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RAGIONI D'UFFICIO
"Il p.u. o l'i.p.s. che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a €516".
Invenzioni sono progetti o soluzioni destinati a risolvere in modo nuovo problemi tecnici funzionali. Scoperte scientifiche sono l'individuazione di fenomeni o leggi scientifiche prima sconosciuti. Applicazioni industriali sono i ritrovati in virtù dei quali conoscenze scientifiche o tecniche già note possono ricevere ulteriori applicazioni utili per favorire lo sviluppo della produzione industriale. Non possono ricevere tutela da tale norma i processi inventivi e le fasi iniziali di ricerche che non siano ancora consolidate in invenzioni, né gli strumenti che ottimizzano i processi industriali ma non superano.
Il patrimonio di conoscenza e pratiche già acquisite. Di questa norma non constano applicazioni giurisprudenziali.
ART. 326: RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO
"Il p.u. o l'i.p.s., che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il p.u. o l'i.p.s., che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la
pena della reclusione fino a due anni".
Generalità
Prima del '90 tale norma acquistava rilievo alla stregua dell'interesse privato o dell'abuso innominato d'ufficio; con l'abrogazione del primo e la modifica del secondo si era creato un vuoto di tutela che ha portato la modifica dell'art. 326.
Interesse tutelato
È il buon andamento della PA (evitare il pregiudizio che può essere arrecato a attività legislativa, giudiziaria e amministrativa dalla propagazione di notizie segrete) e l'imparzialità (evitare l'indebita strumentalizzazione di tali notizie a danno o a vantaggio di altri soggetti).
Soggetti attivi
Sono il p.u. e l'i.p.s., anche se non ricoprono più la funzione o il servizio (art. 360). Ci sono poi altri soggetti indicati dalla legge sul segreto di Stato (l.n.124/2007): chi ha a che fare col comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (componenti, funzionari, ecc.).
personale,…);chi diffonde atti o documenti di cui non sia stata autorizzata la divulgazione.
All’e.s.p.n. si applicano le norme sulla rivelazione del segreto professionale e sulla rivelazione del contenuto di documenti segreti (artt. 621 o 622). Anche i Parlamentari possono essere soggetti attivi; i notai possono esserlo solo per le attività per cui ricoprono la qualifica di p.u. (ad esempio non per l’attività consultiva).
La giurisprudenza ritiene pacificamente trattarsi di un reato necessariamente plurisoggettivo e ne deduce la necessità di individuare la persona che ha acquistato la conoscenza delle notizie segrete. L’opinione dell’autore è che l’elemento tipico non è la ricezione ma la conoscenza da parte di terzi; tale conoscenza è un dato di fatto che va accertato ma non costituisce una condotta in senso giuridico-penale. La fattispecie è dunque monosoggettiva: l’accordo è rilevante sulla
- Rivelazione o agevolazione dolosa della conoscenza
- Agevolazione colposa
- Utilizzazione a fine di profitto patrimoniale
- Utilizzazione a fine di profitto non patrimoniale o a fine di danno
Le prime due modalità hanno in comune il presupposto di violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio (deve essere un obbligo di segretezza specificamente imposto anche al soggetto che rivela o utilizza la notizia), o l'abuso di qualità (notizie non attinenti all'ufficio, ma apprese dal soggetto qualificato con abuso).
