanto riguarda la determinazione del reddito delle imprese e delle persone fisiche.
L'attribuzione del reddito può dipendere da:
- Caratteristiche dell'attività svolta
- Qualificazione formale del soggetto
Per queste ragioni, il reddito d'impresa è sempre presente nelle S.N.C., nelle S.A.S. e nelle società di capitali. Il reddito di impresa, in sintesi, deriva dall'esercizio di imprese commerciali, ossia dallo svolgimento abituale, anche se non esclusivo, delle seguenti attività (v. Art 2195 c.c.):
- Industriale diretta alla produzione di beni e servizi
- Intermediaria nella circolazione di beni
- Di trasporto
- Bancaria ed
Riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni:
- Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato
- Lo scambio è già avvenuto, si è quindi verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e fatturati.
Costi -> principio di correlazione
I costi che possono essere direttamente associati ai ricavi devono essere contabilizzati nel conto economico in cui vengono iscritti i relativi ricavi. Il TUIR pone delle norme generali tra cui il principio della competenza (art. 109) -> correlazione tra ricavi e costi, le regole stabiliscono la competenza temporale, cioè la data in cui i costi si considerano sostenuti e quella in cui i ricavi si considerano conseguiti.
Le imposte di eredità: la scalità di eredità è regolata da alcune disposizioni del codice civile e dell'OIC 25.
Il loro obiettivo è di fare in modo che nel conto economico dell'esercizio appaia il costo per imposte di competenza dell'esercizio, a prescindere dal fatto che esso abbia comportato un effettivo debito verso l'erario.- Derivazione parziale: il reddito imponibile non si identifica tout court con il risultato del conto economico ma è anche conseguenza delle variazioni scalari; vi è divergenza tra norme civilistiche e scalari, cioè tra bilancio civilistico e determinazione del reddito scalare, a causa delle variazioni da applicare in sede scalare.
- Derivazione forzata: per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili (nazionali e sovranazionali) vale il principio secondo cui le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio valgono anche ai fini scalari, anche in deroga alle norme TUIR.
- IRES: colpisce il reddito netto delle società di
capitali e dei soggetti collettivi in genere con l'aliquota del 24%. Sono soggette a maggiorazioni e riduzioni.
- L'art. 73 TUIR suddivide i soggetti passivi.
- Abbiamo anche il riporto delle perdite: è previsto che la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'importo che trova capienza in tale ammontare.
- Non vi sono limiti temporali delle perdite, ma al limite dell'80%.
- Importante è il principio contabile OIC 25, che ci illustra che le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra norma civilistiche e scali, i valori
Attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai colori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
Imposte anticipate o differite: principio della competenza
Per il bilancio devono essere recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili in esercizi futuri (imposte differite). La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quella stessa attività o passività. Le differenze temporanee concorrono, nel loro complesso, a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite.
L'articolo 2424 del codice civile prevede che, nello stato patrimoniale, le attività correlate alle imposte correnti
ed a quelle anticipate siano rilevate rispettivamente alle seguenti voci:- CII5-bis: crediti tributari
- CIII3-ter: imposte anticipate
- B.2: fondi per imposte, anche di eredità
- D.12: debiti tributari
- di eredità e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione."
Le differenze temporanee possono sorgere in seguito a:
- Operazioni che hanno effetto sul conto economico: si tratta di componenti negativi/positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili/imponibili ai fini fiscali. Si tratta di differenze tra risultato civilistico e reddito imponibile che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi, sono dunque ricavi e costi che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.
- Operazioni che non hanno effetto sul conto economico: si tratta di componenti che non influenzano il risultato economico dell'azienda, ma che determinano differenze temporanee tra il valore contabile e il valore fiscale di un'attività o passività. Queste differenze possono essere causate, ad esempio, da differenze di valutazione o da regole fiscali specifiche.