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Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate per il 40% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni nonché le plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine, sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze.

Nel caso di acquisto per successione, il costo è il valore definitivo o quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, per i titoli esenti da tale imposta. Per le azioni, è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni in società, il costo è aumentato o diminuito di redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano gli utili distribuiti al socio. Trai redditi diversi, le vincite alla lotteria, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta senza alcuna deduzione.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito ove ammonti complessivamente nel periodo d'imposta ad un importo superiore a 7500 euro.

I redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

I redditi derivanti da attività commerciali e derivanti da attività di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione.

IL REDDITO DI IMPRESA

nozione

nell'intento di avvicinare il reddito fiscale a quello economico il legislatore ha tenuto conto di elementi che esulano dai tradizionali concetti tributari proiettando il fenomeno impositivo verso una visuale moderna di strumento della politica economica. Le imprese si possono distinguere in imprese a regime ordinario e imprese a regime semplificato. Le prime sono le imprese individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplici e soggetti equiparati che nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ed a lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività. Se l'ammontare dei ricavi non è superiore agli anzidetti limiti gli stessi soggetti sono ammessi al regime della contabilità semplificata.

I soggetti rientranti nel regime ordinario, anche a seguito di opzione, hanno l'obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, i registri prescritti ai fini IVA, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture ausiliar! di magazzino. Le imprese hanno l'obbligo di redigere il bilancio con il conto economico e la nota integrativa e quello di altri rendiconto è soggetto per legge e per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi, possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

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Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate per il 40% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni nonché le plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine, sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze.

Nel caso di acquisto per successione, il costo è il valore definitivo o quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, per i titoli esenti da tale imposta. Per le azioni, è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni in società, il costo è aumentato o diminuito di redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano gli utili distribuiti al socio. Tra i redditi diversi, le vincite alla lotteria, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta senza alcuna deduzione.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito ove ammonti complessivamente nel periodo d’imposta ad un importo superiore a 7500 euro.

I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta.

I redditi derivanti da attività commerciali e derivanti da attività di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione.

IL REDDITO DI IMPRESA

  1. nozione

    nell'intento di avvicinare il reddito fiscale a quello economico il legislatore ha tenuto conto di elementi che esulano dai tradizionali concetti tributarî proiettando il fenomeno impositivo verso una visuale moderna di strumento della politica economica. Le imprese si possono distinguere in imprese a regime ordinario e imprese a regime semplificato. Le prime sono le imprese individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplici e soggetti equiparati che nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ed a lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività. Se l'ammontare dei ricavi non è superiore agli anzidetti limiti gli stessi soggetti sono ammessi al regime della contabilità semplificata.

    I soggetti rientranti nel regime ordinario, anche a seguito di opzione, hanno l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventarî, i registri prescritti ai fini IVA, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture ausiliarî di magazzino. Le imprese hanno l’obbligo di redigere il bilancio con il conto economico e la nota integrativa e quello di cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell’assemblea o di altri organi, possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all’approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

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I soggetti che esercitano attività commerciali all'estero e quelli non residenti che esercitano attività commerciale in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

I soggetti ammessi alla contabilità semplificata (DPR 600/1973) hanno l'obbligo di tenere le scritture previste da leggi speciali, i registri a fini dell'IVA, non sono tenuti a redigere il bilancio ed il conto economico e il loro reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei componenti positivi e l'ammontare dei componenti negativi.

Per l'esatta individuazione delle attività commerciali che danno luogo al reddito d'impresa, diretta alla produzione di beni o servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurative, altre attività ausiliare semprechè siano esercitate per professioni abituali.

2. professionalità e organizzazione

il concetto di professionalità non comporta quello dell'esclusività e dell'organizzazione di tale esercizio, dovendosi considerare imprenditori anche coloro che esercitano una delle attività sopranziate ad intervalli prestabiliti ma con sufficiente grado di stabilità e coloro che non dispongono degli elementi esterni che caratterizzano l'organizzazione.

Il requisito della professionalità distingue ai fini fiscali i redditi derivanti da attività commerciali esercitati abitualmente e rìducibili nel reddito di impresa, dai redditi derivanti da attività occasionali che l'art 6 TUIR colloca tra redditi diversi.