delle qualità). È sufficiente che le notizie attengano oggettivamente all'ufficio o servizio, non serve che il soggetto le abbia conosciute in ragione del suo ufficio. La rivelazione consiste nel far conoscere a una o più persone, con un comportamento attivo (no comportamenti omissivi), il contenuto della notizia che doveva restare segreta. L'agevolazione consiste nel rendere possibile la conoscenza da parte di privati, o nel renderla più facile (anche comportamenti omissivi). L'utilizzazione comprende tutte le possibili condotte di sfruttamento o uso illegittimo delle conoscenze che il pubblico funzionario ha acquisito in virtù del collegamento col suo ufficio; l'utilizzazione è una condotta diversa dalla mera rivelazione ma le due condotte non possono concorrere perché solo in rapporto di incompatibilità o eterogeneità. L'utilizzazione è punita se effettuata col dolo specifico di indebito
profitto patrimoniale o ingiusto profitto nonpatrimoniale o danno altrui. L'utilizzazione deve essere illegittima: si tratta di illiceità espressa (segnala solo che non ci sono cause di giustificazione), non speciale (parametro di qualificazione ulteriore) poiché non è configurabile un uso non illegittimo della notizia segreta (non si tratta quindi di un ulteriore giudizio di illiceità). Oggetto della condotta sono le notizie segrete (per il rapporto esclusivo che si instaura tra la conoscenza di un fatto e dei soggetti determinati, rapporto qualificato giuridicamente per l'attribuzione al soggetto che ne ha cognizione di un potere di escludere terzi dalla conoscenza e per l'imposizione di un dovere ai terzi di non procurarsela). La fonte del dovere di segretezza deve essere ravvisata nella legge o nei decreti governativi in relazione a categorie di interessi individuati dalla legge 241/90. In caso di notizie già diffuse, la fattispecie nonè configurabile; la punibilità però non è esclusa se la rivelazione da parte del p.u. conferisce alla notizia credibilità. La sostanziale infondatezza delle notizie non esclude il reato. Riguardo al carattere concreto o astratto/presunto del pericolo non c’è una valutazione pacifica; c’è chi dice che il reato sussiste sempre in quanto è la legge a prevedere obbligo del segreto stabilendo l’esistenza o la potenzialità del pregiudizio. La fattispecie non si realizza nel caso di notizie futili insignificanti o illecite.
Cause di giustificazione
Il consenso della PA esclude il reato se l’autorizzazione è stata data con atti legittimi; il consenso del privato nei casi concreti sembra rilevare più come esclusione del fatto tipico che come causa di giustificazione. Per quanto riguarda l’esercizio di un diritto (esempio: il p.u. che rivela una notizia segreta per esercitare il proprio diritto di
difesa in giudizio), la Cassazione ammette che ci sia causa di giustificazione; non così per quanto riguarda l'adempimento di un dovere. Elemento soggettivo Il primo comma è a dolo generico; Il secondo è colposo; Il terzo comma (utilizzazione) è a dolo specifico di profitto o di danno altrui. L'errore esclude il dolo se ha ad oggetto la natura delle notizie o il contenuto dei doveri d'ufficio (in tal caso può però sussistere agevolazione colposa). Forme di manifestazione del reato La fattispecie della rivelazione si consuma nel momento in cui la persona non autorizzata viene a conoscenza del segreto (non serve la verificazione di un danno per la PA). Il reato di pericolo è presunto (non è necessario l'accertamento che il danno per la PA potesse comunque verificarsi). L'utilizzazione si perfeziona nel momento in cui il soggetto si avvale della notizia segreta. Per quanto riguarda le circostanze, non sonoapplicabili l'art. 61 n.9 (aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti un pubblico ufficio) né l'art. 323bis (fatto di particolare tenuità). Se la violazione del segreto di Stato è commessa da un parlamentare, la pena è aumentata da 1/3 a metà.
La giurisprudenza afferma che basta che il soggetto destinatario riveli la notizia per avere concorso di persone; in realtà in tal caso il concorso è solo fittizio, serve che sussistano tutti i presupposti del concorso (istigazione o induzione a fare la rivelazione).
Rapporti tra norme
Nel caso di segreti di Stato, o di quelli attinenti alla corrispondenza postale, telegrafica, telefonica si applicano le norme speciali (artt. 261, 619/2, 620);
Nel caso di segreto professionale (art.622), prevale l'art. 326 (art. 326 è norma speciale quanto ai soggetti attivi e al requisito di violazione dei doveri; è norma generale per il riferimento alle
notizie di ufficio, mentre l'art. 622 esige che la conoscenza sia avvenuta per ragioni d'ufficio); È possibile il concorso con l'art. 684 (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale); Quanto al rapporto con l'insider trading/abuso di informazioni privilegiate, prima della riforma della relativa fattispecie (2005) era applicabile l'art. 326 in quanto più gravemente sanzionato, mentre oggi la pena specifica è più grave; Stessa conclusione si ottiene rispetto al problema con le norme sulla privacy a causa della clausola di consunzione ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"); Per quanto riguarda il Segreto Europol (cioè rivelazione di notizie che potrebbero costituire un pericolo per l'attività dell'Europol), prevale la norma speciale contenuta nella l.n. 93/98.
Conseguenze sanzionatorie
Le pene principali sono: da 6 mesi a 3 anni per la rivelazione e
l'agevolazione dolosa;