Il processo ACCUSATORIO in uso nei Comuni a partire dal XIII secolo
E’ un processo che
1. inizia solo su domanda di parte: non può mai iniziare
d’ufficio (ex officio), cioè per decisione autonoma e discrezionale di un giudice,
che sia in qualche modo venuto a conoscenza della possibile consumazione di un
reato (denuncia anonima, segnalazione della polizia, ecc.).
Si presuppone sempre, quindi, la pre-esistenza di un conflitto in atto tra due
parti e ci vuole la presentazione di un atto di accusa contro il reo - la querela -
formulato dalla vittima del presunto reato oppure dai suoi familiari (come nel caso
di omicidio).
Peraltro, in alcuni casi particolari il processo può iniziare anche su denuncia
di un qualsiasi soggetto che abbia assistito alla consumazione del reato: si tratta
dei casi di reati pubblici o ordinari (detti anche crimini), cioè dei reati considerati
più pericolosi e gravi per lo Stato, quindi puniti con pene più gravi, come ad
la bestemmia, il
esempio i reati politici, i reati a sfondo religioso (l’eresia,
i reati a sfondo sessuale (adulterio, stupro, rapimento), l’incendio
sacrilegio),
doloso, l’omicidio, i reati di “falso” (falsificazione di monete o titoli), la
corruzione, il peculato, ecc. –
Nel caso invece dei reati privati o straordinari (detti delitti) considerati meno
pericolosi e gravi per lo Stato, solitamente puniti con pene meno gravi - è sempre
necessaria la querela della parte lesa: si tratta, ad esempio, dei casi di furto,
rapina, incendio non doloso, ingiurie, aggressione, ferimento, percosse,
diffamazione, ecc.
Peraltro, con il passare del tempo i Comuni ritennero di dover intervenire per
tutelare meglio le persone danneggiate dai reati privati/straordinari, che per
esempio avrebbero potuto decidere di non presentare querela per paura delle
conseguenze o perché minacciati o pagati per restare in silenzio. Di conseguenza,
si affermò progressivamente il principio che chiunque potesse denunciare
l’avvenuta consumazione anche di reati privati/straordinari: tuttavia, per poter
procedere con le indagini, il giudice avrebbe dovuto ottenere il consenso della
parte lesa.
2. È un processo triadico, cioè basato sulla presenza di tre parti (accusatore,
accusato, giudice).
È concepito come una lite fra due parti avverse, che si scontrano di fronte a un
organo neutrale (il giudice monocratico o un collegio di giudici) che deve operare
come risolutore di conflitti indipendente e imparziale, stando cioè sempre al di
sopra delle parti.
Di conseguenza, nella fase iniziale del processo il giudice non svolge un ruolo
attivo, cioè non inizia di sua iniziativa il processo né cerca di sua volontà le prove,
bensì si limita a reagire a determinate richieste delle parti: il giudice si limita a
sovraintendere al regolare svolgimento del processo, consente lo svolgimento
corretto dello scontro processuale tra accusa e difesa, vigila sui comportamenti
delle le parti in modo che rispettino le regole e le forme indicate per la
celebrazione dei giudizi (disponendo la nullità degli atti non conformi a tali
regole). Infine, il giudice emette la sentenza sulla base delle prove prodotte dalle
parti: sono le parti che devono indicare le prove da acquisire in giudizio; il giudice
non può cercare prove di sua iniziativa personale.
L’accusatore – –
3. il querelante o il denunciante può presentare un’accusa scritta
(il cosiddetto libello accusatorio) oppure un’accusa orale, ma in questo caso
l’accusa orale deve poi essere trascritta nel libro delle accuse da un notaio, in
modo che risultino i nomi delle parti, il luogo ed il tempo del delitto, la richiesta
di procedere. presentazione dell’accusa, l’accusatore deve
Al momento della prestare il
giuramento de veritate e il giuramento de calumnia, cioè deve giurare sia sulla
verità dell’accusa sia che non sta accusando con animo calumniandi.
promettere di proseguire l’accusa
Inoltre, è necessario nei termini stabiliti e
dare una garanzia (una fideiussione) per il pagamento di eventuali multe e spese
processuali che si potrebbe essere condannati a pagare.
Ci sono, poi, dei casi in cui i giudici possono esercitare un controllo di natura
– –
preventiva un filtro sulle persone che accusano o querelano e sulla loro
idoneità a farlo. Ad esempio, non possono accusare senza autorizzazione
preventiva dei giudici le donne (se non per reati particolarmente gravi o che le
riguardino come persone direttamente offese), gli impuberi (cioè, i minori di 12
anni se femmine e di 14 se maschi), i figli sotto la patria potestà senza il consenso
del padre, i soldati senza il consenso dei loro superiori, i servi senza il consenso
dei loro padroni; non possono mai presentare accuse gli eretici, né i complici in
un reato e altre categorie di soggetti ritenuti non legittimati ad accusare o querelare
per varie ragioni.
Un altro controllo esercitato dal giudice come filtro processuale è quello che
riguarda la natura del reato. Come si è già visto, se il reato è
“privato/straordinario” (meno grave e punito con pena meno severa) può
è “pubblico/ordinario”
accusare solo la parte lesa con querela; se il reato (più
pericoloso per lo Stato, quindi più grave e punito più severamente) chiunque può
presentarsi come accusatore. dell’accusato.
4. A questo punto si procede alla citazione in giudizio
Nella citazione si ordina all’accusato di comparire in giudizio entro un dato
termine e gli si notificano gli estremi essenziali dell’accusa (chi è l’accusatore, il
capo di imputazione, ecc.).
La citazione in giudizio può essere ripetuta fino a un massimo di 3 volte.
anche dopo la terza volta l’accusato non si presenta in giudizio, allora il
se
giudice emette una sentenza di bando, così detta perché viene resa pubblica a
banditori e che non deve essere intesa come una “messa al bando” dal
mezzo di “contumace/bandito”
paese. Infatti, con questa sentenza il è invitato a presentarsi
con l’avviso che
in giudizio entro un termine preciso, se non dovesse presentarsi
in giudizio, allora verrà automaticamente condannato del reato di cui è stato
accusato, anche se non sono state portate in giudizio prove decisive contro di lui:
dell’accusato dopo una sentenza di bando
dunque, la contumacia equivale a
rendere una confessione. “contumace/bandito”
Per effetto di questa condanna il perde il diritto
all’integrità fisica e alla vita (può essere arrestato e portato davanti ai giudici da
ucciso da chiunque), perde il diritto all’integrità dei suoi beni
chiunque o persino
(gli possono essere confisc
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