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Gli atti amministrativi, i vizi e i rimedi

L’amministrazione pubblica persegue gli scopi per i quali è costituita attraverso una serie di atti,

comportamenti e attività giuridicamente distinti rispetto a quelli di natura privata. Ciò non toglie

che possa adottare atti di diritto privato. L’insieme più importante di atti amministrativi è

costituito dai provvedimenti, manifestazioni di volontà da parte della pubblica amministrazione

che determinano effetti giuridici in maniera unilaterale, quindi i provvedimenti sono imperativi e

esecutori, in quanto costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche soggettive anche

senza il consenso del soggetto interessato. I provvedimenti sono solo quelli previsti

dall’ordinamento, possiamo individuare:

a) I provvedimenti restrittivi che riducono la sfera giuridica del destinatario, imponendogli

obblighi o divieti oppure limitandone facoltà o diritti. Fanno parte di questa categoria i

comandi (demolizione di un fabbricato), i divieti (tipo le ZTL), i provvedimenti ablativi

(l’espropriazione).

b) I provvedimenti ampliativi che ampliano la sfera giuridica del destinatario, consentendogli

o conferendogli nuove posizioni giuridiche attive. Tra di essi vi sono le ammissioni (accesso

alla scuola dell’obbligo), iscrizioni (all’albo dei professionisti), le autorizzazioni (la patente),

le concessioni (uso di un bene demaniale), le dispense (dispensa del servizio militare).

Con l’autorizzazione la pubblica amministrazione verifica che il soggetto possieda i requisiti

necessari per l’esercizio di un diritto che gli spetta, mentre con la concessione viene attribuito al

richiedente un diritto che originariamente non possiede.

I provvedimenti amministrativi sono adottati a seguito di un procedimento, ovvero una sequenza

preordinata di atti (detti endoprocedimentali) finalizzati a produrre un atto finale, il

provvedimento.

I vizi degli atti amministrativi conseguenti alla loro contrarietà alla norma previa sono definiti vizi

di legittimità e si distinguono in vizi formali o sostanziali. Vi sono poi i vizi di merito che attengono

invece alla inopportunità degli atti. I vizi di legittimità sono di 3 tipi:

a) La violazione di legge che consiste nel mancato rispetto di norme giuridiche inderogabili.

b) L’incompetenza che si verifica quando l’autore dell’atto è diverso da quello a cui

l’ordinamento assegna il potere di emanare l’atto. Questa è un’incompetenza relativa, in

quanto l’amministrazione da cui proviene l’atto è competente ma non lo è il soggetto che

lo emana (ad esempio un dirigente comunale che emana un atto di competenza del

sindaco).

c) L’eccesso di potere è un vizio che riguarda la discrezionalità amministrativa ed esistono

alcune figure sintomatiche dell’eccesso di potere:

- Lo sviamento di potere, quando l’amministrazione emana un atto per raggiungere uno

scopo diverso da quello previsto

- Il travisamento dei fatti, quando la decisione dell’amministrazione si basa su

un’erronea rappresentazione di alcuni fatti concreti

- L’illogicità, quando l’atto è viziato da una contraddizione interna, ad esempio tra la

motivazione e la decisione

- La disparità di trattamento, quando l’amministrazione di fronte a due situazioni uguali

è giunta a conclusioni diverse oppure di fronte a situazioni diverse è giunta alla stessa

conclusione.

Il provvedimento è nullo quando è stato emanato in violazione delle norme attributive del potere,

è invece annullabile quando è difforme dalle norme che disciplinano l’esercizio del potere.

Quindi i vizi più gravi hanno come conseguenza la nullità dell’atto, e l’amministrazione non può

farci nulla. La nullità è conseguenza della mancanza degli elementi essenziali, del difetto assoluto

di attribuzione e della violazione o elusione del giudicato.

I vizi meno gravi provocano l’annullabilità dell’atto, ciò significa che l’atto è efficace e produttivo di

effetti giuridici nell’ordinamento fino a quando non viene annullato.

La pubblica amministrazione dinnanzi ad un proprio atto annullabile può decidere

autonomamente di sanare il vizio o di annullare l’atto, tale facoltà si chiama autotutela. Oltre

all’autotutela, di fronte ad un atto annullabile esistono due tipi fondamentali di rimedi:

1. In via amministrativa ed esistono quattro diversi tipi

a) Il ricorso in opposizione, che ha come destinatario l’organo che ha emesso l’atto, e può

essere presentato solo nel caso in cui sia previsto dalla legge

b) Il ricorso gerarchico proprio, il soggetto si rivolge ad un organo gerarchicamente

superiore rispetto a quello che ha emanato l’atto, chiedendo di revocarlo, annullarlo o

modificarlo. Questo ricorso è sempre ammesso ma deve essere presentato entro 30

giorni dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza e si intende respinto se

l’amministrazione non risponde entro 90 giorni (silenzio rigetto)

c) Il ricorso gerarchico improprio, dove il soggetto si rivolge ad un organo rivestito di un

potere di generica vigilanza e si può presentare solo nei casi previsti dalla legge

d) Il ricorso straordinario al capo dello stato, che può riguardare solo provvedimenti

definitivi e può avere per oggetto solo vizi di legittimità.

2. In via giurisdizionale attraverso la quale possono essere fatti valere solo vizi di legittimità

degli atti amministrativi. La costituzione riconosce a tutti la facoltà di agire per la violazione

dei propri diritti causata da un atto della pubblica amministrazione. L’atto può ledere o un

diritto soggettivo o un interesse legittimo. Sulla distinzione tra questi due si fonda il doppio

sistema di tutela giurisdizionale in quanto per la lesione di un interesse legittimo si occupa

la giustizia amministrativa (TAR, consiglio di stato), per la lesione di un diritto soggettivo si

occupa la giustizia ordinaria (tribunali, corti d’appello e corte di cassazione)

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Publisher
A.A. 2018-2019
5 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher peppe.mate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni Di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Groppi Tania.