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Il processo ACCUSATORIO in uso nei Comuni a partire dal XIII secolo

E’ un processo che

1. inizia solo su domanda di parte: non può mai iniziare

d’ufficio (ex officio), cioè per decisione autonoma e discrezionale di un giudice,

che sia in qualche modo venuto a conoscenza della possibile consumazione di un

reato (denuncia anonima, segnalazione della polizia, ecc.).

Si presuppone sempre, quindi, la pre-esistenza di un conflitto in atto tra due

parti e ci vuole la presentazione di un atto di accusa contro il reo - la querela -

formulato dalla vittima del presunto reato oppure dai suoi familiari (come nel caso

di omicidio).

Peraltro, in alcuni casi particolari il processo può iniziare anche su denuncia

di un qualsiasi soggetto che abbia assistito alla consumazione del reato: si tratta

dei casi di reati pubblici o ordinari (detti anche crimini), cioè dei reati considerati

più pericolosi e gravi per lo Stato, quindi puniti con pene più gravi, come ad

la bestemmia, il

esempio i reati politici, i reati a sfondo religioso (l’eresia,

i reati a sfondo sessuale (adulterio, stupro, rapimento), l’incendio

sacrilegio),

doloso, l’omicidio, i reati di “falso” (falsificazione di monete o titoli), la

corruzione, il peculato, ecc. –

Nel caso invece dei reati privati o straordinari (detti delitti) considerati meno

pericolosi e gravi per lo Stato, solitamente puniti con pene meno gravi - è sempre

necessaria la querela della parte lesa: si tratta, ad esempio, dei casi di furto,

rapina, incendio non doloso, ingiurie, aggressione, ferimento, percosse,

diffamazione, ecc.

Peraltro, con il passare del tempo i Comuni ritennero di dover intervenire per

tutelare meglio le persone danneggiate dai reati privati/straordinari, che per

esempio avrebbero potuto decidere di non presentare querela per paura delle

conseguenze o perché minacciati o pagati per restare in silenzio. Di conseguenza,

si affermò progressivamente il principio che chiunque potesse denunciare

l’avvenuta consumazione anche di reati privati/straordinari: tuttavia, per poter

procedere con le indagini, il giudice avrebbe dovuto ottenere il consenso della

parte lesa.

2. È un processo triadico, cioè basato sulla presenza di tre parti (accusatore,

accusato, giudice).

È concepito come una lite fra due parti avverse, che si scontrano di fronte a un

organo neutrale (il giudice monocratico o un collegio di giudici) che deve operare

come risolutore di conflitti indipendente e imparziale, stando cioè sempre al di

sopra delle parti.

Di conseguenza, nella fase iniziale del processo il giudice non svolge un ruolo

attivo, cioè non inizia di sua iniziativa il processo né cerca di sua volontà le prove,

bensì si limita a reagire a determinate richieste delle parti: il giudice si limita a

sovraintendere al regolare svolgimento del processo, consente lo svolgimento

corretto dello scontro processuale tra accusa e difesa, vigila sui comportamenti

delle le parti in modo che rispettino le regole e le forme indicate per la

celebrazione dei giudizi (disponendo la nullità degli atti non conformi a tali

regole). Infine, il giudice emette la sentenza sulla base delle prove prodotte dalle

parti: sono le parti che devono indicare le prove da acquisire in giudizio; il giudice

non può cercare prove di sua iniziativa personale.

L’accusatore – –

3. il querelante o il denunciante può presentare un’accusa scritta

(il cosiddetto libello accusatorio) oppure un’accusa orale, ma in questo caso

l’accusa orale deve poi essere trascritta nel libro delle accuse da un notaio, in

modo che risultino i nomi delle parti, il luogo ed il tempo del delitto, la richiesta

di procedere. presentazione dell’accusa, l’accusatore deve

Al momento della prestare il

giuramento de veritate e il giuramento de calumnia, cioè deve giurare sia sulla

verità dell’accusa sia che non sta accusando con animo calumniandi.

promettere di proseguire l’accusa

Inoltre, è necessario nei termini stabiliti e

dare una garanzia (una fideiussione) per il pagamento di eventuali multe e spese

processuali che si potrebbe essere condannati a pagare.

Ci sono, poi, dei casi in cui i giudici possono esercitare un controllo di natura

– –

preventiva un filtro sulle persone che accusano o querelano e sulla loro

idoneità a farlo. Ad esempio, non possono accusare senza autorizzazione

preventiva dei giudici le donne (se non per reati particolarmente gravi o che le

riguardino come persone direttamente offese), gli impuberi (cioè, i minori di 12

anni se femmine e di 14 se maschi), i figli sotto la patria potestà senza il consenso

del padre, i soldati senza il consenso dei loro superiori, i servi senza il consenso

dei loro padroni; non possono mai presentare accuse gli eretici, né i complici in

un reato e altre categorie di soggetti ritenuti non legittimati ad accusare o querelare

per varie ragioni.

Un altro controllo esercitato dal giudice come filtro processuale è quello che

riguarda la natura del reato. Come si è già visto, se il reato è

“privato/straordinario” (meno grave e punito con pena meno severa) può

è “pubblico/ordinario”

accusare solo la parte lesa con querela; se il reato (più

pericoloso per lo Stato, quindi più grave e punito più severamente) chiunque può

presentarsi come accusatore. dell’accusato.

4. A questo punto si procede alla citazione in giudizio

Nella citazione si ordina all’accusato di comparire in giudizio entro un dato

termine e gli si notificano gli estremi essenziali dell’accusa (chi è l’accusatore, il

capo di imputazione, ecc.).

La citazione in giudizio può essere ripetuta fino a un massimo di 3 volte.

anche dopo la terza volta l’accusato non si presenta in giudizio, allora il

se

giudice emette una sentenza di bando, così detta perché viene resa pubblica a

banditori e che non deve essere intesa come una “messa al bando” dal

mezzo di “contumace/bandito”

paese. Infatti, con questa sentenza il è invitato a presentarsi

con l’avviso che

in giudizio entro un termine preciso, se non dovesse presentarsi

in giudizio, allora verrà automaticamente condannato del reato di cui è stato

accusato, anche se non sono state portate in giudizio prove decisive contro di lui:

dell’accusato dopo una sentenza di bando

dunque, la contumacia equivale a

rendere una confessione. “contumace/bandito”

Per effetto di questa condanna il perde il diritto

all’integrità fisica e alla vita (può essere arrestato e portato davanti ai giudici da

ucciso da chiunque), perde il diritto all’integrità dei suoi beni

chiunque o persino

(gli possono essere confisc

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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