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CAPITOLO 16. INTERRUZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Considerazioni introduttive e bene giuridico tutelato.

1.

L’art. 340 prevede una fattispecie volta a tutelare la regolarità e la continuità dell'erogazione dei

servizi pubblici e di pubblica necessità. Si tratta di un'ipotesi sanzionatoria residuale concepita

quale strumento duttile nella gestione penalistica dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il carattere sussidiario, dato dalla clausola di riserva “fuori dai casi preveduti da particolari

disposizioni di legge” è confermato dalla giurisprudenza. La tecnica di incriminazione non brilla

per precisione. Bene giuridico ultimo tutelato, di rilevanza costituzionale è il buon andamento

della pubblica amministrazione.

Soggetto attivo e passivo; disciplina penalistica dello sciopero nei

2. servizi pubblici.

Soggetto attivo può essere chiunque, pertanto oltre ai privati anche i pubblici ufficiali, gli

incaricati di pubblico servizio, i dipendenti pubblici e quelli delle ditte che esercitano il pubblico

e servizio. In caso l’autore sia un soggetto operante all’interno della pubblica amministrazione,

si entra nel profilo maggiormente problematico della fattispecie: il suo coordinamento con la

disciplina dello sciopero e la libera manifestazione del pensiero. In particolare la questione si è

complicata in seguito all’abrogazione degli artt. da 330 a 333 operata dalla L. 146/1990 che

sancivano una serie di divieti ( es. abbandono collettivo e individuale di pubblici uffici, impieghi,

servizi e lavori etc.) volti a mantenere il divieto di sciopero nell’alveo del suo significato

tradizionale, cioè quello di strumento di lavoratori dipendenti per rivendicare condizioni migliori

dal datore di lavoro. Bisogna verificare se sussiste un’espansione della sfera di tutela offerta

dalla fattispecie residuale in esame. La soluzione più corretta, suffragata da un’interpretazione

sistematica porta a considerare non punibili tutte quelle condotte, sia pure turbative o

interruttive del servizio pubblico, che non configurino nient’altro che scioperi in seno ad un

pubblico ufficio o servizio. L’essenzialità del servizio rende particolarmente delicato il problema

di interessi tra diritto di sciopero e il bilanciamento di interessi tra diritto di sciopero e altri beni

giuridici coinvolti, posto come fondamento dell’eventuale incriminazione di simili condotte. Non

a caso in dottrina ci sono posizioni che si rifanno allo schema dell’obbligo di garanzia di cui

all’art. 40 per evidenziare maggiormente la posizione di penalistico rilievo propria di alcune

categorie di soggetti. Quale limite all’esercizio del diritto di sciopero la giurisprudenza impone

la lesione di altri beni di rilevanza costituzionale eventualmente coinvolti nel caso di un

astensione dall’attività lavorativa. Soggetto passivo è sempre la pubblica amministrazione.

Si tratta di un delitto a forma libera: l’elemento caratterizzante risiede nelle conseguenze

causate dall’azione del soggetto attivo.

Le condotte.

3.

Due sono le possibili condotte idonee, alternativamente, a integrare il delitto: l’interruzione

dell’ufficio del servizio pubblico o di pubblica necessità e il turbamento della sua regolarità. La

condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale

dell’erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile. L’interruzione non

necessariamente riguarda il servizio nel suo complesso, essendo sufficiente che sia

temporalmente limitata o che coinvolga solamente un settore e non la totalità dell’attività. La

condotta, descritta in termini causali, può assumere i più svariati connotati e può anche essere

omissiva se posta in essere da chi è titolare di una posizione di garanzia ex art. 40. Con la

locuzione di turbamento ci si riferisce a quelle condotte idonee a cagionare un grave intralcio

e un’anomalia nello svolgimento dell’attività e quindi complicare il perseguimento dei fini

dell’azione amministrativa.

Elemento soggettivo e forme di manifestazione.

4. Riguardo all’elemento soggettivo, il dolo è dato dalla rappresentazione e volizione

dell’interruzione o del turbamento di una funzione o servizio pubblico. Si tratta di un dolo

generico che può assumere tutte le forme del dolo, da quello intenzionale fino a quello

eventuale, consistente nell’accettazione del rischio della verificazione dell’evento turbativo

o interruttivo. Il tentativo è ammissibile. Il concorso di reati è regolato dalla clausola di

sussidiarietà che scatta per esempio in presenza dell’integrazione dell’art. 355 che punisce

l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Conseguenze per i capi, promotori ed organizzatori

5. dell’interruzione: la natura giuridica del comma 2.

Il comma 2 prevede una circostanza aggravante speciale con un sostanzioso aumento del

carico sanzionatorio ( da 1 a 5 anni), per i capi, promotori ed organizzatori dell’azione

criminosa.

CAPITOLO 17. IL DELITTO DI MILLANTATO CREDITO.

Generalità.

1.

