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REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Introduzione: delitti contro l’ordine pubblico”.

Titolo V del Libro II del codice penale “Dei

à contravvenzioni con-

Contravvenzioni collocate nel Titolo I del Libro III del codice penale “Delle

à

cernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica” (questi illeciti non sono stati presi in conside-

razione nel libro di testo perché sono del tutto marginali dal punto di vista del disvalore e dell’ap-

plicazione giurisprudenziale e sono stati in parte abrogati o depenalizzati).

Il Titolo V è stato in più occasioni oggetto di modifiche e integrazioni da parte del legislatore (artt.

414 bis, 416 bis, 416 ter, 420…) 414, 415, 416…)

e della Corte Costituzionale (artt. per rendere le

sue disposizioni compatibili con i principi costituzionali.

L’aspetto più importante e problematico del Titolo V è cercare di capire che cosa significhi ordine

pubblico, anche alla luce dell’eterogeneità delle disposizioni che lo compongono. Il rischio che si

vuole evitare è che il concetto di ordine pubblico sia manipolato interpretativamente al fine di san-

zionare comportamenti che con l’ordine pubblico hanno poco o nulla a che fare o di tutelare inte-

ressi non sempre meritevoli di tutela.

Anni 70/80: legislazione dell’emergenza

- Ultimi anni: pacchetti sicurezza disorganici

-

Il riferimento all’ordine pubblico come oggetto di tutela penale non è un’assoluta novità:

- Codici preunitari: tranquillità pubblica, pace pubblica.

- Codice toscano: unico codice preunitario che conteneva il riferimento all’ordine pubblico.

- Codice Zanardelli: si ha un vero e proprio titolo inerente i “delitti contro l’ordine pubblico”

e si può parlare di una continuità con il successivo codice non solo perché le fattispecie

più importanti permangono, ma anche perché l’oggetto della tutela è stato idealizzato e

reso indeterminato. Questa lettura porta con sé il rischio che il concetto di ordine pubblico

diventi un ripostiglio, un contenitore vuoto dove porre quanto è difficile collocare altrove.

- Codice Rocco: il Titolo V ottiene una tutela sostanzialmente marginale, poiché l’attenzione

es. i reati contro la personalità dello Stato

del legislatore fascista fu rivolta ad altri titoli (ad

e i reati a sfondo politico-ideologico).

Nei lavori preparatori si ricavano due letture di ordine pubblico:

a) ORDINE PUBBLICO IDEALE: indica l’integrità del sistema normativo vigente, come

fosse sinonimo di ordine legale costituito. Ci si riferisce all’insieme dei principi e delle

disposizioni che garantiscono il mantenimento dello Stato, delle sue istituzioni e delle

condizioni essenziali della vita sociale, politica ed economica del paese.

b) ORDINE PUBBLICO MATERIALE: indica il buon assetto e il regolare andamento del vi-

vere civile, come fosse sinonimo di tranquillità e sicurezza collettive.

L’entrata in vigore della Costituzione, e con essa l’accresciuta sensibilità verso diritti e libertà che

potrebbero essere fortemente limitati dall’applicazione delle disposizioni in oggetto, ha condotto a

tentativi di adeguamento del concetto di ordine pubblico.

- Giurisprudenza

Valorizzare la concezione materiale di ordine pubblico a scapito di quella ideale (la

• definizione è maggiormente afferrabile e concreta).

Introduce elementi di concreta offensività trasformando le fattispecie da reati di pe-

• ricolo astratto a reati di pericolo concreto.

È stata criticata per aver riproposto in alcune occasioni una concezione ideale.

- Dottrina (progetti di riforma non giunti a compimento)

contro la sicurezza collettiva”).

Modificare la denominazione del titolo (“reati

• Ipotizzare la configurazione nella parte generale del codice penale di tre condotte

• (istigazione, apologia, associazione) che potrebbero corrispondere a forme di par-

tecipazione di tutti i reati. Avremo un’eccessiva anticipazione della tutela penale.

esempio titoli amplissimi ed eterogenei, commistio-

- Elementi di comparazione non utili (ad

ne della concezione ideale e materiale). vincolanti criteri di deli-

- Si auspica in futuro un intervento del legislatore volto a dettare

mitazione reale pericolo

del concetto di ordine pubblico fondati sul che possono com-

portare condotte associative, istigatorie o apologetiche a libertà e diritti costituzionalmente

riconosciuti, i quali possono soccombere solo in casi ben selezionati.

ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Art. 414 cp: Sono sanzionate tre diverse fattispecie in-

à

criminatrici: istigazione di delitti, istigazione di contravvenzioni e apologia di delitti.

Le condotte interferiscono con la tematica della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)

e in passato si è posto il problema della loro legittimazione alla luce del principio costituzionale,

soprattutto per l’apologia ma in misura minore anche per l’istigazione.

Troviamo un antecedente storico sia nei codici preunitari sia nel codice Zanardelli. Si può parlare

di una certa continuità tra il codice Zanardelli e il codice Rocco sia pur con qualche differenza in

merito al trattamento sanzionatorio e alla collocazione sistematica (istigazione e apologia erano

sanzionate in due disposizioni diverse e la sanzione per l’apologia era decisamente inferiore ri-

spetto a quella prevista per l’istigazione, mentre oggi è la stessa).

Interesse tutelato: non c’è dubbio che nell’impianto originario del codice la disposizione sia stata

introdotta a tutela dell’ordine pubblico ideale, a presidio quindi dell’ordine legale costituito, in pie-

na sintonia con la concezione autoritaria del regime fascista. Gli interventi interpretativi della giuri-

sprudenza, avvallati anche dalla sentenza n. 65/1970 della Corte Costituzionale, volti a introdurre

concreta idoneità mascherano una discu-

l’elemento della a provocare la commissione di reati,

tibile ratio di tutela ravvisabile nella conservazione dell’ordine legale costituito e piegabile

all’esigenza di colpire forme esplicitate di dissenso politico-ideologico.

Reato comune.

Condotta:

1) ISTIGAZIONE DI REATI

- L’istigazione è un’azione sulla psiche di altre persone per spronarle a commettere deter-

minati fatti di reato, facendo sorgere/rafforzando motivi di impulso o distruggendo/affievo-

lendo motivi inibitori. È un’attività di sollecitazione, persuasione, stimolo, incitamento. Og-

delitti contravvenzioni

getto di istigazione è la commissione di uno o più reati, sia che (è

sufficiente che siano delineati gli elementi costitutivi del fatto da commettere che consen-

tano di ricondurlo ad una figura di reato prevista dall’ordinamento). è

- È irrilevante che il reato oggetto di istigazione sia concretamente punibile (l’istigazione

sanzionata anche se il reato istigato è perseguibile solo a querela della persona offesa o

non risulta punibile per la presenza di una causa estintiva). L’art. 414 sembra collidere con

il principio generale che si desume dall’art. 115 cp in tema di concorso di persone nel rea-

dell’istigazione non è punito se l’istigazione non è accolta oppure se accolta il

to (l’autore

reato non è commesso). In realtà la collisione non esiste perché la dottrina prevalente ritie-

ne che l’art. 414 sia una delle eccezioni ammesse in forza della clausola di riserva “salvo

che la legge disponga altrimenti” prevista in chiusura dell’art. 115. Bisogna poi specificare

che le due disposizioni non sono esattamente sovrapponibili (carattere specifico della

pubblicità + istigazione qualificata come reato autonomo).

- Per essere punibile, l’istigazione deve essere pubblica. Il carattere pubblico di un reato si

ricava dall’art. 266 c.4 cp, ossia quando esso è commesso:

a) Con mezzo di stampa o con altro mezzo di propaganda (anche televisione e internet);

b) In luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di più persone (solo un numero

indeterminato rende concreto il pericolo della commissione del reato);

c) In una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per

lo scopo o oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

- Problema di legittimità costituzionale in relazione all’art. 21 Cost. La giurisprudenza ha

à

risolto il contrasto tramite una lettura evolutiva della norma che introduce elementi di con-

creta offensività e che sanziona l’istigazione solo se abbia creato un pericolo effettivo e

esempio il comportamento di un tifoso di calcio fuori

diffuso di commissione di reati (ad

dallo stadio che ha accumulato sulla strada pietre incitando i presenti a scagliarli contro la

polizia presente; oppure la vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza

stupefacente accompagnata da precisazioni botaniche sulla coltivazione).

