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1005legge 15 p c

n 171 4 Bis

CAPO

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24111990

n

legge amministrativa

dell'attivita

principigenerali

ART1 L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge

1 e dai principi dell'ordinamento comunitario..

COMMA La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non

autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge

bis

COMMAI disponga diversamente.

I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei

princípi di del comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le

iter

COMMA pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni della presente legge.

Non si può aggravare il procedimento, se non per

2 straordinarie e motivate esigenze

COMMA

ART2 del

conclusione procedimento

Dove il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo attraverso un provvedimento

espresso ( redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto

risolutivo) entro un tempo determinato , dopo il quale si parla di silenzio illegittimo (si ha un inadempimento e quindi si può agire per la

1 declaratoria-non semplice- ) e l’organo di governo individuerà la figura apicale o L’Unità organizzativa, titolare del potere sostitutivo, per un

COMMA termine pari alla metà di quello previsto. Tuttavia , qualora fosse chiaramente espresso dalla legge , si parla di silenzio assenso

.

Nei soli casi in cui , la legge non preveda dei termini speci ci, per i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni

a

COMMA statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri

COMMAS per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la sempli cazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta

giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,

secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria

competenza.

In casi speci ci, previsti dalla legge sono consentiti termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e

COMMAG degli enti pubblici nazionali, secondo i decreti di cui al comma 3 adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la

sempli cazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini previsti non possono comunque superare centottanta giorni, con la sola esclusione

dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi

bis e ettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla

comma normativa vigente . Con DPCM sono de niti modalità e criteri di misurazione dei tempi e ettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori

Fatto salvo quanto previsto da speci che disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza

COMMAS disciplinano, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento

6

COMMA d’u cio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta per

7

COMMA un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certi cazioni relative a fatti, stati o qualità

non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione

La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le

o

corna sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento

dell'amministrazione sono trasmesse, alla Corte dei conti (via telematica) .

Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque

denominati, adottate dopo la scadenza dei termini e i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione

commassis degli eventuali e etti, adottati dopo la scadenza dei termini previsti sono considerati ine caci, ma non perdono la facoltà

di

nella

il

ritardo

BIS un

2 conclusione procedimento

dell'amministrazione

ART per

conseguenze

Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato

1

COMMA in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del

procedimento.

1a DI SISTEMA

REGOLA PROCEDURALE

9min77

3 fi i

art 1

ofomma

a) valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei

requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano

rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

b) accertamento dei fatti, attraverso il rilascio di

dichiarazioni, la retti ca di dichiarazioni o istanze

erronee o incomplete e la richiesta di accertamenti

tecnici , ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) indizione delle conferenze di servizi (articolo 14) ;

d) cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle

2º procedurale

regola Erocardoa si

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La responsabilità delle abilità

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Publisher
A.A. 2023-2024
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crpo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Galdi Marco.