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ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI

Art. 418 cp: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione.

Modifiche nel 2001 (sono stati inseriti tra le modalità della condotta il fornire ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione) e nel 2005 (aumento del trattamento sanzionatorio).

Interesse tutelato è l'ordine pubblico materiale.

Dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento" Reato comune La clausola di riserva "fuori" esclude dal novero dei soggetti attivi i concorrenti e i favoreggiatori nel reato associativo.

All'associazione nel- Concorso nel reato associativo: il concorrente fornisce un contributo suo complesso e, più nello specifico, un contributo volto alla conservazione del vincolo associativo o al rafforzamento delle capacità.

operative dell'associazione.- Favoreggiamento personale nel reato associativo: si assistono i componenti dell'associazione nelle investigazioni o nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità.

Presupposto del reato è l'esistenza di un'associazione criminosa (= operatività) nel momento in cui è prestata l'attività di assistenza. Tale elemento non deve necessariamente essere accertato da sentenza irrevocabile del giudice, ma sarà valutato come circostanza di fatto conosciuta dall'imputato. La fattispecie trova applicazione con riferimento agli artt. 416 e 416 bis e le cause di estinzione del delitto di associazione non si estendono a quello di assistenza agli associati.

Condotta: l'agente dà assistenza a taluna delle persone che partecipano all'associazione attraverso una delle modalità tassativamente indicate dalla norma (l'assistenza non è prestata

All'associazione nel suo complesso perché altrimenti si configurerebbero gli estremi del concorso nella condotta di partecipazione). Estensivo

La giurisprudenza interpreta in modo le modalità della condotta:

  1. Dare rifugio (protezione logistica)
  2. Fornire vitto (minimo vitale)
  3. Ospitalità (coabitazione momentanea)
  4. Mezzi di trasporto (qualsiasi oggetto adibito al trasporto)
  5. Strumenti di comunicazione (qualsiasi oggetto adibito alla comunicazione)

Ipotesi alternative ed equivalenti

Le modalità sono dello stesso reato e, se sono realizzate più modalità della condotta nel medesimo contesto di azione, il reato è unico.

Elemento soggettivo: dolo generico (consapevolezza e volontà di prestare assistenza secondo le modalità previste + consapevolezza della qualità di associato e dell'esistenza dell'organizzazione).

Consumazione: nel momento e nel luogo in cui si presta l'attività di assistenza

(reato istantaneo). Tentativo: configurabile. Reclusione da 2 a 4 anni.

- Aggravante L'attività è prestata continuativamente (la pena è aumentata).

- Causa di esclusione della pena Il soggetto attivo è un prossimo congiunto dell'assistito (la pena è esclusa).

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO

Art. 419 cp: Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285 cp, commette fatti di devastazione o di saccheggio.

Antecedenti storici:

- Codici preunitari: la fattispecie figurava tra i delitti contro la quiete e la sicurezza individuale oppure tra i delitti contro la proprietà dei privati e dello Stato.

- Codice Zanardelli: la norma fu inserita nel titolo dedicato ai delitti contro l'ordine pubblico. Due distinte fattispecie.

- Codice Rocco: sono state introdotte di devastazione e saccheggio, caratterizzate dal fatto che ricorra o meno il fine di attentare alla sicurezza dello Stato.

a) Art. 285 cp Norma generale: la condotta

è consentito arrecare danni o mettere in pericolo la sicurezza dello Stato. L'articolo 419 del codice penale prevede una norma residuale che punisce le condotte che possono ledere o mettere in pericolo l'ordine pubblico. Questa disposizione ha avuto inizialmente poca applicazione pratica, ma recentemente la giurisprudenza ha fatto ricorso a questa figura per sanzionare comportamenti verificatisi in occasione di manifestazioni pubbliche (come ad esempio i G8 di Genova) o eventi sportivi (come partite di calcio degenerate in atti di violenza). È importante distinguere questa figura dalla devastazione e saccheggio, che prevede un trattamento sanzionatorio più grave, da altre fattispecie come il furto e il danneggiamento, che prevedono un trattamento sanzionatorio meno grave. L'interesse tutelato è l'ordine pubblico materiale, inteso come il buon assetto e il regolare andamento della vita civile, garantendo un senso di tranquillità e sicurezza collettive.è sufficiente che sicurezza della vita associata.si arrechi turbamento a singole persone, ma si deve minare alla proprietà privata. La viene in rilievo come elemento dell’ordine pubblico e le cose su cui ricadono le condotte di devastazione e saccheggio sono entità materiali attraverso cui si lede l’interesse statale al mantenimento dell’ordine pubblico. Ne consegue che l’offesa a un bene individuale (patrimonio) svanisce di fronte all’offesa a un bene collettivo (ordine pubblico). Si tratta, perciò, di un reato monoffensivo che pone in pericolo il solo interesse pubblicistico. plurioffensivo- Una parte minoritaria della dottrina ritiene che il reato sia e che il patrimonio sia tutelato in via subordinata. È necessaria una pluralità di agenti per la configurazione del reato? Reato comune La dottrina à più probabile maggioritaria ritiene non necessaria la pluralità di agenti, salvo evidenziare che