2) APOLOGIA DI DELITTI

- L’apologia è l’esaltazione/elogio di un delitto (non di una contravvenzione) e produce co-

me effetto solo l’apprezzamento positivo del fatto esaltato e non la creazione di nuovi mo-

tivi di impulso o l’eliminazione di motivi inibitori nei destinatari.

- Per essere punibile l’istigazione deve essere pubblica (art. 266 c.4 cp).

- In origine l’apologia non rappresentava come oggi una forma di istigazione indiretta ma, in

linea con una visione autoritaria, era la sanzione ad una mera disobbedienza all’autorità

statale, cioè una norma con cui si incriminava la pubblica esaltazione di un delitto non ac-

compagnata dall’intenzione di indurre qualcuno a commetterlo. La Corte di Cassazione ha

avvalorato questa tesi per molto tempo: per integrare la fattispecie era sufficiente la for-

mulazione pubblica di un giudizio favorevole su un fatto di reato, a prescindere dalla pos-

sibilità di suscitare un impulso emulativo.

Fu solo con la giurisprudenza di merito che si evidenziò per la prima volta un problema di

legittimità costituzionale in relazione all’art. 21 Cost.: per sanzionare penalmente l’apologia

quid pluris,

era necessario un cioè la capacità del comportamento apologetico di suscita-

re il pericolo della commissione di delitti.

Sollevata la questione di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale rigettò la que-

stione con una sentenza interpretativa (n. 65/1970) e affermò che l’art. 414 non sanzionava

una pura e semplice manifestazione di pensiero, e perciò non collideva con l’art. 21 Cost.,

ma sanzionava solo la condotta che per le sue modalità era concretamente idonea a pro-

vocare la commissione di delitti (l’apologia divenne una forma di istigazione indiretta).

La sentenza ha ricevuto sia apprezzamenti che critiche.

Apprezzamenti: è stata salvata una norma che altrimenti sarebbe stata dichiarata

• incostituzionale e la sua portata applicativa è stata delimitata in modo da evitare

che essa divenisse strumento di repressione della libertà di pensiero.

Critiche: il cambiamento è avvenuto con una semplice sentenza interpretativa che

• non ha la stessa forza di imporsi di una sentenza di accoglimento; si è contestato

che la disposizione non rispetterebbe a pieno la libertà di dissenso e che sia un

inutile doppione dell’istigazione.

prassi applicativa successiva non è sempre stata uniforme

La e ha ricevuto cri-

• tiche dalla dottrina: la giurisprudenza in alcuni casi è tornata a una lettura della fat-

tispecie quale reato di pericolo astratto, ritenendo sufficiente la condotta di esalta-

zione del reato o del suo autore a prescindere dall’accertamento del pericolo di

condotte emulative, dimenticandosi così di quanto affermato dalla Corte Costitu-

Ad esempio l’erezione di un monumento all’anarchico Gaetano

zionale nel 1970.

Bresci, uccisore di re Umberto I, a distanza di 90 anni dal fatto è stata ritenuta ido-

nea a stimolare la possibile commissione di fatti analoghi.

Elemento soggettivo: dolo generico

1) Consapevolezza e volontà di tenere una condotta istigatoria o apologetica.

elemento del fatto

2) Carattere pubblico della condotta La natura pubblica del reato è un

à

tipico perché la pubblicità conferisce maggior disvalore al fatto stesso, che altrimenti sa-

rebbe qualificabile solo come possibile ipotesi di concorso in un altro reato, sempre am-

messo che questo si realizzi.

3) L’oggetto dell’istigazione è un reato L’errore sulla qualifica come reato del fatto oggetto

à

errore su legge extra-penale

di istigazione/apologia è un (= su elemento normativo della

fattispecie) idoneo a escludere il dolo e la punibilità ex art. 47 c.3 cp.

