I REATI CONTRO LA P.A.
Art. 314 c.p. – Peculato.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 anni a 10
anni e 6 mesi.
Reato: proprio -> pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
Elementi essenziali: - possesso o
- disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui
- per ragione del suo ufficio o servizio
Condotta: appropriazione.
Reclusione: da 4 anni a 10 anni e 6 mesi.
(c.d. Peculato d’uso.)
2. Si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni quando il colpevole ha agito
al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Reato: proprio -> pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
Elementi essenziali: - possesso o disponibilità di
- denaro o di altra cosa mobile altrui
- per ragione del suo ufficio o servizio
Condotta: appropriazione della cosa al solo scopo (dolo specifico) di farne uso
momentaneo, dopo l’uso momentaneo, la restituisce.
Reclusione: da 6 mesi a 3 anni.
Art. 314-bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o
comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un
uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi
forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad
altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando il fatto offende gli interessi
finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto
sono superiori ad euro 100.000.
Reato: proprio -> pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
Elementi essenziali: - possesso o disponibilità di
- denaro o di altra cosa mobile altrui
- per ragione del suo ufficio o servizio
- vantaggio patrimoniale ingiusto a sé o ad altri
oppure
- danno ingiusto ad altri
N.B. c’è la clausola di riserva (“fuori dai casi previsti dall’art. 314”), quindi si applica
solo nel caso in cui la fattispecie non rientra nelle ipotesi di peculato ex art 314 c.p.
Condotta:
- destinare il denaro o altra cosa mobile altrui ad un uso diverso da quello
previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai
quali NON residuano margini di discrezionalità e
- intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o
ad altri un danno ingiusto.
Reclusione:
- da 6 mesi a 3 anni
- da 6 mesi a 4 anni: quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea E l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno
ingiusto sono superiori ad euro 100.000
Art. 315. Malversazione a danno di privati. ABROGATO.
Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene
indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
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