èche il reato si realizzi da parte di più soggetti. La giurisprudenza è oscillante sul punto e a volte ha richiesto espressamente una pluralità di agenti e altre volte ne ha prescisso. Mancando un appiglio normativo espresso, sarà la giurisprudenza a valutare caso per caso se la condotta di un solo soggetto sia idonea a porre in pericolo l’interesse tutelato o se sia necessaria una pluralità di agenti (il caso di un solo individuo che utilizza un ordigno ad alto potenziale esplosivo).

Condotta: in assenza di una definizione legislativa e nell’impossibilità di ricavarne una dalla stessa norma, dottrina e giurisprudenza si sono impegnate in un difficile lavoro interpretativo al fine dare contenuto all’articolo e di distinguere la fattispecie da quelle di furto e di danneggiamento.

DEVASTAZIONE: è una indiscriminata e violenta azione di distruzione di cose mobili o immobili caratterizzata da particolare ampiezza.

intensità, forza, vastità, profondità.- SACCHEGGIO: è una indiscriminata e violenta azione di spossessamento di cose mobili. La giurisprudenza si è sforzata di riempire di contenuto le definizioni insistendo su: Principio di offensività: la condotta deve essere concretamente idonea a ledere o quantomeno a porre in pericolo il bene giuridico protetto (ordine pubblico). Principio di proporzione: il disvalore della condotta deve essere tale da far apparire corretta una sanzione così elevata (= i fatti per il contesto e la portata devono recare turbamento non a singole persone o a gruppi, ma alle condizioni di sicurezza della vita associata, e dunque in modo indiscriminato e su scala estesa). Qual è allora la distinzione tra il reato più grave di devastazione e saccheggio e i reati meno gravi di furto e danneggiamento? Sono stati individuati tre criteri discretivi: Criterio quantitativo somma delle singole condotte; Criterio qualitativo gravità delle condotte; Criterio funzionale finalità delle condotte.

(piano materiale/fenomenologico):te, pluralità di soggetti agenti.Criterio ontologico vastità delle proporzioni obiettive della condotta,

(piano empirico):peculiari modalità esecutive.

Criterio qualitativo-differenziale (piano valutativo): alla base vi sarebbe un giudizio di valore espresso dal legislatore, con il quale si sarebbero diversificati i semplici furti edanneggiamenti dalla fattispecie di devastazione e saccheggio, in ragione del fatto che quest'ultima condotta è concretamente idonea a ledere o quantomeno a porre in pericolo l'ordine pubblico. Si deve trascendere il mero profilo patrimoniale e aggredire il bene collettivo. Il problema è dunque quello di individuare i casi nei quali ciò avviene. L'effettiva idoneità a porre in pericolo l'ordine pubblico deve essere accertata in concreto nei singoli casi dal giudice (reato in capo al quale sorge obbligo di motivazione: un egli

dovrà esplicitare il ragionamento che lo ha portato a ritenere integrata la lesione dell'ordine pubblico e quindi la fattispecie di cui all'art. 419. Poiché l'idoneità della condotta a porre in pericolo l'ordine pubblico è rimessa alla discrezionalità del giudice, con tutti i rischi di incertezza e disparità che ne possono conseguire, dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di individuare circostanze oggettive (c.d. criteri sintomatici) che indichino l'effettiva lesione dell'ordine pubblico. a) Pluralità di fatti: Nonostante la dizione letterale faccia riferimento al plurale "fatti", la dottrina maggioritaria ritiene che sia dovendosi interpretare il termine "fatti" in senso indeterminato, come realizzazioni della condotta tipica. È però necessario puntualizzare che solitamente un solo atto di

devastazione e saccheggio non è idoneo a mettere in peri-colo l'ordine pubblico e a configurare il reato in esame, anche se bisogna analiz-ad un unico ordigno con alto potenziale esplosivo).

Pluralità di soggetti attivi v. quando già detto.

La dottrina maggioritaria ritiene che il fatto sia commesso in danno ad uno o più soggetti.

Ricorrere di una pubblica calamità Questo elemento non è sostenuto da alcun riscontro normativo e il reato potrebbe venire a esistenza anche in tempi normali.

Aggressione alle forze dell'ordine Spesso presente ma non indispensabile.

Estensione temporale della condotta aggressiva Spesso presente ma il reato si può configurare anche a fronte di un attacco fulmineo ad un unico ordigno ad alto potenziale esplosivo.

Dettagli
A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avvocatodellecauseperse di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bonini Sergio.