Consumazione: nel momento e nel luogo in cui i destinatari della condotta hanno effettiva perce-

zione dell’istigazione/apologia (una parte numerosa della giurisprudenza ritiene invece sufficiente

la mera realizzazione della condotta, a prescindere dall’effettiva percezione dei destinatari, ma ta-

le punto di vista è stato superato con l’intervento della Corte costituzionale del 1970).

esempio quando una pubblicazione con contenuti isti-

Tentativo: è astrattamente configurabile (ad

gatori è stata stampata ma non è ancora stata diffusa), tuttavia la giurisprudenza recente propen-

opportunità.

de per la non configurabilità, più che altro per ragioni di

Rapporti tra norme:

- Istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni: assorbimento della

condotta meno grave nella più grave, che comporta l’applicazione della pena prevista per

l’istigazione a commettere delitti (reclusione da 1 a 5 anni).

è possibile applicare al soggetto attivo di isti-

- Il reato istigato è effettivamente commesso:

gazione per delinquere, oltre la sanzione prevista all’art. 414, anche la disciplina del con-

corso di persone nel reato? L’applicazione non è automatica e si dovrà valutare caso per

caso in base alla presenza o meno degli elementi oggettivi (causalità) e soggettivi (dolo)

necessari per integrare la condotta di partecipazione che concorrerà con l’istigazione.

Reclusione da 1 a 5 anni (istigazione di delitti, apologia di delitti).

Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 206€ (istigazione di contravvenzioni).

Non è sanzionata l’apologia di contravvenzioni.

- Aggravante

Oggetto di istigazione sono delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità (aumento

• dai casi previsti all’art. 302 cp”

di pena fisso della metà) “Fuori (clausola di riser-

à

va che si riferisce all’istigazione a commettere uno dei delitti non colposi contro la

personalità internazionale o la personalità interna dello Stato).

Panorama comparato:

- Germania:

Pubblico incitamento a commettere reati: l’autore è sanzionato come istigatore in

• concorso di persone;

base ai criteri di imputazione del se l’incitamento non è ac-

colto il soggetto è comunque punito con una sanzione che non può essere più gra-

ve di quella prevista nel caso in cui l’incitamento sia accolto. atti di

Rappresentazione di atti violenti: indica l’esaltazione di scritti che descrivono

• violenza crudeli o disumani nei confronti di esseri umani in un modo che offende

la dignità umana (il campo di applicazione è quindi ristretto non a tutti i delitti ma

solo ad atti crudeli e disumani); ha suscitato ampie discussioni di legittimità perché

mera attività di pensiero.

l’esaltazione di tali scritti, per quanto deprecabile, è una

Non risulta un correttivo interpretativo analogo a quello operato dalla Corte costitu-

zionale idoneo a trasformare la condotta in una sorta di istigazione indiretta.

disposizione di parte generale

- Spagna: una definisce le nozioni di istigazione e apologia.

Provocaciòn: è sanzionato l’incitamento pubblico alla perpetrazione di un reato, ma

• espressamente previsti dalla legge

solo nei casi (le ipotesi sono abbastanza nu-

merose e si riferiscono essenzialmente a delitti gravi); se alla provocaciòn segue

forma concorsuale.

l’effettiva commissione del reato, essa è punita come

Apologia: è sanzionato il pubblico elogio di idee e dottrine che esaltano un reato o

• il suo autore; il legislatore spagnolo assimila l’apologia a una istigazione indiretta

può costituire delitto solo come forma di provocazione

poiché (questo risultato

in Italia lo abbiamo ottenuto con un intervento della Corte costituzionale).

- Austria: nella medesima disposizione sono sanzionate l’istigazione a commettere reati in

quanto tale e l’apologia solo se idonea a turbare la sensibilità giuridica comune o a indurre

commistione

taluno alla commissione di un reato dello stesso tipo. C’è una di quella che

noi definiamo concezione ideale e concezione materiale di ordine pubblico.

statutorizzato la materia,

- Gran Bretagna: il Serious Crime Act del 2008 ha prima di com-

ampie anticipano la tu-

petenza del common law; sono state introdotte fattispecie e che

tela penale; impatto non indifferente sulla libertà di espressione e riunione.

ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E PEDOPORNOGRA-

Art. 414 bis cp:

FIA Chiunque incita pubblicamente, con qualunque mezzo e qualsiasi forma di espressione, a

à

commettere in danno di minori uno dei reati tassativamente elencati a sfondo sessuale. È sanzio-

nato anche il comportamento apologetico.

La fattispecie è stata introdotta nel 2012

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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