Lo stesso art 55 considera inoltre redditi d'impresa:

  1. i redditi derivanti delle'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art 2195 del codice civile. La disposizione ricopre le attività che oltre ai presenti elementi caratteristici dell'organizzazione. Il modo si avvale della venauenza da qualsiasi prestazione di servizi a terzi che serve a distinguere se i redditi o prestazioni di lavoro autonomo o d'impresa con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine agli effetti degli obblicghi che ne discendono.
  2. I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,laghi , stagni e altre acque interne.
  3. Il reddito di impresa è determinato secondo disposizioni che disciplinanno l'imposta sulle società e che valgono ancbe per le snc e ss.

3. principi generali

  • il principio della competenza richiede che componenti positivi e negativi, per i quali le norme sulla determinazione del reddito di impresa non dispongano diversamente, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta al quale si riferiscono e non già in quello in cui gli uni e gli altri siano effettivamente conseguiti o sostenuti.

È ammesso che i ricavi, spese e altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. In mancanza di tali requisiti, gli oneri imputati al conto economico debbono formare oggetto, in sede di dichiarazione di reddito, e in amentum ma potranno essere dedotti nell'esercizio in cui i requisiti si saranno verificati

  • il principio della certezza richiede l'effettiva esistenza dei componenti di reddito salvo quanto disposto per gli accantonamenti ammessi alle condizioni e nelle misure fissate dalla legge. La ragionevole certezza circa i ricavi, i proventi i costi e le spese si verifica in genere nel momento in cui le tecniche aziendali ritengono definitivamente formato il componente reddito pur sempre possibili correzioni di importo.
  • il principio dell'imputazione al conto economico interessa in modo particolare i componenti negativi per i quali ricorre l'esigenza di verificarne la rilevanza fiscale pena l'indeducibilità salve le eccezioni di legge.

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Per il principio dell'inerenza, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili in quanto correlativi all'esercizio di attività commerciali o a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Sono esclusi gli oneri fiscali contributivi e di utilità sociale che sono integralmente deducibili per il solo fatto di essere imputati al conto economico non essendo ad essi riferibile la condizione dell'inerenza a cespiti imponibili.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

  1. L'Ires

    la legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (l n80/2003) aveva fissato una serie di principi. Aveva previsto che l'intero sistema andasse ricompreso in un unico codice, articolato su di una parte generale e su di una parte speciale.

    La parte generale era chiamata a fissare i principi caratterizzanti ma sempre nell'ottica di un adeguamento anche ai principi fondamentali nell'ordinamento comunitario.

    Era prevista l'introduzione di una disciplina unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale delle sanzioni e del processo.

    La parte speciale era previsto che si articolasse su cinque imposte: imposte sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi e accise.

    Il primo modulo di intervento è costituito nell'introduzione della nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle società. Detta imposta ha una serie di elementi caratterizzanti:

    • l'applicazione dell'aliquota unica al 33%
    • l'introduzione della possibilità per i gruppi societari, dell'imposizione attraverso un regime di consolidamento fiscale sia a livello nazionale che a livello mondiale
    • la neutralità fiscale per le plusvalenze sulle cessioni delle quote e l'introduzione di un sistema sostitutivo della Dit per evitare la sottocapitalizzazione delle imprese
    • la possibilità di esercitare un'opzione per il regime di trasparenza fiscale.
  2. i soggetti passivi

    ai sensi dell'art 73 TUIR sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

    • le spa, le sap, le srl, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato
    • gli enti pubblici e privati diversi dalla società residenti nel territorio dello stato che svolgono attività commerciali e quelle che non hanno per oggetto esclusivo quello di attività commerciali
    • le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato.

    Tra tali enti troviamo: le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei riguardi delle quali il presupposto si realizza in modo unitario ed autonomo.

    L'elemento distintivo delle differenti categorie risiede nel riferimento al concetto di residenza (art 73) in forza del quale si considerano residenti la società e gli enti che hanno sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato.

    Concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi, compresi quelli prodotti all'estero.

    È il criterio territoriale della localizzazione in Italia della sede legale o dell'amministrazione o dell'oggetto principale che qualifica residente il soggetto diverso dalla persona fisica.

    La sede legale delle persone giuridiche è quella risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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