vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I
I EE mn
i t e
ai AMMINISTRATI IE e
i
i ii i
it
Iiiiiiiiiiiii.fi E
p à
ie
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii
IE
iie nEn c
c c
a
area c.ae
c
Peculiarità fi
E ti
i
name i.it
Distinzione i
i
amo it iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
temporanea
espropriazioneoccupazione
I'Èèfficacia NE.EE di
1005legge 15 p c
n 171 4 Bis
CAPO
EE if ii
i
fi j i
24111990
n
legge amministrativa
dell'attivita
principigenerali
ART1 L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge
1 e dai principi dell'ordinamento comunitario..
COMMA La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
bis
COMMAI disponga diversamente.
I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei
princípi di del comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
iter
COMMA pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni della presente legge.
Non si può aggravare il procedimento, se non per
2 straordinarie e motivate esigenze
COMMA
ART2 del
conclusione procedimento
Dove il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo attraverso un provvedimento
espresso ( redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo) entro un tempo determinato , dopo il quale si parla di silenzio illegittimo (si ha un inadempimento e quindi si può agire per la
1 declaratoria-non semplice- ) e l’organo di governo individuerà la figura apicale o L’Unità organizzativa, titolare del potere sostitutivo, per un
COMMA termine pari alla metà di quello previsto. Tuttavia , qualora fosse chiaramente espresso dalla legge , si parla di silenzio assenso
.
Nei soli casi in cui , la legge non preveda dei termini speci ci, per i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
a
COMMA statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri
COMMAS per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la sempli cazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
In casi speci ci, previsti dalla legge sono consentiti termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
COMMAG degli enti pubblici nazionali, secondo i decreti di cui al comma 3 adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
sempli cazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini previsti non possono comunque superare centottanta giorni, con la sola esclusione
dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi
bis e ettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla
comma normativa vigente . Con DPCM sono de niti modalità e criteri di misurazione dei tempi e ettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori
Fatto salvo quanto previsto da speci che disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
COMMAS disciplinano, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento
6
COMMA d’u cio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta per
7
COMMA un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certi cazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione
La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le
o
corna sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, alla Corte dei conti (via telematica) .
Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque
denominati, adottate dopo la scadenza dei termini e i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione
commassis degli eventuali e etti, adottati dopo la scadenza dei termini previsti sono considerati ine caci, ma non perdono la facoltà
di
nella
il
ritardo
BIS un
2 conclusione procedimento
dell'amministrazione
ART per
conseguenze
Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato
1
COMMA in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
1a DI SISTEMA
REGOLA PROCEDURALE
9min77
3 fi i
art 1
ofomma
a) valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei
requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accertamento dei fatti, attraverso il rilascio di
dichiarazioni, la retti ca di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e la richiesta di accertamenti
tecnici , ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) indizione delle conferenze di servizi (articolo 14) ;
d) cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle
2º procedurale
regola Erocardoa si
Eistica
con
La responsabilità delle abilità
p RESTIIABILITA Imministrativa contabile
responsibilizzazione essere
ftp.ifeng p
neDei4unzionari
ÈÉE IE i Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
a
ir
notparia
I
L abile
ammini
in
È Fracontrattuale
contrattuale FILETTI p
fi it
camini i
i
it i