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BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Il primo testo a cui si fa riferimento è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), che è composto da 4 libri:
  • IRPEF, ovvero l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art. 1-71): è diviso in 7 capi, il primo si riferisce alle disposizioni generali, gli altri sei si riferiscono alle diverse categorie di reddito.
  • IRES, ovvero l'imposta sui redditi delle società (art. 72-161): è diviso in 6 capi, il primo parla dei soggetti passivi e delle disposizioni generali, gli altri cinque della determinazione della base imponibile dei soggetti trattati nella prima parte.
  • Disposizioni comuni (art. 162-184): è diviso in cinque capi relativi alle operazioni straordinarie o connesse ai rapporti internazionali.
  • Disposizioni varie, transitorie e finali (art. 185-191).
La disciplina del reddito d'impresa è stata ricollocata prima della riforma del 2003, sia.

La definizione e la regolamentazione analitica dell'IRPEF erano racchiuse nel primo titolo. Le norme in tema di IRPEG facevano riferimento a tali definizioni. Dopo il 2003, la definizione rimane nel primo titolo, ma la regolamentazione analitica si sposta nel secondo (IRES). L'articolo 56 fa riferimento a tali norme per quanto riguarda la determinazione del reddito delle imprese e delle persone fisiche.

L'attribuzione del reddito può dipendere da:

  • Caratteristiche dell'attività svolta
  • Qualificazione formale del soggetto

Per queste ragioni, il reddito d'impresa è sempre presente nelle S.N.C., nelle S.A.S. e nelle società di capitali. Il reddito di impresa, in sintesi, deriva dall'esercizio di imprese commerciali, ossia dallo svolgimento abituale, anche se non esclusivo, delle seguenti attività (v. Art 2195 c.c.):

  • Industriale diretta alla produzione di beni e servizi
  • Intermediaria nella circolazione di beni
  • Di trasporto
  • Bancaria ed
assicurativa• Di prestazioni di servizi, se organizzata in forma d'impresa•Ecc... attualmente, le norme per il reddito d'impresa sono dettate per i soggetti IRES, ma sono richiamate anche ai ni IRPEF. Qualsiasi attività materiale, non intellettuale, svolta senza vincolo di subordinazione rientra nel reddito di impresa anche se attuata da una persona fisica. Le principali differenze con i redditi di lavoro autonomo sono che: • autonomi sono tassati sui soli compensi e non sulle plusvalenze; anche se la normativa finanziaria 2007 prevede il concorso alla formazione del reddito delle plusvalenze e la deduzione delle minusvalenze relative ai beni strumentali usati nell'esercizio della propria attività, compresi gli immobili, senza però l'opzione per la tassazione frazionata. • autonomi si applica il regime della ritenuta d'acconto. Agli autonomi sono tassati per cassa e non per competenza. Le seguenti sono le soluzioni:possibilità di influenzare il reddito imponibile attraverso scelte contabili specifiche. Per quanto riguarda le interrelazioni tra bilancio e reddito d'impresa, esistono diverse possibilità: 1. Determinazione del reddito imponibile sulla base di regole specificamente ed esclusivamente previste ai fini fiscali, indipendentemente dal risultato di bilancio. In questo caso, il reddito imponibile viene calcolato seguendo regole fiscali che possono differire da quelle contabili, garantendo una totale indipendenza tra il risultato fiscale e quello civilistico. 2. Determinazione del reddito imponibile basandosi esclusivamente sul risultato di bilancio, senza apportare alcuna variazione. Questo presupporrebbe una perfetta identità tra i due valori, considerando il risultato di bilancio come il presupposto fiscale del reddito imponibile. 3. Determinazione del reddito imponibile basandosi sul risultato di bilancio, ma apportando delle variazioni derivanti dall'applicazione di criteri fiscali specifici. Questa opzione si presenta come un compromesso tra le due precedenti, consentendo un collegamento evidente tra i due elementi e permettendo di influenzare il reddito imponibile attraverso scelte contabili. In conclusione, le interrelazioni tra bilancio e reddito d'impresa possono essere gestite in diversi modi, a seconda delle scelte contabili e fiscali adottate.dichiarati quando sono effettivamente realizzati, cioè quando il bene o il servizio è stato consegnato o reso al cliente e il pagamento è stato ricevuto o è ragionevolmente certo. • Costi -> principio di competenza I costi devono essere dichiarati nel periodo in cui sono sostenuti, indipendentemente dal momento in cui sono pagati. Le variazioni da applicare in sede scale riguardano principalmente: - Ammortamenti: rappresentano la quota di costo di un bene che viene distribuita nel tempo, in base alla sua durata utile. Gli ammortamenti possono essere calcolati in base a diversi criteri, come il metodo lineare o il metodo dei saldi crescenti. - Svalutazioni: rappresentano la riduzione del valore di un'attività o di un investimento. Le svalutazioni possono essere effettuate per diversi motivi, come la diminuzione del valore di mercato di un bene o l'insolvenza di un cliente. - Riserve: rappresentano una parte del reddito che viene destinata a coprire futuri rischi o spese. Le riserve possono essere costituite per diversi motivi, come la necessità di far fronte a possibili perdite future o di finanziare investimenti futuri. - Plusvalenze e minusvalenze: rappresentano la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto di un bene o di un investimento. Le plusvalenze si verificano quando il prezzo di vendita è superiore al costo di acquisto, mentre le minusvalenze si verificano quando il prezzo di vendita è inferiore al costo di acquisto. Queste variazioni vengono applicate al risultato del conto economico per determinare il reddito d'impresa, che rappresenta la base imponibile per il calcolo delle imposte.

Riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni:

  • Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato
  • Lo scambio è già avvenuto, si è quindi verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e fatturati.

Costi -> principio di correlazione

I costi che possono essere direttamente associati ai ricavi devono essere contabilizzati nel conto economico in cui vengono iscritti i relativi ricavi. Il TUIR pone delle norme generali tra cui il principio della competenza (art. 109) -> correlazione tra ricavi e costi, le regole stabiliscono la competenza temporale, cioè la data in cui i costi si considerano sostenuti e quella in cui i ricavi si considerano conseguiti.

Le imposte di eredità: la scalità di eredità è regolata da alcune disposizioni del codice civile e dell'OIC 25.

Il loro obiettivo è di fare in modo che nel conto economico dell'esercizio appaia il costo per imposte di competenza dell'esercizio, a prescindere dal fatto che esso abbia comportato un effettivo debito verso l'erario.
  • Derivazione parziale: il reddito imponibile non si identifica tout court con il risultato del conto economico ma è anche conseguenza delle variazioni scalari; vi è divergenza tra norme civilistiche e scalari, cioè tra bilancio civilistico e determinazione del reddito scalare, a causa delle variazioni da applicare in sede scalare.
  • Derivazione forzata: per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili (nazionali e sovranazionali) vale il principio secondo cui le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio valgono anche ai fini scalari, anche in deroga alle norme TUIR.
  • IRES: colpisce il reddito netto delle società di

capitali e dei soggetti collettivi in genere con l'aliquota del 24%. Sono soggette a maggiorazioni e riduzioni.

  • L'art. 73 TUIR suddivide i soggetti passivi.
  • Abbiamo anche il riporto delle perdite: è previsto che la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'importo che trova capienza in tale ammontare.
  • Non vi sono limiti temporali delle perdite, ma al limite dell'80%.
  • Importante è il principio contabile OIC 25, che ci illustra che le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra norma civilistiche e scali, i valori

Attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai colori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

Imposte anticipate o differite: principio della competenza

Per il bilancio devono essere recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili in esercizi futuri (imposte differite). La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quella stessa attività o passività. Le differenze temporanee concorrono, nel loro complesso, a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite.

L'articolo 2424 del codice civile prevede che, nello stato patrimoniale, le attività correlate alle imposte correnti

ed a quelle anticipate siano rilevate rispettivamente alle seguenti voci:
  • CII5-bis: crediti tributari
  • CIII3-ter: imposte anticipate
Mentre le passività relative alla scissione di eredità e corrente siano rilevate rispettivamente nelle seguenti voci:
  • B.2: fondi per imposte, anche di eredità
  • D.12: debiti tributari
Art. 2425 del codice civile prevede che le imposte correnti, anticipate e di eredità siano classificate nel conto economico nella voce 20: imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, di eredità ed anticipate, in quanto costi di competenza dell'esercizio (anche le imposte anticipate sono iscritte nella solita voce, ma con segno negativo, in quanto concorrono ad identificare le imposte sul reddito). Art. 2427: la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte:
  1. di eredità e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o
addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, levoci escluse dal computo e le relative motivazioni

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione."

Le differenze temporanee possono sorgere in seguito a:

  • Operazioni che hanno effetto sul conto economico: si tratta di componenti negativi/positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili/imponibili ai fini fiscali. Si tratta di differenze tra risultato civilistico e reddito imponibile che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi, sono dunque ricavi e costi che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.
  • Operazioni che non hanno effetto sul conto economico: si tratta di componenti che non influenzano il risultato economico dell'azienda, ma che determinano differenze temporanee tra il valore contabile e il valore fiscale di un'attività o passività. Queste differenze possono essere causate, ad esempio, da differenze di valutazione o da regole fiscali specifiche.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
10 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luna.f di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bernardini Giovanni.