La disposizione incriminatrice del millantato credito che il legislatore del 1930 ha collocato tra

i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, affonda le sue radici nel diritto romano

antico ed è stato veicolato nell’era delle codificazioni sotto l’appellativo della venditio fumi, tra

oscillazioni classificatorie che a volte ne hanno privilegiato il tratto di lesività patrimoniale

rispetto allo spettro di tutela pubblicistica che al contrario ne costituisce l’elemento di continuità

sistematica con il previgente art. 204 del codice Zanardelli. Se il dato storico orienta sulla ratio

che ha spiegato il conditores nella scelta di ergere l’incriminazione a presidio dell’onore e del

prestigio della pubblica amministrazione contro comportamenti discreditativi della sua attività

funzionale, non poche sono le zone d'ombra che la dottrina intravede nell’enucleazione di tali

interessi protetti, in considerazione di un’esegesi costituzionalmente orientata della fattispecie

normativa. Tratti di ambiguità.

Oggetto giuridico.

2.

Il tema dell’oggettività giuridica del delitto di millantato credito si interseca con la possibilità di

una lettura poliedrica della previsione e sconta una netta dissonanza di interpretazioni tra

sostenitori della tesi tradizionale, ossequiosa dell’opzione legislativa e quanti ne valorizzano la

strumentalità per il secondamento dei fini del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica

amministrazione. Per ragioni di schematismo argomentativo è necessario osservare che

mentre sul versante giurisprudenziale si registra una sostanziale tenuta dell’indirizzo tralatizio,

il fronte dottrinario appare più variegato e propenso a polarizzare il disvalore dell'illecito sul

mercanteggiamento ovvero a profilare la versatilità dell'oggettività giuridica del delitto.

• l’indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene che il millantato credito integri una figura

criminosa attraverso cui si realizza l’offesa dell’interesse all’integrità dell’affidamento e del

prestigio di cui deve fruire la pubblica amministrazione in ogni settore della sua attività, ragion

per cui appartiene alla categoria dei delitti monoffensivi, stante che soggetto passivo del

fatto reato deve essere la sola pubblica amministrazione, il cui prestigio subisce un vulnus a

causa dell’ostentazione della possibilità di influenza sulle decisioni di pubblici funzionari. Da qui

si fanno discendere due corollari, il primo dei quali è riassunto nell’asserzione che colui il

quale ha versato le somme di denaro al millantatore è semplice danneggiato dal reato e in tale

veste non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione così come non ha diritto

di opporvisi; il secondo si sostanzia nella puntualizzazione che neppure il p.u. del quale si

faccia credere la corruttibilità, possa assurgere ad un rango diverso da quello di mero

danneggiato dal reato, essendo egli tale per il nocumento cagionato alla sua persona, alla sua

onorabilità e al suo prestigio e comunque non surrogabile, quale soggetto passivo, alla

pubblica amministrazione, titolare del preminente interesse pubblico del prestigio dello Stato e

protetto dalla norma. Si dà concretezza alla circostanza che elemento essenziale della

condotta criminosa è anche la lesione dell’integrità patrimoniale del soggetto-vittima della

vanteria. Emblematiche sono le pronunce in cui si è sancito che nel reato di millantato credito,

persona offesa non è solo la pubblica amministrazione, ma altresì colui che effettua o

promette la prestazione e ancor più diffusamente che “ferma restando la finalità di tutela del

prestigio della pubblica amministrazione propria del millantato credito, se il legislatore ha

limitato la punibilità a chi vanti un’influenza verso pubblici ufficiali all’ipotesi in cui simile

vanteria non ha corrispondenza nella realtà, la protezione apprestata, diretta a impedire anche

un arricchimento senza causa, comprende pure il patrimonio del privato” sì che il reato di cui

al comma 1 dell'art. 346 deve includersi nel novero di quelli a struttura plurioffensiva.

• sul fronte dottrinale, pur profilandosi un ventaglio ampio di soluzioni interpretative, tra le quali

trova spazio anche l'opinione tradizionale, la maggioranza, sottolineata la necessità di

conformare il disposto normativo ai dettami della Carta fondamentale repubblicana, polarizza il

contenuto di disvalore della fattispecie sull’adesione dei principi di buon andamento e

imparzialità fissati dall’art. 97 Cost.. La promessa o dazione di utilità da parte del privato

all’intermediario sarebbe in grado comunque di produrre un discapito all’efficienza dell’azione

amministrativa e pregiudizio alla correttezza della pubblica amministrazione, non tanto intesa

come prestigio quanto piuttosto come mezzo indispensabile per garantire ai cittadini lo

standard ottimale del servizio, da prestarsi in forma assolutamente gratuita.

Soggetto attivo.

3.

Autore del reato, in ambedue le figure di millantato credito disciplinate nella norma, può essere

chiunque, si tratti di privato o di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Qualora soggetto attivo del delitto risulti essere persona investita di qualifica pubblicistica può

trovare applicazione l’aggravante dell’art. 61 n° 9, se ricorre il requisito dell’abuso di poteri o

violazione di doveri. Situazione questa che sia ritenuta sussistente in

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Flams88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Catenacci Mauro.